TRIB
Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 248/2025 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Elisabetta Barbara Loisi, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del
22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Persona_1
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato in data 17.1.2025 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 165929910, notificatogli dall' in data 10.12.2024, CP_1 relativo ad una presunta scopertura contributiva per “redditi d'impresa” non dichiarati per gli anni 2017 e 2018 per un ammontare complessivo di € 21.737,51 comprensivo di sorte capitale e sanzioni.
Riferiva di essere titolare di un'impresa artigiana e di essere, dal 2016, anche socio della META Service S.r.l., con esclusivo diritto alla partecipazione agli utili, senza tuttavia svolgere alcuna attività lavorativa.
Rilevava di aver presentato, in data 22.9.2022, richiesta di pensionamento all' , CP_1
che tuttavia era stata rigettata per carenza di contributi versati.
1 Affermava che, solo dopo aver visonato l'estratto conto certificativo, aveva realizzato che la presunta scopertura contributiva era dovuta alla sua qualità di socio della META
SERVICE S.r.l., in quanto l'Ente considerava, ai fini del calcolo dei contributi, i redditi derivanti dalla partecipazione di egli ricorrente agli utili della Società META SERVICE S.r.l. come redditi “d'impresa” piuttosto che “di capitale”.
Evidenziava di aver inviato, in data 1.12.2022, una comunicazione all' attraverso CP_1
il cassetto previdenziale, in cui sottolineava che: “i redditi di capitale, per la loro natura di remunerazione del capitale investito, non sono soggetti a contribuzione previdenziale”; evidenziava, inoltre, che non erano stati distribuiti utili per l'anno in corso e che egli ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa per tale società, svolgendo solo mere funzioni amministrative, le quali da sole non erano sufficienti ad qualificare la partecipazione come lavoro aziendale, senza esito.
Sottolineava di aver presentato ricorso contro tale provvedimento davanti al Comitato
Provinciale, rimasto senza esito.
Rilevava che, pertanto, era stato costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria e che, infatti, era tuttora pendente un ricorso presso il Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. incoato al n.
R.G. 748/2023.
Osservava che, nelle more del giudizio, l' aveva inviato, in data 15.12.2023, una CP_1
comunicazione di debito relativa alla presunta errata scopertura contributiva, avverso la quale era stato presentato ricorso al Comitato Provinciale. Quest'ultimo, con delibera n. 58 dell'11.4.2024, aveva respinto tale ricorso, reiterando le stesse motivazioni che hanno portato egli ricorrente alla proposizione di un nuovo ricorso davanti al Tribunale di Barcellona P.G.
Sez. Lavoro N.R.G. 2523/24, la cui udienza di discussione er fissata per il 21.05.2025.
Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione di cui all'art. 3, della legge n. 335/1995.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'avviso di addebito opposto, sostenendo che la presunta scopertura indicata dall' derivava da una errata interpretazione, da parte dello CP_1
stesso Ente, delle norme che regolano la determinazione della base imponibile reddituale ai fini del calcolo dei contributi da versare o già versati. Richiamava giurisprudenza a sostegno della propria posizione.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere in via cautelare il provvedimento opposto e, nel merito, di ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento impugnato.
Chiedeva, inoltre, di dichiarare l'intervenuta prescrizione e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la non debenza del versamento dei contributi richiesti per gli anni 2017 e 2018.
2 Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 6.3.2025, eccepiva CP_1
l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
Ordine logico di trattazione impone di rilevare ex officio l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina.
La competenza territoriale è regolata dall'art. 444 c.p.c. Tale ultima disposizione prevede al primo comma che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”. La regola generale così stabilita, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa, trova una deroga “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro”, in relazione alle quali il terzo comma introduce la competenza del “tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso da questo decidente, la norma di cui al terzo comma dell'art. 444 c.p.c., la cui ratio si rinviene nell'esigenza di agevolare l'ente creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti degli assistiti, in quanto introduce un'eccezione al principio generale di competenza per territorio su controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente contemplati
(v., tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2016, n. 20578; Cass. civ., sez. VI, 7 novembre
2011 n. 23141; Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2004, n. 2317; id., 22 giugno 2004, n. 11646; id., 25 novembre 2003, n. 18013; 22 agosto 2003, n. 12380). E' stato, in particolare precisato che essa, essendo testualmente riferita soltanto ai datori di lavoro, non può estendersi ai titolari di un rapporto autonomo tenuti al versamento di contributi, sicché la controversia inerente agli obblighi contributivi di un autonomo resta soggetta alla regola generale della competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore ai sensi dell'art. 444 I comma c.p.c. Va poi rilevata l'inderogabilità della competenza per territorio nel processo lavoristico, pur in mancanza di previsione expressis verbis in tal senso, nonché la sua rilevabilità ex officio, costituendo una condicio iuris dell'azione (v., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2000, n. 1494; id., 6 aprile 1994, n. 3362).
3 Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle somme richieste a titolo di mancato versamento dei contributi dovuti a titolo di gestione artigiani;
essa – sulla base delle considerazioni che precedono – rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 444 I comma c.p.c. sopra richiamato, sicché competente a conoscere la controversia è il giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., nella cui circoscrizione ricade il Comune di Pace del Mela
(di residenza del ricorrente).
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, deve dichiararsi – con ordinanza ai sensi dell'art. 279 c.p.c.- l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Barcellona P.G., in funzione di giudice del lavoro, fissando congruo termine per la riassunzione del giudizio.
L'esito della lite e il comportamento processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , con Parte_1
ricorso depositato in data 17.1.2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- fissa alle parti il termine di giorni novanta per riassumere il processo innanzi al
Tribunale di Barcellona O.G., in funzione di giudice del lavoro;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, 18 marzo 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
4