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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2606/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'UR (c.f.
), BI D'UR (c.f. ) e ER D'UR C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._4
NA IP, sito in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 164;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.3.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.2.2023, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in complessivi €
42.215,00 arrecati, a seguito di due esondazioni del Fiume Tusciano verificatasi, la prima, il 27 ottobre 2012 e, la seconda, il 22 settembre 2014, al fondo agricolo di sua proprietà, sito in
ON LL (SA), riportato in catasto al foglio 26 particelle n. 387, 389 e 391, della totale estensione di mq 10.078. Assumeva la ricorrente che, a seguito di ciascuna delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, mista a fango, sabbia e detriti, si era riversata all'interno del fondo, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, e alla recinzione. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , richiamata in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto. Persona_2
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivi il , il Comune e Controparte_2 Controparte_3
l'Autorità di Bacino;
e, nel merito, eccepiva il carattere eccezionale dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. del danneggiato. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 3.12.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla perizia di parte relativa a tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
, i quali hanno dichiarato entrambi che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel Per_2 ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi Controparte_1 di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
2 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 27.10.2012 e, successivamente,
22.9.2014 il fiume Tusciano esondava, provocando in entrambe le occasioni l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione
3 istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il fiume Tusciano si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di piante, arbusti, canne, isolotti di melma e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, atteso che le relazioni dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino del Sele (all. sub. doc. 9 e 10 con riferimento alle esondazioni del 27 ottobre 2012 e del 22 settembre CP_1
2014, attestano un “periodo di ritorno superiore a 5 anni”, senza nessuna stima idonea a qualificare il fenomeno come imprevedibile alla luce degli orientamenti ormai costanti della giurisprudenza di legittimità. Trattasi, pertanto, di precipitazioni che ricadono nell'ambito dei fenomeni meteorici statisticamente frequenti, inidonei, per ciò solo, ad escludere il nesso causale ex art. 2051 c.c.
Ed infatti, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15574/2021, al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come
"normale” (cfr. Cass., S.U., n. 15574/2021; Cass., n. 30521/2019).
In tale prospettiva, depone anche la costante giurisprudenza del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, secondo il quale: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265/2016).
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (erba medica), danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni alla recinzione, quantificandoli in complessivi € 42.215,00, di cui €
22.300,00 per l'evento del 2012 ed € 19.915,00 per l'evento del 2014.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il richiamo alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: il teste infatti, Tes_1 si è limitato a riferire che “l'acqua esondata dal fiume Tusciano ha distrutto il fieno che nel 2012 è
4 seccato e nel 2014 è stato spazzato via (…) tutto il fieno di erba medica coltivato sulla superficie di un ettaro si perse in entrambi gli eventi”.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il quale ha genericamente confermato Persona_2 la relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia due giorni dopo ciascun evento esondativo, sia successivamente per verificare la situazione del fondo ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali). La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
5 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (31.3.2022) e quella di verificazione degli eventi (27.10.2012 e 22.9.2014).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento del fondo in entrambe le date dedotte e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti in ciascun allagamento abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture, la quale, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 30% di € 7.260,00), pari ad € 2.178,00. La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché dell'eventuale sfrido.
Quanto ai danni alla recinzione, la perizia evidenzia che le esondazioni hanno provocato il cedimento e la deformazione del tratto metallico posto a delimitazione del fondo, rendendo necessaria la sostituzione integrale delle parti compromesse. Tale intervento è stato stimato in €
4.770,00 per l'evento del 2012, relativo ad un tratto di mq 600 e in € 2.385,00 per l'evento del
2014, riferito a mq 300. Tuttavia, la relativa voce non risulta sufficientemente provata. Invero,
l'unico riscontro istruttorio è rappresentato dalla dichiarazione del teste il quale Testimone_1
6 si è limitato ad affermare che “in entrambi gli eventi un tratto di recinzione fu danneggiato”, senza fornire alcuna indicazione circa l'estensione del danno, la tipologia della compromissione e, soprattutto, la necessità o l'effettivo svolgimento di lavori di sostituzione della struttura. Inoltre, la stima del CTP non trova alcun supporto documentale, non risultando agli atti fatture, preventivi, ordini di acquisto o altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta spesa per il ripristino della recinzione. Ne consegue che non è provato se l'intervento sia stato effettivamente eseguito, né
a quali costi, rendendo la quantificazione una mera valutazione teorica. Pertanto, il riconoscimento del relativo danno, basato esclusivamente su una stima non corroborata da alcun riscontro esterno, si risolverebbe in una liquidazione meramente aleatoria, tenuto anche conto della mancanza di prova dello stato di vetustà della recinzione stessa prima del primo evento e della mancata prova della sua sostituzione o riparazione tra il primo e il secondo evento.
In ordine, infine, ai danni subiti per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo va, osservato che i testi escussi si sono limitati a riferire che “Sul terreno rimase in entrambi gli eventi sabbia, pietre e detriti che dovettero essere ripuliti dalla signora ” e Pt_1 che “in entrambi i casi la signora dovette eseguire molteplici lavorazioni al terreno al fine di Pt_1 renderlo nuovamente coltivabile” (cfr. dichiarazioni teste . Le predette Testimone_1 dichiarazioni non specificano che tipo di attività la ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia e il ripristino della coltivabilità del fondo, né quanti giorni siano stati effettivamente impiegati per tali attività.
Né il siffatto deficit probatorio può essere colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia,
l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti, nonché per lo smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che “in entrambi gli eventi (…) sono stati necessari importanti lavori di ripristino di natura straordinaria”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia e si siano limitate alle generali operazioni di pulizia del fondo.
7 Sulla base delle argomentazioni svolte, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi alla pulizia del terreno eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, anche sulla base dell'estensione del fondo, di € 1.500,00.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1 in numerosi precedenti, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da CP_ parte dell' resistente.
Il fiume Tusciano è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui flusso si esaurisce nel territorio della
Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto i corsi d'acqua in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822
c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. CP_1
n. 484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale, da una parte, e gli enti locali minori e il dall'altra parte, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle CP_2 relative risorse.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che
“la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità
8 dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_5 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca) (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11). Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento del danno Controparte_1 nella misura complessiva di € 3.678,00, di cui metà riferibile all'evento esondativo del 27.10.2012 e metà a quello del 22.9.2014.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dei singoli eventi (dal 27.10.2012 quanto ad € 1.839,00 e dal 22 settembre 2014 quanto alla restante parte di € 1.839,00) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti IO D'UR e RI D'UR, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
9 1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 3.678,00, di cui € 1.839,00 per l'evento del Parte_1
27.10.2012 ed € 1.839,00 per quello del 22.9.2014, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data di ciascun evento fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
IO D'UR e RI D'UR per averne fatto anticipo;
3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2606/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'UR (c.f.
), BI D'UR (c.f. ) e ER D'UR C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._4
NA IP, sito in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 164;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Persona_1
Barano d'Ischia del 14.3.2018 (rep. n. 33646), dall'avv. PAOLA PARENTE (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in C.F._5
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.3.2022 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.2.2023, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in complessivi €
42.215,00 arrecati, a seguito di due esondazioni del Fiume Tusciano verificatasi, la prima, il 27 ottobre 2012 e, la seconda, il 22 settembre 2014, al fondo agricolo di sua proprietà, sito in
ON LL (SA), riportato in catasto al foglio 26 particelle n. 387, 389 e 391, della totale estensione di mq 10.078. Assumeva la ricorrente che, a seguito di ciascuna delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, mista a fango, sabbia e detriti, si era riversata all'interno del fondo, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, e alla recinzione. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma del dott. agronomo , richiamata in ricorso, nonché visure catastali dei terreni in oggetto. Persona_2
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo legittimati passivi il , il Comune e Controparte_2 Controparte_3
l'Autorità di Bacino;
e, nel merito, eccepiva il carattere eccezionale dell'evento, invocando anche il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. del danneggiato. Contestava, infine, il quantum della domanda e chiedeva il rigetto della stessa in quanto inammissibile, infondata e non provata in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 3.12.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. documentazione catastale allegata alla perizia di parte relativa a tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
, i quali hanno dichiarato entrambi che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel Per_2 ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi Controparte_1 di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
2 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 27.10.2012 e, successivamente,
22.9.2014 il fiume Tusciano esondava, provocando in entrambe le occasioni l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione
3 istruttoria, riferendo che al momento dei fatti il fiume Tusciano si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di piante, arbusti, canne, isolotti di melma e detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, atteso che le relazioni dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino del Sele (all. sub. doc. 9 e 10 con riferimento alle esondazioni del 27 ottobre 2012 e del 22 settembre CP_1
2014, attestano un “periodo di ritorno superiore a 5 anni”, senza nessuna stima idonea a qualificare il fenomeno come imprevedibile alla luce degli orientamenti ormai costanti della giurisprudenza di legittimità. Trattasi, pertanto, di precipitazioni che ricadono nell'ambito dei fenomeni meteorici statisticamente frequenti, inidonei, per ciò solo, ad escludere il nesso causale ex art. 2051 c.c.
Ed infatti, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15574/2021, al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità, o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come
"normale” (cfr. Cass., S.U., n. 15574/2021; Cass., n. 30521/2019).
In tale prospettiva, depone anche la costante giurisprudenza del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, secondo il quale: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n. 265/2016).
Per quanto concerne i danni, la ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (erba medica), danni al terreno (determinati dai costi sostenuti per le operazioni di pulizia, di ripristino delle quote superficiali e di ripristino della fertilità), nonché danni alla recinzione, quantificandoli in complessivi € 42.215,00, di cui €
22.300,00 per l'evento del 2012 ed € 19.915,00 per l'evento del 2014.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il richiamo alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: il teste infatti, Tes_1 si è limitato a riferire che “l'acqua esondata dal fiume Tusciano ha distrutto il fieno che nel 2012 è
4 seccato e nel 2014 è stato spazzato via (…) tutto il fieno di erba medica coltivato sulla superficie di un ettaro si perse in entrambi gli eventi”.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dalla ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il quale ha genericamente confermato Persona_2 la relazione da lui redatta, specificando di aver effettuato il sopralluogo sia due giorni dopo ciascun evento esondativo, sia successivamente per verificare la situazione del fondo ed i relativi danni (cfr. le dichiarazioni testimoniali). La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella perizia dei danni riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e del loro stato.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
5 “nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In linea generale, peraltro, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass.
n. 9483/2021).
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (31.3.2022) e quella di verificazione degli eventi (27.10.2012 e 22.9.2014).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento del fondo in entrambe le date dedotte e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti in ciascun allagamento abbiano riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalle siffatte colture, la quale, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 30% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 30% di € 7.260,00), pari ad € 2.178,00. La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno, nonché dell'eventuale sfrido.
Quanto ai danni alla recinzione, la perizia evidenzia che le esondazioni hanno provocato il cedimento e la deformazione del tratto metallico posto a delimitazione del fondo, rendendo necessaria la sostituzione integrale delle parti compromesse. Tale intervento è stato stimato in €
4.770,00 per l'evento del 2012, relativo ad un tratto di mq 600 e in € 2.385,00 per l'evento del
2014, riferito a mq 300. Tuttavia, la relativa voce non risulta sufficientemente provata. Invero,
l'unico riscontro istruttorio è rappresentato dalla dichiarazione del teste il quale Testimone_1
6 si è limitato ad affermare che “in entrambi gli eventi un tratto di recinzione fu danneggiato”, senza fornire alcuna indicazione circa l'estensione del danno, la tipologia della compromissione e, soprattutto, la necessità o l'effettivo svolgimento di lavori di sostituzione della struttura. Inoltre, la stima del CTP non trova alcun supporto documentale, non risultando agli atti fatture, preventivi, ordini di acquisto o altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuta spesa per il ripristino della recinzione. Ne consegue che non è provato se l'intervento sia stato effettivamente eseguito, né
a quali costi, rendendo la quantificazione una mera valutazione teorica. Pertanto, il riconoscimento del relativo danno, basato esclusivamente su una stima non corroborata da alcun riscontro esterno, si risolverebbe in una liquidazione meramente aleatoria, tenuto anche conto della mancanza di prova dello stato di vetustà della recinzione stessa prima del primo evento e della mancata prova della sua sostituzione o riparazione tra il primo e il secondo evento.
In ordine, infine, ai danni subiti per la realizzazione delle opere di pulizia e di ripristino della fertilità del suolo va, osservato che i testi escussi si sono limitati a riferire che “Sul terreno rimase in entrambi gli eventi sabbia, pietre e detriti che dovettero essere ripuliti dalla signora ” e Pt_1 che “in entrambi i casi la signora dovette eseguire molteplici lavorazioni al terreno al fine di Pt_1 renderlo nuovamente coltivabile” (cfr. dichiarazioni teste . Le predette Testimone_1 dichiarazioni non specificano che tipo di attività la ricorrente abbia concretamente posto in essere per la pulizia e il ripristino della coltivabilità del fondo, né quanti giorni siano stati effettivamente impiegati per tali attività.
Né il siffatto deficit probatorio può essere colmato dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'assunzione di manodopera per la realizzazione dei lavori di pulizia,
l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per l'acquisto di concimi o fertilizzanti, nonché per lo smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi.
Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare che “in entrambi gli eventi (…) sono stati necessari importanti lavori di ripristino di natura straordinaria”, senza specificare nel concreto le attività effettivamente compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Nessuno dei testi ha, poi, riferito che i terreni fossero in pendenza ovvero che i detriti si fossero ivi accumulati alterando anche le pendenze originarie e che quindi tra le attività di ripristino del terreno vi fosse anche la necessità di ripristinare le pendenze, quale attività ulteriore rispetto a quella generale di pulizia e livellamento del terreno.
Le suddette circostanze fanno presumere che i lavori di pulizia dei fondi siano stati eseguiti in economia e si siano limitate alle generali operazioni di pulizia del fondo.
7 Sulla base delle argomentazioni svolte, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, ritiene che possano essere riconosciuti alla ricorrente i soli danni relativi alla pulizia del terreno eseguiti in economia;
la liquidazione di tali danni va, tuttavia, effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, anche sulla base dell'estensione del fondo, di € 1.500,00.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1 in numerosi precedenti, dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da CP_ parte dell' resistente.
Il fiume Tusciano è, infatti, un corso d'acqua naturale, il cui flusso si esaurisce nel territorio della
Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto i corsi d'acqua in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822
c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. CP_1
n. 484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs.
112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle
Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale, da una parte, e gli enti locali minori e il dall'altra parte, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle CP_2 relative risorse.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che
“la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità
8 dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_5 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca) (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11). Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento del danno Controparte_1 nella misura complessiva di € 3.678,00, di cui metà riferibile all'evento esondativo del 27.10.2012 e metà a quello del 22.9.2014.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dei singoli eventi (dal 27.10.2012 quanto ad € 1.839,00 e dal 22 settembre 2014 quanto alla restante parte di € 1.839,00) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre ad 1/3 delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti IO D'UR e RI D'UR, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
9 1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma complessiva di € 3.678,00, di cui € 1.839,00 per l'evento del Parte_1
27.10.2012 ed € 1.839,00 per quello del 22.9.2014, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data di ciascun evento fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
IO D'UR e RI D'UR per averne fatto anticipo;
3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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