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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Argirò Raffaele (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante ON legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 2/1/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver lavorato alle dipendenze dell' , fin CP_2 CP_1 dal 18.06.2019, presso la U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale “Ja a di dirigente medico a tempo pieno e determinato (dapprima) e, successivamente, in data 24/08/2020, con trasformazione a tempo indeterminato;
II) di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, in data 25.2.2023; III) nonostante le richieste formali, di non aver ricevuto dal resistente, il pagamento del trattamento di fine rapporto, delle ferie residue all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro, dell'indennità sostitutiva del preavviso – come disposto dall'art. 104, commi 2 e 3 e art. 105, co. 3, CCNL 19.12.2019 – e della tredicesima mensilità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente per non aver corrisposto ON qu nnità sostitutiva del preavviso per il complessivo
1 importo di € 39.801,59 di cui: € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei tredicesima mensilità anno 2023; 2) per l'effetto, condannare l ON
, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, al sig. la
[...] Parte_1
01,59 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a tit ze retributive non corrisposte consistenti nel Trattamento di fine rapporto, ferie residue e non godute, ratei tredicesima mensilità anno 2023,ed indennità di mancato preavviso (tre mensilità) 3) condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in € 5.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
4) condannare, infine, le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, contestando le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda, con il
[...] favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L'art. 32, co. 9, CCNL del triennio 2019-2021 - comparto sanità (All. 7 – fasc. ric.), precisa come: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11”; il comma 11, a sua volta, prevede che: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
3. L'Azienda sanitaria contesta la pretesa del ricorrente sull'assunto che nell'ipotesi di specie: dimissione volontaria dal servizio, trova applicazione lo specifico divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non goduta dal dipendente, imposto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi, solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
4. Giova a tal fine rammentare, la - opportunamente richiamata - pronuncia n. 218/22 del 18 gennaio 2024 con la quale la Corte di Giustizia europea ha – condivisibilmente - chiarito come, proprio con rigurado alla normativa italiana citata: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per
2 ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2024, nella causa C- 218/22). Con siffatta pronuncia la Corte ha dunque ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, e sulla possibilità di ottenere un ristoro economico sostitutivo di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame). La Corte di Giustizia ricorda infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
5. Sicché, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia innanzi riportate, deve concludersi che il datore di lavoro, anche pubblico, per potersi esimere dalla monetizzazione delle ferie, debba dimostrare non solo di aver lasciato al dipendente la facoltà di autodeterminarsi le ferie, ma anche di averlo preventivamente e concretamente informato del periodo di ferie da usufruire, mettendolo effettivamente in condizione di fruirne, mediante le opportune scelte organizzative.
6. Sulla scorta di siffatta giurisprudenza anche la Suprema Corte ha affermato che il diritto alla monetizzazione viene meno solo nell'ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente, messo nella condizione di farlo, non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore (Cass. 21 aprile 2020, n. 7976; Cass., n. 21780/2022; Cass., n. 17643/2023; n. 32807/2023).
7. Ciò posto, parte resistente non ha dimostrato di messo il dott. nelle condizioni Pt_2 di fruire delle ferie annuali retribuite, e di averlo invitato, anche formalmente, a farlo, informandolo contestualmente del rischio che, non fruendo tempestivamente delle ferie, avrebbe perduto il relativo diritto anche in termini di compensazione economica. Sicché, alla stregua dei principi innanzi espressi, la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dal ricorrente va integralmente accolta.
8. Circa la quantificazione dell'importo a tale titolo spettante al lavoratore, i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente eseguiti, e comunque non sono stati specificatamente contestati dalla resistente, che si è limitata a contestare l'an dell'avversa pretesa, ma non il quantum.
9. Le residue pretese attoree, in ordine al TFR maturato e - come anche riconosciuto dalla stessa in sede di costituzione – non liquidato, nonché quelle richieste a titolo di CP_1 ratei per tredicesima mensilità per l'anno 2023 e per indennità di mancato preavviso (tre mensilità), possono ritenersi provate in applicazione del principio di non contestazione. Infatti le contestazioni di parte ricorrente non sono relative alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ma solo all'individuazione de soggetto tenuto al pagamento del TFR risultando pacificamente parte ricorrente dipendente di altra azienda sanitaria. Nel caso in esame tuttavia pur risultando parte ricorrente dipendente di altra azienda, non c'è stto un passaggio diretto da una azienda ad un'altra, ma si è dapprima interrotto il rapporto con l'odierna resistente e successivamente ha avuto inizio l'altro rapporto, né vi è prova che parte ricorrente abbia in alcun modo fatto richiesta di lasciare accantonato il proprio TFR.
3 9.1. In particolare, in merito all'indennità di mancato preavviso giova rammentare come l'art. 2119, primo comma, ult. parte c.c. riconosce, nell'ipotesi, come quella di specie, al prestatore di lavoro a tempo indeterminato, che receda per giusta causa, “l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente l'articolo 2118, secondo comma c.c. stabilisce che essa sia “equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. Sicché, senza alcun indebito “rovesciamento” di prospettiva, la combinata applicazione delle due norme comporta un rinvio alla sola misura dell'indennità spettante, pari a quella dovuta per il preavviso: nel caso di specie, nella misura fissa di tre mesi (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41731). Anche in questo caso i conteggi allegati risultano coerenti e corretti.
10. Al ricorrente spettano, pertanto, per il titolo dedotto in ricorso, la somma di € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei di tredicesima mensilità anno 2023, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo.
11. Relativamente alla domanda diretta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, parte ricorrente ha omesso di dimostrare di aver subito il danno patrimoniale e/o non patrimoniale, il diretto e immediato collegamento con l'azione posta in essere dall'Amministrazione, provocando il rigetto di tale richiesta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ON
, in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma pari a € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei di tredicesima mensilità anno 2023, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- rigetta, nel resto;
- condanna l' , alla rifusione delle spese di ON lite di , liquidate complessivamente, in 1.500,00. euro, oltre Parte_1
I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Argirò Raffaele, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Argirò Raffaele (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante ON legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 2/1/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di aver lavorato alle dipendenze dell' , fin CP_2 CP_1 dal 18.06.2019, presso la U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale “Ja a di dirigente medico a tempo pieno e determinato (dapprima) e, successivamente, in data 24/08/2020, con trasformazione a tempo indeterminato;
II) di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, in data 25.2.2023; III) nonostante le richieste formali, di non aver ricevuto dal resistente, il pagamento del trattamento di fine rapporto, delle ferie residue all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro, dell'indennità sostitutiva del preavviso – come disposto dall'art. 104, commi 2 e 3 e art. 105, co. 3, CCNL 19.12.2019 – e della tredicesima mensilità. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che la si è resa inadempiente per non aver corrisposto ON qu nnità sostitutiva del preavviso per il complessivo
1 importo di € 39.801,59 di cui: € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei tredicesima mensilità anno 2023; 2) per l'effetto, condannare l ON
, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, al sig. la
[...] Parte_1
01,59 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a tit ze retributive non corrisposte consistenti nel Trattamento di fine rapporto, ferie residue e non godute, ratei tredicesima mensilità anno 2023,ed indennità di mancato preavviso (tre mensilità) 3) condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in € 5.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
4) condannare, infine, le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio ON
, contestando le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda, con il
[...] favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L'art. 32, co. 9, CCNL del triennio 2019-2021 - comparto sanità (All. 7 – fasc. ric.), precisa come: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11”; il comma 11, a sua volta, prevede che: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
3. L'Azienda sanitaria contesta la pretesa del ricorrente sull'assunto che nell'ipotesi di specie: dimissione volontaria dal servizio, trova applicazione lo specifico divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non goduta dal dipendente, imposto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi, solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
4. Giova a tal fine rammentare, la - opportunamente richiamata - pronuncia n. 218/22 del 18 gennaio 2024 con la quale la Corte di Giustizia europea ha – condivisibilmente - chiarito come, proprio con rigurado alla normativa italiana citata: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per
2 ragioni indipendenti dalla sua volontà” (Corte di Giustizia, 18 gennaio 2024, nella causa C- 218/22). Con siffatta pronuncia la Corte ha dunque ribadito la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie, e sulla possibilità di ottenere un ristoro economico sostitutivo di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, che aveva respinto la questione di costituzionalità della norma di legge in esame). La Corte di Giustizia ricorda infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
5. Sicché, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia innanzi riportate, deve concludersi che il datore di lavoro, anche pubblico, per potersi esimere dalla monetizzazione delle ferie, debba dimostrare non solo di aver lasciato al dipendente la facoltà di autodeterminarsi le ferie, ma anche di averlo preventivamente e concretamente informato del periodo di ferie da usufruire, mettendolo effettivamente in condizione di fruirne, mediante le opportune scelte organizzative.
6. Sulla scorta di siffatta giurisprudenza anche la Suprema Corte ha affermato che il diritto alla monetizzazione viene meno solo nell'ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente, messo nella condizione di farlo, non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore (Cass. 21 aprile 2020, n. 7976; Cass., n. 21780/2022; Cass., n. 17643/2023; n. 32807/2023).
7. Ciò posto, parte resistente non ha dimostrato di messo il dott. nelle condizioni Pt_2 di fruire delle ferie annuali retribuite, e di averlo invitato, anche formalmente, a farlo, informandolo contestualmente del rischio che, non fruendo tempestivamente delle ferie, avrebbe perduto il relativo diritto anche in termini di compensazione economica. Sicché, alla stregua dei principi innanzi espressi, la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie avanzata dal ricorrente va integralmente accolta.
8. Circa la quantificazione dell'importo a tale titolo spettante al lavoratore, i conteggi allegati al ricorso risultano correttamente eseguiti, e comunque non sono stati specificatamente contestati dalla resistente, che si è limitata a contestare l'an dell'avversa pretesa, ma non il quantum.
9. Le residue pretese attoree, in ordine al TFR maturato e - come anche riconosciuto dalla stessa in sede di costituzione – non liquidato, nonché quelle richieste a titolo di CP_1 ratei per tredicesima mensilità per l'anno 2023 e per indennità di mancato preavviso (tre mensilità), possono ritenersi provate in applicazione del principio di non contestazione. Infatti le contestazioni di parte ricorrente non sono relative alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ma solo all'individuazione de soggetto tenuto al pagamento del TFR risultando pacificamente parte ricorrente dipendente di altra azienda sanitaria. Nel caso in esame tuttavia pur risultando parte ricorrente dipendente di altra azienda, non c'è stto un passaggio diretto da una azienda ad un'altra, ma si è dapprima interrotto il rapporto con l'odierna resistente e successivamente ha avuto inizio l'altro rapporto, né vi è prova che parte ricorrente abbia in alcun modo fatto richiesta di lasciare accantonato il proprio TFR.
3 9.1. In particolare, in merito all'indennità di mancato preavviso giova rammentare come l'art. 2119, primo comma, ult. parte c.c. riconosce, nell'ipotesi, come quella di specie, al prestatore di lavoro a tempo indeterminato, che receda per giusta causa, “l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente l'articolo 2118, secondo comma c.c. stabilisce che essa sia “equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. Sicché, senza alcun indebito “rovesciamento” di prospettiva, la combinata applicazione delle due norme comporta un rinvio alla sola misura dell'indennità spettante, pari a quella dovuta per il preavviso: nel caso di specie, nella misura fissa di tre mesi (Cass. 28 dicembre 2021, n. 41731). Anche in questo caso i conteggi allegati risultano coerenti e corretti.
10. Al ricorrente spettano, pertanto, per il titolo dedotto in ricorso, la somma di € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei di tredicesima mensilità anno 2023, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo.
11. Relativamente alla domanda diretta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, parte ricorrente ha omesso di dimostrare di aver subito il danno patrimoniale e/o non patrimoniale, il diretto e immediato collegamento con l'azione posta in essere dall'Amministrazione, provocando il rigetto di tale richiesta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' ON
, in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma pari a € 14.964,74 per Trattamento di fine rapporto, € 10.470,00 per ferie residue e non godute;
€ 13.610,70 per indennità di mancato preavviso (tre mensilità); € 756,15 per ratei di tredicesima mensilità anno 2023, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- rigetta, nel resto;
- condanna l' , alla rifusione delle spese di ON lite di , liquidate complessivamente, in 1.500,00. euro, oltre Parte_1
I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Argirò Raffaele, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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