CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10450/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290186075222 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3896921146 TARI 2021
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21808/2025 depositato il 10/12/2025
Conclusioni Parte ricorrente: Tutto quanto innanzi premesso, esposto ed eccepito e con riserva di integrare il presente ricorso all'esito delle altrui difese, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, si oppone al preavviso di fermo amministrativo impugnato nonché a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali e
CHIEDE a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli di voler, in accoglimento del presente ricorso e dei suesposti motivi, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'esecutività dell'atto opposto per tutti i motivi suesposti, poiché la mancanza di tale sospensione ed eventuale procedimento cautelare e/o esecutivo: “fermo amministrativo”, “pignoramento” comporterebbe danni irreparabili in quanto comporterebbe il fermo tecnico di più veicoli di proprietà del ricorrente utilizzati anche per l'attività lavorativa, data l'esiguità dell'importo a debito;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'invalidità del preavviso di fermo opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento, presupposto dell'atto impugnato, secondo i modi prescritti dalla legge e, per l'effetto;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002304290186075222 impugnata; 4) ordinare alla Napoli Obiettivo Valore Srl. ed all'Ente Impositore il discarico, lo sgravio e la cancellazione dei ruoli oggetto dell'odierna contesa;
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Comune di Napoli chiede alla Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e di Napoli di estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Corte di Giustizia, eventuali memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro
2 ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 , impugnava nei confronti del Comune di Napoli e di Napoli Obbiettivo Valore S.r.l. un preavviso di fermo amministrativo, palesemente illegittimo, affermando il mancato pagamento della Tari - anno
2021, Ente Impositore - Comune di Napoli.
Parte ricorrente faceva rilevare che dalla data di scadenza del tributo dovuto alla data di notifica delle singole ingiunzioni di pagamento è ampiamente maturata la prescrizione triennale, non essendoci la prova dell'interruzione della stessa;
che, pertanto, la ricorrente impugna la presente notifica al fine di poterne ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, con le conseguenti declaratorie di nullità ed il favore delle spese processuali con attribuzione.
Si costituiva in giudizio nei termini, il Comune di Napoli che concludeva chiedendo alla Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e di Napoli di estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Corte di Giustizia, eventuali memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio la società di riscossione Napoli Obbiettivo Valore S.r.l.
3 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, dopo il deposito di memorie difensive della parte ricorrente, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte su una comunicazione preventiva di fermo amministrativo affermando il mancato pagamento della Tari - anno 2021, Ente Impositore - Comune di Napoli.
Il preavviso di fermo è un atto impugnabile non rientrante nell'art.18 del Dlgs 112/99 e non suscettibile di cristallizzare la pretesa.
Nel caso in esame prima del fermo amministrativo oltre al preavviso, non sono mai stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento.
Infatti, si costituiva in giudizio nei termini, il Comune di Napoli che concludeva chiedendo di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La prova dell'avviso di accertamento non è stata prodotta dal Concessionario rimasto contumace.
La difesa del contribuente ha fatto rilevare che per il periodo d'imposta il fermo impugnato non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento.
4 Nel merito, invero, l'Agente di Riscossione non fornisce la prova di aver notificato al ricorrente né personalmente, né presso la sua residenza, l'avviso di accertamento n.3896921146, presupposto dell'atto impugnato, secondo le modalità prescritte dalla legge ex. art 26 D.P.R. 601/73, art.140 c.p.c. ed art 60 D.P.R. 600/73 pertanto, nel caso di specie, lo stesso è irregolare e nullo, quale titolo esecutivo (Cfr. Sentenza Cass. N° 12002/2006, sentenza Tribunale di Napoli n°8145/2007).
Ne consegue che, in assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l'atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dell'esito del giudizio, tenuto conto che il Comune di Napoli ha richiesto la sua estromissione per difetto di legittimazione passiva, mentre non si costituiva in giudizio la società di riscossione si ritiene equo compensare integralmente le spese del procedimento tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, lì, 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10450/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290186075222 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3896921146 TARI 2021
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21808/2025 depositato il 10/12/2025
Conclusioni Parte ricorrente: Tutto quanto innanzi premesso, esposto ed eccepito e con riserva di integrare il presente ricorso all'esito delle altrui difese, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, si oppone al preavviso di fermo amministrativo impugnato nonché a tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali e
CHIEDE a Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli di voler, in accoglimento del presente ricorso e dei suesposti motivi, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'esecutività dell'atto opposto per tutti i motivi suesposti, poiché la mancanza di tale sospensione ed eventuale procedimento cautelare e/o esecutivo: “fermo amministrativo”, “pignoramento” comporterebbe danni irreparabili in quanto comporterebbe il fermo tecnico di più veicoli di proprietà del ricorrente utilizzati anche per l'attività lavorativa, data l'esiguità dell'importo a debito;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'invalidità del preavviso di fermo opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento, presupposto dell'atto impugnato, secondo i modi prescritti dalla legge e, per l'effetto;
3) accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002304290186075222 impugnata; 4) ordinare alla Napoli Obiettivo Valore Srl. ed all'Ente Impositore il discarico, lo sgravio e la cancellazione dei ruoli oggetto dell'odierna contesa;
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Comune di Napoli chiede alla Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e di Napoli di estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Corte di Giustizia, eventuali memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro
2 ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato Ricorrente_1 , impugnava nei confronti del Comune di Napoli e di Napoli Obbiettivo Valore S.r.l. un preavviso di fermo amministrativo, palesemente illegittimo, affermando il mancato pagamento della Tari - anno
2021, Ente Impositore - Comune di Napoli.
Parte ricorrente faceva rilevare che dalla data di scadenza del tributo dovuto alla data di notifica delle singole ingiunzioni di pagamento è ampiamente maturata la prescrizione triennale, non essendoci la prova dell'interruzione della stessa;
che, pertanto, la ricorrente impugna la presente notifica al fine di poterne ottenere l'annullamento per l'intervenuta prescrizione triennale del tributo, con le conseguenti declaratorie di nullità ed il favore delle spese processuali con attribuzione.
Si costituiva in giudizio nei termini, il Comune di Napoli che concludeva chiedendo alla Spett.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e di Napoli di estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Corte di Giustizia, eventuali memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
Benché ritualmente citata non si costituiva in giudizio la società di riscossione Napoli Obbiettivo Valore S.r.l.
3 All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, dopo il deposito di memorie difensive della parte ricorrente, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte su una comunicazione preventiva di fermo amministrativo affermando il mancato pagamento della Tari - anno 2021, Ente Impositore - Comune di Napoli.
Il preavviso di fermo è un atto impugnabile non rientrante nell'art.18 del Dlgs 112/99 e non suscettibile di cristallizzare la pretesa.
Nel caso in esame prima del fermo amministrativo oltre al preavviso, non sono mai stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento.
Infatti, si costituiva in giudizio nei termini, il Comune di Napoli che concludeva chiedendo di essere estromesso dal processo per difetto di legittimazione passiva.
La prova dell'avviso di accertamento non è stata prodotta dal Concessionario rimasto contumace.
La difesa del contribuente ha fatto rilevare che per il periodo d'imposta il fermo impugnato non è stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento.
4 Nel merito, invero, l'Agente di Riscossione non fornisce la prova di aver notificato al ricorrente né personalmente, né presso la sua residenza, l'avviso di accertamento n.3896921146, presupposto dell'atto impugnato, secondo le modalità prescritte dalla legge ex. art 26 D.P.R. 601/73, art.140 c.p.c. ed art 60 D.P.R. 600/73 pertanto, nel caso di specie, lo stesso è irregolare e nullo, quale titolo esecutivo (Cfr. Sentenza Cass. N° 12002/2006, sentenza Tribunale di Napoli n°8145/2007).
Ne consegue che, in assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria vantata, l'atto impugnato va annullato attesa la prescrizione maturatasi in ordine al tributo che ne costituisce oggetto.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e dell'esito del giudizio, tenuto conto che il Comune di Napoli ha richiesto la sua estromissione per difetto di legittimazione passiva, mentre non si costituiva in giudizio la società di riscossione si ritiene equo compensare integralmente le spese del procedimento tra le parti costituite.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, lì, 10 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
5