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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56542/2024
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 56542/2024
All'udienza del 04/06/2025 è presente l'avv. SACCA' ANTONINO, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello. In relazione a quanto dedotto da si riporta CP_1
alle motivazioni espresse dalla corte di Cassazione nell'ordinanza n.4696/2019.
E' altresì presente l'avv. Rita Di Meo in sostituzione dell'avv. ROMAGNOLI
RA, per capitale, la quale si riporta alla comparsa e chiede il rigetto CP_1
dell'appello.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
CI De NA
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.03, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(CI De NA)
N. R.G. 56542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 56542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. , domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. SACCA' ANTONINO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. domiciliata in CP_1 P.IVA_1
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21 00186 rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
ROMAGNOLI RA dell'avvocatura capitolina, indirizzo pec per le comunicazioni: oma.it; Email_2 Email_3 CP_2
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di n. 12649/2024 con cui è stata accolta l'opposizione avverso verbale CP_1
n.1421730/2022/1/1/1, accertamento n. VV220338459, elevato da parte della Polizia
Municipale di per la violazione dell'art. 158 comma 2 lett. g) e 4 bis CP_1
c.d.s., asseritamente commessa: “il giorno 14/9/2022 alle ore 19,40, in Via CP_1
BA TR in prossimità del civico 12”;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale soccombenza di CP_1
rilevato che -costituendosi- ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1
rilevato che nella sentenza appellata così si legge: rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza, ponendole a carico dell e di Controparte_3 [...]
; CP_1
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, nonché dell'esiguità dell'attività processuale svolta tanto in primo quanto in secondo grado;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali del giudizio di CP_1
primo grado in favore del procuratore di dichiaratosi Parte_1
antistatario, liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali,
nonché spese generali 15% e spese vive documentate;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio in favore del procuratore di dichiaratosi Parte_1
antistatario, liquidate in euro 350,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali,
nonché spese generali 15% e spese vive documentate;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025
IL GIUDICE
(CI De NA)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 56542/2024
All'udienza del 04/06/2025 è presente l'avv. SACCA' ANTONINO, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello. In relazione a quanto dedotto da si riporta CP_1
alle motivazioni espresse dalla corte di Cassazione nell'ordinanza n.4696/2019.
E' altresì presente l'avv. Rita Di Meo in sostituzione dell'avv. ROMAGNOLI
RA, per capitale, la quale si riporta alla comparsa e chiede il rigetto CP_1
dell'appello.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
CI De NA
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.03, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(CI De NA)
N. R.G. 56542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CI De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 56542 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. , domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. SACCA' ANTONINO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. domiciliata in CP_1 P.IVA_1
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21 00186 rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
ROMAGNOLI RA dell'avvocatura capitolina, indirizzo pec per le comunicazioni: oma.it; Email_2 Email_3 CP_2
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di n. 12649/2024 con cui è stata accolta l'opposizione avverso verbale CP_1
n.1421730/2022/1/1/1, accertamento n. VV220338459, elevato da parte della Polizia
Municipale di per la violazione dell'art. 158 comma 2 lett. g) e 4 bis CP_1
c.d.s., asseritamente commessa: “il giorno 14/9/2022 alle ore 19,40, in Via CP_1
BA TR in prossimità del civico 12”;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale soccombenza di CP_1
rilevato che -costituendosi- ha chiesto il rigetto dell'appello; CP_1
rilevato che nella sentenza appellata così si legge: rilevato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza, ponendole a carico dell e di Controparte_3 [...]
; CP_1
ritenuto che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, nonché dell'esiguità dell'attività processuale svolta tanto in primo quanto in secondo grado;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali del giudizio di CP_1
primo grado in favore del procuratore di dichiaratosi Parte_1
antistatario, liquidate in euro 250,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali,
nonché spese generali 15% e spese vive documentate;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali del presente grado CP_1
di giudizio in favore del procuratore di dichiaratosi Parte_1
antistatario, liquidate in euro 350,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali,
nonché spese generali 15% e spese vive documentate;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 04.06.2025
IL GIUDICE
(CI De NA)