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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3475/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2024 e presentato dai coniugi con l'avv. COLLODET FABIO, e Parte_1
, con l'avv. GUIDI FEDERICA Controparte_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 02/08/2010 a PUERTO PLATA (REPUBBLICA DOMINICANA).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 12.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3475/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/08/2010 a
PUERTO PLATA (REPUBBLICA DOMINICANA) da (C.F. Parte_1
), n. a VITTORIO VENETO (TV) il 08/04/1965, e C.F._1 [...]
(C.F. ) n. in REPUBBLICA DOMINICANA CP_1 C.F._2
il 02/03/1986, e trascritto al n. 84, Parte II, Serie C, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) La casa coniugale resta nella esclusiva disponibilità del marito, con quanto l'arreda e quanto ivi contenuto, salvo alcuni scatoloni di vestiario della signora che la stessa asporterà non appena CP_1
le sarà possibile, dandosi atto le parti che la moglie è già uscita dalla abitazione familiare, essendosi trasferita, anche anagraficamente, con il figlio minore in altro immobile, Per_1
sito in Vittorio Veneto, via Sant'Antonio Da Padova, n. 37. 3) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori, cui parimenti compete la responsabilità genitoriale, con residenza e collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente nei periodi di rispettiva permanenza del figlio presso di loro, mentre si impegnano a stabilire in via preventiva e congiuntamente tra loro tutte le decisioni di particolare importanza inerenti, qualsivoglia cambio di residenza e/o dimora del minore, che dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale comune di residenza, nonché l'istruzione, l'educazione, la salute (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: iscrizione alla scuola, indirizzi scolastici e di studio in genere, attività sportive, partecipazione a gite organizzate, espatrio, cure mediche straordinarie e comunque rilevanti, ecc.), che dovessero interessare il figlio medesimo: un tanto nel rispetto dei desideri, aspirazioni e interessi del minore.
Ciascun genitore si farà carico di seguire il figlio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche nei tempi di permanenza di Per_1
presso di lui. Attualmente le attività settimanali di sono Per_1
le seguenti:
dal lunedì al sabato, frequenta la scuola primaria di primo grado, con il seguente orario: dalle ore 8 alle ore 12.30/13.00;
il lunedì dalle 17:30 alle ore 19:30, il mercoledì dalle ore
18.30 alle ore 19.30 e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, pratica attività sportiva Judo partecipando a corso organizzato dalla A.S.D. da Vittorio Veneto, presso la Palestra CP_2
Pontavai di Vittorio Veneto.
4) Il padre potrà sentire il figlio ogniqualvolta lo Per_1
desideri e vederlo, previo preavviso telefonico alla madre, compatibilmente con le esigenze, gli impegni anche extra scolastici, gli interessi e i desideri del minore, anche e nel rispetto dei tempi ed esigenze della madre. Altrettanto e con le medesime modalità potrà fare la madre quando il figlio starà con il padre.
5) Salvo quanto si specifica più oltre, il padre terrà con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni dalle 13 del sabato, ovvero dopo la scuola, fino alle ore 21 della domenica sera, qualora occupato la settimana entrante con turno settimanale di mattina.
Quando invece il padre sarà occupato la settimana entrante con turno settimanale di pomeriggio, terrà con sé il figlio sino al lunedì riportandolo a scuola o, durante le vacanze, riportandolo dalla madre alle ore 13.
Durante la settimana, in cui il padre ha turni la mattina, Per_1
starà con il padre il martedì dalle ore 14.30 a dopo cena, con riaccompagnamento presso la madre alle 21.00; il mercoledì, il giovedì e il venerdì, il padre andrà a prendere dalla madre Per_1
alle ore 14.30 e lo riporterà a casa della madre alle 19:30 per la cena.
Nella settimana in cui il padre lavora di pomeriggio, starà Per_1
con il papà, dal lunedì al venerdì, dalle ore 21 fino al giorno dopo, accompagnandolo a scuola, o durante le vacanze, tenendolo presso di sé fino alle ore 13.
Il tutto sempre salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con la salute e gli impegni scolastici e ricreativi di e gli Per_1
impegni anche lavorativi e le esigenze dei genitori.
Nel periodo di vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, il padre terrà con sé il figlio per la metà delle vacanze scolastiche, alternando la prima metà delle vacanze natalizie e la seconda metà di quelle pasquali, un anno, e le altre “metà” l'anno successivo e così, automaticamente, alternando con la madre, le festività principali, in particolare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, nonché i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno, con facoltà per il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, Per_1
di tenerlo con sé per mezza giornata il giorno di Santo Stefano.
Fatto salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra i coniugi e fatte salve le esigenze e interessi del minore, i genitori terranno con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive del figlio, concordando la scadenza di calendario del periodo feriale, entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Il signor acconsente sin d'ora che, ad anni alterni, la Pt_1
signora possa trascorrere con il figlio l'intero mese di agosto CP_1
nella Repubblica Dominicana.
Il genitore che tiene con sé è tenuto ad aggiornare Per_1
immediatamente l'altro genitore di ogni evenienza relativa al suo stato di salute;
inoltre il genitore che tiene con sé il figlio durante le vacanze estive, pasquali e natalizie è tenuto a garantire una telefonata al giorno del minore all'altro genitore, intorno alle ore di pranzo o di cena, possibilmente in videochiamata.
Nell'interesse del figlio minore, i genitori convengono di garantire allo stesso con priorità la loro presenza di genitori prima di eventualmente delegare terze persone, estranee alla famiglia (es. babysitter).
6) I coniugi, fruendo ciascuno di un proprio reddito, si esonerano da obblighi di reciproco mantenimento.
7) Il marito concorrerà nel mantenimento del figlio minore Per_1
con la somma mensile di euro 200,00= (duecento/00), al netto dell'Assegno Unico Universale, già percepito dalla madre, oggi ammontante ad Euro 162,60. Concordano i sig.ri e Parte_1 [...]
che, una volta intervenuta l'omologa della Controparte_1
separazione, l'Assegno Unico Universale per il succitato figlio minore continuerà ad essere da questa percepito nella misura del
100%: si obbliga fin d'ora, il marito a coordinarsi con la moglie e a consegnare tempestivamente alla stessa, di volta in volta, la documentazione che dovesse risultare necessaria e che essa dovesse richiedergli.
Eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per il figlio a carico saranno beneficiate dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa.
Il padre effettuerà il versamento mensile dell'assegno nel conto corrente della madre, entro e non oltre il 15 di ogni mese: assegno che verrà in ogni caso aggiornato in base agli indici Istat ogni anno e per la prima volta a distanza di un anno dalla fissanda udienza avanti il Giudice relatore.
8) In considerazione del fatto che la signora è attualmente CP_1
priva di occupazione, il padre provvederà a sostenere le spese straordinarie di nella misura del 100%. Per_1
Quando la signora troverà una qualsiasi occupazione CP_1
retribuita, i genitori affronteranno il pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre.
Fintanto che il pagamento delle spese straordinarie spetterà esclusivamente al padre, le stesse andranno comunque preventivamente concordate tra il padre e la madre, anche se la spesa da sostenersi non dovesse superare Euro 50 mensili per il figlio, salvo in ipotesi di urgenza.
In ogni caso il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
Quanto alla individuazione delle spese straordinarie si precisa, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra i genitori, giusta protocollo del Tribunale di Treviso, quanto segue:
a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazioni di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, autovettura, motorino, moto) e relativi corsi per l'abilitazione alla guida (patente o altro).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche.
(comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, se a carico di entrambe, qualora, comportino un esborso superiore agli euro 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
b) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese, qualora siano a carico di entrambe, relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di E. 50,00.
Il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, WhatsApp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie per conto dell'altro genitore è dovuto entro i 15 giorni successivi a decorrere dalla richiesta, anche a mezzo messaggi telefonici ovvero a mezzo WhatsApp, corredata di idonea documentazione.
8) I genitori si impegnano a comunicarsi, anche a mezzo messaggi telefonici ovvero a mezzo WhatsApp, reciprocamente ogni informazione utile riguardante il minore e in particolare, date e orari dei colloqui con gli insegnanti, nonché date e orari delle visite mediche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il figlio, a quali impegni, parteciperanno congiuntamente, ove possibile, nel rispetto dei propri impegni di lavoro e in ogni caso coordinandosi al meglio per la partecipazione di entrambi o di uno di loro.
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore.
Gli stessi si impegnano, altresì, a garantire le migliori condizioni morali, materiali e psicologiche per la crescita della prole.
10) Le parti si concedono reciproco assenso al rilascio-rinnovo del passaporto proprio e del figlio minore.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del giorno
08/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi