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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 300 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Ariana n. 10, elettivamente domiciliata in Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n.73 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, lamentando di essere affetta da “Epicondilite mediale e laterale dei gomiti – polso edema e disomogeneità del flessore comune del carpo bilateralmente” e rivendicando l'origine professionale di tali patologie, causalmente connesse alla tipologia e natura di mansioni di parrucchiera svolte nel corso della sua storia lavorativa, ha proposto domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale in ragione delle patologie denunciate.
Con provvedimento del 22 ottobre 2021, l' ha rigettato la suddetta domanda, CP_1
costringendo la ricorrente a proporre ricorso amministrativo, ulteriormente rigettato (v. allegati nn. 2 - 5 al ricorso).
Ritenute ingiuste le determinazioni dell' la ricorrente adiva, pertanto, il Giudice del CP_1
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha contratto le malattie professionali “Epicondilite mediale e laterale dei gomiti – polso edema e disomogeneità del flessore comune del carpo bilateralmente” a causa della prestazione lavorativa di parrucchiera, svolta in modo non occasionale;
- accertare e dichiarare che la sig.ra a causa di tali malattie professionali, Parte_1
presenta un danno biologico pari ad almeno il 10% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora
l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno al 10%, o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
2 Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Invero, in sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta nel ricorso e della conseguente esposizione al rischio.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente, riscontrando la diagnosi di “Epicondilite bilaterale dei gomiti”, ha affermato che “proprio l'esecuzione dell'ecografia dei gomiti a supporto della sintomatologia clinica ha permesso di effettuare la diagnosi” sopra indicata, precisando, invece, che l'edema e la disomogeneità del flessore comune del carpo bilateralmente non sono inquadrabili nosologicamente come patologia professionale, rappresentando un riscontro ecografico di significato incerto e probabilmente segno di risentimento infiammatorio acuto del tendine.
Ciò posto, rilevato che l' “artigiana dal 1993, ha sempre lavorato da sola e…ha Pt_1
svolto nei confronti delle sue clienti tutte le mansioni necessarie per le sue prestazioni professionali per oltre trenta anni”, il consulente ha affermato come risulti evidente “che
l'attività svolta dalla Sig. , come descritta in precedenza, abbia avuto un Parte_1
ruolo causale e/o concausale nel determinismo della patologia evidenziata in quanto il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori era peraltro già stato evidenziato e riconosciuto dall' a carico di entrambe le spalle”. CP_1
Riconosciuta, pertanto, l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, il c.t.u. ha aggiunto che dagli esami strumentali del 2021, confermati dalla recente ecografia dei gomiti (Maggio 2024) è emersa una patologia infiammatoria iniziale “che non ha ancora prodotto calcificazioni soprattutto a sinistra, dove i segni di flogosi appaiono contenuti.
Si ritiene pertanto di valutare il danno della malattia professionale nella misura del 3%.
Poiché la Sig.ra a già ottenuto nel 2012 un riconoscimento di danno biologico pari Pt_1 all'8% per la malattia professionale” tendinopatia bilaterale del sovraspinoso”, la valutazione complessiva dei postumi non avviene mediante l'automatica sommatoria dei singoli punteggi di invalidità, bensì in relazione al grado di riduzione complessiva
3 dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del TU applicando un calcolo riduzionistico discrezionale. CP_1
Si ritiene pertanto che la Sig.ra resenti un danno complessivo pari al 10%”. Pt_1
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dalla ricorrente con un grado di invalidità del 3% a decorrere dalla data della domanda, da porre in unificazione con la preesistenza dell'8%, determinando un danno biologico complessivo pari al 10%, e condanna l' al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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