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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4336/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4336/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per , nessuno è comparso Parte_1
Per , l'avv. CRISTANI ANDREA Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Parte_3
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Cristani conclude come in atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.15
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a Parte_1 Controparte_1
Mosca il 7.10.1976, con sede a Milano in via Borgonuovo n. 26, p.i. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Carfagno del Foro di Imperia;
opponente
contro
:
in persona del procuratore pro tempore corrente in Verona via Parte_2 Controparte_2
Germania n. 1, c.f. e p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti P.IVA_2
Alessandra e Andrea Cristani del Foro di Brescia;
opposta
iscritta al n. 4336/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1117/24 emesso il 16 maggio 2024 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 19.276,00, oltre interessi e spese;
pagina 2 di 7 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 ottobre 2024;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 19.276,00, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento delle fatture:
- fattura n. 1398/FS del 28.03.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per l'Area Manager Role
– Architets/Interior Designer;
- fattura n. 1399/FS del 28.03.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per l' Parte_4
[...]
- fattura n. 3781/FS del 30.06.2023 si riferisce alla selezione del candidato Sig. (di cui si Per_1
parlerà più nel dettaglio infra);
- fattura n. 3784/FS del 30.06.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per Talent Acquisition
Manager;
pagina 3 di 7 - fattura n. 4613/FS del 31.07.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per la qualifica di
Finance Specialist;
- fattura n. 4614/FS del 31.07.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per il ruolo di Personal
Assistant;
da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare, nonché di dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1117/24, emesso dal Tribunale di Verona, dichiarando che non sussistevano crediti di sorta in capo a nei confronti della con vittoria di spese, Parte_1 Parte_2
competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo infondatamente opposto e di Parte_1
respingere tutte le domande a qualsiasi titolo avanzate in giudizio dall'opponente nei confronti dell'opposta assolvendola da ogni avversaria pretesa, previa ogni declaratoria del caso, Parte_2
chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni tutti procurati alla ai Parte_1 Parte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., danni che il Giudice vorrà quantificare secondo equità, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e salvo gravame, chiedeva di condannare la al pagamento in favore della . della Parte_1 Pt_2 Pt_2
somma di € 19.276,00, ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio e sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, con vittoria di spese.
pagina 4 di 7 All'udienza del 13 febbraio 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- dichiarava di essere stato dipendente di dal luglio 2023 con Testimone_1 Pt_1
mansioni di direttore commerciale.
Rispondeva dal capitolo 10 della memoria di parte opposta.
Cap.10) confermo, ho già risposto;
cap.11) confermo;
cap.12) confermo;
cap.13) confermo.
- , dipendente di dal 2015 a oggi con mansioni addetta alle risorse umane. Testimone_2 Pt_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
cap.2) riconosco il doc. 14 di parte opposta e confermo la circostanza;
cap.3) non lo so;
cap.4) non lo so;
cap.5) confermo;
cap.6) non lo so;
cap.7) non lo so;
cap.8) non lo so;
cap.9) confermo, per le sigg.re ed . Controparte_3 Controparte_4
- , dipendente di dal 2016 al 2023 con mansioni di recruiter. Tes_3 Pt_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
pagina 5 di 7 cap.2) riconosco i docc. 16, 17, 19, 20 e 21 di parte opposta e confermo la circostanza;
dal cap.3 cap.8) non mi occupavo della contabilità;
cap.9) confermo, per i sigg.ri e . Parte_5 Testimone_1
- dipendente di dal 2010 ad oggi con mansioni di Talent acquisition Tes_4 Pt_2
manager.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
cap.2) riconosco i docc.14,15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 di parte opposta e confermo la circostanza;
dal cap.3 cap.8) non mi occupavo della contabilità, preciso che una volta inviate alla cliente le venivano automaticamente inviate le fatture alla committente;
Parte_6
cap.9) confermo, per i sigg.ri e . CP_5 Per_1
Alla predetta udienza era previsto anche l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
opponente, ma il sig. non si è presentato e non ha addotto alcun giustificato motivo Controparte_1
per la sua assenza.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver svolto attività di selezione
Per_ del personale e di aver segnalato il sig. poi assunto dalla di cui alle fatture Parte_1
azionate in via monitoria, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va accolta, tenuto conto del comportamento processuale della società opponente, evidenziando che l'opposizione aveva fini meramente dilatori.
pagina 6 di 7 Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori,
anticipazioni ed iva se dovuta;
condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della società opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
per il comportamento processuale tenuto.
Così deciso, in Verona, il 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4336/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per , nessuno è comparso Parte_1
Per , l'avv. CRISTANI ANDREA Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Parte_3
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Cristani conclude come in atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.15
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a Parte_1 Controparte_1
Mosca il 7.10.1976, con sede a Milano in via Borgonuovo n. 26, p.i. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Carfagno del Foro di Imperia;
opponente
contro
:
in persona del procuratore pro tempore corrente in Verona via Parte_2 Controparte_2
Germania n. 1, c.f. e p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti P.IVA_2
Alessandra e Andrea Cristani del Foro di Brescia;
opposta
iscritta al n. 4336/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1117/24 emesso il 16 maggio 2024 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 19.276,00, oltre interessi e spese;
pagina 2 di 7 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 ottobre 2024;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 19.276,00, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento delle fatture:
- fattura n. 1398/FS del 28.03.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per l'Area Manager Role
– Architets/Interior Designer;
- fattura n. 1399/FS del 28.03.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per l' Parte_4
[...]
- fattura n. 3781/FS del 30.06.2023 si riferisce alla selezione del candidato Sig. (di cui si Per_1
parlerà più nel dettaglio infra);
- fattura n. 3784/FS del 30.06.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per Talent Acquisition
Manager;
pagina 3 di 7 - fattura n. 4613/FS del 31.07.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per la qualifica di
Finance Specialist;
- fattura n. 4614/FS del 31.07.2023 si riferisce alla presentazione di candidati per il ruolo di Personal
Assistant;
da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare, nonché di dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1117/24, emesso dal Tribunale di Verona, dichiarando che non sussistevano crediti di sorta in capo a nei confronti della con vittoria di spese, Parte_1 Parte_2
competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto, nel merito, di rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo infondatamente opposto e di Parte_1
respingere tutte le domande a qualsiasi titolo avanzate in giudizio dall'opponente nei confronti dell'opposta assolvendola da ogni avversaria pretesa, previa ogni declaratoria del caso, Parte_2
chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni tutti procurati alla ai Parte_1 Parte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., danni che il Giudice vorrà quantificare secondo equità, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e salvo gravame, chiedeva di condannare la al pagamento in favore della . della Parte_1 Pt_2 Pt_2
somma di € 19.276,00, ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio e sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, con vittoria di spese.
pagina 4 di 7 All'udienza del 13 febbraio 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
- dichiarava di essere stato dipendente di dal luglio 2023 con Testimone_1 Pt_1
mansioni di direttore commerciale.
Rispondeva dal capitolo 10 della memoria di parte opposta.
Cap.10) confermo, ho già risposto;
cap.11) confermo;
cap.12) confermo;
cap.13) confermo.
- , dipendente di dal 2015 a oggi con mansioni addetta alle risorse umane. Testimone_2 Pt_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
cap.2) riconosco il doc. 14 di parte opposta e confermo la circostanza;
cap.3) non lo so;
cap.4) non lo so;
cap.5) confermo;
cap.6) non lo so;
cap.7) non lo so;
cap.8) non lo so;
cap.9) confermo, per le sigg.re ed . Controparte_3 Controparte_4
- , dipendente di dal 2016 al 2023 con mansioni di recruiter. Tes_3 Pt_2
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
pagina 5 di 7 cap.2) riconosco i docc. 16, 17, 19, 20 e 21 di parte opposta e confermo la circostanza;
dal cap.3 cap.8) non mi occupavo della contabilità;
cap.9) confermo, per i sigg.ri e . Parte_5 Testimone_1
- dipendente di dal 2010 ad oggi con mansioni di Talent acquisition Tes_4 Pt_2
manager.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta.
Cap.1) confermo;
cap.2) riconosco i docc.14,15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 di parte opposta e confermo la circostanza;
dal cap.3 cap.8) non mi occupavo della contabilità, preciso che una volta inviate alla cliente le venivano automaticamente inviate le fatture alla committente;
Parte_6
cap.9) confermo, per i sigg.ri e . CP_5 Per_1
Alla predetta udienza era previsto anche l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
opponente, ma il sig. non si è presentato e non ha addotto alcun giustificato motivo Controparte_1
per la sua assenza.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver svolto attività di selezione
Per_ del personale e di aver segnalato il sig. poi assunto dalla di cui alle fatture Parte_1
azionate in via monitoria, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va accolta, tenuto conto del comportamento processuale della società opponente, evidenziando che l'opposizione aveva fini meramente dilatori.
pagina 6 di 7 Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori,
anticipazioni ed iva se dovuta;
condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della società opposta, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
per il comportamento processuale tenuto.
Così deciso, in Verona, il 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 7 di 7