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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/08/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del
31 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3639/2022 R.G. lavoro (a cui vi è stato riunito R.G. 3759/2022)
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Rugiero e dall'Avv. Francesco Maiello e con questi elett.te domiciliato in in Manocalzati (AV) alla via Appia n. 81 e
[...]
(c.f. ) e (c.f. Pt_2 C.F._2 Parte_3
) rapp.ti e difesi dall'Avv.to Ignazio Sposito e C.F._3 con questi elett.te domiciliati in Brusciano (NA) alla via C. Cucca n. 295, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Vito Lucio Paolantonio ed elett.te domiciliato in Calitri (AV), alla via Pittoli n. 134, giusta mandato in atti;
[...]
(c.f. ), in Parte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.
Giovanna Sereno, dall'Avv. NI di Ronza e dall'Avv. Gianluca
Tellone ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riunti, le parti in epigrafe, ricostruita la vicenda lavorativa, convengono in giudizio il al fine Controparte_1 di ottenerne la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.
convenuto nel giudizio istaurato dai ricorrenti e , Pt_4 Pt_2 Parte_3 con domanda riconvenzionale ha chiesto, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, la condanna del resistente al Controparte_1 pagamento dei contributi consequenzialmente dovuti per legge oltre relativi accessori, con decorrenza da 31-7-2016 per , e da Parte_1 gennaio 2017 per e . Parte_3 Parte_2
ha svolto presso il Comune di a partire dal Parte_1 CP_1
17.11.1997, servizio di lavoratore socialmente utile fino alla stabilizzazione avvenuta con decorrenza dal 31.07.2021.
A seguito di partecipazione a procedura selettiva ha stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato del 20.12.2021 (con decorrenza dal
31.07.2021) ed è stato inquadrato come operaio qualificato per categoria
A, posizione giuridica ed economica A1 a tempo parziale al 50%, e con assegnazione all'area tecnica.
Sostiene di aver svolto, a partire dall'anno 2004, e di svolgere ancora la mansione di custode del cimitero del Comune di rivendicando il CP_1 diritto all'inquadramento nella categoria superiore (B6).
Afferma di aver curato il controllo all'accesso presso il cimitero comunale, di aver fornito le informazioni al pubblico, di aver svolto tutte le mansioni connesse alla sepoltura e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria del cimitero, a seguito di ordini di servizio ricevuti dall' mansioni tutte proprie del custode così come anche Pt_5 previsto dal regolamento comunale emesso dalla stessa amministrazione comunale (come da allegato 15 del ricorso).
Pag. 2 di 16 Asserisce di aver svolto dette mansioni negli orari indicati dal CP_1 sia nelle giornate infrasettimanali che nelle giornate prefestive e festive.
In particolare, con comunicazione prot. n. 6797 del 19.06.2020 del
Comune di l'Ente avvisava i lavoratori del cambio dei turni di CP_1 lavoro, assegnandogli i giorni di lunedì, martedì e mercoledì oltre ai giorni festivi, compresa la domenica.
e sostengono di aver svolto lavoro Parte_3 Parte_2 socialmente utile presso il Comune di dal 1995 con mansioni CP_1 diverse dai progetti riservati ai LSU, essendo stati impegnati in attività di custodia del cimitero comunale nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
Le mansioni sono state riconosciute formalmente dal Controparte_1 con le attestazioni dello 05.05.2020, del 16.11.2020 e del 25.03.2021 per il ricorrente , e del 10.03.2020, dello 05.05.2020 e del 16.11.2020 Pt_2 per il ricorrente , con individuazione dei compiti di custode del Parte_3 cimitero comunale di dalle ore 08.20 alle 13.00 e dalle 15.00 alle CP_1
17.00 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
Tutti i ricorrenti affermano di aver lavorato oltre le 20 ore settimanali (e le 8 ore giornaliere) previste per i lavoratori socialmente utili, ovvero per circa nove ore e mezza al giorno, quando l'orario era dalle 07.30 alle
17.00, e di dieci ore e mezza al giorno, quando l'orario di lavoro era dalle
08.30 alle 19.00, senza percepire nulla a titolo di lavoro straordinario.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(udienza del 24.01.2023): “Sono dipendente del CP_3 CP_1 come responsabile Area Tecnica. Il Comune di ha un
[...] CP_1 cimitero, e il Cimitero rientra tra le mie competenze. Sono stata assunta in ottobre 2020, e quando sono stata assunta non c'era la figura del custode del cimitero, ma c'era e c'è il servizio cimiteriale che comprende anche quello di custode, per cui tutto ciò che riguarda il cimitero viene gestito ancora oggi direttamente dall' , fatta eccezione per le CP_4 lampade votive la cui gestione è affidata ad esterno. Per gestione del
Pag. 3 di 16 cimitero intendo il rilascio delle autorizzazioni alle tumulazioni, estumulazioni ed altro, l'organizzazione dei lavoratori, dipendenti del
Comune che lavorano all'esterno dell'ufficio e quindi nel cimitero. Per dipendenti del Comune intendo da quando ci sono io i signori , Pt_1
e fino a un certo punto , che non ricordo da quando si Pt_2 Parte_3 occupa della nettezza urbana, e che erano prima della stabilizzazione
LSU. , e fino a un certo punto sono quelli che da Pt_1 Pt_2 Parte_3 quando io ci sono aprono e chiudono il cimitero, anche se a volte è capitato, quando loro non c'erano, che noi mandassimo un altro dipendente con apposito ordine di servizio. Non so nulla di sottoscrizioni dei cartellini dei verbali di chiusura feretro. Il registro di inumazioni, estumulazioni ed altro, e dove vengono annotate anche i posti ove queste avvengono, sta materialmente nel cimitero, e viene aggiornato da
, e fino a un certo punto . , e fino a Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_1 Pt_2 un certo punto seguivano un orario che coincideva con Parte_3
l'apertura e la chiusura del cimitero, orario che cambia in estate ed in inverno. Non conosco gli orari precisi. Prima che passasse ad Parte_3 altro, e facevano lunedì, martedì e mercoledì, tutta la Parte_3 Pt_2 giornata;
Zabatta gli altri tre giorni;
non so dire la domenica, quando veniva effettuata la apertura e chiusura del cancello ma non c'era una persona fisica presente nella giornata, o almeno così oggi funziona. I tre timbravano il badge di cui erano in possesso, lo timbravano presso il comune. , e fino a un certo punto provvedevano Pt_1 Pt_2 Parte_3 alla pulizia, sempre lo so da quando io sono nel comune;
per le riparazioni si chiama una ditta, quando serve;
sono i tre che ci comunicavano le esigenze su cui intervenire, insieme magari a segnalazioni di privati, nel qual caso ci rivolgevamo a loro tre per verificare. Non so dove siano le chiavi delle tombe;
le cappelle comunali sono aperte, quelle private non so. Da quello che mi hanno raccontato e hanno lavorato prima di quando sono arrivata io Pt_2 Parte_3 all'interno delle scuole, per un periodo, ma non so quando. Nei giorni di
Pag. 4 di 16 commemorazione dei defunti era fatta una comunicazione specifica per garantire la presenza di uno dei tre ma non so gli orari”;
(udienza del 24.11.2023): , CP_5 Parte_1 Parte_2
e fino a un certo punto Del Priore li conosco perché li incontro Pt_2 al cimitero, dove li incontro da cinque o sei anni. Qui al cimitero i tre sono quelli a cui consegno la documentazione che mi viene consegnata in
Comune per le inumazioni, le estumulazioni e quello che si fa. Io arrivo al cimitero e consegno questa documentazione a uno dei tre. I tre, ultimamente solo e , li ho visti fare la pulizia del cimitero. Pt_1 Pt_2
Che io sappia aprono loro tre, fermo che da un periodo non c'è Parte_3 più. Non ho mai visto altri del Comune di lavorare nel cimitero. CP_1
Gli orari del cimitero di sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 CP_1 alle 17.00, mi sembra che in estate ed in inverno gli orari siano spostati ma sempre di due ore al pomeriggio e di quattro la mattina”;
(udienza dello 09.02.2024): “Sono titolare di agenzia Controparte_6 funebre De NI e TA snc CFI, con sede in in via CP_1
Gagliano 8, giusto di fronte al cimitero di CP_1 Controparte_7
e hanno lavorato presso il cimitero di
[...] Parte_3 CP_1 da parecchi anni;
e continuano a lavorare ancora oggi Pt_1 Pt_2 presso il cimitero, ha smesso un po' di tempo fa, non saprei Parte_3 essere più precisa sulle date. I tre, tutti, sono stati, ed i due che ho detto sono, addetti ad apertura e chiusura;
è a loro tre che consegniamo i documenti quando arrivano le salme, quando facciamo lavori cimiteriali;
innaffiano e fanno la raccolta della spazzatura. I tre si sono occupati e si occupano della spazzatura dei viali, danno indicazioni ai visitatori. Il cimitero apre dalle 09.00 alle 13.00; nel periodo estivo anche da 16.30 alle 18.30 e nel periodo invernale da 15.00 a 17.00. Questo sette giorni su sette. Nel periodo dei Morti il comune può disporre orari differenti;
con apertura continuativa dalle 08.00 alle 18.00. Del gli Controparte_1 unici presenti presso il cimitero quotidianamente sono i tre che ho detto,
, e . Fino a che c'è Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 5 di 16 stato , e lavoravano tre giorni insieme, e Parte_3 Pt_2 Parte_3 quattro compresa la domenica li faceva Zabatta. Da quando se ne è andato Del priore Sullo per tre Giorni e per quattro, sempre Pt_1 anche la domenica;
nell'ultimo periodo non viene più alla Pt_1 domenica, non saprei essere precisa da quando. Nel periodo dei morti chi era di turno quei giorni veniva con l'orario che ho detto. All'interno del cimitero c'è un ufficio nel quale sono conservati i documenti del cimitero, e tra questi un registro dove vengono appuntati i decessi e i dati delle tumulazioni, e queste annotazioni sono fatte da Controparte_7
e , a seconda di chi c'è”.
[...] Parte_3
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che la circostanza che i tre ricorrenti abbiano operato, formalmente, in virtù di servizio di lavoratore socialmente utile non esclude la possibilità che, in concreto, il rapporto si sia atteggiato in termini differenti.
A tal proposito, ... “L'utilizzazione di tali lavoratori (socialmente utili) non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione, ma, … questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n.
3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
Pag. 6 di 16 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
“… la disciplina normativa di riferimento regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto, mentre solamente qualora la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità da quest'ultimo il rapporto intercorso come subordinato resta regolato da quanto previsto dal Codice civile per la prestazione di fatto in violazione di legge (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009;
Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017)”.
Nel caso di specie, la delibera di Giunta n. 71 del 19/03/1997 approvava il progetto per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili in mobilità, per lo svolgimento di servizio di nettezza urbana, spazzamento e pulizia strade e caditoie, e miglioramento della viabilità del territorio.
Il progetto, prorogato nel tempo, era ridefinito con delibera n. 125 del
10/10/2002, che individuava un più articolato programma: 1)
Potenziamento uffici amministrativi comunali;
2) Assistenza al traffico, controllo sul territorio e sul patrimonio comunale;
3) Pulizia e manutenzione edifici comunali;
4) Pulizia e manutenzione verde urbano ed extra urbano;
5) Servizio nettezza urbana spazzamento, pulizia strade e caditoie;
6) Interventi sulle strade interpoderali e le fontane;
7)
Interventi sul territorio e manutenzione impianti sportivi comunali;
8)
Autisti e accompagnatori.
Nelle varie delibere prodotte, contenenti proroghe di volta in volte disposte per il progetto, i compiti assegnati ai tre ricorrenti erano indicati, per sempre e per gli altri due da una data epoca, come Pt_1
“manutenzione cimitero”.
Pag. 7 di 16 I tre hanno operato all'interno della area cimiteriale, ed i compiti espletati ricomprendevano l'apertura e la chiusura del cimitero stesso, la pulizia e la gestione di talune fasi delle attività di tumulazione.
L'attività si è svolta per l'intera giornata di apertura del cimitero, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì da e , e dallo Pt_2 Parte_3
il giovedì, il venerdì, il sabato e, fino ad un certo periodo, anche Pt_1 la domenica.
Il teste riferisce che “Fino a che c'è stato , e CP_6 Parte_3 Pt_2
lavoravano tre giorni insieme, e quattro compresa la domenica Parte_3 li faceva Zabatta. Da quando se ne è andato per tre Parte_6
Giorni e Zabatta per quattro, sempre anche la domenica;
nell'ultimo periodo non viene più alla domenica.” Pt_1
L'orario di lavoro, si ripete, coincideva con quello di orario di apertura e chiusura del cimitero: quattro ore la mattina, due il pomeriggio, con orari diversi e più ampi nel periodo dei Defunti.
Tale attività è eccedente e diversa rispetto a quella connessa ai compiti previsti dal progetto per il quale gli LSU erano stati reclutati, e che, come già riportato, attenevano a svolgimento di servizio di nettezza urbana, spazzamento e pulizia strade e caditoie, e miglioramento della viabilità del territorio, e poi, per effetto della delibera n. 125 del 10/10/2002, potenziamento uffici amministrativi comunali, assistenza al traffico, controllo sul territorio e sul patrimonio comunale, pulizia e manutenzione edifici comunali, pulizia e manutenzione verde urbano ed extra urbano;
servizio nettezza urbana spazzamento, pulizia strade e caditoie;
Interventi sulle strade interpoderali e le fontane;
interventi sul territorio e manutenzione impianti sportivi comunali;
autisti e accompagnatori.
I tre hanno gestito la apertura e chiusura del cimitero comunale, di fatto svolgendo sempre, anche prima della formale assunzione, quei compiti di custodia che sono poi stati loro affidati a seguito appunto della instaurazione formale del rapporto di lavoro subordinato.
Pag. 8 di 16 Il progetto per LSU si limitava a prevedere, nella parte che appare qui di interesse, attività di controllo sul territorio e sul patrimonio comunale, e di pulizia e manutenzione edifici comunali, ma i tre sono stati costantemente utilizzati nel cimitero, ove non vi era alcun altro addetto del Comune, risultando sostanzialmente ad essi affidata l'apertura e la chiusura della struttura, la messa a disposizione della utenza, in affiancamento di altro addetto, comunque riconducibile al Comune.
I compiti formalmente assegnati ai tre erano riferiti alla sola manutenzione degli spazi cimiteriali, ma in concreto, come detto,
l'attività affidata e svolta era più ampia.
L'attività complessivamente svolta nella area cimiteriale, esorbitando da quella per cui era previsto l'inserimento come LSU nel progetto in essere, è riconducibile allo schema proprio della subordinazione, di cui sussistono tutti i caratteri qualificanti. I tre hanno agito sempre per effetto di disposizioni datoriali, rispettando orari fissi e prestabiliti, venendo sicuramente eterodiretti dalla Amministrazione comunale.
In merito all'inquadramento, che lo rivendica anche per il futuro, Pt_1 quella attribuita a seguito della formale assunzione riconduce alla categoria “A” del Ccnl del 31.03.1999, alla quale appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Problematiche lavorative di tipo semplice;
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
Pag. 9 di 16 Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Nella successiva Categoria “B”: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di
Pag. 10 di 16 macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Nell'allegato A denominato “Declaratorie”, del Ccnl del 16.11.2022
(entrato in vigore in data 01.04.2023), nell'“Area degli Operatori” (Cat.
A), appartengono: “I lavoratori che svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.
Specifiche professionali: conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.
Esemplificazione dei profili: Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza.
Appartengono all'Area degli Operatori Esperti (Cat. B): “I lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.
Specifiche professionali: conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
responsabilità di portare a termine
Pag. 11 di 16 compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale.
Esemplificazione dei profili: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”.
Va premesso che a mente dell'art. 52 d. lgs n. 165/01 dal Testo unico sul pubblico impiego (art. 56 d. lgs.29/93, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 90 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs.
387 del 1998), nel rapporto di pubblico impiego “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Dunque, non spetta il diritto all'inquadramento nel superiore livello, in quanto ai sensi della norma citata l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto a tale fine.
Vanno invece riconosciute le differenze retributive maturate, qualora dall'istruttoria venga fornita la prova, a carico del ricorrente (Cass. sent.
n. 1012/2003, da ultimo Cass. civile sent. n. 5536 del 01/03/2021), dello svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella attribuita.
Pag. 12 di 16 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che quelli svolti dai ricorrenti rientrino nei compiti del custode, e siano riconducibili alla categoria A) così come formalmente attribuita da utlimo.
L'attività prevalente appare sicuramente essere tale, esaurendosi in compiti di controllo degli accessi, rilascio di informazioni al pubblico, pulizia, apertura e chiusura, conservazione dei documenti, tenuta e aggiornamento dei registri, anche nella parte in cui ci si limita a meramente riportare i dati dei decessi, delle tumulazioni, delle inumazione ed estumulazioni.
In merito alla quantificazione del lavoro svolto, il Tribunale ritiene che, sulla base sia della documentazione prodotta e degli apporti della prova testimoniale, risulti comprovato che i ricorrenti abbiano svolto lavoro eccedente quello dovuto, con conseguente maturazione di diritto alle corrispondenti retribuzioni.
In particolare, è emerso un lavoro di tre giorni a settimana per
[...]
e e per diciotto ore complessive, e per Pt_2 Parte_3 quattro giorni comprensive della domenica per ventiquattro ore a settimana per;
per i limitati periodi collegati alla Parte_1 ricorrenza dei defunti, l'orario è stato quello riferito alla apertura oraria prevista nelle ordinanze acquisite, sempre in termini corrispondenti alla ripartizione indicata.
Il diritto alle differenze maturate viene rivendicato per Parte_1 da 31.7.2016, e dal gennaio 2017 per i ricorrenti e Parte_2 [...]
, per i quali le conclusioni rimandano ai conteggi allegati Parte_3 al ricorso, ove il computo decorre appunto da tale data.
Il termine ultimo è per tutti quello del 31.07.2021, data della assunzione formale.
Al fine di acquisire elementi utili di valutazione per quantificare i crediti il Giudice ha conferito incarico peritale.
Pag. 13 di 16 Le risultanze della CTu sono chiare, precise, scevre da vizi logici, e, coerenti, vengono condivise dal tribunale, e poste a fondamento della decisione.
Il Ctu ha risposto puntualmente ed in maniera esaustiva ad ogni contestazione mossa dalle parti circa la mancata inclusione nel calcolo dell'indennità di comparto, di rischio, di disagio, di disponibilità/turno, quanto al calcolo della retribuzione per il lavoro domenicale prestato dal ricorrente , ovvero alle ulteriori contestazioni avanzate dai Pt_1 ricorrenti e circa la mancata inclusione nei conteggi dei Pt_2 Parte_3 ticket mensa, ferie e festività non godute ed in merito all'orario di lavoro.
Il Ctu correttamente non ha tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Il tutto, quindi, determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Ne deriva che, in parziale accoglimento del ricorso, il resistente
[...] va condannato al pagamento, per le causali già rappresentate, a CP_1 favore di della somma complessiva di €#30.304,72# Parte_1
(trentamilatrecentoquattro,72) di cui €# 20.747,42#
(ventimilasettecentoquarantasette,42) a titolo di differenze retributive e
€#9.557,30# (novemilacinquecentosette,30) a titolo di differenze sul Tfs;
a favore di e della somma Parte_2 Parte_3 complessiva di €#16.126,54# (sedicimilacentoventisei,54) di cui
€#9.967,18# (novemilanovecentosessantasette,18) a titolo di differenze retributive e €#6.156,36#(seimilacentocinquantasei,36) a titolo di differenze sul Tfs.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo. Part I ricorrenti e priore avanzano anche specifica domanda per il Pt_2 pagamento di retribuzione di periodo di ferie.
Pag. 14 di 16 La domanda va rigettata, in quanto non vi è allegazione delle ferie asseritamente godute negli anni in questione.
Alla contestazione della illegittimità della sosta non si accompagna alcuna allegazione quanto alle conseguenze, evidentemente risarcitorie, né una specifica domanda.
Quanto ai buoni ticket, il fatto che gli stessi erano erogati ai dipendenti del non significa, per ciò solo, che i ricorrenti si trovassero nelle CP_1 condizioni utili al conseguimento, condizioni che in ricorso nemmeno sino esplicitate.
Nelle note di trattazione per l'udienza di discussione viene evidenziata una differenza di impostazione dei conteggi tra i ricorrenti, ma tale contestazione non valorizza il pregresso rispetto alla condizione die tre.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione del solo parziale accoglimento delle domande.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico di , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del in solido, in considerazione dell'evidente Controparte_1 scarto tra la domanda proposta dai tre ricorrenti e la quantificazione operata dal Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 3639/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra
, , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni Controparte_1 Pt_4 respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, e per i motivi di cui in parte motiva, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento a favore di della Parte_1 somma complessiva di €#30.304,72# (trentamilatrecentoquattro,72) di cui €# 20.747,42# (ventimilasettecentoquarantasette,42) a titolo di differenze retributive e €#9.557,30# (novemilacinquecentosette,30) a
Pag. 15 di 16 titolo di differenze sul Tfs, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascun singolo credito fino al soddisfo;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 al pagamento a favore di e della Parte_2 Parte_3 somma complessiva di €#16.126,54# (sedicimilacentoventisei,54) ognuno, di cui €#9.967,18# (novemilanovecentosessantasette,18) a titolo di differenze retributive e €#6.156,36#(seimilacentocinquantasei,36) a titolo di differenze sul Tfs, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascun singolo credito fino al soddisfo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 in parti eguali e con vincolo di solidarietà
[...]
Avellino, 31 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del
31 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3639/2022 R.G. lavoro (a cui vi è stato riunito R.G. 3759/2022)
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Rugiero e dall'Avv. Francesco Maiello e con questi elett.te domiciliato in in Manocalzati (AV) alla via Appia n. 81 e
[...]
(c.f. ) e (c.f. Pt_2 C.F._2 Parte_3
) rapp.ti e difesi dall'Avv.to Ignazio Sposito e C.F._3 con questi elett.te domiciliati in Brusciano (NA) alla via C. Cucca n. 295, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Vito Lucio Paolantonio ed elett.te domiciliato in Calitri (AV), alla via Pittoli n. 134, giusta mandato in atti;
[...]
(c.f. ), in Parte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.
Giovanna Sereno, dall'Avv. NI di Ronza e dall'Avv. Gianluca
Tellone ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riunti, le parti in epigrafe, ricostruita la vicenda lavorativa, convengono in giudizio il al fine Controparte_1 di ottenerne la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.
convenuto nel giudizio istaurato dai ricorrenti e , Pt_4 Pt_2 Parte_3 con domanda riconvenzionale ha chiesto, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, la condanna del resistente al Controparte_1 pagamento dei contributi consequenzialmente dovuti per legge oltre relativi accessori, con decorrenza da 31-7-2016 per , e da Parte_1 gennaio 2017 per e . Parte_3 Parte_2
ha svolto presso il Comune di a partire dal Parte_1 CP_1
17.11.1997, servizio di lavoratore socialmente utile fino alla stabilizzazione avvenuta con decorrenza dal 31.07.2021.
A seguito di partecipazione a procedura selettiva ha stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato del 20.12.2021 (con decorrenza dal
31.07.2021) ed è stato inquadrato come operaio qualificato per categoria
A, posizione giuridica ed economica A1 a tempo parziale al 50%, e con assegnazione all'area tecnica.
Sostiene di aver svolto, a partire dall'anno 2004, e di svolgere ancora la mansione di custode del cimitero del Comune di rivendicando il CP_1 diritto all'inquadramento nella categoria superiore (B6).
Afferma di aver curato il controllo all'accesso presso il cimitero comunale, di aver fornito le informazioni al pubblico, di aver svolto tutte le mansioni connesse alla sepoltura e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria del cimitero, a seguito di ordini di servizio ricevuti dall' mansioni tutte proprie del custode così come anche Pt_5 previsto dal regolamento comunale emesso dalla stessa amministrazione comunale (come da allegato 15 del ricorso).
Pag. 2 di 16 Asserisce di aver svolto dette mansioni negli orari indicati dal CP_1 sia nelle giornate infrasettimanali che nelle giornate prefestive e festive.
In particolare, con comunicazione prot. n. 6797 del 19.06.2020 del
Comune di l'Ente avvisava i lavoratori del cambio dei turni di CP_1 lavoro, assegnandogli i giorni di lunedì, martedì e mercoledì oltre ai giorni festivi, compresa la domenica.
e sostengono di aver svolto lavoro Parte_3 Parte_2 socialmente utile presso il Comune di dal 1995 con mansioni CP_1 diverse dai progetti riservati ai LSU, essendo stati impegnati in attività di custodia del cimitero comunale nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
Le mansioni sono state riconosciute formalmente dal Controparte_1 con le attestazioni dello 05.05.2020, del 16.11.2020 e del 25.03.2021 per il ricorrente , e del 10.03.2020, dello 05.05.2020 e del 16.11.2020 Pt_2 per il ricorrente , con individuazione dei compiti di custode del Parte_3 cimitero comunale di dalle ore 08.20 alle 13.00 e dalle 15.00 alle CP_1
17.00 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana.
Tutti i ricorrenti affermano di aver lavorato oltre le 20 ore settimanali (e le 8 ore giornaliere) previste per i lavoratori socialmente utili, ovvero per circa nove ore e mezza al giorno, quando l'orario era dalle 07.30 alle
17.00, e di dieci ore e mezza al giorno, quando l'orario di lavoro era dalle
08.30 alle 19.00, senza percepire nulla a titolo di lavoro straordinario.
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(udienza del 24.01.2023): “Sono dipendente del CP_3 CP_1 come responsabile Area Tecnica. Il Comune di ha un
[...] CP_1 cimitero, e il Cimitero rientra tra le mie competenze. Sono stata assunta in ottobre 2020, e quando sono stata assunta non c'era la figura del custode del cimitero, ma c'era e c'è il servizio cimiteriale che comprende anche quello di custode, per cui tutto ciò che riguarda il cimitero viene gestito ancora oggi direttamente dall' , fatta eccezione per le CP_4 lampade votive la cui gestione è affidata ad esterno. Per gestione del
Pag. 3 di 16 cimitero intendo il rilascio delle autorizzazioni alle tumulazioni, estumulazioni ed altro, l'organizzazione dei lavoratori, dipendenti del
Comune che lavorano all'esterno dell'ufficio e quindi nel cimitero. Per dipendenti del Comune intendo da quando ci sono io i signori , Pt_1
e fino a un certo punto , che non ricordo da quando si Pt_2 Parte_3 occupa della nettezza urbana, e che erano prima della stabilizzazione
LSU. , e fino a un certo punto sono quelli che da Pt_1 Pt_2 Parte_3 quando io ci sono aprono e chiudono il cimitero, anche se a volte è capitato, quando loro non c'erano, che noi mandassimo un altro dipendente con apposito ordine di servizio. Non so nulla di sottoscrizioni dei cartellini dei verbali di chiusura feretro. Il registro di inumazioni, estumulazioni ed altro, e dove vengono annotate anche i posti ove queste avvengono, sta materialmente nel cimitero, e viene aggiornato da
, e fino a un certo punto . , e fino a Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_1 Pt_2 un certo punto seguivano un orario che coincideva con Parte_3
l'apertura e la chiusura del cimitero, orario che cambia in estate ed in inverno. Non conosco gli orari precisi. Prima che passasse ad Parte_3 altro, e facevano lunedì, martedì e mercoledì, tutta la Parte_3 Pt_2 giornata;
Zabatta gli altri tre giorni;
non so dire la domenica, quando veniva effettuata la apertura e chiusura del cancello ma non c'era una persona fisica presente nella giornata, o almeno così oggi funziona. I tre timbravano il badge di cui erano in possesso, lo timbravano presso il comune. , e fino a un certo punto provvedevano Pt_1 Pt_2 Parte_3 alla pulizia, sempre lo so da quando io sono nel comune;
per le riparazioni si chiama una ditta, quando serve;
sono i tre che ci comunicavano le esigenze su cui intervenire, insieme magari a segnalazioni di privati, nel qual caso ci rivolgevamo a loro tre per verificare. Non so dove siano le chiavi delle tombe;
le cappelle comunali sono aperte, quelle private non so. Da quello che mi hanno raccontato e hanno lavorato prima di quando sono arrivata io Pt_2 Parte_3 all'interno delle scuole, per un periodo, ma non so quando. Nei giorni di
Pag. 4 di 16 commemorazione dei defunti era fatta una comunicazione specifica per garantire la presenza di uno dei tre ma non so gli orari”;
(udienza del 24.11.2023): , CP_5 Parte_1 Parte_2
e fino a un certo punto Del Priore li conosco perché li incontro Pt_2 al cimitero, dove li incontro da cinque o sei anni. Qui al cimitero i tre sono quelli a cui consegno la documentazione che mi viene consegnata in
Comune per le inumazioni, le estumulazioni e quello che si fa. Io arrivo al cimitero e consegno questa documentazione a uno dei tre. I tre, ultimamente solo e , li ho visti fare la pulizia del cimitero. Pt_1 Pt_2
Che io sappia aprono loro tre, fermo che da un periodo non c'è Parte_3 più. Non ho mai visto altri del Comune di lavorare nel cimitero. CP_1
Gli orari del cimitero di sono dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 CP_1 alle 17.00, mi sembra che in estate ed in inverno gli orari siano spostati ma sempre di due ore al pomeriggio e di quattro la mattina”;
(udienza dello 09.02.2024): “Sono titolare di agenzia Controparte_6 funebre De NI e TA snc CFI, con sede in in via CP_1
Gagliano 8, giusto di fronte al cimitero di CP_1 Controparte_7
e hanno lavorato presso il cimitero di
[...] Parte_3 CP_1 da parecchi anni;
e continuano a lavorare ancora oggi Pt_1 Pt_2 presso il cimitero, ha smesso un po' di tempo fa, non saprei Parte_3 essere più precisa sulle date. I tre, tutti, sono stati, ed i due che ho detto sono, addetti ad apertura e chiusura;
è a loro tre che consegniamo i documenti quando arrivano le salme, quando facciamo lavori cimiteriali;
innaffiano e fanno la raccolta della spazzatura. I tre si sono occupati e si occupano della spazzatura dei viali, danno indicazioni ai visitatori. Il cimitero apre dalle 09.00 alle 13.00; nel periodo estivo anche da 16.30 alle 18.30 e nel periodo invernale da 15.00 a 17.00. Questo sette giorni su sette. Nel periodo dei Morti il comune può disporre orari differenti;
con apertura continuativa dalle 08.00 alle 18.00. Del gli Controparte_1 unici presenti presso il cimitero quotidianamente sono i tre che ho detto,
, e . Fino a che c'è Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 5 di 16 stato , e lavoravano tre giorni insieme, e Parte_3 Pt_2 Parte_3 quattro compresa la domenica li faceva Zabatta. Da quando se ne è andato Del priore Sullo per tre Giorni e per quattro, sempre Pt_1 anche la domenica;
nell'ultimo periodo non viene più alla Pt_1 domenica, non saprei essere precisa da quando. Nel periodo dei morti chi era di turno quei giorni veniva con l'orario che ho detto. All'interno del cimitero c'è un ufficio nel quale sono conservati i documenti del cimitero, e tra questi un registro dove vengono appuntati i decessi e i dati delle tumulazioni, e queste annotazioni sono fatte da Controparte_7
e , a seconda di chi c'è”.
[...] Parte_3
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che la circostanza che i tre ricorrenti abbiano operato, formalmente, in virtù di servizio di lavoratore socialmente utile non esclude la possibilità che, in concreto, il rapporto si sia atteggiato in termini differenti.
A tal proposito, ... “L'utilizzazione di tali lavoratori (socialmente utili) non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione, ma, … questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L - Ordinanza n.
3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
Pag. 6 di 16 40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
“… la disciplina normativa di riferimento regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto, mentre solamente qualora la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità da quest'ultimo il rapporto intercorso come subordinato resta regolato da quanto previsto dal Codice civile per la prestazione di fatto in violazione di legge (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009;
Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017)”.
Nel caso di specie, la delibera di Giunta n. 71 del 19/03/1997 approvava il progetto per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili in mobilità, per lo svolgimento di servizio di nettezza urbana, spazzamento e pulizia strade e caditoie, e miglioramento della viabilità del territorio.
Il progetto, prorogato nel tempo, era ridefinito con delibera n. 125 del
10/10/2002, che individuava un più articolato programma: 1)
Potenziamento uffici amministrativi comunali;
2) Assistenza al traffico, controllo sul territorio e sul patrimonio comunale;
3) Pulizia e manutenzione edifici comunali;
4) Pulizia e manutenzione verde urbano ed extra urbano;
5) Servizio nettezza urbana spazzamento, pulizia strade e caditoie;
6) Interventi sulle strade interpoderali e le fontane;
7)
Interventi sul territorio e manutenzione impianti sportivi comunali;
8)
Autisti e accompagnatori.
Nelle varie delibere prodotte, contenenti proroghe di volta in volte disposte per il progetto, i compiti assegnati ai tre ricorrenti erano indicati, per sempre e per gli altri due da una data epoca, come Pt_1
“manutenzione cimitero”.
Pag. 7 di 16 I tre hanno operato all'interno della area cimiteriale, ed i compiti espletati ricomprendevano l'apertura e la chiusura del cimitero stesso, la pulizia e la gestione di talune fasi delle attività di tumulazione.
L'attività si è svolta per l'intera giornata di apertura del cimitero, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì da e , e dallo Pt_2 Parte_3
il giovedì, il venerdì, il sabato e, fino ad un certo periodo, anche Pt_1 la domenica.
Il teste riferisce che “Fino a che c'è stato , e CP_6 Parte_3 Pt_2
lavoravano tre giorni insieme, e quattro compresa la domenica Parte_3 li faceva Zabatta. Da quando se ne è andato per tre Parte_6
Giorni e Zabatta per quattro, sempre anche la domenica;
nell'ultimo periodo non viene più alla domenica.” Pt_1
L'orario di lavoro, si ripete, coincideva con quello di orario di apertura e chiusura del cimitero: quattro ore la mattina, due il pomeriggio, con orari diversi e più ampi nel periodo dei Defunti.
Tale attività è eccedente e diversa rispetto a quella connessa ai compiti previsti dal progetto per il quale gli LSU erano stati reclutati, e che, come già riportato, attenevano a svolgimento di servizio di nettezza urbana, spazzamento e pulizia strade e caditoie, e miglioramento della viabilità del territorio, e poi, per effetto della delibera n. 125 del 10/10/2002, potenziamento uffici amministrativi comunali, assistenza al traffico, controllo sul territorio e sul patrimonio comunale, pulizia e manutenzione edifici comunali, pulizia e manutenzione verde urbano ed extra urbano;
servizio nettezza urbana spazzamento, pulizia strade e caditoie;
Interventi sulle strade interpoderali e le fontane;
interventi sul territorio e manutenzione impianti sportivi comunali;
autisti e accompagnatori.
I tre hanno gestito la apertura e chiusura del cimitero comunale, di fatto svolgendo sempre, anche prima della formale assunzione, quei compiti di custodia che sono poi stati loro affidati a seguito appunto della instaurazione formale del rapporto di lavoro subordinato.
Pag. 8 di 16 Il progetto per LSU si limitava a prevedere, nella parte che appare qui di interesse, attività di controllo sul territorio e sul patrimonio comunale, e di pulizia e manutenzione edifici comunali, ma i tre sono stati costantemente utilizzati nel cimitero, ove non vi era alcun altro addetto del Comune, risultando sostanzialmente ad essi affidata l'apertura e la chiusura della struttura, la messa a disposizione della utenza, in affiancamento di altro addetto, comunque riconducibile al Comune.
I compiti formalmente assegnati ai tre erano riferiti alla sola manutenzione degli spazi cimiteriali, ma in concreto, come detto,
l'attività affidata e svolta era più ampia.
L'attività complessivamente svolta nella area cimiteriale, esorbitando da quella per cui era previsto l'inserimento come LSU nel progetto in essere, è riconducibile allo schema proprio della subordinazione, di cui sussistono tutti i caratteri qualificanti. I tre hanno agito sempre per effetto di disposizioni datoriali, rispettando orari fissi e prestabiliti, venendo sicuramente eterodiretti dalla Amministrazione comunale.
In merito all'inquadramento, che lo rivendica anche per il futuro, Pt_1 quella attribuita a seguito della formale assunzione riconduce alla categoria “A” del Ccnl del 31.03.1999, alla quale appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Problematiche lavorative di tipo semplice;
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili: lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
Pag. 9 di 16 Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
Nella successiva Categoria “B”: Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni;
lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto; lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di
Pag. 10 di 16 macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Nell'allegato A denominato “Declaratorie”, del Ccnl del 16.11.2022
(entrato in vigore in data 01.04.2023), nell'“Area degli Operatori” (Cat.
A), appartengono: “I lavoratori che svolgono attività di supporto ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.
Specifiche professionali: conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico.
Esemplificazione dei profili: Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza.
Appartengono all'Area degli Operatori Esperti (Cat. B): “I lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali.
Specifiche professionali: conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;
capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;
responsabilità di portare a termine
Pag. 11 di 16 compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso: assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale.
Esemplificazione dei profili: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza”.
Va premesso che a mente dell'art. 52 d. lgs n. 165/01 dal Testo unico sul pubblico impiego (art. 56 d. lgs.29/93, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 90 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs.
387 del 1998), nel rapporto di pubblico impiego “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Dunque, non spetta il diritto all'inquadramento nel superiore livello, in quanto ai sensi della norma citata l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto a tale fine.
Vanno invece riconosciute le differenze retributive maturate, qualora dall'istruttoria venga fornita la prova, a carico del ricorrente (Cass. sent.
n. 1012/2003, da ultimo Cass. civile sent. n. 5536 del 01/03/2021), dello svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore a quella attribuita.
Pag. 12 di 16 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che quelli svolti dai ricorrenti rientrino nei compiti del custode, e siano riconducibili alla categoria A) così come formalmente attribuita da utlimo.
L'attività prevalente appare sicuramente essere tale, esaurendosi in compiti di controllo degli accessi, rilascio di informazioni al pubblico, pulizia, apertura e chiusura, conservazione dei documenti, tenuta e aggiornamento dei registri, anche nella parte in cui ci si limita a meramente riportare i dati dei decessi, delle tumulazioni, delle inumazione ed estumulazioni.
In merito alla quantificazione del lavoro svolto, il Tribunale ritiene che, sulla base sia della documentazione prodotta e degli apporti della prova testimoniale, risulti comprovato che i ricorrenti abbiano svolto lavoro eccedente quello dovuto, con conseguente maturazione di diritto alle corrispondenti retribuzioni.
In particolare, è emerso un lavoro di tre giorni a settimana per
[...]
e e per diciotto ore complessive, e per Pt_2 Parte_3 quattro giorni comprensive della domenica per ventiquattro ore a settimana per;
per i limitati periodi collegati alla Parte_1 ricorrenza dei defunti, l'orario è stato quello riferito alla apertura oraria prevista nelle ordinanze acquisite, sempre in termini corrispondenti alla ripartizione indicata.
Il diritto alle differenze maturate viene rivendicato per Parte_1 da 31.7.2016, e dal gennaio 2017 per i ricorrenti e Parte_2 [...]
, per i quali le conclusioni rimandano ai conteggi allegati Parte_3 al ricorso, ove il computo decorre appunto da tale data.
Il termine ultimo è per tutti quello del 31.07.2021, data della assunzione formale.
Al fine di acquisire elementi utili di valutazione per quantificare i crediti il Giudice ha conferito incarico peritale.
Pag. 13 di 16 Le risultanze della CTu sono chiare, precise, scevre da vizi logici, e, coerenti, vengono condivise dal tribunale, e poste a fondamento della decisione.
Il Ctu ha risposto puntualmente ed in maniera esaustiva ad ogni contestazione mossa dalle parti circa la mancata inclusione nel calcolo dell'indennità di comparto, di rischio, di disagio, di disponibilità/turno, quanto al calcolo della retribuzione per il lavoro domenicale prestato dal ricorrente , ovvero alle ulteriori contestazioni avanzate dai Pt_1 ricorrenti e circa la mancata inclusione nei conteggi dei Pt_2 Parte_3 ticket mensa, ferie e festività non godute ed in merito all'orario di lavoro.
Il Ctu correttamente non ha tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Il tutto, quindi, determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Ne deriva che, in parziale accoglimento del ricorso, il resistente
[...] va condannato al pagamento, per le causali già rappresentate, a CP_1 favore di della somma complessiva di €#30.304,72# Parte_1
(trentamilatrecentoquattro,72) di cui €# 20.747,42#
(ventimilasettecentoquarantasette,42) a titolo di differenze retributive e
€#9.557,30# (novemilacinquecentosette,30) a titolo di differenze sul Tfs;
a favore di e della somma Parte_2 Parte_3 complessiva di €#16.126,54# (sedicimilacentoventisei,54) di cui
€#9.967,18# (novemilanovecentosessantasette,18) a titolo di differenze retributive e €#6.156,36#(seimilacentocinquantasei,36) a titolo di differenze sul Tfs.
Le somme sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e fino al soddisfo. Part I ricorrenti e priore avanzano anche specifica domanda per il Pt_2 pagamento di retribuzione di periodo di ferie.
Pag. 14 di 16 La domanda va rigettata, in quanto non vi è allegazione delle ferie asseritamente godute negli anni in questione.
Alla contestazione della illegittimità della sosta non si accompagna alcuna allegazione quanto alle conseguenze, evidentemente risarcitorie, né una specifica domanda.
Quanto ai buoni ticket, il fatto che gli stessi erano erogati ai dipendenti del non significa, per ciò solo, che i ricorrenti si trovassero nelle CP_1 condizioni utili al conseguimento, condizioni che in ricorso nemmeno sino esplicitate.
Nelle note di trattazione per l'udienza di discussione viene evidenziata una differenza di impostazione dei conteggi tra i ricorrenti, ma tale contestazione non valorizza il pregresso rispetto alla condizione die tre.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione del solo parziale accoglimento delle domande.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a carico di , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del in solido, in considerazione dell'evidente Controparte_1 scarto tra la domanda proposta dai tre ricorrenti e la quantificazione operata dal Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 3639/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra
, , nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3
e di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni Controparte_1 Pt_4 respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, e per i motivi di cui in parte motiva, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento a favore di della Parte_1 somma complessiva di €#30.304,72# (trentamilatrecentoquattro,72) di cui €# 20.747,42# (ventimilasettecentoquarantasette,42) a titolo di differenze retributive e €#9.557,30# (novemilacinquecentosette,30) a
Pag. 15 di 16 titolo di differenze sul Tfs, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascun singolo credito fino al soddisfo;
2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 al pagamento a favore di e della Parte_2 Parte_3 somma complessiva di €#16.126,54# (sedicimilacentoventisei,54) ognuno, di cui €#9.967,18# (novemilanovecentosessantasette,18) a titolo di differenze retributive e €#6.156,36#(seimilacentocinquantasei,36) a titolo di differenze sul Tfs, somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali con maggiorazione degli interessi come per legge dalla maturazione di ciascun singolo credito fino al soddisfo;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 in parti eguali e con vincolo di solidarietà
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Avellino, 31 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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