Sentenza 27 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7699 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
07 8 99 / 02 * REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANCE TRA Costrution Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 22837/99 1210/00 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 22837/99 - 21388 CIOFFI - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Carlo Rep. 1576 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Consigliere Ud. 19/03/02 SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 1,55 elettivamente #12.7 MAG 2002- TO EN, BB IO, IL CANCELLIERE R domiciliati in ROMA VLE ADRIATICO 23, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato RENATO RICCI, difesi dall'avvocato GIANCARLO ROCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti-
contro
NI AT;
intimata e sul 2° ricorso n 01210/00 proposto da: NI AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA2002 442 EMILIO FAA' DI BRUNO 67, presso lo studio -1- 2 1 命 dell'avvocato GUSTAVO SCHIAVELLO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TO EN, BB IO;
- intimati avverso la sentenza n. 649/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato ROCCHI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato SCHIATELLO, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale ed inammissibilità o rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso *in via principale inammissibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale; in subordine rigetto del ricorso principale assorbito l'incidentale. 1 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA TO e Mario DE, proprietari di un fab- bricato e del circostante suolo, convenne innanzi al Tribunale di Roma la confinante EN DA, e chiese che fosse condannata ad arretrare, a distanza di legge, la sopraelevazione del suo fab- bricato da lei di recente realizzata. La convenuta si costituì e chiese il rigetto di tale do- manda, negando di aver violato le norme sulle distanze delle co- struzioni. A sua volta, in via riconvenzionale, chiese che gli attori fossero condannati a demolire, almeno in parte, l'autorimessa che avevano costruito in prossimità del confine, violando le norme sulle distanze tra costruzioni, ed occupando una striscia profonda 15 centimetri della sua proprietà. Il Tribunale rigettò quest'ultima domanda;
ed accolse quella proposta da NA TO e Mario DE. Condannò in- fatti EN DA ad arretrare a tre metri dal confine la sua sopraelevazione, secondo quanto dispone l'art. 19 dello strumento urbanistico che il consulente tecnico di ufficio aveva affermato essere applicabile nella specie, il quale testualmente prevede: "per i distacchi tra edifici con pareti finestrate è previsto il rap- porto di 1/1" (ossia che la distanza tra gli edifici deve essere pari alla loro altezza); e subito dopo aggiunge: "ove questo non fosse possibile dato il tessuto preesistente, si fissa un distacco minimo pari a ml. 3,00 dal confine del lotto e ml. 5,00 tra edifici prospi- cienti, sempre che uno di essi non abbia pareti finestrate". 3 La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di NA TO e Mario DE. Ha in particolare affermato che il detto art. 19 dello strumento urbanistico prescrive, con il suo primo comma, che, quando due edifici con pareti finestrate sono frontistanti, come nel caso di specie, la sopraelevazione di uno di essi deve rispetta- re una distanza, dall'altro, pari alla sua altezza;
e prescrive inol- tre, con il suo secondo comma, che nel caso in cui tale distanza non sia possibile, in ragione della situazione già esistente, la so- praelevazione deve rispettare una distanza, dal confine, non infe- riore a tre metri. La Corte territoriale ha quindi evidenziato che questa seconda prescrizione (quella che impone il distacco di tre metri della sopraelevazione dal confine), in virtù della quale il Tribunale è aveva accolto la domanda di NA TO e Mario DE, applicabile solo quando non sia applicabile la prima (quella che im- pone il distacco della sopraelevazione dall'edificio frontistante pari all'altezza dell'edificio sopraelevato): ed ha escluso l'applicabilità della seconda prescrizione nel caso di specie, dal momento che il distacco tra i due edifici stabilito dalla prima pre- scrizione era stato con larghezza rispettato. La Corte d'appello di Roma ha inoltre confermato il ri- getto della riconvenzionale di EN DA, perché ha ritenuto provato che NA TO e Mario DE avevano costruito 4 l'autorimessa più di vent'anni prima, ed avevano quindi usucapito la proprietà della striscia di terreno di cui innanzi si è detto, e il di- ritto a mantenere tale costruzione a distanza irregolare dal con- fine. Tale usucapione è stata ritenuta provata perché la con- cessione edilizia per la costruzione dell'autorimessa risale al 1965 (anche se poi il manufatto fu realizzato con caratteristiche dif- formi da quelle previste dall'atto amministrativo); perché in due atti pubblici, nel dettaglio specificati, si fa cenno a tale autori- messa, come realizzata in epoca anteriore al 1967; ed ancora per- ché il consulente tecnico di ufficio aveva affermato, senza essere smentito, che l'autorimessa, nella consistenza attuale, fu costrui- ta in epoca immediatamente successiva al rilascio della concessio- ne. NA TO e Mario DE hanno chiesto la cassa- zione di tale sentenza per due motivi. EN DA ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale di NA TO e Mario DE ed il ricorso incidentale di EN DA sono stati proposti con- tro la stessa sentenza, e devono essere quindi riuniti, secondo quanto dispone l'art. 335 cod. proc. civ.. 5 Con il primo motivo del loro ricorso NA TO e Mario DE affermano che l'art. 19 dello strumento urbanistico applicabile nella specie, oltre le due prescrizioni considerate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ne contiene una terza, in virtù della quale la sopraelevazione di uno degli edifici frontistanti de- ve rispettare la distanza di almeno cinque metri dall'altro, quando quest'ultimo non abbia pareti finestrate;
e sostengono che questa era la norma da applicarsi nel caso di specie, dal momento che la loro autorimessa, di cui innanzi si è detto, dista dal fabbricato di EN DA soltanto un metro e trentacinque centimetri. Il motivo è inammissibile. L'autorimessa costruito da EN DA sul confine che separa la sua proprietà da quella dei ricorrenti non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, essere stato preso in con- siderazione dal giudice di primo grado ai fini del calcolo delle di- stanze tra costruzioni;
di tanto in appello né @ né # si sono la- mentati, essendosi limitati i primi a chiedere la conferma della sentenza impugnata, e la seconda a censurare quest'ultima per non aver correttamente applicato le norme regolamentari relative alle distanze tra la sopraelevazione di @ ed il confine. Con la censura in esame, dunque, i ricorrenti propongono una questione nuova, che questa Corte non può prendere in esame perché suppone l'accertamento di fatti che non risulta essere stato effettuato nel giudizio di merito;
a proposito dell'autorimessa di #, invero, nulla altro risulta, dalla sentenza impugnata, se non che esso è stato costruito in prossimità del confine tra le due proprietà, non anche che esso è frontistante l'edificio di @, ed a quale distanza da esso è stato edificato. Con il secondo motivo del loro ricorso NA TO e Mario DE denunziano la violazione dell'art. 20 dello strumen- to urbanistico e delle norme tecniche di attuazione, a termini delle quali le nuove costruzioni, come è stata qualificata dalla Cor- te d'appello di Roma la sopraelevazione di EN DA, devono essere distanti dal confine non meno di quattro metri e mezzo. Il motivo è infondato. L'art. 20 dello strumento urbanistico stabilisce che "per le nuove edificazioni i distacchi dai confini e dalle strade so- no fissati nei termini previsti dalle norme del P.R.G"; e queste ul- time segnatamente le norme tecniche - stabiliscono che "i di- - stacchi (delle costruzioni) dal filo stradale e dai confini del lotto devono essere pari a m. 4,50, salva l'obbligatorietà del rapporto 1/1 tra distacchi ed altezze dei fabbricati". Le due norme sono all'evidenza alternative, perché sta- biliscono diverse distanze dal confine (la prima tre metri, o cin- que, la seconda quattro metri e mezzo); quindi se i fatti che si esaminano rientrano nella previsione della prima, la seconda non può trovare applicazione. Essendo evidente che entrambe le norme riguardano nuove costruzioni, la loro simultanea presenza nel medesimo testo normativo può giustificarsi solo ritenendo che l'art. 19 è relativo a 7 quelle realizzate su suoli dove sono già presenti edificazioni (il ri- ferimento al "tessuto preesistente" depone in tal senso), e l'art. 20, invece, a quelle realizzate in aree non ancora edificate. Ne deriva che l'art. 20 è inapplicabile al caso di specie. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale EN DA censura la sentenza impugnata per aver affermato che quella da lei realizzata deve essere qualificata come "nuova co- struzione". La ricorrente sostiene che tale affermazione non è sor- retta da adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile, perché la suddetta qualifica- zione è stata effettuata dal giudice di primo grado, e non è stata (o non risulta che sia stata) censurata in appello. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale EN DA censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua き domanda riconvenzionale, cui si è fatto cenno in narrativa, acco- gliendo l'eccezione di usucapione di controparte. La ricorrente afferma che gli indizi in virtù dei quali la Corte d'appello di Roma ha affermato che l'autorimessa fu co- struita vent'anni prima non da consentire di ritenere provato tale fatto;
osserva in particolare che il suo accatastamento fu richie- sto nel 1979, che le sue dimensioni sono il doppio di quelle indicate nella concessione, e che il consulente tecnico di ufficio è, come al "solito, inattendibile". Anche questo secondo motivo è inammissibile. 8 AGENZIA DELLE ENTRATE RO Registrato in data Serie 4 46 versate € 1.0.6.1.0.aln e €.. alni (auro Clubesessenta Dirigente Area ( Mania Gr a A M R I D O L'accertamento del tempo in cui fu costruita l'autorimessa, effettuato dalla Corte territoriale nel modo riferi- to in narrativa, appare corretto, ed adeguatamente motivato. Le osservazioni svolte della ricorrente in proposito non sembrano significative, perché una cosa è la costruzione, altra cosa è il suo accatastamento, e perché non sono esposte ragioni per ritenere che il consulente tecnico di ufficio (che, come si è accennato in narrativa, ha fatto risalire la costruzione dell'autorimessa ad epoca inmmediatamente successiva al rilascio della concessione amministrativa) è "inattendibile". In definitiva, dunque, quel che viene censurato è solo l'accertamento di un fatto, e la relativa motivazione appare ade- guata, ed immune da errori logici e giuridici. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 109T 129.11 456T 20,99
PER QUESTI MOTIVI
TOTA60,10 6,00 La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale, li 8065 rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. 0 1 Roma, 19 marzo 2002 6, 6 Il presidente 1 (Mario Spadone) Навми L'estensore (Carlo Cioffi) Carlo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna aDEPU EPOSITATO IN CANCELLER A 2.7 MAG. 2002 Poma IL CANCELLIERE C1