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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(P.I. ) TE P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAURO CALVANO per delega in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. EMANUELE VESPAZIANI e dall'Avv. LIVIO
FESTUCCIA per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha TE convenuto in giudizio la al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare e pregiudiziale: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale Civile di Roma ove risulta la sede legale del 2) In via subordinata TE nell'ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge;
3) accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633
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e segg. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo
e comunque privo di giuridico effetto;
4) disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorché l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Rieti, contrariis reiectis: rigettare preliminarmente
l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Rieti formulata dall'opponente, per mancata contestazione di tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.; -- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del decreto opposto per l'evidente ed assoluta infondatezza della stessa;
-- acquisire il fascicolo del procedimento monitorio (Tribunale di Rieti n. 51/2023 R.G.); -- ammettere in via istruttoria la prova documentale;
-- rigettare integralmente l'opposizione ex adverso spiegata, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 28/2023 del Tribunale di Rieti;
-- in via subordinata, in caso di revoca del D.I. n. 28/2023, accertare che il è tuttora debitore nei confronti della TE
per i titoli e le ragioni indicati nella narrativa, e per l'effetto condannarlo Controparte_1 al pagamento in favore dell'importo di € 112.969,38, o nella diversa Controparte_1 somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. -- Il tutto in una con gli interessi moratori maturandi sulla sorte, per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi degli artt. 3, 4, co.2, lett. a) e
5 del D. Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, ovvero – in subordine – con gli interessi al tasso legale speciale ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della proposizione della presente domanda sino al saldo. -- Con condanna dell'opponente alla refusione delle spese del giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali, ritenuta matura per la decisone senza la necessità dell'approfondimento istruttorio richiesto dalla parte opposta, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali erano già stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma di euro Controparte_1
112.969,38, oltre a interessi e spese del procedimento, nei confronti del TE
, fondando la sua domanda sulle fatture, regolarmente annotate nelle scritture
[...] contabili, emesse per servizi di pulizia nei locali utilizzati dalla banca Controparte_2
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eseguiti quale impresa consorziata, in forza del contratto con il , il quale a sua TE volta aveva stipulato un contratto di appalto di servizi con la banca.
Il ha fondato la sua opposizione sulla eccezione di incompetenza TE territoriale di Questo Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e sulla dedotta inesistenza di un contratto che possa giustificare le pretese della Controparte_1
Successivamente alla opposizione, anche a seguito della costituzione della
[...] società opposta, la parte opponente non ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., non ha precisato le sue conclusioni, né ha svolto le sue ultime difese scritte nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. assegnati alle parti.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha a sua volta eccepito l'inammissibilità della eccezione di incompetenza per la sua incompletezza, non avendo l'opponente contestato tutti i criteri di collegamento in base ai quali può radicarsi la competenza territoriale del giudice, e ne ha contestato comunque l'infondatezza.
L'eccezione di incompetenza territoriale è ammissibile.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, la ha precisato di adire Questo Tribunale in CP_1 applicazione del comb. disp. art. 20, comma unico, ultima parte ed art. 1182, comma 3
c.p.c., sostenendo quindi la competenza di questo giudice con specifico riferimento al criterio del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione pecuniaria.
L'opponente ha contestato la competenza del giudice adito secondo il criterio indicato dal ricorrente - odierna parte opposta - del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, di cui all'art. 1182, comma 3 c.c.
L'eccezione di incompetenza è stata quindi ritualmente sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., con riferimento al foro alternativo di cui sopra, indicato dalla parte opposta quale unico foro preso in considerazione per la scelta del giudice, non essendo necessario in questo caso contestare la competenza del giudice scelto con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli art. 19 e 20 c.p.c.
Si richiama a questo proposito la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che conferma il suo costante indirizzo, secondo cui “[…] In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 c.p.c. impone alla parte che solleva l'eccezione l'onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare
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la scelta del giudice (Cass. Sez. 3 18-6-2019 n. 16284 Rv. 654348-01)” (Cassazione civile sez. II,
05/03/2024, n. 5817).
Non è fondato quindi il rilievo della parte opposta secondo il quale il foro alternativo scelto dalla stessa - attrice in senso sostanziale - non sarebbe stato contestato con riferimento a tutti i criteri concorrenti.
L'eccezione di incompetenza è però infondata.
Come è noto, le SS.UU. nel 2016, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie ed alla individuazione del giudice territorialmente competente, ai sensi del comb. disp. artt. 20
c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3 c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.” (Cassazione civile sez. un.,
13/09/2016, n. 17989).
Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire i principi espressi dalle
SS.UU. nella citata pronuncia 2016, ha ulteriormente precisato che “il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza;
ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di Cass. Sez. Un. 13 settembre
2016, n. 17989)”.
Posto che la questione sulla competenza deve essere decisa allo stato degli atti, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, considerate le deduzioni svolte dalla creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo ed anche nella comparsa di costituzione nella fase di opposizione, deve ritenersi che il credito sia liquido.
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La odierna opposta ha infatti indicato i parametri oggettivi concordemente stabiliti tra le parti per il calcolo delle somme dovute (costo del servizio al mq. e numero dei mq. complessivi per le prestazioni ordinarie, e costo orario per le prestazioni “extra contratto”), in applicazione dei quali, in base ad un mero calcolo matematico, è giunta alla quantificazione del credito azionato.
Precisamente, la parte opposta ha dedotto che il ha stipulato con TE la banca un contratto di fornitura di servizi alle persone ed ha quindi Controparte_2 assegnato alla sua consorziata, l'esecuzione del suddetto Controparte_1 contratto di appalto nella parte riguardante il servizio di pulizia e disinfezione di vari locali utilizzati dalla Intesa San Paolo nella zona di Rieti e Provincia;
che i rapporti economici relativi al suddetto contratto di appalto erano sempre stati regolati tra la Controparte_2 ed il , mentre quest'ultimo aveva direttamente pagato alla consorziata TE [...] gli importi con la stessa concordati;
che le prestazioni della Controparte_1 [...] erano consistite in interventi ordinari, determinati secondo il Controparte_1 capitolato di appalto, ed interventi derivanti da variante quantitativa in aumento, eseguiti dall'impresa ogni qualvolta ne fosse sorta l'esigenza, sempre previo accordo tra il e la;
che per gli interventi ordinari il e la TE Controparte_2 TE [...] avevano pattuito la tariffa di euro 0,90 al mq. per la pulizia e Controparte_1 disinfezione delle filiali di , e di euro 0.85 al mq. per i locali della Direzione Controparte_2 della banca, siti in Rieti, Via Garibaldi 262, e le parti avevano anche stabilito l'estensione dei locali nei quali si sarebbe svolto il servizio di pulizia e disinfezione, con l'indicazione esatta dei metri quadrati, ai fini del calcolo del compenso, estensione determinata in mq.
12.324 totali, di cui 4.881 relativi ai locali della Direzione, e 7.443 riferibili alle filiali;
che per gli interventi derivanti dalla variante quantitativa in aumento avvenuta nel corso dell'attuazione dell'appalto di servizi, era stato lo stesso a determinare in euro TE
14,00 oltre a IVA l'importo orario da riconoscere alla ed Controparte_1
a comunicare all'impresa le somme da fatturare, previa verifica delle attività svolte.
La pate opposta ha poi dedotto che, quanto agli interventi ordinari, il , con la TE dichiarazione del 25/03/2022, aveva riconosciuto il proprio debito alla data del
31/12/2021 per la complessiva somma di euro 142.996,30.
A fronte di una chiara prospettazione dei fatti di cui sopra, dai quali emerge che il credito
è stato calcolato dalla odierna opposta in base ai criteri oggettivi predeterminati dalle parti,
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senza alcun margine di discrezionalità, l'opponente, nel contestare la competenza del giudice adito, non ha evidenziato la sussistenza di una prospettazione artificiosa della creditrice, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Per quanto sopra, dovendo ritenersi il credito oggetto del presente giudizio liquido, la competenza è stata correttamente radicata nel giudice del luogo del domicilio della creditrice, luogo nel quale deve essere eseguita l'obbligazione ai sensi del comb. disp. art. 20 c.p.c. e art. 1182, comma 3 c.c.
Con riferimento al merito, la domanda della è fondata, con la Controparte_1 conseguente infondatezza dell'opposizione.
Come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova della fonte del diritto
è a carico della parte opposta, attrice in senso sostanziale.
La ha provato l'esistenza del contratto con il opponente, Controparte_1 TE che prevedeva la prestazione del servizio di pulizia e disinfezione dei locali utilizzati dalla
- al costo al mq. di euro 0,90 per le “filiali”, per complessivi Controparte_3 mq. 7.443, e di euro 0,85 per i “palazzi”, per complessivi mq. 4.881, ed al costo orario di euro 14,00 per gli ulteriori interventi definiti dalle parti “extra contratto” - in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra la banca ed il , avente il più ampio oggetto della TE
“realizzazione di tutte le attività descritte e comunque di tutte le altre ritenute necessarie a fornire per i locali e gli ambienti di lavoro utilizzati da […], le migliori condizioni relative ai servizi Controparte_2 alle persone” descritti nel capitolato d'appalto.
I documenti depositati, mai contestati dall'opponente, dimostrano l'esistenza del contratto tra le parti, che prevedeva la erogazione dei servizi di pulizia e disinfezione dei locali utilizzati dalla banca previsti e regolati dal contratto di appalto di Controparte_2 servizi tra quest'ultima ed il , ai costi di cui sopra. In particolare, con la TE comunicazione a mezzo e-mail del 22/11/2016 inviata alla Parte_2
[...] [..
[...]
il ha indicato specificatamente i locali oggetto del servizio, ed ha
[...] TE anche indicato (integrando a mano il dattiloscritto) il costo del servizio al mq. in euro 0,90 per le “filiali”, per complessivi mq. 7.443, ed in euro 0,85 per i “palazzi”, per complessivi mq. 4.881; con e-mail del 17/01/2018, il ha comunicato alla TE [...] il costo orario riconosciuto in euro 14,00 per gli “interventi extra Controparte_1 contratto”; con la e-mail del 27/03/2020, il Consorzio ha comunicato alla
[...] la proroga del contratto con la fino al Controparte_1 Controparte_2
30/06/2020, e poi con la e-mail del 01/06/2020 ha comunicato all'impresa consorziata la ulteriore proroga del suddetto contratto fino al 31/12/2020, chiedendo all'impresa in entrambe i casi di continuare nella erogazione del servizio di pulizia, rimanendo “invariate le condizioni economiche e normative vigenti”; con e-mail del 06/05/2020, il ha TE comunicato all'impresa la sospensione del servizio di igiene ambientale presso la filiale di
Rocca Sinibalda;
con e-mail del 17/11/2021, il ha inviato alla TE [...]
l'elenco delle filiali in cui erano stati svolti gli “interventi extra contratto” Controparte_1 per i quali era previsto il costo orario di euro 14,00, per il periodo gennaio/ottobre 2021,
e poi con e-mail del 08/07/2022 ha inviato all'impresa l'elenco delle filiali in cui erano stati svolti gli “interventi extra contratto” per i quali era previsto il costo orario di euro 14,00, per il periodo novembre 2021/giugno 2022.
Sono in atti anche varie “bolle di intervento” relative ai servizi di pulizia negli anni 2021/2022 nei vari locali oggetto del contratto (indicanti gli indirizzi dei locali stessi), con il giudizio positivo della filiale in ordine al servizio reso, sottoscritte sia dalla Controparte_2 che dal . TE
Anche la comunicazione e-mail del 13/06/2022 conferma la sussistenza del contratto avente ad oggetto i servizi di pulizia, posto che con detta comunicazione il ha TE girato alla la richiesta di documenti ricevuta dalla Service Controparte_1
Key s.p.a., quale impresa subentrata al dal 01/07/2022 nel contratto di appalto TE con la per la pulizia dei locali della “filiali varie Lazio-Abruzzo Controparte_2 CP_3
Lotto G”.
Il ha poi riconosciuto il proprio debito nei confronti della odierna opposta, con TE la sottoscrizione della dichiarazione del 25/03/2022 predisposta dalla Controparte_1
con la quale appunto riconosceva l'esistenza di un credito maturato
[...] dall'impresa alla data del 31/12/2021 di complessivi euro 142.996,30. Inoltre, con mail del
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07/06/2022, il ha comunicato all'impresa la sua volontà di provvedere al TE pagamento di “tutte le fatture da Voi emesse nei nostri confronti” attraverso il versamento di rate mensili di € 15.000,00 “fino alla naturale estinzione del debito”, senza formulare alcuna contestazione in ordine alle fatture emesse.
Sono infine state depositate copia delle scritture contabili della Controparte_1 nelle quali sono annotate le fatture emesse nei confronti del delle
[...] TE quali si chiede il pagamento e copia delle fatture emesse per i servizi resi, rimaste inevase, nonché l'estratto del conto corrente intestato alla dal quale risultano i pagamenti CP_1 mensili effettuati dal dal gennaio 2021 all'agosto 2022 - per i mesi da gennaio a TE maggio 2021 di euro 10.000,00 e per i mesi successivi di euro 15.000,00 – con la causale
“acconto su fatture commerciali”, pagamenti imputati dalla a Controparte_1 debiti anteriori rispetto a quelli risultanti dalle fatture delle quali si chiede il pagamento nel presente giudizio.
La parte opposta ha dedotto l'inadempimento del alle sue obbligazioni, e quindi TE il mancato pagamento delle fatture emesse, con riferimento ai servizi resi dal settembre
2021 al giugno 2022 quanto agli interventi ordinari, e dal gennaio 2021 al giugno 2022 quanto agli interventi “extra contratto”.
A fronte del quadro probatorio di cui sopra, come sopra accennato, l'opponente, dopo avere introdotto la presente fase a cognizione piena del giudizio - con atto di citazione nel quale si è limitata a contestare la competenza del giudice, senza argomentare in ordine alla fondatezza della pretesa della se non in poche righe, nelle quali ha genericamente CP_1 dedotto la mancanza di prova del credito in assenza di un contratto -, non ha dimostrato l'adempimento e neanche ha svolto alcuna ulteriore difesa scritta, né ha contestato alcunché, e neanche ha precisato le sue conclusioni.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014 stante la ridotta complessità della controversia, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge l'opposizione.
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Condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 14/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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