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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE Il Presidente
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 771 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa DA
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Cingolani
-appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta avverso il provvedimento in data 10.07.2024 con cui l'intestata Corte, sezione penale, ha provveduto a liquidare le competenze professionali del ricorrente in relazione all'attività difensiva svolta, quale difensore dell'imputata , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto in CP_2
data 7.11.2012 (doc14) nell'ambito del procedimento penale RG Assise App.
n.3/2023;
rilevato che l'opponente censura l'ammontare del compenso liquidato per l'attività
difensiva svolta, determinato in € 1.520,00 per due motivi:
- il provvedimento impugnato non ha riconosciuto il compenso per la fase introduttiva;
- esso sarebbe, in ogni caso, inferiore ai minimi di legge.
Considerato che:
La prima censura è destituita di fondamento.
1 La liquidazione operata nel provvedimento impugnato appare corrispondente alle fasi dell'attività difensiva effettivamente svolta, che nel caso di specie comprendono la fase di studio, istruttoria e decisionale, non potendosi riconoscere la fase introduttiva, in quanto, come risulta dagli atti prodotti, l' appello avverso la sentenza della Corte
d'Assise di Macerata è stato proposto dal P.M. ( doc.2) e dal coimputato (doc.3 e 4Bis),
mentre l'odierno ricorrente non ha proposto impugnazione.
La seconda censura è fondata.
Avuto riguardo ai vigenti parametri normativi di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022 deve riconoscersi all'opponente un maggior compenso professionale, come appresso determinato.
Va invero attribuito il compenso di € 480,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase decisionale e 1.230,00 € per la fase istruttoria, il cui effettivo svolgimento risulta dai verbali di udienza e dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in cui furono ascoltati n. 17 testi, con espletamento di diverse udienze.
L'importo come sopra determinato va ridotto di 1\3 ex art.106 bis dPR 115 del 2002, e pertanto il compenso dell'opponente può essere stabilito nella misura complessiva di €
2.040,00, che appare congruo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle udienze trattate, nonché della durata e complessità del procedimento.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato il quale, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale: ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (cfr. Cass. n. 7072/2018; Cass. n. 17247/2011).
2 Orbene, nel caso di specie, considerati i limiti di accoglimento dell'opposizione e la condotta processuale del , che nel presente giudizio non ha Controparte_1
svolto difese, va disposta la compensazione di metà delle spese di lite, che restano a carico del , maggiormente soccombente, per la quota residua, Controparte_1
che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Presidente, in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'opponente per le prestazioni professionali rese nell'ambito del procedimento penale R.G. Assise
App. n.3/2023, quale difensore dell'imputata , ammessa al patrocinio a CP_2
spese dello Stato con decreto in data 7.11.2012, il compenso complessivo di €
2.040,00 oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge;
condanna il a rifondere all'appellante metà delle spese del Controparte_1
presente giudizio, liquidate per l'intero in € 300,00 per esborsi e in € 500,00 € per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, il 22 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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