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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 22.08.1991 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Ernesto Graziani
E
, n. a Atessa il 24.05.1972 – CF difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Ernesto Graziani
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 21.5.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre, residente in San Vito Chietino, alla C.da Portelle n°4;
2) la casa familiare sita in Paglieta, alla Via Sangro n°3, continuerà ad essere occupata dal IG. il quale si assume l'onere del pagamento dei ratei del mutuo Parte_2 che grava su tale immobile
3) il IG. verserà alla IG.ra , tramite bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 350,00 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio faranno carico ai ricorrenti nella misura del 50%;
5) anche a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà mensilmente ed Pt_2 integralmente le rate del mutuo che grava sull'immobile sito in Paglieta alla Via Sangro n°3;
6) il sig. potrà vedere ed avere il figlio con s'è, con cadenza settimanale Pt_2 alternata (quindi complessivamente per due settimane al mese) dal lunedì al sabato compreso dalle ore 14,30 alle ore 19,30;
7) il minore potrà dormire nell'abitazione del padre due volte la settimana quando il ricorrente svolge attività lavorativa pomeridiana;
mentre una volta a settimana quando il ricorrente svolge attività lavorativa nel turno pomeridiano, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
8) il minore trascorrerà le festività di Natale, Pasqua ed agosto, alternandole di anno in anno, con il padre o con la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 19.07.2014 in Paglieta alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paglieta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2014, n. 7, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 22.08.1991 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Ernesto Graziani
E
, n. a Atessa il 24.05.1972 – CF difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Ernesto Graziani
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 21.5.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 16.9.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocato presso la madre, residente in San Vito Chietino, alla C.da Portelle n°4;
2) la casa familiare sita in Paglieta, alla Via Sangro n°3, continuerà ad essere occupata dal IG. il quale si assume l'onere del pagamento dei ratei del mutuo Parte_2 che grava su tale immobile
3) il IG. verserà alla IG.ra , tramite bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 350,00 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio faranno carico ai ricorrenti nella misura del 50%;
5) anche a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà mensilmente ed Pt_2 integralmente le rate del mutuo che grava sull'immobile sito in Paglieta alla Via Sangro n°3;
6) il sig. potrà vedere ed avere il figlio con s'è, con cadenza settimanale Pt_2 alternata (quindi complessivamente per due settimane al mese) dal lunedì al sabato compreso dalle ore 14,30 alle ore 19,30;
7) il minore potrà dormire nell'abitazione del padre due volte la settimana quando il ricorrente svolge attività lavorativa pomeridiana;
mentre una volta a settimana quando il ricorrente svolge attività lavorativa nel turno pomeridiano, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
8) il minore trascorrerà le festività di Natale, Pasqua ed agosto, alternandole di anno in anno, con il padre o con la madre, salvo diversi accordi tra le parti;
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 19.07.2014 in Paglieta alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paglieta, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2014, n. 7, parte I.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025.
Il Presidente Estensore
Angela Di Girolamo