Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2025, proposto da
Anmic Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale ex art. 8, comma 4, lett. b) del Regolamento Attuativo della L.R. 24/2008 ai fini dell’attivazione del procedimento volto a conseguire il provvedimento di accreditamento per n. 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 8-18 anni e per n. 52 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 3-7 anni, presentata dalla ricorrente in data 06.11.2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a.,
con conseguente condanna dell’amministrazione
a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla suindicata istanza, mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero, in alternativa, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non possibile la condanna al provvedimento richiesto, mediante l’adozione di provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Vista la memoria del 26 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VO CO e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. e per i motivi in esso dedotti, la Anmic Riabilitazione lamentava il “silenzio” opposto dall’ASP di Crotone a sua istanza volta a ottenere un provvedimento di accreditamento per n. 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 8-18 anni e per n. 52 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 3-7 anni, presentata in data 6 novembre 2024.
Si costituiva in giudizio l’intimata ASP, rappresentando di avere adottato il provvedimento nelle more, per quanto di sua competenza.
Parte ricorrente confermava ciò in memoria per la camera di consiglio, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce di quanto versato in atti, rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, nelle more, il “silenzio” opposto dall’ASP è stato superato dall’adozione del provvedimento discrezionale richiesto.
Le spese di lite possono compensarsi, sia perché il termine invocato dalla ricorrente non è perentorio nel senso preteso sia perché il tempo trascorso fino all’adozione della pronuncia sul provvedimento richiesto non appare abnorme, tenendo conto della ingente mole di procedimenti pendenti presso la stessa ASP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO CO |
IL SEGRETARIO