TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato ai sensi della lettura coordinata degli articoli 281-decies e seguenti e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4903/24 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 21/06/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione e vertente
TRA con sede in , alla via Camillo Parte_1 Pt_1
Sorgente n.72 (p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
AB ED, presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in , al n.8 della Via Pt_1
R. Giordano;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70 (c.f. Controparte_1
), in persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_2 CP_2
Distrettuale dello Stato in , al Corso V. Emanuele, 58; Pt_1
RESISTENTE
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 21.06.2024 Parte_2 ha proposto opposizione, in applicazione della lettura coordinata degli artt. 15 d.lgs.
[...]
n. 150 del 2011, 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 281-decies c.p.c., avverso il decreto di liquidazione
1 della somma di € 906,24 quale acconto indennità di custodia dei containers n. BSIU984569.1 e
GESU938913.5, reso in data 20.5.2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno nel proc. iscritto al n. 2669/2021/21 RGNR – RG GIP 2328/2021, notificato in data
29.5.2024.
Il GIP, con decreto del 20.05.2025, rilevava:
a) che “la tesi prospettata dall'istante (secondo cui dovrebbero considerarsi alla stregua di “usi locali”, come tali rilevanti ai sensi del citato art. 58..., le tariffe commerciali adottate dall'impresa richiedente) non può trovare accoglimento nel caso specifico, atteso che l'impresa istante non ha allegato altre analoghe tariffe di imprese operanti nel settore della custodia di containers all'interno del Porto di (così dunque lasciando intendere di operare in un regime di Pt_1 monopolio di fatto o comunque in posizione dominante nel mercato di riferimento del Porto di
) ed atteso che le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente Pt_1 privatistica (invero, le stesse appaiono legate ad esigenze commerciali di breve-medio periodo per operazioni di imbarco e sbarco su navi mercantili e, pertanto, non appaiono compatibili con le diverse esigenze di natura giudiziaria, essenzialmente di medio-lungo periodo)”;
b) che al caso appare applicabile l'analogia, in virtù della decisione della Suprema Corte di cui all'Ordinanza n.1205 del 21.1.2020 e, pertanto, sarebbe applicabile la tariffa ministeriale stabilita per la categoria degli autocarri;
c) che “va liquidata l'indennità di custodia per complessivi 456 gg. (ovvero dal sequestro del
24.3.2021 alla data della notifica del dissequestro del 23.6.2022)”;
d) che “nel caso di specie le spese indicate come “costi vivi” sono determinate secondo una valutazione presuntiva statistica…senza che ne sia documentata né l'indispensabilità, né l'effettivo esborso, per cui le stesse non risultano rimborsabili”.
La ricorrente lamentava la illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58 comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle, l'indennità è liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto, autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali.
Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che:
(i) le tabelle ministeriali si possono applicare solo ai sequestri di veicoli e natanti;
(ii) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n. 752, da ultimo confermata da Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019);
2 (iii) il provvedimento di liquidazione afferma -senza fornire un'adeguata e specifica motivazione- che “le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente privatistica” non rappresentano usi locali;
(iv) solo in via residuale e, quindi, solo in assenza di usi locali si potrà fare riferimento ad una applicazione “analogica”;
(v) vi è prova dell'esistenza di un uso locale, attestato dal deposito delle tariffe applicate dai diversi operatori nei porti di Napoli e;
Pt_1
(vi) non corretta si era dimostrata anche la decisione assunta in ordine alla rimborsabilità di “costi vivi”.
La ricorrente così concludeva: voglia il Tribunale adìto, ogni eventuale diversa domanda, deduzione od eccezione respinta, così provvedere e giudicare: 1) accogliere la domanda e, revocato il decreto opposto, liquidare, a titolo di acconto sull'indennità della custodia di cui in ricorso, in favore della
la somma di € 48.500,00 (dovuta sino al 1.7.2022), così come Parte_1 calcolata nell'istanza di liquidazione alla quale integralmente ci si riporta, ovvero la somma che si riterrà equa e giusta, e, quindi, condannare il al pagamento della relativa Controparte_1 somma, oltre interessi di mora come per Legge;
2) Condannare altresì il Controparte_1 al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, cui ha dato causa. Con ogni più ampia riserva della Ricorrente di domandare il saldo dell'indennità dovuta ex art. 58 TUSG quando la custodia cesserà.
Con comparsa depositata il 14.02.2025 si costituiva per il l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato eccependo l'infondatezza del ricorso, contestando l'utilizzabilità, ai fini della liquidazione, degli invocati usi locali, con la considerazione che, nel caso in esame potrebbe, al più, farsi ricorso in via analogica alla tariffa prevista dall'art. 1 comma 1 lett. c del D.M.
2.9.2006 n.
265, con particolare riferimento ai valori previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta, cui è riconducibili il container, non direttamente disciplinato dalle medesime tabelle ministeriali.
Secondo il , invero, non sarebbe stata allegata né provata da controparte l'esistenza di un CP_1 uso locale applicabile al caso in esame. In altre parole, secondo il resistente, presupposto quindi perché si possa parlare di uso è che vi siano più tariffe praticate da più imprese che operano nell'ambito di un mercato concorrenziale, presupposto incontestatamente carente nel caso di specie, posto che la società opponente è l'unico operatore terminalista nell'area portuale di riferimento.
Alla luce di siffatto ragionamento, l'opposto evidenziava che, in mancanza di usi locali, era conseguentemente necessario fare riferimento, ai fini della pretesa liquidazione, a residuali parametri di carattere latu sensu equitativo, anche attraverso il ricorso all'analogica applicazione delle tabelle ministeriali, come correttamente avvenuto nell'opposto decreto.
3 Tutto ciò eccepito e controdedotto, la difesa dell'opposto così concludeva: voglia l'adita Giustizia rigettare il ricorso in opposizione in accoglimento della proposta opposizione incidentale e domanda riconvenzionale, o comunque siccome infondato in fatto e in diritto;
vinte le spese.
Con provvedimento del 24.02.25 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 13.10.2025, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c., e quindi decisa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. Quanto al merito, va preliminarmente osservato che il quadro normativo sotteso alla vicenda in esame è costituito dall'art. 58 del d.P.R. n 115 del 2002, che, al secondo comma, prevede che l'indennità di custodia “è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” e dal d.m. 265 del 2006, il quale, all'art. 5, ribadisce, a sua volta, la riferibilità all'uso locale per la determinazione delle indennità di custodia di beni non enucleati nelle tabelle.
La custodia dei container non è espressamente disciplinata dalle norme dettate in materia di determinazione delle indennità e, pertanto, appare dirimente indagare il concetto di “uso locale”, il quale – come precisa la Corte di cassazione nella sentenza n. 756 del 2016 - va individuato nel
“corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”; dato che “sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (si veda anche Cass. n. 19064 del
2021). In tal senso si era espressa la Suprema Corte ord.cn. 752 del 18/01/2016 secondo la quale
“In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della
“opinio iuris ac necessitatis”, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
4 corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale”.
L'indirizzo esegetico espresso dalla Corte di cassazione e innanzi richiamato rappresenta la base degli impianti argomentativi di entrambe le parti costituite.
Detti impianti, però, si differenziano nell'interpretazione del concetto di realtà economica quale luogo di nascita e vita dell'uso locale. Ed infatti, mentre la ricorrente individua la realtà economica di riferimento nel mercato concorrenziale presidiato dall'(unica) Autorità portuale di sistema del
Mar Tirreno centrale, mercato ricomprendente, quindi, nel proprio alveo, una pluralità di scali portuali, tra i quali quelli di e Napoli, la difesa erariale, ex adverso, ritiene che il sintagma Pt_1
“uso locale” evochi, necessariamente, il locus della prestazione di custodia, e, quindi, il singolo porto, che, in disparte l'accentramento dei processi organizzativi e decisionali in materia portuale, esiste, pur sempre, come centro di relazioni economiche.
A ben vedere, le (contrastanti) tesi propugnate prendono le mosse dalla differente esegesi del seguente passaggio argomentativo, sviluppato nel corpo della motivazione della già citata sentenza della Corte di cassazione n. 756 del 2016: “che - trattandosi nella specie di attività di custodia da svolgersi in area portuale - il giudice avrebbe dovuto liquidare l'indennità tenendo conto delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti dalle imprese del porto di
Trieste operanti nel settore e rese pubbliche ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 16, prendendo a base del calcolo quella, più conveniente per l'amministrazione della giustizia, applicata dall'impresa più competitiva nell'ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della stessa autorità portuale;
”.
Questo passaggio argomentativo àncora, evidentemente, la nozione concettuale di “uso locale” alla presenza, in una determinata realtà economica, di una pluralità di operatori concorrenti, escludendone l'esistenza a fronte di un cd. monopolista.
Dirimente appare, dunque, l'opzione interpretativa prescelta.
Con maggiore impegno esplicativo, deve ribadirsi che, in adesione all'impostazione ricostruttiva della si giunge a valorizzare, per rintracciare un uso locale, quale Parte_1 realtà economica di riferimento, quella facente capo alla competenza dell'Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, operante – come noto - in relazione a diversi scali portuali, che coinvolgono necessariamente una pluralità di operatori del porto di Napoli, e Castellamare Pt_1 di Stabia;
differentemente, seguendo la linea interpretativa dell'amministrazione statale, la realtà economica del luogo in cui viene svolta la prestazione è pur sempre quella della specifica zona portuale, in relazione alla quale va indagata l'esistenza di un mercato concorrenziale idoneo a generale un “uso locale”.
5 Ora, a parere di questo Tribunale la soluzione interpretativa offerta dalla ricorrente, che costruisce una relazione biunivoca tra uso locale e competenza dell'Autorità portuale di sistema, non coglie nel segno.
Non pare convincente, innanzitutto, il collegamento tra una situazione di fatto, quale è una specifica condizione di mercato (nella specie, concorrenziale) caratterizzante un determinato luogo, e l'opzione di politica economica e finanziaria di affidare una pluralità di porti alla gestione di un unico ente pubblico non economico.
In altri termini, ai fini della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale – come noto - è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2016, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori.
Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione “monoscalo” degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali “Autorità portuali” alle “Autorità di Sistema portuale”. I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero delle Autorità; b) lo snellimento della governance portuale, con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto.
Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si ritrovano a operare. Ed è, pertanto, al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, che occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà economica concorrenziale, idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale, possibile fonte dei valori indennitari.
Ebbene, nel caso in esame, monopolista nello scalo salernitano, Parte_1 non ha dimostrato che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale - teatro delle operazioni economiche di plurimi soggetti e, quindi, centro di maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. - avendo depositato, oltre alle proprie, le (irrilevanti) tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli.
Pertanto, correttamente il GIP, esclusa la sussistenza di un uso locale, ha determinato l'indennità spettante al custode istante sulla scorta di considerazioni di carattere analogico, facendo riferimento
6 agli autocarri, assimilabili ai container per dimensioni (Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 22966 del
2011).
Questo Tribunale, poi, condivide la determinazione assunta dal GIP anche in relazione al profilo tematico delle spese di custodia laddove si richiama l'art. 58, ult. co., del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene”.
La ricorrente non ha documentato le spese vive di cui ha chiesto il rimborso, essendosi limitato a depositare una relazione tecnica di parte, di cui, correttamente, non è stato tenuto conto.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 281 decies c.p.c., assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno il 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato ai sensi della lettura coordinata degli articoli 281-decies e seguenti e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4903/24 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 21/06/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione e vertente
TRA con sede in , alla via Camillo Parte_1 Pt_1
Sorgente n.72 (p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
AB ED, presso il quale elettivamente domicilia, nel suo studio in , al n.8 della Via Pt_1
R. Giordano;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70 (c.f. Controparte_1
), in persona del pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura P.IVA_2 CP_2
Distrettuale dello Stato in , al Corso V. Emanuele, 58; Pt_1
RESISTENTE
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 21.06.2024 Parte_2 ha proposto opposizione, in applicazione della lettura coordinata degli artt. 15 d.lgs.
[...]
n. 150 del 2011, 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 281-decies c.p.c., avverso il decreto di liquidazione
1 della somma di € 906,24 quale acconto indennità di custodia dei containers n. BSIU984569.1 e
GESU938913.5, reso in data 20.5.2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno nel proc. iscritto al n. 2669/2021/21 RGNR – RG GIP 2328/2021, notificato in data
29.5.2024.
Il GIP, con decreto del 20.05.2025, rilevava:
a) che “la tesi prospettata dall'istante (secondo cui dovrebbero considerarsi alla stregua di “usi locali”, come tali rilevanti ai sensi del citato art. 58..., le tariffe commerciali adottate dall'impresa richiedente) non può trovare accoglimento nel caso specifico, atteso che l'impresa istante non ha allegato altre analoghe tariffe di imprese operanti nel settore della custodia di containers all'interno del Porto di (così dunque lasciando intendere di operare in un regime di Pt_1 monopolio di fatto o comunque in posizione dominante nel mercato di riferimento del Porto di
) ed atteso che le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente Pt_1 privatistica (invero, le stesse appaiono legate ad esigenze commerciali di breve-medio periodo per operazioni di imbarco e sbarco su navi mercantili e, pertanto, non appaiono compatibili con le diverse esigenze di natura giudiziaria, essenzialmente di medio-lungo periodo)”;
b) che al caso appare applicabile l'analogia, in virtù della decisione della Suprema Corte di cui all'Ordinanza n.1205 del 21.1.2020 e, pertanto, sarebbe applicabile la tariffa ministeriale stabilita per la categoria degli autocarri;
c) che “va liquidata l'indennità di custodia per complessivi 456 gg. (ovvero dal sequestro del
24.3.2021 alla data della notifica del dissequestro del 23.6.2022)”;
d) che “nel caso di specie le spese indicate come “costi vivi” sono determinate secondo una valutazione presuntiva statistica…senza che ne sia documentata né l'indispensabilità, né l'effettivo esborso, per cui le stesse non risultano rimborsabili”.
La ricorrente lamentava la illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58 comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle, l'indennità è liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto, autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali.
Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che:
(i) le tabelle ministeriali si possono applicare solo ai sequestri di veicoli e natanti;
(ii) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n. 752, da ultimo confermata da Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019);
2 (iii) il provvedimento di liquidazione afferma -senza fornire un'adeguata e specifica motivazione- che “le tariffe allegate dalla società appaiono di natura esclusivamente privatistica” non rappresentano usi locali;
(iv) solo in via residuale e, quindi, solo in assenza di usi locali si potrà fare riferimento ad una applicazione “analogica”;
(v) vi è prova dell'esistenza di un uso locale, attestato dal deposito delle tariffe applicate dai diversi operatori nei porti di Napoli e;
Pt_1
(vi) non corretta si era dimostrata anche la decisione assunta in ordine alla rimborsabilità di “costi vivi”.
La ricorrente così concludeva: voglia il Tribunale adìto, ogni eventuale diversa domanda, deduzione od eccezione respinta, così provvedere e giudicare: 1) accogliere la domanda e, revocato il decreto opposto, liquidare, a titolo di acconto sull'indennità della custodia di cui in ricorso, in favore della
la somma di € 48.500,00 (dovuta sino al 1.7.2022), così come Parte_1 calcolata nell'istanza di liquidazione alla quale integralmente ci si riporta, ovvero la somma che si riterrà equa e giusta, e, quindi, condannare il al pagamento della relativa Controparte_1 somma, oltre interessi di mora come per Legge;
2) Condannare altresì il Controparte_1 al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, cui ha dato causa. Con ogni più ampia riserva della Ricorrente di domandare il saldo dell'indennità dovuta ex art. 58 TUSG quando la custodia cesserà.
Con comparsa depositata il 14.02.2025 si costituiva per il l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato eccependo l'infondatezza del ricorso, contestando l'utilizzabilità, ai fini della liquidazione, degli invocati usi locali, con la considerazione che, nel caso in esame potrebbe, al più, farsi ricorso in via analogica alla tariffa prevista dall'art. 1 comma 1 lett. c del D.M.
2.9.2006 n.
265, con particolare riferimento ai valori previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta, cui è riconducibili il container, non direttamente disciplinato dalle medesime tabelle ministeriali.
Secondo il , invero, non sarebbe stata allegata né provata da controparte l'esistenza di un CP_1 uso locale applicabile al caso in esame. In altre parole, secondo il resistente, presupposto quindi perché si possa parlare di uso è che vi siano più tariffe praticate da più imprese che operano nell'ambito di un mercato concorrenziale, presupposto incontestatamente carente nel caso di specie, posto che la società opponente è l'unico operatore terminalista nell'area portuale di riferimento.
Alla luce di siffatto ragionamento, l'opposto evidenziava che, in mancanza di usi locali, era conseguentemente necessario fare riferimento, ai fini della pretesa liquidazione, a residuali parametri di carattere latu sensu equitativo, anche attraverso il ricorso all'analogica applicazione delle tabelle ministeriali, come correttamente avvenuto nell'opposto decreto.
3 Tutto ciò eccepito e controdedotto, la difesa dell'opposto così concludeva: voglia l'adita Giustizia rigettare il ricorso in opposizione in accoglimento della proposta opposizione incidentale e domanda riconvenzionale, o comunque siccome infondato in fatto e in diritto;
vinte le spese.
Con provvedimento del 24.02.25 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 13.10.2025, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c., e quindi decisa ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. Quanto al merito, va preliminarmente osservato che il quadro normativo sotteso alla vicenda in esame è costituito dall'art. 58 del d.P.R. n 115 del 2002, che, al secondo comma, prevede che l'indennità di custodia “è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” e dal d.m. 265 del 2006, il quale, all'art. 5, ribadisce, a sua volta, la riferibilità all'uso locale per la determinazione delle indennità di custodia di beni non enucleati nelle tabelle.
La custodia dei container non è espressamente disciplinata dalle norme dettate in materia di determinazione delle indennità e, pertanto, appare dirimente indagare il concetto di “uso locale”, il quale – come precisa la Corte di cassazione nella sentenza n. 756 del 2016 - va individuato nel
“corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”; dato che “sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (si veda anche Cass. n. 19064 del
2021). In tal senso si era espressa la Suprema Corte ord.cn. 752 del 18/01/2016 secondo la quale
“In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della
“opinio iuris ac necessitatis”, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei
4 corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale”.
L'indirizzo esegetico espresso dalla Corte di cassazione e innanzi richiamato rappresenta la base degli impianti argomentativi di entrambe le parti costituite.
Detti impianti, però, si differenziano nell'interpretazione del concetto di realtà economica quale luogo di nascita e vita dell'uso locale. Ed infatti, mentre la ricorrente individua la realtà economica di riferimento nel mercato concorrenziale presidiato dall'(unica) Autorità portuale di sistema del
Mar Tirreno centrale, mercato ricomprendente, quindi, nel proprio alveo, una pluralità di scali portuali, tra i quali quelli di e Napoli, la difesa erariale, ex adverso, ritiene che il sintagma Pt_1
“uso locale” evochi, necessariamente, il locus della prestazione di custodia, e, quindi, il singolo porto, che, in disparte l'accentramento dei processi organizzativi e decisionali in materia portuale, esiste, pur sempre, come centro di relazioni economiche.
A ben vedere, le (contrastanti) tesi propugnate prendono le mosse dalla differente esegesi del seguente passaggio argomentativo, sviluppato nel corpo della motivazione della già citata sentenza della Corte di cassazione n. 756 del 2016: “che - trattandosi nella specie di attività di custodia da svolgersi in area portuale - il giudice avrebbe dovuto liquidare l'indennità tenendo conto delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti dalle imprese del porto di
Trieste operanti nel settore e rese pubbliche ai sensi della L. n. 84 del 1994, art. 16, prendendo a base del calcolo quella, più conveniente per l'amministrazione della giustizia, applicata dall'impresa più competitiva nell'ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della stessa autorità portuale;
”.
Questo passaggio argomentativo àncora, evidentemente, la nozione concettuale di “uso locale” alla presenza, in una determinata realtà economica, di una pluralità di operatori concorrenti, escludendone l'esistenza a fronte di un cd. monopolista.
Dirimente appare, dunque, l'opzione interpretativa prescelta.
Con maggiore impegno esplicativo, deve ribadirsi che, in adesione all'impostazione ricostruttiva della si giunge a valorizzare, per rintracciare un uso locale, quale Parte_1 realtà economica di riferimento, quella facente capo alla competenza dell'Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, operante – come noto - in relazione a diversi scali portuali, che coinvolgono necessariamente una pluralità di operatori del porto di Napoli, e Castellamare Pt_1 di Stabia;
differentemente, seguendo la linea interpretativa dell'amministrazione statale, la realtà economica del luogo in cui viene svolta la prestazione è pur sempre quella della specifica zona portuale, in relazione alla quale va indagata l'esistenza di un mercato concorrenziale idoneo a generale un “uso locale”.
5 Ora, a parere di questo Tribunale la soluzione interpretativa offerta dalla ricorrente, che costruisce una relazione biunivoca tra uso locale e competenza dell'Autorità portuale di sistema, non coglie nel segno.
Non pare convincente, innanzitutto, il collegamento tra una situazione di fatto, quale è una specifica condizione di mercato (nella specie, concorrenziale) caratterizzante un determinato luogo, e l'opzione di politica economica e finanziaria di affidare una pluralità di porti alla gestione di un unico ente pubblico non economico.
In altri termini, ai fini della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale – come noto - è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2016, in attuazione della delega disposta dalla legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori.
Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione “monoscalo” degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali “Autorità portuali” alle “Autorità di Sistema portuale”. I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero delle Autorità; b) lo snellimento della governance portuale, con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto.
Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si ritrovano a operare. Ed è, pertanto, al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, che occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà economica concorrenziale, idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale, possibile fonte dei valori indennitari.
Ebbene, nel caso in esame, monopolista nello scalo salernitano, Parte_1 non ha dimostrato che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale - teatro delle operazioni economiche di plurimi soggetti e, quindi, centro di maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. - avendo depositato, oltre alle proprie, le (irrilevanti) tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli.
Pertanto, correttamente il GIP, esclusa la sussistenza di un uso locale, ha determinato l'indennità spettante al custode istante sulla scorta di considerazioni di carattere analogico, facendo riferimento
6 agli autocarri, assimilabili ai container per dimensioni (Cass. n. 1205 del 2020; Cass. n. 22966 del
2011).
Questo Tribunale, poi, condivide la determinazione assunta dal GIP anche in relazione al profilo tematico delle spese di custodia laddove si richiama l'art. 58, ult. co., del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene”.
La ricorrente non ha documentato le spese vive di cui ha chiesto il rimborso, essendosi limitato a depositare una relazione tecnica di parte, di cui, correttamente, non è stato tenuto conto.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 281 decies c.p.c., assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione;
b) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Salerno il 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
7