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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 894/2024, promossa da:
(C.F. e P.IVA n. ), in persona della Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Canazza in forza di procura agli atti;
- Attrice in riassunzione -
Contro
(C.F. e P.IV.A. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Castellotti, Elio Gianni
GA e RI NI OG in forza di procura agli atti;
- Convenuta in riassunzione -
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia il Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiararsi tenuta e condannare , in persona del proprio Parte_2
l.r.p.t. con sede in (15121) , Via Venezia n. 6 (c.f. e p.iva: 02190140067 - Parte_2 pec: a pagare in favore di la somma di euro Email_1 Parte_1
74.083,65, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Con il favore delle spese, Iva e c.p.a.” pagina 1 di 12 Per la convenuta AL: Controparte_2
“Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria:
in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell Pt_3
facendo capo la stessa all' , e, conseguentemente, revocare e/o
[...] Parte_4 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via pregiudiziale:
a) dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto azionato, con conseguente revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a), respingere le domande avversarie e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, di dedurre e produrre.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26 aprile 2023, l' (da qui in poi Controparte_2 breviter “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2015/23 Pt_3 emesso dal Tribunale di Torino in data 13.03.2023 su conforme ricorso del Parte_1
(da qui in poi breviter anche ”), lamentando, ex multis l'incompetenza
[...] Pt_1 territoriale del Tribunale di Torino che ha emesso il provvedimento monitorio, in favore della competenza del Tribunale di Alessandria, quale foro generale ex art. 19 c.p.c., avendo l'ingiunta la propria sede legale in ed in favore del Tribunale di Parte_2
Modena e/o di Alessandria, quale forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., trovandosi la tesoreria dell presso avente sede legale in Pt_3 Controparte_4
Modena ed avente in una filiale assolvente le funzioni di tesorerie per Parte_2 Parte l'
Si è costituita in giudizio , contestando le eccezioni di controparte in punto Parte_1 di merito ma aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale svolta;
la causa è stata dunque definita con la sentenza n. 307 emessa in data 17/01/2024, con la quale il
Tribunale di Torino, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Alessandria;
ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 12 2015/2023 ed ha fissato termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dunque tempestivamente Parte_1 riassunto la causa innanzi a questo Tribunale, onde sentir accogliere nei confronti dell le conclusioni di cui si è dato atto in epigrafe. Pt_3
L'attrice, a fondamento della propria domanda, richiamandosi a quanto già dedotto innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, ha allegato:
- di aver ospitato ed assistito in una propria struttura Sert di , due pazienti affetti Pt_4 da problematiche di tossicodipendenza (i Sig.ri ed Persona_1 Persona_2
, senza fissa dimora e dunque fittiziamente residenti al momento del ricovero in
[...]
, via Casa Comunale n. 1, ma aventi ultima residenza anagrafica nota nel Comune Pt_4 di AC (AL);
- che con comunicazione del 27.01.2015, la Direzione Sanitaria della Regione
Piemonte, onde alleggerire il peso economico gravante sull'allora aveva stabilito Pt_5 che i pazienti senza fissa dimora con problematiche di dipendenza provenienti da fuori Parte
fossero trasferiti “in carico” (sotto il profilo del costo) alle di ultima Pt_4 residenza;
- che avendo i sig.ri e ultima residenza nota in AC (AL), spettava Per_1 Per_2 all' , farsi carico dei costi di loro degenza presso la struttura Pt_3 Pt_1
- che CO aveva quindi emesso le seguenti fatture, tutte aventi ad oggetto le somme dovute per le rette di ricovero in struttura dei due predetti pazienti per tutto l'anno 2016,
e per i mesi da gennaio a maggio del 2017: - n. 12/2016 per euro 4.626,441; - n. 40/2016 per euro 4.371,46; - n. 68/2016 per euro 4.672,94; - n. 136/2016 per euro 4.522,20; - n.
160/2016 per euro 4.672,94; - n. 206/2016 per euro 4.522,20; - n. 236/2016 per euro
4.672,94; - n. 261/2016 per euro 4.672,94; - n. 297/2016 per euro 4.522,20; - n.
332/2016 per euro 4.672,94; - n. 361/2016 per euro 4.522,20; - n. 387/2016 per euro
4.672,94; - n. 13/2017 per euro 4.672,94; - n. 39/2017 per euro 4.220,72; - n. 59/2017 per euro 4.672,94; - n. 96/2017 per euro 4.522,20; - n. 115/2017 per euro 2.864,06 (sub docc. nn. da 1bis a 17) per il complessivo importo di euro 74.083,65;
- che l non aveva ottemperato a nessun pagamento, così risultando debitrice nei Pt_3 confronti della società del suddetto importo a titolo di sorte capitale oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Si è costituita in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della Pt_3 domanda avversaria ed eccependo – come già fatto innanzi al Tribunale di Torino dichiaratosi incompetente - : i) la carenza di propria legittimazione passiva essendo Parte l' (costituita a decorrere dal 1.01.2017 per accorpamento dell Parte_4
pagina 3 di 12 TO1 e TO2), il soggetto tenuto al pagamento delle fatture azionate dal gruppo , non Pt_1 essendo la comunicazione del 27.01.2015 invocata ex adverso un provvedimento vincolante ma una mera raccomandazione ed avendo i due pazienti ospitati dall'attrice, residenza nel Comune di , via della Casa Comunale n. 1 al momento del ricovero;
Pt_4
ii) l'inesistenza di alcun contratto tra il e l come previsto dall'art. Parte_1 Pt_3
8 bis del D.lgs. 502/92 ed avente i requisiti di forma scritta richiesti a pena di nullità per i contratti stipulati da una P.A; iii) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti attorei ex art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di somme richieste a titolo di rette mensili per l'anno 2016 e per i mesi da gennaio a maggio 2017 ed avendo la parte attrice posto in essere il primo atto interruttivo solo il 16.11.2022.
Sulla scorta di tali eccezioni la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
La società cooperativa sociale ha elargito prestazioni di ricovero ed Parte_1 assistenza sanitaria in favore di due pazienti, i Sig.ri e a far data dal Per_2 Per_1
18.09.2013 e sino quantomeno al maggio 2017 (si v. le due schede di “autorizzazione all'ingresso in comunità” del 18.09.2013, prodotte al doc. 32 oltre ai fogli presenza riferiti ai due pazienti prodotti al doc. 29) e nel presente giudizio domanda la refusione dei relativi costi all' Pt_3
L'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria ai malati di qualunque tipo grava sul Servizio
Sanitario Nazionale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.
Lo stabilisce, innanzitutto, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 10, il quale impone che
"alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali".
Il principio è ribadito dal successivo art. 14, comma 1, lett. (l), il quale stabilisce che l'unità sanitaria locale provvede "all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche". Parte Oltre che all'assistenza medico-generica, medico-specialistica ed ospedaliera, le hanno altresì l'obbligo di erogare le attività socioassistenziali connesse a quelle sanitarie: ovvero prendersi cura degli anziani non autosufficienti, dei malati terminali, dei malati cronici, dei malati di mente: lo stabilisce la L. 27 dicembre 1983, n. 730, art. 30, per il quale "sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali".
pagina 4 di 12 Le prestazioni erogate dal ai due pazienti e devono Parte_1 Per_2 Per_1 senz'altro essere qualificate come prestazioni socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria quindi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (si v. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 septies, commi 4 e 5, ai sensi del quale “. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche
e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.”
Ciò posto e venendo alle eccezioni promosse dall per resistere alla domanda di Pt_3 pagamento avversaria, sulle stesse si va partitamente ad affermare quanto segue.
§2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in favore Pt_3 dell' (già . Controparte_5 CP_6
L'eccezione è fondata, sebbene essa non investa il tema della legittimazione ad causam, che costituisce un presupposto processuale, quanto piuttosto quello della titolarità del credito che l'attrice ha fatto valere. (v. Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n. 14468).
ha azionato il proprio credito nei confronti dell sul presupposto Parte_1 Pt_3 che spetti alla stessa farsi carico delle spese sopportate dall'attrice per aver erogato prestazioni di ospitalità e assistenza socio sanitaria ai due pazienti affetti da tossicodipendenza Molena e e ciò sulla scorta dei seguenti motivi: - che i due Per_1 pazienti hanno risieduto nel Comune di AC (AL) sino al 2013; - che al momento del ricovero, avvenuto il 18.09.2013 presso la struttura di via Capriolo (in ) i Pt_1 Pt_4 medesimi erano senza fissa dimora, aventi quindi una residenza solo fittizia in , Pt_4 via della Casa Comunale 1; - che con la determina del 27.01.2015 la Regione ha ritenuto, onde sollevare l dalla presa in carico dei soggetti tossicodipendenti Pt_6 senza fissa dimora, provenienti da tutta la Regione e solo fittiziamente residenti in Parte
, che tali pazienti tornassero in carico (sotto il profilo del costo) alle di Pt_4 Parte residenza storica;
detto altrimenti, che il criterio per individuare l tenuta a farsi carico delle prestazioni sanitarie assistenziali, ovvero quello del collegamento territoriale della “residenza”, dovesse intendersi (da quel momento in poi) nel senso “dell'ultima residenza effettiva” corrispondente quindi, per i due pazienti in questione, a AC
(AL).
pagina 5 di 12 La convenuta ha sostenuto invece di non essere tenuta a sopportare tali costi e ciò per due motivi: i) perché la nota n. 1175 emessa dalla Regione Piemonte il 27.01.2015, invocata dall'attrice a fondamento delle proprie pretese, è in realtà una mera raccomandazione non avente alcun valore vincolante per l' ; ii) perché il criterio Pt_3 del collegamento territoriale della “residenza”, deve essere inteso, come sostenuto dalla
Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, nel senso “della residenza avuta al momento dell'inserimento in struttura” e quindi nel caso che ci occupa . Pt_4
Ebbene, le deduzioni difensive proposte dalla convenuta a parere di chi scrive sono fondate e ciò per le seguenti ragioni.
I criteri per individuare il soggetto tenuto a farsi carico delle spese sopportate dalle strutture eroganti i servizi socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria sono stati oggetto di disamina da parte della Giurisprudenza sia amministrativa sia civile, che si sono invero assestate su posizioni divergenti in ordine all'interpretazione da attribuirsi al criterio della “territorialità”.
Infatti, mentre la giurisprudenza amministrativa (tra le altre, v. Consiglio di Stato, III;
sentenza n. 4273 del 2013 e sentenza n. 930 del 2013) è in prevalenza orientata nel senso Parte che l'obbligazione di pagamento permanga in capo all di originaria residenza del paziente per tutta la degenza, a prescindere dai successivi cambi di residenza;
la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19353/2017, Cass., sez. Un., n.
20401/2019 ma anche più recentemente Cass. n. 2912/24; Cass. n. 20820/24) viceversa, ha attribuito rilievo al carattere universalistico che connota il servizio sanitario nazionale, di cui alla L. n. 833/1978, sulla scorta del quale ha affermato che "in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione ai malati cronici, il trasferimento della residenza anagrafica dell'assistito comporta, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art.
19 commi 3 e 4, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 12, comma 3, lett. b), e L. n. 887 del 1994, art. 17, comma 3, il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sicché la tenuta al rimborso va Pt_7 individuata in quella del luogo di nuova residenza".
Le fattispecie sottoposte al vaglio della Corte erano diverse da quella che qui ci occupa;
si trattava di pazienti che avevano mutato la propria residenza durante la lungodegenza, spostandola da una Regione all'altra e dunque si trattava di stabilire se il soggetto Parte gravato dei costi assistenziali fosse l di originaria residenza del malato al momento Parte del suo primo ricovero presso la struttura o l' di residenza del paziente nel periodo in relazione al quale venivano richieste le prestazioni.
Nonostante ciò, a parere di chi scrive i principi ivi affermati sono utili per dirimere anche la specifica quaestio iuris che viene in rilevo nel caso che ci occupa, che è la seguente: è conforme al dato normativo l'interpretazione del concetto di “residenza” pagina 6 di 12 assunta dalla nota della Regione Piemonte del 27.01.2015 e fatta propria dall'attrice per fondare la pretesa nei confronti dell nei termini di “ultima residenza Pt_3 anagrafica storica nota”?.
A parere di chi scrive no;
e a tale conclusione si perviene in forza dei medesimi riferimenti normativi valorizzati dalle pronunce di legittimità citate.
- la l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha previsto all'art. 19, comma 3 che "gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui Parte territorio hanno la residenza"; la norma statale, quindi, individua l di appartenenza in quella del luogo di residenza dell'utente;
- il DPR n. 223 del 1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” prevede all'art. 10 bis (introdotto dal d.p.r. n. 126 del 2015 e in vigore dal 15.08.2015) “Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche” che: “- 1.
Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica”; Tali previsioni, come affermato dalla Giurisprudenza citata “sarebbero inutili se ogni Parte
fosse tenuta 'in sempiterno' a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate ai suoi iscritti fuori regione, anche quando costoro dovessero cambiare residenza. Le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico Parte della di nuova residenza, che è l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria;
altrimenti, nel caso di malati lungodegenti o Parte cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o Parte meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della che per prima dispose il ricovero".
Orbene, applicando tali coordinate di principio al caso che ci occupa, si evidenzia e ritiene che:
pagina 7 di 12 1) è incontestato che i due pazienti al momento del ricovero presso la struttura Pt_1 di (via Capriolo 18) fossero già iscritti presso l'anagrafe di Pt_4 Pt_4 come residenti in strada Comunale n. 1, essendo soggetti senza fissa dimora;
2) essi, dunque, è pacifico che al momento del ricovero fossero in carico all Pt_6
1 – che infatti ne ha autorizzato l'ingresso in comunità (v. doc. 30)
[...]
3) non sono stati allegati dall'attrice dati normativi - né invero se ne rinvengono - dal quale possa desumersi che la residenza assunta da un soggetto presso un indirizzo territorialmente non esistente come “via casa comunale”, sia anagraficamente e giuridicamente meno rilevante (ai fini dell'individuazione Parte dell di appartenenza ex art. 19, comma 3 l. 833/1978) di quella stabilita ad un indirizzo reale;
infatti, anche la residenza fittizia è connessa alla sussistenza di una relazione di fatto tra la persona ed il territorio, ovvero il domicilio, relazione tutt'altro che debole, trattandosi ex art. 43 co. I c.c. del
“luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi”
(si veda la L. n. 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", che all'art. 2, comma 3, prescrive che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta
a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”; anzi, deve ritenersi fatto notorio che l'istituto della residenza fittizia abbia come finalità, anche quella di rendere pienamente accessibili ai senza fissa dimora i servizi socioassistenziali e sanitari presenti sul territorio, intimamente connessi all'esercizio di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, come quello alla salute;
4) posto che i due pazienti sono entrati in comunità in data 18.09.2013; per il periodo cui si riferiscono le pretese attoree (2016 e 2017), in forza dell'art. 10 bis lett.
B citato, essi, quandanche ancora anagraficamente iscritti presso il Comune di
AC (AL) avrebbero dovuto comunque essere iscritti d'ufficio presso l'anagrafe del Comune di , essendo decorsi più di due anni dall'inizio Pt_4 del loro ricovero presso la struttura attorea torinese;
trasferimento anagrafico che avrebbe determinato, proprio in ragione del principio affermato dalla
Cassazione, anche il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo in Parte capo all di nuova residenza, ovvero l;
Pt_6
5) in conclusione, applicando il criterio della territorialità come desumibile dalle norme di riferimento e dall'interpretazione delle stesse che ne offre la pagina 8 di 12 Cassazione, poiché i Sig.ri e erano residenti nel Comune di Per_2 Per_1
sia al momento del ricovero, sia durante la lungodegenza negli anni Pt_4 interessati dalla presente controversia, essi deve ritenersi che siano rimasti in carico sempre e solo all' e non all;
Pt_6 Pt_3
6) la nota assunta dalla in data 27.01.2015, Controparte_7 ritenendo debba assumersi quale parametro di accollo delle spese di cui si discute, senza limiti di tempo, quello dell'ultima residenza anagrafica storica
(che potremmo definire “effettiva” onde distinguerla da quella “fittizia”) si pone dunque in contrasto sia con le norme di cui all'art. 19 co. III l. 23 dicembre 1978, n. 833 ed all'art. 10 bis del DPR n. 223 del 1989, sia con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità citata, che ha ritenuto non Parte compatibile con il dato normativo ritenere che l' di un luogo di residenza
“storico” (in quel caso era quello esistente al momento del ricovero e dunque a fortiori si ritiene debba valere il concetto per un luogo di residenza ancora antecedente) sia tenuto “in sempiterno” a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate in favore di suoi precedenti iscritti, di fatto non più presenti sul territorio di competenza;
7) a tutto ciò si aggiunga, che la nota in questione, come eccepito dalla convenuta, è una mera comunicazione inoltrata dalla Direzione Generale Sanità della
Regione (a firma dell'allora direttore generale ) ai direttori Parte_8 generali delle ed ai direttori delle DPD di queste e non ha le CP_8 caratteristiche (né invero l'attrice deduce argomenti di segno contrario) di una determinazione dirigenziale o di una delibera suscettibile di essere impugnata;
e in favore di ciò depongono plurimi elementi: l'oggetto reca proprio l'indicazione “comunicazioni”; lo scritto termina con “cordiali saluti” ed non parrebbe esser nemmeno stato pubblicato sul Bollettino Regionale, come sarebbe invece previsto dalla L. Reg, Piemonte 12 ottobre 2010, n. 22 all'art. 5.
Alla luce di tutto quanto ritenuto, l'eccezione sollevata dalla convenuta Pt_3 secondo la quale i costi pretesi dall'attrice debbono ritenersi di spettanza dell Pt_6
– oggi - deve ritenersi fondata. Parte_4
Ciò posto, un ultimo cenno però si ritiene debba essere fatto in merito alle circostanze valorizzate da , che a suo dire integrerebbero un riconoscimento da parte Parte_1 della convenuta dell'esistenza del rapporto obbligatorio e quindi del debito, ovvero: i)
l'intervenuta accettazione da parte dell delle fatture elettroniche oggetto di Pt_3 causa nel sistema di interscambio “SDI”; ii) l'invio ad nelle more del presente Pt_1 giudizio, da parte dell' , di una comunicazione in cui viene richiesta conferma e Pt_3
pagina 9 di 12 dato atto “che alla data del 31.12.2023 la vostra posizione presentava un saldo a vostro credito pari ad € 79.881,08” (v. missiva del 10.07.2024 doc. 30). Tali assunti non si ritengono condivisibili atteso che: i) dalla disciplina del sistema interscambio sull'inoltro delle fatture elettroniche, non può dedursi che il contegno inerte della pubblica amministrazione (di accettazione/omesso rifiuto delle fatture nei 15 giorni che il sistema gli concede) sia equiparabile ad un riconoscimento di debito, giacché la ricognizione di debito per la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam (v. in senso analogo Trib. Roma sent. n. 15703/2023 e sull'obbligo di forma scritta Cass. n. 25435 del 6/12/2007 e Cass. n. 2091 del 25/01/2022); ii) la missiva del
10.07.2024 non reca alcun preciso riferimento alle fatture oggetto di causa, le quali sono state oggetto di specifica contestazione stragiudiziale da parte dell , già con la Pt_3 lettera protocollata del 16.05.2016, nella quale veniva eccepita (anche) l'insussistenza del presupposto di territorialità per la presa in carico e veniva richiesto al Parte_1 di emettere relativa nota di credito;
iii) come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 “Allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art.
23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto, in una fattispecie di cessione del credito, che fosse onere della debitrice ceduta provare il mancato adempimento della trasmissione ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, invocando anche il principio di vicinanza della prova, e non, invece, che fosse onere della creditrice cessionaria documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, nella specie, per potersi avvalere della ricognizione di debito "titolata" o, in mancanza, provare il rapporto fondamentale.”.
Inoltre, nel caso che ci occupa, è altresì dirimente rilevare, proprio in ordine all'onere della prova del rapporto fondamentale da cui sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento azionata in giudizio (incombente sull'attrice ), che è fondata l'eccezione sollevata Pt_1 dalla convenuta relativa all'omessa produzione in giudizio della convenzione stipulata Parte tra il e l' ex art. 8 bis e quinquies D.lgs. 502/1992. Parte_1
pagina 10 di 12 Infatti, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
25327/2025 “La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato"
è, infatti, condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, come inequivocamente si evince dalla disciplina dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ), che all'art.
8-bis, comma 4, subordina l'esercizio da parte delle strutture private delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale ai requisiti del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria;
e all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica Convenzione stipulata tra la struttura privata e la Parte
di riferimento ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi”….La esigenza della stipula di un atto contrattuale con l , Controparte_2 quindi, non viene meno per il fatto della esistenza di una originaria convenzione, in virtù della l. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ricorrendo l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito Parte contratto in forma scritta con la territorialmente competente, con il quale la struttura provvisoriamente accreditata accetta -vincolandosi a rispettare - le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno in esercizio, mentre l'ente pubblico non economico assume la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (Cass., sez. 3,
05/07/2018, n. 17588; Cass., sez. L, 29/11/2018, n. 30917; Cass., sez. 1, 02/03/2023, n.
6300). La Corte di merito ha accertato che, per gli anni 2005 - 2006 e 2007, non era stato sottoscritto alcun contratto, ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi della medesima disposizione, che potessero validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 3, 11/03/2020, n. 7019)”. Da tutto quanto ulteriormente rilevato ne discende che vada escluso che si siano determinati gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ., con contestuale ricognizione del debito e che sia stata sufficientemente provata dall'attrice la fonte dell'obbligazione del cui inadempimento si discute in questo giudizio, che certamente non può dirsi sorta per effetto del solo accreditamento del ex art. 8 quater D.lgs. 30 dicembre Parte_1
1992, n. 502 e dell'autorizzazione al ricovero emessa dall' (doc. 32); essendo Pt_6
pagina 11 di 12 tale assunto smentito dalla normativa di riferimento, che pretende la conclusione di specifici “accordi contrattuali” (art.
8-quinquies) tra le strutture accreditate ed Parte autorizzate ad erogare servizi di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale e le per cui conto tali servizi siano resi, in favore della collettività.
§3. Conclusioni e spese processuali.
In conclusione, sulla scorta delle motivazioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e di una media tra i parametri minimi e medi (visto il valore di causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione (non essendo stata espletata attività istruttoria) così per € 9.160,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre
I.V.A e C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa;
Rigetta tutte le domanda promosse dal nei confronti Parte_1 dell;
Controparte_2
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore Parte_1 dell delle spese del presente giudizio, che si Controparte_2 liquidano in euro € 9.160,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
Alessandria 11.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
o pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 894/2024, promossa da:
(C.F. e P.IVA n. ), in persona della Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Canazza in forza di procura agli atti;
- Attrice in riassunzione -
Contro
(C.F. e P.IV.A. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Castellotti, Elio Gianni
GA e RI NI OG in forza di procura agli atti;
- Convenuta in riassunzione -
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia il Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiararsi tenuta e condannare , in persona del proprio Parte_2
l.r.p.t. con sede in (15121) , Via Venezia n. 6 (c.f. e p.iva: 02190140067 - Parte_2 pec: a pagare in favore di la somma di euro Email_1 Parte_1
74.083,65, oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa.
Con il favore delle spese, Iva e c.p.a.” pagina 1 di 12 Per la convenuta AL: Controparte_2
“Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria:
in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell Pt_3
facendo capo la stessa all' , e, conseguentemente, revocare e/o
[...] Parte_4 annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via pregiudiziale:
a) dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto azionato, con conseguente revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;
b) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a), respingere le domande avversarie e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, di dedurre e produrre.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26 aprile 2023, l' (da qui in poi Controparte_2 breviter “ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2015/23 Pt_3 emesso dal Tribunale di Torino in data 13.03.2023 su conforme ricorso del Parte_1
(da qui in poi breviter anche ”), lamentando, ex multis l'incompetenza
[...] Pt_1 territoriale del Tribunale di Torino che ha emesso il provvedimento monitorio, in favore della competenza del Tribunale di Alessandria, quale foro generale ex art. 19 c.p.c., avendo l'ingiunta la propria sede legale in ed in favore del Tribunale di Parte_2
Modena e/o di Alessandria, quale forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c., trovandosi la tesoreria dell presso avente sede legale in Pt_3 Controparte_4
Modena ed avente in una filiale assolvente le funzioni di tesorerie per Parte_2 Parte l'
Si è costituita in giudizio , contestando le eccezioni di controparte in punto Parte_1 di merito ma aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale svolta;
la causa è stata dunque definita con la sentenza n. 307 emessa in data 17/01/2024, con la quale il
Tribunale di Torino, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Alessandria;
ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 12 2015/2023 ed ha fissato termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dunque tempestivamente Parte_1 riassunto la causa innanzi a questo Tribunale, onde sentir accogliere nei confronti dell le conclusioni di cui si è dato atto in epigrafe. Pt_3
L'attrice, a fondamento della propria domanda, richiamandosi a quanto già dedotto innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, ha allegato:
- di aver ospitato ed assistito in una propria struttura Sert di , due pazienti affetti Pt_4 da problematiche di tossicodipendenza (i Sig.ri ed Persona_1 Persona_2
, senza fissa dimora e dunque fittiziamente residenti al momento del ricovero in
[...]
, via Casa Comunale n. 1, ma aventi ultima residenza anagrafica nota nel Comune Pt_4 di AC (AL);
- che con comunicazione del 27.01.2015, la Direzione Sanitaria della Regione
Piemonte, onde alleggerire il peso economico gravante sull'allora aveva stabilito Pt_5 che i pazienti senza fissa dimora con problematiche di dipendenza provenienti da fuori Parte
fossero trasferiti “in carico” (sotto il profilo del costo) alle di ultima Pt_4 residenza;
- che avendo i sig.ri e ultima residenza nota in AC (AL), spettava Per_1 Per_2 all' , farsi carico dei costi di loro degenza presso la struttura Pt_3 Pt_1
- che CO aveva quindi emesso le seguenti fatture, tutte aventi ad oggetto le somme dovute per le rette di ricovero in struttura dei due predetti pazienti per tutto l'anno 2016,
e per i mesi da gennaio a maggio del 2017: - n. 12/2016 per euro 4.626,441; - n. 40/2016 per euro 4.371,46; - n. 68/2016 per euro 4.672,94; - n. 136/2016 per euro 4.522,20; - n.
160/2016 per euro 4.672,94; - n. 206/2016 per euro 4.522,20; - n. 236/2016 per euro
4.672,94; - n. 261/2016 per euro 4.672,94; - n. 297/2016 per euro 4.522,20; - n.
332/2016 per euro 4.672,94; - n. 361/2016 per euro 4.522,20; - n. 387/2016 per euro
4.672,94; - n. 13/2017 per euro 4.672,94; - n. 39/2017 per euro 4.220,72; - n. 59/2017 per euro 4.672,94; - n. 96/2017 per euro 4.522,20; - n. 115/2017 per euro 2.864,06 (sub docc. nn. da 1bis a 17) per il complessivo importo di euro 74.083,65;
- che l non aveva ottemperato a nessun pagamento, così risultando debitrice nei Pt_3 confronti della società del suddetto importo a titolo di sorte capitale oltre agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Si è costituita in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza della Pt_3 domanda avversaria ed eccependo – come già fatto innanzi al Tribunale di Torino dichiaratosi incompetente - : i) la carenza di propria legittimazione passiva essendo Parte l' (costituita a decorrere dal 1.01.2017 per accorpamento dell Parte_4
pagina 3 di 12 TO1 e TO2), il soggetto tenuto al pagamento delle fatture azionate dal gruppo , non Pt_1 essendo la comunicazione del 27.01.2015 invocata ex adverso un provvedimento vincolante ma una mera raccomandazione ed avendo i due pazienti ospitati dall'attrice, residenza nel Comune di , via della Casa Comunale n. 1 al momento del ricovero;
Pt_4
ii) l'inesistenza di alcun contratto tra il e l come previsto dall'art. Parte_1 Pt_3
8 bis del D.lgs. 502/92 ed avente i requisiti di forma scritta richiesti a pena di nullità per i contratti stipulati da una P.A; iii) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti attorei ex art. 2948 n. 4 c.c. trattandosi di somme richieste a titolo di rette mensili per l'anno 2016 e per i mesi da gennaio a maggio 2017 ed avendo la parte attrice posto in essere il primo atto interruttivo solo il 16.11.2022.
Sulla scorta di tali eccezioni la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Premessa.
La società cooperativa sociale ha elargito prestazioni di ricovero ed Parte_1 assistenza sanitaria in favore di due pazienti, i Sig.ri e a far data dal Per_2 Per_1
18.09.2013 e sino quantomeno al maggio 2017 (si v. le due schede di “autorizzazione all'ingresso in comunità” del 18.09.2013, prodotte al doc. 32 oltre ai fogli presenza riferiti ai due pazienti prodotti al doc. 29) e nel presente giudizio domanda la refusione dei relativi costi all' Pt_3
L'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria ai malati di qualunque tipo grava sul Servizio
Sanitario Nazionale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.
Lo stabilisce, innanzitutto, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 10, il quale impone che
"alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali".
Il principio è ribadito dal successivo art. 14, comma 1, lett. (l), il quale stabilisce che l'unità sanitaria locale provvede "all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche". Parte Oltre che all'assistenza medico-generica, medico-specialistica ed ospedaliera, le hanno altresì l'obbligo di erogare le attività socioassistenziali connesse a quelle sanitarie: ovvero prendersi cura degli anziani non autosufficienti, dei malati terminali, dei malati cronici, dei malati di mente: lo stabilisce la L. 27 dicembre 1983, n. 730, art. 30, per il quale "sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali".
pagina 4 di 12 Le prestazioni erogate dal ai due pazienti e devono Parte_1 Per_2 Per_1 senz'altro essere qualificate come prestazioni socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria quindi integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (si v. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 septies, commi 4 e 5, ai sensi del quale “. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche
e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.”
Ciò posto e venendo alle eccezioni promosse dall per resistere alla domanda di Pt_3 pagamento avversaria, sulle stesse si va partitamente ad affermare quanto segue.
§2. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in favore Pt_3 dell' (già . Controparte_5 CP_6
L'eccezione è fondata, sebbene essa non investa il tema della legittimazione ad causam, che costituisce un presupposto processuale, quanto piuttosto quello della titolarità del credito che l'attrice ha fatto valere. (v. Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n. 14468).
ha azionato il proprio credito nei confronti dell sul presupposto Parte_1 Pt_3 che spetti alla stessa farsi carico delle spese sopportate dall'attrice per aver erogato prestazioni di ospitalità e assistenza socio sanitaria ai due pazienti affetti da tossicodipendenza Molena e e ciò sulla scorta dei seguenti motivi: - che i due Per_1 pazienti hanno risieduto nel Comune di AC (AL) sino al 2013; - che al momento del ricovero, avvenuto il 18.09.2013 presso la struttura di via Capriolo (in ) i Pt_1 Pt_4 medesimi erano senza fissa dimora, aventi quindi una residenza solo fittizia in , Pt_4 via della Casa Comunale 1; - che con la determina del 27.01.2015 la Regione ha ritenuto, onde sollevare l dalla presa in carico dei soggetti tossicodipendenti Pt_6 senza fissa dimora, provenienti da tutta la Regione e solo fittiziamente residenti in Parte
, che tali pazienti tornassero in carico (sotto il profilo del costo) alle di Pt_4 Parte residenza storica;
detto altrimenti, che il criterio per individuare l tenuta a farsi carico delle prestazioni sanitarie assistenziali, ovvero quello del collegamento territoriale della “residenza”, dovesse intendersi (da quel momento in poi) nel senso “dell'ultima residenza effettiva” corrispondente quindi, per i due pazienti in questione, a AC
(AL).
pagina 5 di 12 La convenuta ha sostenuto invece di non essere tenuta a sopportare tali costi e ciò per due motivi: i) perché la nota n. 1175 emessa dalla Regione Piemonte il 27.01.2015, invocata dall'attrice a fondamento delle proprie pretese, è in realtà una mera raccomandazione non avente alcun valore vincolante per l' ; ii) perché il criterio Pt_3 del collegamento territoriale della “residenza”, deve essere inteso, come sostenuto dalla
Giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, nel senso “della residenza avuta al momento dell'inserimento in struttura” e quindi nel caso che ci occupa . Pt_4
Ebbene, le deduzioni difensive proposte dalla convenuta a parere di chi scrive sono fondate e ciò per le seguenti ragioni.
I criteri per individuare il soggetto tenuto a farsi carico delle spese sopportate dalle strutture eroganti i servizi socioassistenziali ad elevata integrazione sanitaria sono stati oggetto di disamina da parte della Giurisprudenza sia amministrativa sia civile, che si sono invero assestate su posizioni divergenti in ordine all'interpretazione da attribuirsi al criterio della “territorialità”.
Infatti, mentre la giurisprudenza amministrativa (tra le altre, v. Consiglio di Stato, III;
sentenza n. 4273 del 2013 e sentenza n. 930 del 2013) è in prevalenza orientata nel senso Parte che l'obbligazione di pagamento permanga in capo all di originaria residenza del paziente per tutta la degenza, a prescindere dai successivi cambi di residenza;
la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 19353/2017, Cass., sez. Un., n.
20401/2019 ma anche più recentemente Cass. n. 2912/24; Cass. n. 20820/24) viceversa, ha attribuito rilievo al carattere universalistico che connota il servizio sanitario nazionale, di cui alla L. n. 833/1978, sulla scorta del quale ha affermato che "in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione ai malati cronici, il trasferimento della residenza anagrafica dell'assistito comporta, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art.
19 commi 3 e 4, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 12, comma 3, lett. b), e L. n. 887 del 1994, art. 17, comma 3, il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sicché la tenuta al rimborso va Pt_7 individuata in quella del luogo di nuova residenza".
Le fattispecie sottoposte al vaglio della Corte erano diverse da quella che qui ci occupa;
si trattava di pazienti che avevano mutato la propria residenza durante la lungodegenza, spostandola da una Regione all'altra e dunque si trattava di stabilire se il soggetto Parte gravato dei costi assistenziali fosse l di originaria residenza del malato al momento Parte del suo primo ricovero presso la struttura o l' di residenza del paziente nel periodo in relazione al quale venivano richieste le prestazioni.
Nonostante ciò, a parere di chi scrive i principi ivi affermati sono utili per dirimere anche la specifica quaestio iuris che viene in rilevo nel caso che ci occupa, che è la seguente: è conforme al dato normativo l'interpretazione del concetto di “residenza” pagina 6 di 12 assunta dalla nota della Regione Piemonte del 27.01.2015 e fatta propria dall'attrice per fondare la pretesa nei confronti dell nei termini di “ultima residenza Pt_3 anagrafica storica nota”?.
A parere di chi scrive no;
e a tale conclusione si perviene in forza dei medesimi riferimenti normativi valorizzati dalle pronunce di legittimità citate.
- la l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha previsto all'art. 19, comma 3 che "gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui Parte territorio hanno la residenza"; la norma statale, quindi, individua l di appartenenza in quella del luogo di residenza dell'utente;
- il DPR n. 223 del 1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” prevede all'art. 10 bis (introdotto dal d.p.r. n. 126 del 2015 e in vigore dal 15.08.2015) “Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche” che: “- 1.
Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica”; Tali previsioni, come affermato dalla Giurisprudenza citata “sarebbero inutili se ogni Parte
fosse tenuta 'in sempiterno' a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate ai suoi iscritti fuori regione, anche quando costoro dovessero cambiare residenza. Le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico Parte della di nuova residenza, che è l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria;
altrimenti, nel caso di malati lungodegenti o Parte cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o Parte meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della che per prima dispose il ricovero".
Orbene, applicando tali coordinate di principio al caso che ci occupa, si evidenzia e ritiene che:
pagina 7 di 12 1) è incontestato che i due pazienti al momento del ricovero presso la struttura Pt_1 di (via Capriolo 18) fossero già iscritti presso l'anagrafe di Pt_4 Pt_4 come residenti in strada Comunale n. 1, essendo soggetti senza fissa dimora;
2) essi, dunque, è pacifico che al momento del ricovero fossero in carico all Pt_6
1 – che infatti ne ha autorizzato l'ingresso in comunità (v. doc. 30)
[...]
3) non sono stati allegati dall'attrice dati normativi - né invero se ne rinvengono - dal quale possa desumersi che la residenza assunta da un soggetto presso un indirizzo territorialmente non esistente come “via casa comunale”, sia anagraficamente e giuridicamente meno rilevante (ai fini dell'individuazione Parte dell di appartenenza ex art. 19, comma 3 l. 833/1978) di quella stabilita ad un indirizzo reale;
infatti, anche la residenza fittizia è connessa alla sussistenza di una relazione di fatto tra la persona ed il territorio, ovvero il domicilio, relazione tutt'altro che debole, trattandosi ex art. 43 co. I c.c. del
“luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi”
(si veda la L. n. 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", che all'art. 2, comma 3, prescrive che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta
a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”; anzi, deve ritenersi fatto notorio che l'istituto della residenza fittizia abbia come finalità, anche quella di rendere pienamente accessibili ai senza fissa dimora i servizi socioassistenziali e sanitari presenti sul territorio, intimamente connessi all'esercizio di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, come quello alla salute;
4) posto che i due pazienti sono entrati in comunità in data 18.09.2013; per il periodo cui si riferiscono le pretese attoree (2016 e 2017), in forza dell'art. 10 bis lett.
B citato, essi, quandanche ancora anagraficamente iscritti presso il Comune di
AC (AL) avrebbero dovuto comunque essere iscritti d'ufficio presso l'anagrafe del Comune di , essendo decorsi più di due anni dall'inizio Pt_4 del loro ricovero presso la struttura attorea torinese;
trasferimento anagrafico che avrebbe determinato, proprio in ragione del principio affermato dalla
Cassazione, anche il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo in Parte capo all di nuova residenza, ovvero l;
Pt_6
5) in conclusione, applicando il criterio della territorialità come desumibile dalle norme di riferimento e dall'interpretazione delle stesse che ne offre la pagina 8 di 12 Cassazione, poiché i Sig.ri e erano residenti nel Comune di Per_2 Per_1
sia al momento del ricovero, sia durante la lungodegenza negli anni Pt_4 interessati dalla presente controversia, essi deve ritenersi che siano rimasti in carico sempre e solo all' e non all;
Pt_6 Pt_3
6) la nota assunta dalla in data 27.01.2015, Controparte_7 ritenendo debba assumersi quale parametro di accollo delle spese di cui si discute, senza limiti di tempo, quello dell'ultima residenza anagrafica storica
(che potremmo definire “effettiva” onde distinguerla da quella “fittizia”) si pone dunque in contrasto sia con le norme di cui all'art. 19 co. III l. 23 dicembre 1978, n. 833 ed all'art. 10 bis del DPR n. 223 del 1989, sia con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità citata, che ha ritenuto non Parte compatibile con il dato normativo ritenere che l' di un luogo di residenza
“storico” (in quel caso era quello esistente al momento del ricovero e dunque a fortiori si ritiene debba valere il concetto per un luogo di residenza ancora antecedente) sia tenuto “in sempiterno” a sostenere i rimborsi per le prestazioni erogate in favore di suoi precedenti iscritti, di fatto non più presenti sul territorio di competenza;
7) a tutto ciò si aggiunga, che la nota in questione, come eccepito dalla convenuta, è una mera comunicazione inoltrata dalla Direzione Generale Sanità della
Regione (a firma dell'allora direttore generale ) ai direttori Parte_8 generali delle ed ai direttori delle DPD di queste e non ha le CP_8 caratteristiche (né invero l'attrice deduce argomenti di segno contrario) di una determinazione dirigenziale o di una delibera suscettibile di essere impugnata;
e in favore di ciò depongono plurimi elementi: l'oggetto reca proprio l'indicazione “comunicazioni”; lo scritto termina con “cordiali saluti” ed non parrebbe esser nemmeno stato pubblicato sul Bollettino Regionale, come sarebbe invece previsto dalla L. Reg, Piemonte 12 ottobre 2010, n. 22 all'art. 5.
Alla luce di tutto quanto ritenuto, l'eccezione sollevata dalla convenuta Pt_3 secondo la quale i costi pretesi dall'attrice debbono ritenersi di spettanza dell Pt_6
– oggi - deve ritenersi fondata. Parte_4
Ciò posto, un ultimo cenno però si ritiene debba essere fatto in merito alle circostanze valorizzate da , che a suo dire integrerebbero un riconoscimento da parte Parte_1 della convenuta dell'esistenza del rapporto obbligatorio e quindi del debito, ovvero: i)
l'intervenuta accettazione da parte dell delle fatture elettroniche oggetto di Pt_3 causa nel sistema di interscambio “SDI”; ii) l'invio ad nelle more del presente Pt_1 giudizio, da parte dell' , di una comunicazione in cui viene richiesta conferma e Pt_3
pagina 9 di 12 dato atto “che alla data del 31.12.2023 la vostra posizione presentava un saldo a vostro credito pari ad € 79.881,08” (v. missiva del 10.07.2024 doc. 30). Tali assunti non si ritengono condivisibili atteso che: i) dalla disciplina del sistema interscambio sull'inoltro delle fatture elettroniche, non può dedursi che il contegno inerte della pubblica amministrazione (di accettazione/omesso rifiuto delle fatture nei 15 giorni che il sistema gli concede) sia equiparabile ad un riconoscimento di debito, giacché la ricognizione di debito per la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam (v. in senso analogo Trib. Roma sent. n. 15703/2023 e sull'obbligo di forma scritta Cass. n. 25435 del 6/12/2007 e Cass. n. 2091 del 25/01/2022); ii) la missiva del
10.07.2024 non reca alcun preciso riferimento alle fatture oggetto di causa, le quali sono state oggetto di specifica contestazione stragiudiziale da parte dell , già con la Pt_3 lettera protocollata del 16.05.2016, nella quale veniva eccepita (anche) l'insussistenza del presupposto di territorialità per la presa in carico e veniva richiesto al Parte_1 di emettere relativa nota di credito;
iii) come stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 “Allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art.
23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto, in una fattispecie di cessione del credito, che fosse onere della debitrice ceduta provare il mancato adempimento della trasmissione ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, invocando anche il principio di vicinanza della prova, e non, invece, che fosse onere della creditrice cessionaria documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, nella specie, per potersi avvalere della ricognizione di debito "titolata" o, in mancanza, provare il rapporto fondamentale.”.
Inoltre, nel caso che ci occupa, è altresì dirimente rilevare, proprio in ordine all'onere della prova del rapporto fondamentale da cui sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento azionata in giudizio (incombente sull'attrice ), che è fondata l'eccezione sollevata Pt_1 dalla convenuta relativa all'omessa produzione in giudizio della convenzione stipulata Parte tra il e l' ex art. 8 bis e quinquies D.lgs. 502/1992. Parte_1
pagina 10 di 12 Infatti, come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
25327/2025 “La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato"
è, infatti, condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, come inequivocamente si evince dalla disciplina dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ), che all'art.
8-bis, comma 4, subordina l'esercizio da parte delle strutture private delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale ai requisiti del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria;
e all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica Convenzione stipulata tra la struttura privata e la Parte
di riferimento ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi”….La esigenza della stipula di un atto contrattuale con l , Controparte_2 quindi, non viene meno per il fatto della esistenza di una originaria convenzione, in virtù della l. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ricorrendo l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito Parte contratto in forma scritta con la territorialmente competente, con il quale la struttura provvisoriamente accreditata accetta -vincolandosi a rispettare - le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno in esercizio, mentre l'ente pubblico non economico assume la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa" (Cass., sez. 3,
05/07/2018, n. 17588; Cass., sez. L, 29/11/2018, n. 30917; Cass., sez. 1, 02/03/2023, n.
6300). La Corte di merito ha accertato che, per gli anni 2005 - 2006 e 2007, non era stato sottoscritto alcun contratto, ai sensi dell'art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi della medesima disposizione, che potessero validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 3, 11/03/2020, n. 7019)”. Da tutto quanto ulteriormente rilevato ne discende che vada escluso che si siano determinati gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ., con contestuale ricognizione del debito e che sia stata sufficientemente provata dall'attrice la fonte dell'obbligazione del cui inadempimento si discute in questo giudizio, che certamente non può dirsi sorta per effetto del solo accreditamento del ex art. 8 quater D.lgs. 30 dicembre Parte_1
1992, n. 502 e dell'autorizzazione al ricovero emessa dall' (doc. 32); essendo Pt_6
pagina 11 di 12 tale assunto smentito dalla normativa di riferimento, che pretende la conclusione di specifici “accordi contrattuali” (art.
8-quinquies) tra le strutture accreditate ed Parte autorizzate ad erogare servizi di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale e le per cui conto tali servizi siano resi, in favore della collettività.
§3. Conclusioni e spese processuali.
In conclusione, sulla scorta delle motivazioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e di una media tra i parametri minimi e medi (visto il valore di causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione (non essendo stata espletata attività istruttoria) così per € 9.160,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre
I.V.A e C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa;
Rigetta tutte le domanda promosse dal nei confronti Parte_1 dell;
Controparte_2
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore Parte_1 dell delle spese del presente giudizio, che si Controparte_2 liquidano in euro € 9.160,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
Alessandria 11.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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