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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. n. 2022/2021 promossa da residente a [...]in (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 proprio e quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Alessio Righini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellante
Contro
(C.F. ), quale impresa designata dal Fondo della Strada, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Poli, giusta procura in atti
Appellata
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, quali eredi di C.F._3 Persona_2
Appellati contumaci
Precisazione delle Conclusioni: all'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Hanno agito in giudizio e dinnanzi al Giudice di Parte_1 Persona_1
Pace di Pisa chiedendo di accertare la piena responsabilità di nella Persona_2 verificazione del sinistro occorso in data 17.04.2013, di accertare la mancata copertura assicurativa del veicolo tg DP 040 YK e per l'effetto condannare Controparte_4
[...] – quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - e i
[...] sig.ri e al pagamento dei danni patiti. Parte_1 Persona_1
Nel merito hanno dedotto che:
1. In data 17.4.2013 il veicolo tg. CA 473 HF di proprietà di rimaneva Parte_2
coinvolto nel sinistro stradale verificatosi in Cenaia,
2. nell'occasione il sig. era alla guida del veicolo e la sig.ra Persona_1
era terza trasportata, Parte_1
3. il – in transito in Via Vittorio Veneto – giunto all'intersezione con via Per_1
AN Alighieri azionava l'indicatore di direzione sinistra e sospendeva la marcia in attesa di poter effettuare la marcia ed immettersi nella predetta Via Alighieri,
4. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo il sig. , alla guida Persona_2 del veicolo tg DP 040 YK di sua proprietà, stava percorrendo Via Vittorio Veneto tenendo lo stesso senso di marcia di e mantenendosi immediatamente Per_1 dietro di questo,
5. urtava da tergo l'auto di proprietà di Per_2 Parte_2
6. L'auto condotta da risultava privo di copertura assicurativa, come Per_2
accertato dai C.C. intervenuti sul luogo del sinistro,
7. A causa del sinistro gli attori appellanti hanno subito un danno alla salute comportante invalidità temporanea e permanente, e sostenuto spese per € 1.002,50 la ed € 1.422,50 il Pt_1 Per_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_5 contestando l'avversa ricostruzione, deducendo in particolare che:
8. I C.C. sono intervenuti dopo che i veicoli erano già stata spostati, ricostruendo il sinistro sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti,
9. Dalla consultazione del Casellario Infortuni IVASS e del Casellario Infortuni
risulta il coinvolgimento della Durante in ben 13 sinistri – dal 2009 al 2010 CP_6
– in cui ha riportato lesioni,
10. Nei 4 sinistri trascritti nel Casellario emerge come la abbia CP_6 Pt_1 riportato lesioni a carattere permanente al rachide cervicale quantificabili nella
2 misura di 6 punti percentuali con il conseguente assorbimento delle lesioni qui dedotte,
11. Ciò a conferma che i danni qui lamentati non rappresentano un aggravamento,
12. Le lesioni lamentate da risultano incompatibili con la dinamica del Per_1
sinistro.
Il processo è stato riassunto dagli attori nei confronti degli eredi di . Persona_2
Si sono regolarmente costituti gli eredi di – e Persona_2 CP_2 CP_3
– eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria
[...] formulata, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito hanno domandato il rigetto delle domande attoree contestando sia la ricostruzione del sinistro sia la quantificazione delle spese.
La causa è stata istruita con CTU medico-legale sulla persona di al fine di Per_1 accertare la compatibilità delle lesioni riportate dallo stesso con la dinamica del sinistro, all'esito della quale risultava l'incompatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate;
il giudice di pace non ammetteva la CTU medico-legale sulla Durante in considerazione delle numerose pregresse lesioni fisiche analoghe riportate in ben quattro sinistri risultanti dall'IVASS.
Il giudicante – con sentenza n. 857 pronunciata in data 7.12.2020 - ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento della somma di € 142,00 a favore della Pt_1
Hanno proposto appello e chiedendo di ammettere le prove Pt_1 Per_1 istruttorie avanzate in I grado, di ammettere la CTU sulla persona della Durante e di rinnovare la CTU espletata nei confronti di ripetendo le medesime Per_1 conclusioni formulata nel giudizio di I grado. Quali motivi di appello hanno dedotto che:
a) Il GdP ha errato nel non accogliere la domanda di CTU medico-legale sulla persona della e nel liquidare il danno conseguente senza ausilio di una Pt_1
CTU,
b) Ha errato nel prendere come documentazione rilevante solo il certificato di PS e nel non riconoscere le spese mediche documentate,
3 c) Ha errato nell'aver rigettato la domanda di sulla base di una CTU Per_1
fortemente contestate.
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Rimanevano contumaci le sig.re e in qualità di eredi ei CP_2 Controparte_3
. Persona_2
In seguito al decesso del sig. si costituiva in giudizio altresì Per_1 Parte_1 quale unica erede di Persona_1
Il giudicante con ordinanza del 24.09.21 - ritenute superflue le istanze istruttorie formulate da parte appellante – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando i rispettivi atti introduttivi e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sulla pretesa risarcitoria di Parte_1
Come affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte, “il giudice mantiene la propria discrezionalità in ordine alla scelta di ammettere la consulenza tecnica, potendo, se del caso, rigettare la richiesta di parte dando adeguata dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. Civ. 17399/15)”.
Nel caso di specie – in sede di atto di citazione, atto nella quale parte attrice ha l'onere di allegare i fatti posti a fondamento della sua domanda – parte ha allegato di aver Pt_1 subito un danno alla salute comportante invalidità temporanea e permanente coma da certificazione mediche e perizie allegati;
in primo luogo si rileva l'assoluta genericità della allegazione formulata in punto di danno in quanto la parte si limita a dedurre di aver patito un danno – non meglio esplicato o quantificato – operando un mero rinvio ai documenti allegati, non meglio esplicati o argomentati - riferibili ad entrambe le parti. Già tale considerazione giustifica il rigetto della richiesta di ammissione di CTU.
Si osserva inoltre che parte non ha contestato quanto dedotto e allegato da parte Pt_1 nella parte in cui riferisce del coinvolgimento della in altri 13 sinistri e CP_1 Pt_1 che per 4 di questi ha riportato lesioni al rachide cervicale, complessivamente
4 quantificabili nella misura del 6% di danno;
la parte attrice si è limitata infatti a dedurre la non opponibilità delle risultanze del casellario infortuni e che il coinvolgimento in altri sinistri avrebbe potuto determinare una riduzione del risarcimento, con le conseguenze di cui all'art. 115 comma 1 ultima parte c.p.c.
Appare quindi motivata e corretta la decisione del Giudice di Pace, a fronte di una perizia di parte che accertata il danno permanente nella misura del 2-3%, di non espletare una consulenza medico-legale che sarebbe stata esplorativa, in quanto finalizzata a dar prova dell'esistenza di un'inabilità permanente collegata causalmente con l'incidente oggetto della causa, considerando che risultano dalla banca dati IVASS altri dodici incidenti in cui risulta coinvolta avvenuti tra il febbraio 2009 e il dicembre 2010, di cui Parte_1 ben quattro alla rachide cervicale, con una danno biologico accertato del 6% (superiore a quello dedotto dall'attrice, la quale non ne ha allegato un aggravamento).
Tale decisione del giudicante appare basata su cognizioni di comune esperienza e fondata su una valutazione preventiva in ordine all'utilità di un mezzo di prova. Tra l'altro tale decisione risulta coerente con i principi di economia processuale, espressione del principio, garantito costituzionalmente, di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., art. 24 Cost.).
Altrettanto condivisibile appare la valutazione del giudicante di primo grado in ordine alla valutazione del danno da inabilità temporanea, valutata esclusivamente sulla base della certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso, unica documentazione proveniente da un soggetto terzo, disinteressato. Priva di valenza probatoria è la perizia di parte prodotta agli atti.
Nulla è stato dedotto e contestato circa la scelta del Giudice di Pace di liquidare il danno in via equitativa, ragione per cui la questione non sarà esaminata.
In punto di spese mediche si rileva che nelle dimissioni del Pronto Soccorso non sono state prescritte terapie, e che la situazione pregressa della parte – a cui era già stato riconosciuto un danno biologico permanente - non permette di valutare la riferibilità di tali cure mediche al sinistro di causa o alla situazione pregressa, circostanze su cui la parte attrice nulla ha dedotto.
2. Sulla pretesa risarcitoria di Persona_1
5 Per quanto concerne la sua posizione la consulenza espletata in sede di I grado appare motivata, coerente e scevra da vizi logici. Vi sono infatti nella ricostruzione fattuale prospettata da parte attrice una serie di elementi che non sono coerenti e i quali possono essere apprezzati dal giudicante quali argomenti di prova, tali da suffragare l'assenza di nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni. Appare dirimente in tal senso come nella perizia di parte si facesse riferimento a una collusione con l'airbag dell'autovettura, circostanza smentita dalle foto prodotte e da quanto riferito in sede di operazioni peritali da parte del sig. e comunque non avvallata da alcun elemento probatorio. Per_1
Inoltre, si rappresenta come il CTU abbia dato atto di documentazione non prodotta dalla parte appellata, benché richiesta e indicata nella relazione, denotando ciò una condotta manchevole, censurabile, e valutabile ai fini della ricostruzione dei fatti, e delle contraddittorietà della documentazione prodotta – tardivamente – con le note critiche tra cui un esame riferito ad un metacarpo diverso da quello oggetto di causa.
Si deve rilevare, inoltre, che i referti del Pronto Soccorso isolatamente considerati, come condivisibilmente affermato dal CTU, effettuano un esame obiettivo e strumentale al fine diagnostico-prognostico e non sono certo finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in sede di anamnesi dal paziente.
Le incongruenze evidenziate dal CTU possono però essere valorizzate quale argomento di prova che depone nel senso dell'inattendibilità delle ricostruzioni fattuali delle parti attrici, su cui gravava l'onere di dedurre e provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.
Da ultimo preme evidenziare che il CTU “nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico (…); il
CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass. Civ. 5793/15, Cass. Civ. 15411/2004)”. La mera presentazione di una denuncia presso la Procura della Repubblica, senza che tra l'altro, a distanza di oltre quattro anni, sia stato allegato la determinazione nel senso di una richiesta di rinvio a giudizio/citazione diretta a giudizio, da sola non è in grado di suffragare l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica o a rendere inutilizzabile la consulenza tecnica esperita.
6 Per le ragioni di cui sopra l'appello è rigettato e la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n.
857 del 2020 confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, nella causa
R.G. n. 2022/2021,
Rigetta l'appello proposto da iure proprio e quali erede di Parte_1
Persona_1
Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio quantificate in euro € 1.701,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre al
15% delle spese processuali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di di Parte_1 provvedere al pagamento in favore dell'Erario dell'importo di € 147,00 ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Pisa, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. n. 2022/2021 promossa da residente a [...]in (C.F. ) in Parte_1 C.F._1 proprio e quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Alessio Righini del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Appellante
Contro
(C.F. ), quale impresa designata dal Fondo della Strada, CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Poli, giusta procura in atti
Appellata
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, quali eredi di C.F._3 Persona_2
Appellati contumaci
Precisazione delle Conclusioni: all'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Hanno agito in giudizio e dinnanzi al Giudice di Parte_1 Persona_1
Pace di Pisa chiedendo di accertare la piena responsabilità di nella Persona_2 verificazione del sinistro occorso in data 17.04.2013, di accertare la mancata copertura assicurativa del veicolo tg DP 040 YK e per l'effetto condannare Controparte_4
[...] – quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - e i
[...] sig.ri e al pagamento dei danni patiti. Parte_1 Persona_1
Nel merito hanno dedotto che:
1. In data 17.4.2013 il veicolo tg. CA 473 HF di proprietà di rimaneva Parte_2
coinvolto nel sinistro stradale verificatosi in Cenaia,
2. nell'occasione il sig. era alla guida del veicolo e la sig.ra Persona_1
era terza trasportata, Parte_1
3. il – in transito in Via Vittorio Veneto – giunto all'intersezione con via Per_1
AN Alighieri azionava l'indicatore di direzione sinistra e sospendeva la marcia in attesa di poter effettuare la marcia ed immettersi nella predetta Via Alighieri,
4. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo il sig. , alla guida Persona_2 del veicolo tg DP 040 YK di sua proprietà, stava percorrendo Via Vittorio Veneto tenendo lo stesso senso di marcia di e mantenendosi immediatamente Per_1 dietro di questo,
5. urtava da tergo l'auto di proprietà di Per_2 Parte_2
6. L'auto condotta da risultava privo di copertura assicurativa, come Per_2
accertato dai C.C. intervenuti sul luogo del sinistro,
7. A causa del sinistro gli attori appellanti hanno subito un danno alla salute comportante invalidità temporanea e permanente, e sostenuto spese per € 1.002,50 la ed € 1.422,50 il Pt_1 Per_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_5 contestando l'avversa ricostruzione, deducendo in particolare che:
8. I C.C. sono intervenuti dopo che i veicoli erano già stata spostati, ricostruendo il sinistro sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti,
9. Dalla consultazione del Casellario Infortuni IVASS e del Casellario Infortuni
risulta il coinvolgimento della Durante in ben 13 sinistri – dal 2009 al 2010 CP_6
– in cui ha riportato lesioni,
10. Nei 4 sinistri trascritti nel Casellario emerge come la abbia CP_6 Pt_1 riportato lesioni a carattere permanente al rachide cervicale quantificabili nella
2 misura di 6 punti percentuali con il conseguente assorbimento delle lesioni qui dedotte,
11. Ciò a conferma che i danni qui lamentati non rappresentano un aggravamento,
12. Le lesioni lamentate da risultano incompatibili con la dinamica del Per_1
sinistro.
Il processo è stato riassunto dagli attori nei confronti degli eredi di . Persona_2
Si sono regolarmente costituti gli eredi di – e Persona_2 CP_2 CP_3
– eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria
[...] formulata, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nel merito hanno domandato il rigetto delle domande attoree contestando sia la ricostruzione del sinistro sia la quantificazione delle spese.
La causa è stata istruita con CTU medico-legale sulla persona di al fine di Per_1 accertare la compatibilità delle lesioni riportate dallo stesso con la dinamica del sinistro, all'esito della quale risultava l'incompatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate;
il giudice di pace non ammetteva la CTU medico-legale sulla Durante in considerazione delle numerose pregresse lesioni fisiche analoghe riportate in ben quattro sinistri risultanti dall'IVASS.
Il giudicante – con sentenza n. 857 pronunciata in data 7.12.2020 - ha parzialmente accolto la domanda di parte attrice, condannando i convenuti al pagamento della somma di € 142,00 a favore della Pt_1
Hanno proposto appello e chiedendo di ammettere le prove Pt_1 Per_1 istruttorie avanzate in I grado, di ammettere la CTU sulla persona della Durante e di rinnovare la CTU espletata nei confronti di ripetendo le medesime Per_1 conclusioni formulata nel giudizio di I grado. Quali motivi di appello hanno dedotto che:
a) Il GdP ha errato nel non accogliere la domanda di CTU medico-legale sulla persona della e nel liquidare il danno conseguente senza ausilio di una Pt_1
CTU,
b) Ha errato nel prendere come documentazione rilevante solo il certificato di PS e nel non riconoscere le spese mediche documentate,
3 c) Ha errato nell'aver rigettato la domanda di sulla base di una CTU Per_1
fortemente contestate.
Si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Rimanevano contumaci le sig.re e in qualità di eredi ei CP_2 Controparte_3
. Persona_2
In seguito al decesso del sig. si costituiva in giudizio altresì Per_1 Parte_1 quale unica erede di Persona_1
Il giudicante con ordinanza del 24.09.21 - ritenute superflue le istanze istruttorie formulate da parte appellante – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando i rispettivi atti introduttivi e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sulla pretesa risarcitoria di Parte_1
Come affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte, “il giudice mantiene la propria discrezionalità in ordine alla scelta di ammettere la consulenza tecnica, potendo, se del caso, rigettare la richiesta di parte dando adeguata dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. Civ. 17399/15)”.
Nel caso di specie – in sede di atto di citazione, atto nella quale parte attrice ha l'onere di allegare i fatti posti a fondamento della sua domanda – parte ha allegato di aver Pt_1 subito un danno alla salute comportante invalidità temporanea e permanente coma da certificazione mediche e perizie allegati;
in primo luogo si rileva l'assoluta genericità della allegazione formulata in punto di danno in quanto la parte si limita a dedurre di aver patito un danno – non meglio esplicato o quantificato – operando un mero rinvio ai documenti allegati, non meglio esplicati o argomentati - riferibili ad entrambe le parti. Già tale considerazione giustifica il rigetto della richiesta di ammissione di CTU.
Si osserva inoltre che parte non ha contestato quanto dedotto e allegato da parte Pt_1 nella parte in cui riferisce del coinvolgimento della in altri 13 sinistri e CP_1 Pt_1 che per 4 di questi ha riportato lesioni al rachide cervicale, complessivamente
4 quantificabili nella misura del 6% di danno;
la parte attrice si è limitata infatti a dedurre la non opponibilità delle risultanze del casellario infortuni e che il coinvolgimento in altri sinistri avrebbe potuto determinare una riduzione del risarcimento, con le conseguenze di cui all'art. 115 comma 1 ultima parte c.p.c.
Appare quindi motivata e corretta la decisione del Giudice di Pace, a fronte di una perizia di parte che accertata il danno permanente nella misura del 2-3%, di non espletare una consulenza medico-legale che sarebbe stata esplorativa, in quanto finalizzata a dar prova dell'esistenza di un'inabilità permanente collegata causalmente con l'incidente oggetto della causa, considerando che risultano dalla banca dati IVASS altri dodici incidenti in cui risulta coinvolta avvenuti tra il febbraio 2009 e il dicembre 2010, di cui Parte_1 ben quattro alla rachide cervicale, con una danno biologico accertato del 6% (superiore a quello dedotto dall'attrice, la quale non ne ha allegato un aggravamento).
Tale decisione del giudicante appare basata su cognizioni di comune esperienza e fondata su una valutazione preventiva in ordine all'utilità di un mezzo di prova. Tra l'altro tale decisione risulta coerente con i principi di economia processuale, espressione del principio, garantito costituzionalmente, di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., art. 24 Cost.).
Altrettanto condivisibile appare la valutazione del giudicante di primo grado in ordine alla valutazione del danno da inabilità temporanea, valutata esclusivamente sulla base della certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso, unica documentazione proveniente da un soggetto terzo, disinteressato. Priva di valenza probatoria è la perizia di parte prodotta agli atti.
Nulla è stato dedotto e contestato circa la scelta del Giudice di Pace di liquidare il danno in via equitativa, ragione per cui la questione non sarà esaminata.
In punto di spese mediche si rileva che nelle dimissioni del Pronto Soccorso non sono state prescritte terapie, e che la situazione pregressa della parte – a cui era già stato riconosciuto un danno biologico permanente - non permette di valutare la riferibilità di tali cure mediche al sinistro di causa o alla situazione pregressa, circostanze su cui la parte attrice nulla ha dedotto.
2. Sulla pretesa risarcitoria di Persona_1
5 Per quanto concerne la sua posizione la consulenza espletata in sede di I grado appare motivata, coerente e scevra da vizi logici. Vi sono infatti nella ricostruzione fattuale prospettata da parte attrice una serie di elementi che non sono coerenti e i quali possono essere apprezzati dal giudicante quali argomenti di prova, tali da suffragare l'assenza di nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni. Appare dirimente in tal senso come nella perizia di parte si facesse riferimento a una collusione con l'airbag dell'autovettura, circostanza smentita dalle foto prodotte e da quanto riferito in sede di operazioni peritali da parte del sig. e comunque non avvallata da alcun elemento probatorio. Per_1
Inoltre, si rappresenta come il CTU abbia dato atto di documentazione non prodotta dalla parte appellata, benché richiesta e indicata nella relazione, denotando ciò una condotta manchevole, censurabile, e valutabile ai fini della ricostruzione dei fatti, e delle contraddittorietà della documentazione prodotta – tardivamente – con le note critiche tra cui un esame riferito ad un metacarpo diverso da quello oggetto di causa.
Si deve rilevare, inoltre, che i referti del Pronto Soccorso isolatamente considerati, come condivisibilmente affermato dal CTU, effettuano un esame obiettivo e strumentale al fine diagnostico-prognostico e non sono certo finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in sede di anamnesi dal paziente.
Le incongruenze evidenziate dal CTU possono però essere valorizzate quale argomento di prova che depone nel senso dell'inattendibilità delle ricostruzioni fattuali delle parti attrici, su cui gravava l'onere di dedurre e provare i fatti posti a fondamento della sua domanda.
Da ultimo preme evidenziare che il CTU “nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico (…); il
CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass. Civ. 5793/15, Cass. Civ. 15411/2004)”. La mera presentazione di una denuncia presso la Procura della Repubblica, senza che tra l'altro, a distanza di oltre quattro anni, sia stato allegato la determinazione nel senso di una richiesta di rinvio a giudizio/citazione diretta a giudizio, da sola non è in grado di suffragare l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica o a rendere inutilizzabile la consulenza tecnica esperita.
6 Per le ragioni di cui sopra l'appello è rigettato e la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n.
857 del 2020 confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, nella causa
R.G. n. 2022/2021,
Rigetta l'appello proposto da iure proprio e quali erede di Parte_1
Persona_1
Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio quantificate in euro € 1.701,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre al
15% delle spese processuali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di di Parte_1 provvedere al pagamento in favore dell'Erario dell'importo di € 147,00 ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Pisa, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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