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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SA
Sezione Civile
Il Tribunale di SA, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2263/2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 553/2023 promossa da nata SA (PU) il 17/01/1955 (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] int. 1 61122 C.F._1
SA (PU) domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Biondi del Foro di
SA – C.F. – e dall'Avv. Alessandra Arduini del Foro di CodiceFiscale_2
Roma – C.F. – in virtù di procura depositata unitamente CodiceFiscale_3 all'atto di citazione in modalità telematica ex art. 83, III comma, c.p.c. - e con loro elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in SA (PU) Via A.
Benucci n. 45;
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
) già , a seguito di mero cambio Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in RE, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Rossi ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata CodiceFiscale_4 dal notaio di RE (rep. 44583; racc. 16958), con Persona_1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A; pagina 1 di 7 CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione
- IN VIA PREGIUDIZIALE per tutte le ragioni esposte in ordine all'an ed al quantum del ricorso per decreto ingiuntivo, ragioni tutte provate con documentazione versata in atti, e successivamente concedere termine a parte opposta per attivare la procedura di mediazione in difetto dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto
- IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa quale mandataria la Controparte_1 Controparte_4 nella veste come indicata in ricorso per tutte le ragioni esposte nella narrativa del ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo, illegittimo
e/o emesso in assenza dei presupposti di legge;
2) accertata la legittimazione attiva della (già Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Venezia Mestre alla
[...] via Terraglio n. 63 (P. IVA ) e per essa quale mandataria la P.IVA_2 CP_4 revocare il decreto ingiuntivo emesso per intervenuta
[...] Controparte_4 prescrizione.
NEL MERITO
- accertata la legittimazione attiva della (già Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Venezia Mestre alla
[...] via Terraglio n. 63 (P. IVA ) e per essa quale mandataria la P.IVA_2 [...] annullare e/o revocare in toto e dichiararsi nullo e/o Controparte_4 privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 553/2023 del 12/09/2023 – RG n.
1616/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di SA perché infondato, ingiusto e illegittimo in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, in ogni caso illegittimo per
pagina 2 di 7 errata quantificazione del quantum ingiunto nonché del an a sostegno della richiesta monitoria.
Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari”.
Per parte opposta
“Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il DI opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte Controparte_1 opponente della somma di € 11.986,41 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di CP_
, della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2023 emesso in data 11.9.2023
(pubblicato il 12.9.2023), con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.986,41, per capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e nel merito l'intervenuta prescrizione del credito, contestando in ogni caso la domanda monitoria, in quanto infondata, non avendo mai sottoscritto un contratto di conto corrente, essendosi limitata ad accedere ad un finanziamento per l'acquisto di una lavatrice e di altri elettrodomestici, dell'importo, rispettivamente, di € 414,65 e di € 277,40, sicché non era dato comprendere sulla base di quale titolo il credito fosse stato azionato e in che modo fosse stato quantificato.
pagina 3 di 7 Si è ritualmente costituita la convenuta opposta, contestando l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Negata la provvisoria esecutività del decreto opposto, concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, definita negativamente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 10.2.2025.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è fondata.
L'opponente, nel contestare in ogni caso il credito ingiunto, ha allegato di avere richiesto nel lontano 2005 a TI due prestiti per un importo totale di €
414,65 (03.12.2005 -per l'acquisto di una lavatrice Candy) ed € 277,40
(28.11.2005 – per l'acquisto promozionale di diversi elettrodomestici), deducendo, quindi, l'erroneità dell'importo totale richiesto (pari ad € 692,05, e non a € 1.390,80, come indicato a pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), ed eccependo che, dalla data del 2005 alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, nulla aveva ricevuto dalla TI, tanto da essere convinta di aver pagato tutto, trattandosi peraltro di rate piccolissime.
Quanto alla posizione l'opponente ha evidenziato che risulta prodotto CP_5 in giudizio un unico documento (doc. n. 8), depositato unitamente al ricorso monitorio, che consiste in un modulo con informazioni europee di base per un credito di € 10.010,00, che non reca alcuna firma di accettazione, mentre a pagina 6 del medesimo documento vi è un ulteriore modulo “contratto di rinegoziazione CBU” recante la voce importo rinegoziato € 9.920,00, senza alcuna firma di accettazione, e ancora, a seguire (pagina 7/9), un modulo di condizioni generali di finanziamento – dilazione di pagamento – sottoscritto in data
21.5.2012. Anche in riferimento a tale posizione, ferma in ogni caso la contestazione dell'an e del quantum, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, evidenziando che dalla suddetta data sino a quella di ricezione del decreto ingiuntivo (19.10.2023) nessuna richiesta di pagamento era pervenuta all'ingiunta.
pagina 4 di 7 In replica alla dedotta eccezione di prescrizione, la convenuta opposta ha sottolineato come il termine di prescrizione, pacificamente decennale, inizi a decorrere, non già, dalla stipula del contratto, bensì dal passaggio a sofferenza del rapporto o, comunque, dalla decadenza dal beneficio del termine. Sicché, con riferimento al contratto n. 10038030384622 stipulato con TI CA SP
(doc. 3 fasc. monitorio) il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal
29.4.2013 (v. doc. 7 fasc. monitorio) ed è stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito in data 17.10.2015 (docc. 5 e 6 monitorio)
e poi dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 19.10.2023.
Riguardo al contratto n. 13077824 con TA ER BA (doc. 8 monitorio), la convenuta opposta ha dedotto che il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere dalla decadenza del beneficio del termine avvenuta in data 4.6.2013 (doc. 12 fasc. monitorio) e da quel momento il termine
è stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito in data
28.9.2015 (docc. 10 e 11 fasc. monitorio) e poi dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 19.10.2023.
Rileva il giudicante come, pur a voler attribuire valenza di atto interruttivo alla comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti (quella di TI in data
17.10.2015 e quello di 28.9.2015; v. doc. 5, 6, 10 e 11 fasc. CP_5 monitorio), tuttavia tali comunicazioni non possono considerarsi pervenute nella sfera di conoscenza o conoscibilità della ingiunta, in quanto inviate ad un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha, invero, ribadito di non aver mai ricevuto atti interruttivi prima della notifica del monitorio e con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'8.4.2024 ha prodotto un certificato di residenza storico (rilasciato dal Comune di SA) da cui risulta che ella, alla data di invio delle predette comunicazioni, non risiedeva in SA, alla
Via Perugia n. 28 (indirizzo di residenza riportato sulle lettere in questione), ma in
Tavullia, alla Via S. Germano. In particolare, dal predetto certificato storico si evince che la è stata cancellata dall'APR del Comune di SA in data Pt_1
2.9.2015 per emigrazione a Tavullia.
pagina 5 di 7 I documenti 5, 6, 10 e 11 depositati dall'opposta con il ricorso monitorio comprovano che le comunicazioni di avvenuta cessione del credito sorto con
TI e di quello con sono ritornate al mittente perché l'atto non CP_5
è stato ritirato, con attestazione datata, rispettivamente, 17.10.2015 e
28.9.2015, quando cioè l'opponente non era più residente nel Comune di SA, ma in quello di Tavullia.
Deve, quindi, ritenersi che tali atti, di natura recettizia, non abbiano spiegato alcuna efficacia interruttiva, in quanto mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario.
In sintesi, anche a voler individuare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione nella data del passaggio a sofferenza o di decadenza dal beneficio del termine e, dunque, nelle date rispettivamente indicate dall'opposta (29.4.2013 per il rapporto TI e 4.6.2013 per il rapporto TA ER
BA), il termine è stato validamente interrotto, per la prima volta, dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, intervenuta, tuttavia, quando la prescrizione era già maturata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va accolta, dovendosi ritenere prescritto il credito azionato in via monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore proprio della causa, un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della mancanza di attività di assunzione prove e delle modalità di definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 -condanna parte opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.532,50 (di cui € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
SA, 12.3.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di SA
Sezione Civile
Il Tribunale di SA, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2263/2023, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 553/2023 promossa da nata SA (PU) il 17/01/1955 (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] int. 1 61122 C.F._1
SA (PU) domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Biondi del Foro di
SA – C.F. – e dall'Avv. Alessandra Arduini del Foro di CodiceFiscale_2
Roma – C.F. – in virtù di procura depositata unitamente CodiceFiscale_3 all'atto di citazione in modalità telematica ex art. 83, III comma, c.p.c. - e con loro elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in SA (PU) Via A.
Benucci n. 45;
ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
) già , a seguito di mero cambio Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in RE, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Rossi ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata CodiceFiscale_4 dal notaio di RE (rep. 44583; racc. 16958), con Persona_1 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A; pagina 1 di 7 CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione
- IN VIA PREGIUDIZIALE per tutte le ragioni esposte in ordine all'an ed al quantum del ricorso per decreto ingiuntivo, ragioni tutte provate con documentazione versata in atti, e successivamente concedere termine a parte opposta per attivare la procedura di mediazione in difetto dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto
- IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa quale mandataria la Controparte_1 Controparte_4 nella veste come indicata in ricorso per tutte le ragioni esposte nella narrativa del ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo, illegittimo
e/o emesso in assenza dei presupposti di legge;
2) accertata la legittimazione attiva della (già Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Venezia Mestre alla
[...] via Terraglio n. 63 (P. IVA ) e per essa quale mandataria la P.IVA_2 CP_4 revocare il decreto ingiuntivo emesso per intervenuta
[...] Controparte_4 prescrizione.
NEL MERITO
- accertata la legittimazione attiva della (già Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Venezia Mestre alla
[...] via Terraglio n. 63 (P. IVA ) e per essa quale mandataria la P.IVA_2 [...] annullare e/o revocare in toto e dichiararsi nullo e/o Controparte_4 privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 553/2023 del 12/09/2023 – RG n.
1616/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di SA perché infondato, ingiusto e illegittimo in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, in ogni caso illegittimo per
pagina 2 di 7 errata quantificazione del quantum ingiunto nonché del an a sostegno della richiesta monitoria.
Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari”.
Per parte opposta
“Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il DI opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte Controparte_1 opponente della somma di € 11.986,41 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre interessi di mora come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di CP_
, della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale la proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 553/2023 emesso in data 11.9.2023
(pubblicato il 12.9.2023), con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.986,41, per capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e nel merito l'intervenuta prescrizione del credito, contestando in ogni caso la domanda monitoria, in quanto infondata, non avendo mai sottoscritto un contratto di conto corrente, essendosi limitata ad accedere ad un finanziamento per l'acquisto di una lavatrice e di altri elettrodomestici, dell'importo, rispettivamente, di € 414,65 e di € 277,40, sicché non era dato comprendere sulla base di quale titolo il credito fosse stato azionato e in che modo fosse stato quantificato.
pagina 3 di 7 Si è ritualmente costituita la convenuta opposta, contestando l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Negata la provvisoria esecutività del decreto opposto, concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, definita negativamente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 10.2.2025.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è fondata.
L'opponente, nel contestare in ogni caso il credito ingiunto, ha allegato di avere richiesto nel lontano 2005 a TI due prestiti per un importo totale di €
414,65 (03.12.2005 -per l'acquisto di una lavatrice Candy) ed € 277,40
(28.11.2005 – per l'acquisto promozionale di diversi elettrodomestici), deducendo, quindi, l'erroneità dell'importo totale richiesto (pari ad € 692,05, e non a € 1.390,80, come indicato a pagina 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), ed eccependo che, dalla data del 2005 alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, nulla aveva ricevuto dalla TI, tanto da essere convinta di aver pagato tutto, trattandosi peraltro di rate piccolissime.
Quanto alla posizione l'opponente ha evidenziato che risulta prodotto CP_5 in giudizio un unico documento (doc. n. 8), depositato unitamente al ricorso monitorio, che consiste in un modulo con informazioni europee di base per un credito di € 10.010,00, che non reca alcuna firma di accettazione, mentre a pagina 6 del medesimo documento vi è un ulteriore modulo “contratto di rinegoziazione CBU” recante la voce importo rinegoziato € 9.920,00, senza alcuna firma di accettazione, e ancora, a seguire (pagina 7/9), un modulo di condizioni generali di finanziamento – dilazione di pagamento – sottoscritto in data
21.5.2012. Anche in riferimento a tale posizione, ferma in ogni caso la contestazione dell'an e del quantum, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, evidenziando che dalla suddetta data sino a quella di ricezione del decreto ingiuntivo (19.10.2023) nessuna richiesta di pagamento era pervenuta all'ingiunta.
pagina 4 di 7 In replica alla dedotta eccezione di prescrizione, la convenuta opposta ha sottolineato come il termine di prescrizione, pacificamente decennale, inizi a decorrere, non già, dalla stipula del contratto, bensì dal passaggio a sofferenza del rapporto o, comunque, dalla decadenza dal beneficio del termine. Sicché, con riferimento al contratto n. 10038030384622 stipulato con TI CA SP
(doc. 3 fasc. monitorio) il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal
29.4.2013 (v. doc. 7 fasc. monitorio) ed è stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito in data 17.10.2015 (docc. 5 e 6 monitorio)
e poi dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 19.10.2023.
Riguardo al contratto n. 13077824 con TA ER BA (doc. 8 monitorio), la convenuta opposta ha dedotto che il termine di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere dalla decadenza del beneficio del termine avvenuta in data 4.6.2013 (doc. 12 fasc. monitorio) e da quel momento il termine
è stato interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito in data
28.9.2015 (docc. 10 e 11 fasc. monitorio) e poi dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in data 19.10.2023.
Rileva il giudicante come, pur a voler attribuire valenza di atto interruttivo alla comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti (quella di TI in data
17.10.2015 e quello di 28.9.2015; v. doc. 5, 6, 10 e 11 fasc. CP_5 monitorio), tuttavia tali comunicazioni non possono considerarsi pervenute nella sfera di conoscenza o conoscibilità della ingiunta, in quanto inviate ad un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha, invero, ribadito di non aver mai ricevuto atti interruttivi prima della notifica del monitorio e con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'8.4.2024 ha prodotto un certificato di residenza storico (rilasciato dal Comune di SA) da cui risulta che ella, alla data di invio delle predette comunicazioni, non risiedeva in SA, alla
Via Perugia n. 28 (indirizzo di residenza riportato sulle lettere in questione), ma in
Tavullia, alla Via S. Germano. In particolare, dal predetto certificato storico si evince che la è stata cancellata dall'APR del Comune di SA in data Pt_1
2.9.2015 per emigrazione a Tavullia.
pagina 5 di 7 I documenti 5, 6, 10 e 11 depositati dall'opposta con il ricorso monitorio comprovano che le comunicazioni di avvenuta cessione del credito sorto con
TI e di quello con sono ritornate al mittente perché l'atto non CP_5
è stato ritirato, con attestazione datata, rispettivamente, 17.10.2015 e
28.9.2015, quando cioè l'opponente non era più residente nel Comune di SA, ma in quello di Tavullia.
Deve, quindi, ritenersi che tali atti, di natura recettizia, non abbiano spiegato alcuna efficacia interruttiva, in quanto mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità del destinatario.
In sintesi, anche a voler individuare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione nella data del passaggio a sofferenza o di decadenza dal beneficio del termine e, dunque, nelle date rispettivamente indicate dall'opposta (29.4.2013 per il rapporto TI e 4.6.2013 per il rapporto TA ER
BA), il termine è stato validamente interrotto, per la prima volta, dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, intervenuta, tuttavia, quando la prescrizione era già maturata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'opposizione va accolta, dovendosi ritenere prescritto il credito azionato in via monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022, avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore proprio della causa, un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della mancanza di attività di assunzione prove e delle modalità di definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 -condanna parte opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.532,50 (di cui € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
SA, 12.3.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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