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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1363/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO DE NT (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Battipaglia (SA), via Plava n. 6; attrice nei confronti di in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Caruso (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._3 presso la Casa Comunale in piazza Dei Caduti – Palazzo Giannantonio;
CP_1 convenuto nonché
n persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto ( ), con domicilio eletto presso la C.F._4 sede DE società in Matera, via delle Officine snc;
terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/09/2020, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per la condanna del al pagamento in suo favore del Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito alla caduta avvenuta il 1 R.G. n. 1363/2020
16/08/2019 sulla via Vittorio Emanuele II in a causa del manto stradale sconnesso e DE CP_1 presenza di una piccola buca non segnalata.
Più nello specifico riferiva che: • in quella data, mentre percorreva il Corso di Pisticci, intorno alle ore 12:45, era rovinata violentemente a terra a causa del manto stradale sconnesso e la presenza sullo stesso di una buca non segnalata;
• era stata prontamente soccorsa e trasportata presso il presidio ospedaliero di Policoro, ove le era stata diagnosticata diagnosticata una “frattura composta terzo distale perone sinistro, ferita escoriata regione frontale sinistra del capo, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio destro, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio destro, algia post-traumatica gomito sinistro, mano sinistra”; • il giorno seguente, sottoposta a visita ortopedica presso il nosocomio di Policoro, le era stato confezionato un apparecchio gessato con prognosi di 30 giorni;
• dopo una serie di visite, in data 07/02/2020 era stata dichiarata guarita con postumi da accertare in sede medico-legale; • il consulente di parte incaricato aveva accertato un danno biologico permanente pari al 5%, nonché una inabilità temporanea totale di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75% ed una ulteriore inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50%.
Quantificava, quindi, il danno biologico in complessivi euro 12.843,40, mentre in riferimento al danno morale, di cui chiedeva l'accertamento e la quantificazione in via equitativa, deduceva di aver limitato fortemente la propria vita relazionale a seguito del sinistro, “stante la preclusione di tutte quelle attività che hanno imposto continue sollecitazioni anche meccaniche all'arto inferiore, quale la magnetoterapia e la rieducazione motoria, a seguito DE frattura composta terzo distale perone sinistro: si tratta di conseguenze correlate
a un'irripetibile eccezionalità del profilo dinamico relazionale”. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 517,00, a titolo di danno patrimoniale.
Lamentava di essere stata costretta ad adire l'A.G., perché il Comune di aveva riscontrato CP_1 alla sua richiesta risarcitoria, negando la sussistenza di alcun elemento idoneo a far ritenere la responsabilità DE PA nella causazione del sinistro.
II.1. Il si costituiva in giudizio il 30/12/2020, eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva (rectius di capacità di essere parte sostanziale e processuale), poiché “dagli accertamenti espletati dalla P.L. [era] emerso, infatti, che la sede stradale in cui si [era] verificato il sinistro [era] asfaltata ed in ottimo stato di manutenzione e che la buca in questione [era] costituita da un tombino gestito da
”. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato ad evocare in giudizio detta società Controparte_2
e di essere estromesso dal giudizio in quanto estraneo ai fatti di causa, anche in ragione del fatto che: l'infortunio era avvenuto in pieno giorno, alle ore 12:45 del 16/08, in una giornata soleggiata e con ottima visibilità; lungo la strada c'era un marciapiede che l'attrice avrebbe dovuto utilizzare, 2 R.G. n. 1363/2020
anziché percorrere la strada destinata al transito veicolare;
quel giorno non si era verificato alcun altro incidente simile, nonostante la strada fosse percorsa da molte persone per via DE festa patronale. Questo dimostrava che il tombino non era un effettivo pericolo e che il sinistro sarebbe stato causato da una disattenzione dell'attrice, intenta a guardare le bancarelle;
l'attrice non aveva chiarito l'esatto punto in cui il sinistro si era verificato, quindi, quale fosse effettivamente il tombino insidioso. Inoltre, le foto riproducenti il luogo DE caduta non erano corrispondenti al tombino situato sul Corso al civico n. 3 per la diversa forma DE res e comunque il tombino in questione
(di diametro 20 cm e ribassato rispetto alla sede stradale di 5cm) non poteva aver cagionato i danni importanti lamentati dall'attrice. In ultimo, contestava l'an ed il quantum dei danni lamentati, ritenendoli non provati.
II.2. Disposta la chiamata del terzo in causa, l' si costituiva in giudizio in Controparte_2 data 06/07/2021, eccependo, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto DE domanda di manleva avanzata dal Controparte_1
In particolare, riferiva che: le buche riferite dal non era altro che i chiusini idrici, i quali CP_1 non presentavano alcuna anomalia, ma si trovavano sottordinati di qualche centimetro rispetto alla sede stradale, a causa di una non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento e/o ripristino dell'asfalto. In particolare, l'impresa che aveva proceduto al rifacimento DE strada non aveva portato a quota i chiusini DE rete idrica, che era e sono di proprietà del visto che essa CP_1 si occupava esclusivamente DE gestione DE rete idrica;
pertanto, la “buca” che aveva determinato la caduta dell'attrice non era altro che un avvallamento del manto stradale causato dai lavori di rifacimento dell'asfalto commissionati dal e che, ove fossero stati eseguiti a regola CP_1
d'arte - portando i chiusini alla stessa quota del piano strada -, non avrebbero causato l'evento dannoso verificato. A comprova di ciò, riferiva DE nota prot. n. 31401 del 29/06/2021 con cui aveva segnalato al la copertura di alcuni chiusini delle reti idriche e fognarie, in seguito al CP_1 rifacimento del manto stradale, che impedivano la loro ispezione e l'esecuzione di lavori d'urgenza, chiedendo l'immediato ripristino DE loro ispezionabilità. Nota a cui seguiva, ad opera del il ripristino degli stessi “riportando a quota stradale i chiusini, idrici e fognari, coperti dall'asfalto”; CP_1
d'altro canto, dalla analisi delle fotografie era evidente che non fosse stato eseguito alcun intervento recente sui chiusini, mentre l'asfalto intorno di nuova gettata era assolutamente uniforme. Segno evidente che il rifacimento del manto stradale fosse successivo all'apposizione dei chiusini e recente.
Contestava in ultimo l'entità dei danni lamentati, anche in questo caso con difesa adesiva a quella dell'ente locale. 3 R.G. n. 1363/2020
Concludeva, pertanto, chiedendo che la responsabilità del sinistro fosse in via primaria addebitata esclusivamente alla distrazione dell'attrice, in ciò aderendo alle difese del o, in subordine, CP_1 che fosse accertata la responsabilità del in via esclusiva o concorrente a quella dell'attrice, CP_1 poiché l'incidente non era dipeso dal chiusino-tombino in sé, quanto piuttosto dal dislivello tra lo stesso e la strada dovuto alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale ad opera di terzi su commissione del che rimaneva custode e gestore delle Controparte_1 strade.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, a febbraio 2021 la causa veniva riassegnata allo scrivente Magistrato ed istruita oralmente;
successivamente, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 24/05/2024.
All'udienza del 24/10/2024, l'Ente comunale rappresentava che, successivamente all'assunzione DE prova testimoniale, era emerso che il luogo del sinistro fosse stato interessato da lavori per la realizzazione di una infrastruttura per banda ultra-larga e, pertanto, chiedeva di valutare l'opportunità di disporre l'intervento, ex art. 107 c.p.c., dei soggetti che avevano gestito ed eseguito detti lavori.
Con ordinanza del 25/10/2024, ritenuti insussistenti i presupposti per l'estensione del contraddittorio poiché “la circostanza che ci fossero dei lavori in corso da parte di altri soggetti su strada comunale doveva essere certamente nota all'ente locale fin dalla sua costituzione in giudizio”, la causa veniva rinviata per la discussione e le parti venivano autorizzate al deposito di note conclusive. Note da tutte le parti depositate, nelle quali le stesse insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni. All'udienza del 23/10/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda dell'attrice è fondata, ma deve essere accolta per quanto di ragione.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
‹‹Sulla scorta DE sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (compendiata da
Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass.
24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva
- in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più 4 R.G. n. 1363/2020
specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza DE condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano DE causalità giuridica, "secondo la gravità DE colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità DE colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto DE cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa. Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro DE colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n.
21065)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 30/01/2025 n.2148).
Ebbene, è certo che il giorno 16/08/2019 su via Vittorio Emanuele II vi fossero due chiusini idrici del diametro di 20 cm che erano sottoordinati rispetto al manto stradale di 5 cm, situati in prossimità rispettivamente del civico n. 3 e del civico n.
5. Detta circostanza, oltre ad essere stata debitamente documentata dall'attrice mediante produzione fotografica, è pacificamente ammessa da tutte le parti e risulta anche dalla relazione di sopralluogo fatta dal Vigile Urbano del Comune di il quale, sentito come teste all'udienza del 20/11/2023, ha CP_1 Controparte_3 confermato lo stato dei luoghi. Deve ritenersi, altresì, provata la caduta dell'attrice in prossimità del civico n. 3, come dalla stessa asserito, perché ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali di audito il 30/03/2023, ascoltata il Testimone_1 Testimone_2
19/06/2023, e sentito all'udienza del 20/11/2023, tutti soggetti che, estranei Testimone_3
alla cerchia di conoscenza DE signora, si sono trovati a vedere la sua caduta e ad intervenire per prestarle soccorso. Tutti i soggetti in questione, pur non avendo visto effettivamente dove l'attrice avesse posizionato il suo piede, hanno confermato che in prossimità DE caduta vi era un tombino con le caratteristiche dette innanzi e che la strada era affollata per via DE festa patronale di San
Rocco. 5 R.G. n. 1363/2020
Ciò che è controverso, invece, è l'attribuzione DE responsabilità DE situazione di pericolo che rinviene dalla suddetta conformazione stradale, prima, e DE caduta DE , dopo, perché: Pt_1
l'attrice sostiene che sia del in quanto custode DE strada;
il ritiene CP_1 Controparte_1 che sia dell' , proprietario dei chiusini e comunque gestore degli stessi, ferma Controparte_2 restando la imprudenza e negligenza dell'attrice ex art. 1227 c.c., idonee ad interrompere il nesso di causalità con il sinistro;
l' la riversa sul Comune di poiché il dislivello Controparte_2 CP_1 sarebbe dipeso da lavori di rifacimento del manto stradale successivi alla posa dei chiusini, non effettuati a regola d'arte, ferma restando la imprudenza e negligenza dell'attrice ex art. 1227 c.c. ., idonee ad interrompere il nesso di causalità con il sinistro.
Sulla base DE relazione di sopralluogo del 26/09/2019 prot. n. 0023943 del 26/09/2019 del Vigile
Urbano v. all. 5 fascicolo e all'esito DE prova testimoniale Controparte_3 Controparte_1 può ritenersi dimostrato che: il giorno in cui si è verificato il sinistro via Vittorio Emanuele II, il corso principale DE città di era affollato di gente e bancarelle per la festa patronale. La CP_1 via era interdetta al traffico veicolare e destinata esclusivamente al passeggio pedonale;
la , Pt_1 giunta al civico n. 3 di via Vittorio Emanuele II, era rovinata in terra a causa di un avvallamento presente sull'asfalto, dovuto alla presenza di un chiusino idrico di 20 cm di diametro che era sottordinato rispetto al manto stradale di 5cm. In quel momento, pur essendosi verificato in pieno giorno, l'incidente non può essere addebitato alla imprudenza DE , in quanto Pt_1
l'avvallamento di quelle dimensioni costituiva certamente un pericolo per la sicurezza dei pedoni, perché il grande affollamento di persone e la presenza di bancarelle ai margini DE strada ne occultavano la presenza. Va, dunque, esclusa una qualche responsabilità DE attrice per la caduta e le conseguenziali lesioni patite, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Deve essere riconosciuta, poi, la responsabilità esclusiva del quale ente custode Controparte_1 DE strada, non avendo, tra l'altro, trovato riscontro la prospettazione secondo cui l'avvallamento fosse da addebitare a presunti lavori eseguiti da . Innanzitutto, dalle foto e dalle Controparte_2 dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 19/06/2023, Testimone_4 Testimone_5
e , ascoltati all'udienza del 12/02/2024, è emerso chiaramente che i lavori
[...] Tes_6
di rifacimento dell'asfalto stradale sono più recenti rispetto alla posa dei chiusini;
non essendoci segni di interventi sul piano stradale, con rattoppi e discontinuità, deve concludersi, in via induttiva, che, a prescindere da quando il manto stradale sia stato rifatto, ad esso non hanno fatto seguito interventi di altri soggetti, che abbiano determinato una sua manomissione. Ergo, l'impresa che ha
6 R.G. n. 1363/2020
eseguito il ripristino dell'asfalto o ha effettuato una nuova bitumazione DE strada non ha eseguito i lavori a regola d'arte, portando i tombini al nuovo livello stradale.
A nulla rileva la circostanza che:
1. il ignorasse chi fosse stato ad eseguire detti lavori, perché è Controparte_1
inimmaginabile che chiunque possa effettuare degli interventi su un bene pubblico di natura demaniale, soprattutto di quella portata fattuale ed economica, senza che l'ente locale proprietario ne sia a conoscenza.
Anche ove ciò dovesse essersi effettivamente verificato – come ad esempio la realizzazione di lavori di posa DE fibra per la linea telefonica veloce, in anni precedenti a quello di verificazione del sinistro -, si sarebbe in presenza di una grave falla nella gestione del demanio, che, non solo non escluderebbe la responsabilità del per la Controparte_1 sua gestione falliante, ma addirittura la aggraverebbe, perché dimostrerebbe l'assenza assoluta di vigilanza da parte dell'ente locale addirittura in una zona centralissima dell'agro comunale.
Nell'eventualità in cui – come si ritiene, invece, più probabile e vero – i lavori di rifacimento dell'asfalto fossero stati eseguiti su commissione dell'ente locale o su sua autorizzazione - come nell'eventualità di interventi di posa DE fibra ottica da parte di un operatore di telefonia -, la presenza di quei chiusini non a livello stradale sarebbe la prova che il
[...] non avrebbe vigilato sulla corretta esecuzione del ripristino DE viabilità né si CP_1 sarebbe adoperato per evitare che, nelle more DE risoluzione dell'avvallamento, quei tombini potessero costituire un pericolo per la viabilità pedonale e veicolare, soprattutto ciclabile. Lo stesso ing. - dirigente dell'Ufficio Tecnico del Tes_6 CP_1
sentito all'udienza del 12/02/2024, ha confermato che “se il esegue il manto
[...] CP_1 stradale dovrebbe occuparsi anche del livellamento dei chiusini mediante fresatura DE strada o innalzamento dei chiusini, se invece c'è un cedimento del tombino o lavori di manutenzione sulla condotta è cura dell'AL riposizionare il tombino”.
Era prevedibile che il giorno DE festa patronale, dato il numero rilevante di persone riversatosi sul corso, il dislivello dei tombini potesse risultare celato e, in quanto tale, costituire un'insidia; per evitare il rischio di caduta, il avrebbe dovuto o CP_1 transennare il tombino sottordinato e interdire il transito pedonale;
2. il posizionamento dei tombini a livello stradale non avrebbe potuto essere realizzato senza l'autorizzazione o l'intervento di , perché il non ha neppure Controparte_2 CP_1
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dimostrato di aver preventivamente richiesto l'intervento DE società de qua e di aver ricevuto da essa un diniego o un silenzio privo di significato giuridico;
3. la posa DE fibra ottica per la telefonia mobile, perché non è stato né allegato né provato che detto intervento avesse interessato anche via Vittorio Emanuele II, né che, a seguito dei lavori in questione, fosse stato rifatto quel tratto del manto stradale in prossimità del civico n.
3. La richiesta, formulata dalla difesa del all'udienza del 12/02/2024, di CP_1 chiamata in causa di una non meglio precisata “ditta che [aveva] commissionato ed eseguiti i lavori” di posa DE fibra ottica, pertanto, era assolutamente generica, tant'è che ad essa non si è dato seguito. Infatti, sempre il nella succitata udienza aveva precisato che: “il Tes_6 CP_1 non ha eseguito lavori di bitumazione ma vi sono stati lavori per la posa DE fibra, negli anni precedenti al sinistro, come da accordi tra la Regione o Stato (…), per la realizzazione DE linea telefonica veloce. Il comune era estraneo all'esecuzione di detti lavori sebbene fosse a conoscenza dell'intervento. La strada ovviamente è di proprietà del Non sono a conoscenza DE ditta che è intervenuta”. CP_1
A proposito si precisa che «la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione DE causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa» (così Cassazione civile sez. III ordinanza del
12/07/2023 n.19974).
In ogni caso, trattandosi - come sostenuto dalla difesa dell'ente locale - di lavori eseguiti diversi anni prima rispetto al sinistro, la responsabilità per la mancata custodia da parte del permane, perché il lungo lasso temporale intercorso tra il rifacimento DE strada CP_1
e la verificazione del sinistro per cui è causa dimostra la mancanza DE imprevedibilità e DE inevitabilità dell'incidente DE : il infatti, negli anni Pt_1 Controparte_1
avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza DE viabilità cittadina su via Vittorio Emanuele II, occuparsi personalmente del ripristino DE sede stradale riportando a quota i chiusini ed eventualmente agire in giudizio per la ripetizione degli esborsi nei confronti dei soggetti che vi avessero posto mano determinando quel dislivello.
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Così accertato il nesso causale e la responsabilità del nella caduta DE , Controparte_1 Pt_1 si evidenzia che dalla documentazione medica prodotta, dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio, nonché dalle risultanze DE consulenza tecnica d'ufficio medico-legale del dott. Per_1
– le cui risultanze si fanno proprie in quanto complete, esaustive ed immuni da vizi logici -, è risultato comprovato che: a) in seguito alla caduta l'attrice abbia riportato i danni fisici indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e cioè “Frattura composta terzo distale perone sinistro, ferita escoriata regione frontale sinistra del capo, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio dx, algia postraumatica, algia post-traumatica gomito sinistro”; b) dette lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro così come riferita dalla e confermata nel corso di questo giudizio;
c) il decorso Pt_1 clinico DE patologia diagnosticata ha comportato un periodo di inabilità totale di 30 giorni, e un'inabilità temporanea di 40 giorni di cui 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, con postumi quantificati nella misura del 5% DE totale;
d) le spese mediche sostenute, pari a euro 517,00 sono congrue in ragione del danno patito.
Sulla scorta delle risultanze peritali, quindi, il risarcimento del danno biologico deve quantificarsi, in applicazione delle Tabelle di Milano vigenti alla data DE decisione, in euro 10.487,00 (di cui euro 5.175,00 per danno biologico temporaneo ed euro 5.312,00 per danno biologico permanente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, essendo un debito di valore, da calcolarsi come specificato nella sentenza DE Cassazione SS.UU. n.
1712/1995. A titolo di danno patrimoniale, poi, spettano le spese mediche documentate, pari ad euro 517,00, oltre interessi legali dalla data DE loro sopportazione sino all'effettivo soddisfo.
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno morale e/o esistenziale, difettandone qualsivoglia allegazione, essendo preclusa a questo Tribunale la possibilità di ricorrere alle massime di comune esperienza ai fini dell'accertamento dell'an di tale voce di danno. Infatti, «la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, DE categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 24/07/2024 n.20661). 9 R.G. n. 1363/2020
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente – in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, previsti per il relativo scaglione 5.201,00-
26.000,00 secondo valori prossimi ai minimi in ragione DE semplicità DE controversia – come in dispositivo. I costi DE ctu medico-legale del dott. come liquidati con separato decreto Per_1 del 02/06/2024, sono posti definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso a in data 16/08/2019 alle ore 12:45 in alla via Parte_1 CP_1
Vittorio Emanuele II in prossimità del civico n. 3; per l'effetto, CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, come calcolato in motivazione;
CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in CP_1 complessivi in euro 2.804,00 (di cui euro 2.540,00 per onorari ed euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario;
PONE definitivamente a carico del i costi DE ctu medico-legale, come Controparte_1 liquidati con separato decreto del 02/06/2024;
CONDANNA, altresì, il alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 dell' che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali nella Controparte_2 misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 13/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 1363/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO DE NT (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Battipaglia (SA), via Plava n. 6; attrice nei confronti di in persona del Sindaco pro tempore (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Caruso (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._3 presso la Casa Comunale in piazza Dei Caduti – Palazzo Giannantonio;
CP_1 convenuto nonché
n persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Silvano Lorenzo Pinto ( ), con domicilio eletto presso la C.F._4 sede DE società in Matera, via delle Officine snc;
terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/09/2020, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per la condanna del al pagamento in suo favore del Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito alla caduta avvenuta il 1 R.G. n. 1363/2020
16/08/2019 sulla via Vittorio Emanuele II in a causa del manto stradale sconnesso e DE CP_1 presenza di una piccola buca non segnalata.
Più nello specifico riferiva che: • in quella data, mentre percorreva il Corso di Pisticci, intorno alle ore 12:45, era rovinata violentemente a terra a causa del manto stradale sconnesso e la presenza sullo stesso di una buca non segnalata;
• era stata prontamente soccorsa e trasportata presso il presidio ospedaliero di Policoro, ove le era stata diagnosticata diagnosticata una “frattura composta terzo distale perone sinistro, ferita escoriata regione frontale sinistra del capo, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio destro, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio destro, algia post-traumatica gomito sinistro, mano sinistra”; • il giorno seguente, sottoposta a visita ortopedica presso il nosocomio di Policoro, le era stato confezionato un apparecchio gessato con prognosi di 30 giorni;
• dopo una serie di visite, in data 07/02/2020 era stata dichiarata guarita con postumi da accertare in sede medico-legale; • il consulente di parte incaricato aveva accertato un danno biologico permanente pari al 5%, nonché una inabilità temporanea totale di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75% ed una ulteriore inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50%.
Quantificava, quindi, il danno biologico in complessivi euro 12.843,40, mentre in riferimento al danno morale, di cui chiedeva l'accertamento e la quantificazione in via equitativa, deduceva di aver limitato fortemente la propria vita relazionale a seguito del sinistro, “stante la preclusione di tutte quelle attività che hanno imposto continue sollecitazioni anche meccaniche all'arto inferiore, quale la magnetoterapia e la rieducazione motoria, a seguito DE frattura composta terzo distale perone sinistro: si tratta di conseguenze correlate
a un'irripetibile eccezionalità del profilo dinamico relazionale”. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro 517,00, a titolo di danno patrimoniale.
Lamentava di essere stata costretta ad adire l'A.G., perché il Comune di aveva riscontrato CP_1 alla sua richiesta risarcitoria, negando la sussistenza di alcun elemento idoneo a far ritenere la responsabilità DE PA nella causazione del sinistro.
II.1. Il si costituiva in giudizio il 30/12/2020, eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva (rectius di capacità di essere parte sostanziale e processuale), poiché “dagli accertamenti espletati dalla P.L. [era] emerso, infatti, che la sede stradale in cui si [era] verificato il sinistro [era] asfaltata ed in ottimo stato di manutenzione e che la buca in questione [era] costituita da un tombino gestito da
”. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato ad evocare in giudizio detta società Controparte_2
e di essere estromesso dal giudizio in quanto estraneo ai fatti di causa, anche in ragione del fatto che: l'infortunio era avvenuto in pieno giorno, alle ore 12:45 del 16/08, in una giornata soleggiata e con ottima visibilità; lungo la strada c'era un marciapiede che l'attrice avrebbe dovuto utilizzare, 2 R.G. n. 1363/2020
anziché percorrere la strada destinata al transito veicolare;
quel giorno non si era verificato alcun altro incidente simile, nonostante la strada fosse percorsa da molte persone per via DE festa patronale. Questo dimostrava che il tombino non era un effettivo pericolo e che il sinistro sarebbe stato causato da una disattenzione dell'attrice, intenta a guardare le bancarelle;
l'attrice non aveva chiarito l'esatto punto in cui il sinistro si era verificato, quindi, quale fosse effettivamente il tombino insidioso. Inoltre, le foto riproducenti il luogo DE caduta non erano corrispondenti al tombino situato sul Corso al civico n. 3 per la diversa forma DE res e comunque il tombino in questione
(di diametro 20 cm e ribassato rispetto alla sede stradale di 5cm) non poteva aver cagionato i danni importanti lamentati dall'attrice. In ultimo, contestava l'an ed il quantum dei danni lamentati, ritenendoli non provati.
II.2. Disposta la chiamata del terzo in causa, l' si costituiva in giudizio in Controparte_2 data 06/07/2021, eccependo, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto DE domanda di manleva avanzata dal Controparte_1
In particolare, riferiva che: le buche riferite dal non era altro che i chiusini idrici, i quali CP_1 non presentavano alcuna anomalia, ma si trovavano sottordinati di qualche centimetro rispetto alla sede stradale, a causa di una non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento e/o ripristino dell'asfalto. In particolare, l'impresa che aveva proceduto al rifacimento DE strada non aveva portato a quota i chiusini DE rete idrica, che era e sono di proprietà del visto che essa CP_1 si occupava esclusivamente DE gestione DE rete idrica;
pertanto, la “buca” che aveva determinato la caduta dell'attrice non era altro che un avvallamento del manto stradale causato dai lavori di rifacimento dell'asfalto commissionati dal e che, ove fossero stati eseguiti a regola CP_1
d'arte - portando i chiusini alla stessa quota del piano strada -, non avrebbero causato l'evento dannoso verificato. A comprova di ciò, riferiva DE nota prot. n. 31401 del 29/06/2021 con cui aveva segnalato al la copertura di alcuni chiusini delle reti idriche e fognarie, in seguito al CP_1 rifacimento del manto stradale, che impedivano la loro ispezione e l'esecuzione di lavori d'urgenza, chiedendo l'immediato ripristino DE loro ispezionabilità. Nota a cui seguiva, ad opera del il ripristino degli stessi “riportando a quota stradale i chiusini, idrici e fognari, coperti dall'asfalto”; CP_1
d'altro canto, dalla analisi delle fotografie era evidente che non fosse stato eseguito alcun intervento recente sui chiusini, mentre l'asfalto intorno di nuova gettata era assolutamente uniforme. Segno evidente che il rifacimento del manto stradale fosse successivo all'apposizione dei chiusini e recente.
Contestava in ultimo l'entità dei danni lamentati, anche in questo caso con difesa adesiva a quella dell'ente locale. 3 R.G. n. 1363/2020
Concludeva, pertanto, chiedendo che la responsabilità del sinistro fosse in via primaria addebitata esclusivamente alla distrazione dell'attrice, in ciò aderendo alle difese del o, in subordine, CP_1 che fosse accertata la responsabilità del in via esclusiva o concorrente a quella dell'attrice, CP_1 poiché l'incidente non era dipeso dal chiusino-tombino in sé, quanto piuttosto dal dislivello tra lo stesso e la strada dovuto alla non corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale ad opera di terzi su commissione del che rimaneva custode e gestore delle Controparte_1 strade.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, a febbraio 2021 la causa veniva riassegnata allo scrivente Magistrato ed istruita oralmente;
successivamente, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 24/05/2024.
All'udienza del 24/10/2024, l'Ente comunale rappresentava che, successivamente all'assunzione DE prova testimoniale, era emerso che il luogo del sinistro fosse stato interessato da lavori per la realizzazione di una infrastruttura per banda ultra-larga e, pertanto, chiedeva di valutare l'opportunità di disporre l'intervento, ex art. 107 c.p.c., dei soggetti che avevano gestito ed eseguito detti lavori.
Con ordinanza del 25/10/2024, ritenuti insussistenti i presupposti per l'estensione del contraddittorio poiché “la circostanza che ci fossero dei lavori in corso da parte di altri soggetti su strada comunale doveva essere certamente nota all'ente locale fin dalla sua costituzione in giudizio”, la causa veniva rinviata per la discussione e le parti venivano autorizzate al deposito di note conclusive. Note da tutte le parti depositate, nelle quali le stesse insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni. All'udienza del 23/10/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda dell'attrice è fondata, ma deve essere accolta per quanto di ragione.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
‹‹Sulla scorta DE sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (compendiata da
Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass.
24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva
- in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più 4 R.G. n. 1363/2020
specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza DE condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano DE causalità giuridica, "secondo la gravità DE colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità DE colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto DE cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa. Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro DE colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n.
21065)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 30/01/2025 n.2148).
Ebbene, è certo che il giorno 16/08/2019 su via Vittorio Emanuele II vi fossero due chiusini idrici del diametro di 20 cm che erano sottoordinati rispetto al manto stradale di 5 cm, situati in prossimità rispettivamente del civico n. 3 e del civico n.
5. Detta circostanza, oltre ad essere stata debitamente documentata dall'attrice mediante produzione fotografica, è pacificamente ammessa da tutte le parti e risulta anche dalla relazione di sopralluogo fatta dal Vigile Urbano del Comune di il quale, sentito come teste all'udienza del 20/11/2023, ha CP_1 Controparte_3 confermato lo stato dei luoghi. Deve ritenersi, altresì, provata la caduta dell'attrice in prossimità del civico n. 3, come dalla stessa asserito, perché ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali di audito il 30/03/2023, ascoltata il Testimone_1 Testimone_2
19/06/2023, e sentito all'udienza del 20/11/2023, tutti soggetti che, estranei Testimone_3
alla cerchia di conoscenza DE signora, si sono trovati a vedere la sua caduta e ad intervenire per prestarle soccorso. Tutti i soggetti in questione, pur non avendo visto effettivamente dove l'attrice avesse posizionato il suo piede, hanno confermato che in prossimità DE caduta vi era un tombino con le caratteristiche dette innanzi e che la strada era affollata per via DE festa patronale di San
Rocco. 5 R.G. n. 1363/2020
Ciò che è controverso, invece, è l'attribuzione DE responsabilità DE situazione di pericolo che rinviene dalla suddetta conformazione stradale, prima, e DE caduta DE , dopo, perché: Pt_1
l'attrice sostiene che sia del in quanto custode DE strada;
il ritiene CP_1 Controparte_1 che sia dell' , proprietario dei chiusini e comunque gestore degli stessi, ferma Controparte_2 restando la imprudenza e negligenza dell'attrice ex art. 1227 c.c., idonee ad interrompere il nesso di causalità con il sinistro;
l' la riversa sul Comune di poiché il dislivello Controparte_2 CP_1 sarebbe dipeso da lavori di rifacimento del manto stradale successivi alla posa dei chiusini, non effettuati a regola d'arte, ferma restando la imprudenza e negligenza dell'attrice ex art. 1227 c.c. ., idonee ad interrompere il nesso di causalità con il sinistro.
Sulla base DE relazione di sopralluogo del 26/09/2019 prot. n. 0023943 del 26/09/2019 del Vigile
Urbano v. all. 5 fascicolo e all'esito DE prova testimoniale Controparte_3 Controparte_1 può ritenersi dimostrato che: il giorno in cui si è verificato il sinistro via Vittorio Emanuele II, il corso principale DE città di era affollato di gente e bancarelle per la festa patronale. La CP_1 via era interdetta al traffico veicolare e destinata esclusivamente al passeggio pedonale;
la , Pt_1 giunta al civico n. 3 di via Vittorio Emanuele II, era rovinata in terra a causa di un avvallamento presente sull'asfalto, dovuto alla presenza di un chiusino idrico di 20 cm di diametro che era sottordinato rispetto al manto stradale di 5cm. In quel momento, pur essendosi verificato in pieno giorno, l'incidente non può essere addebitato alla imprudenza DE , in quanto Pt_1
l'avvallamento di quelle dimensioni costituiva certamente un pericolo per la sicurezza dei pedoni, perché il grande affollamento di persone e la presenza di bancarelle ai margini DE strada ne occultavano la presenza. Va, dunque, esclusa una qualche responsabilità DE attrice per la caduta e le conseguenziali lesioni patite, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Deve essere riconosciuta, poi, la responsabilità esclusiva del quale ente custode Controparte_1 DE strada, non avendo, tra l'altro, trovato riscontro la prospettazione secondo cui l'avvallamento fosse da addebitare a presunti lavori eseguiti da . Innanzitutto, dalle foto e dalle Controparte_2 dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 19/06/2023, Testimone_4 Testimone_5
e , ascoltati all'udienza del 12/02/2024, è emerso chiaramente che i lavori
[...] Tes_6
di rifacimento dell'asfalto stradale sono più recenti rispetto alla posa dei chiusini;
non essendoci segni di interventi sul piano stradale, con rattoppi e discontinuità, deve concludersi, in via induttiva, che, a prescindere da quando il manto stradale sia stato rifatto, ad esso non hanno fatto seguito interventi di altri soggetti, che abbiano determinato una sua manomissione. Ergo, l'impresa che ha
6 R.G. n. 1363/2020
eseguito il ripristino dell'asfalto o ha effettuato una nuova bitumazione DE strada non ha eseguito i lavori a regola d'arte, portando i tombini al nuovo livello stradale.
A nulla rileva la circostanza che:
1. il ignorasse chi fosse stato ad eseguire detti lavori, perché è Controparte_1
inimmaginabile che chiunque possa effettuare degli interventi su un bene pubblico di natura demaniale, soprattutto di quella portata fattuale ed economica, senza che l'ente locale proprietario ne sia a conoscenza.
Anche ove ciò dovesse essersi effettivamente verificato – come ad esempio la realizzazione di lavori di posa DE fibra per la linea telefonica veloce, in anni precedenti a quello di verificazione del sinistro -, si sarebbe in presenza di una grave falla nella gestione del demanio, che, non solo non escluderebbe la responsabilità del per la Controparte_1 sua gestione falliante, ma addirittura la aggraverebbe, perché dimostrerebbe l'assenza assoluta di vigilanza da parte dell'ente locale addirittura in una zona centralissima dell'agro comunale.
Nell'eventualità in cui – come si ritiene, invece, più probabile e vero – i lavori di rifacimento dell'asfalto fossero stati eseguiti su commissione dell'ente locale o su sua autorizzazione - come nell'eventualità di interventi di posa DE fibra ottica da parte di un operatore di telefonia -, la presenza di quei chiusini non a livello stradale sarebbe la prova che il
[...] non avrebbe vigilato sulla corretta esecuzione del ripristino DE viabilità né si CP_1 sarebbe adoperato per evitare che, nelle more DE risoluzione dell'avvallamento, quei tombini potessero costituire un pericolo per la viabilità pedonale e veicolare, soprattutto ciclabile. Lo stesso ing. - dirigente dell'Ufficio Tecnico del Tes_6 CP_1
sentito all'udienza del 12/02/2024, ha confermato che “se il esegue il manto
[...] CP_1 stradale dovrebbe occuparsi anche del livellamento dei chiusini mediante fresatura DE strada o innalzamento dei chiusini, se invece c'è un cedimento del tombino o lavori di manutenzione sulla condotta è cura dell'AL riposizionare il tombino”.
Era prevedibile che il giorno DE festa patronale, dato il numero rilevante di persone riversatosi sul corso, il dislivello dei tombini potesse risultare celato e, in quanto tale, costituire un'insidia; per evitare il rischio di caduta, il avrebbe dovuto o CP_1 transennare il tombino sottordinato e interdire il transito pedonale;
2. il posizionamento dei tombini a livello stradale non avrebbe potuto essere realizzato senza l'autorizzazione o l'intervento di , perché il non ha neppure Controparte_2 CP_1
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dimostrato di aver preventivamente richiesto l'intervento DE società de qua e di aver ricevuto da essa un diniego o un silenzio privo di significato giuridico;
3. la posa DE fibra ottica per la telefonia mobile, perché non è stato né allegato né provato che detto intervento avesse interessato anche via Vittorio Emanuele II, né che, a seguito dei lavori in questione, fosse stato rifatto quel tratto del manto stradale in prossimità del civico n.
3. La richiesta, formulata dalla difesa del all'udienza del 12/02/2024, di CP_1 chiamata in causa di una non meglio precisata “ditta che [aveva] commissionato ed eseguiti i lavori” di posa DE fibra ottica, pertanto, era assolutamente generica, tant'è che ad essa non si è dato seguito. Infatti, sempre il nella succitata udienza aveva precisato che: “il Tes_6 CP_1 non ha eseguito lavori di bitumazione ma vi sono stati lavori per la posa DE fibra, negli anni precedenti al sinistro, come da accordi tra la Regione o Stato (…), per la realizzazione DE linea telefonica veloce. Il comune era estraneo all'esecuzione di detti lavori sebbene fosse a conoscenza dell'intervento. La strada ovviamente è di proprietà del Non sono a conoscenza DE ditta che è intervenuta”. CP_1
A proposito si precisa che «la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione DE causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa» (così Cassazione civile sez. III ordinanza del
12/07/2023 n.19974).
In ogni caso, trattandosi - come sostenuto dalla difesa dell'ente locale - di lavori eseguiti diversi anni prima rispetto al sinistro, la responsabilità per la mancata custodia da parte del permane, perché il lungo lasso temporale intercorso tra il rifacimento DE strada CP_1
e la verificazione del sinistro per cui è causa dimostra la mancanza DE imprevedibilità e DE inevitabilità dell'incidente DE : il infatti, negli anni Pt_1 Controparte_1
avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza DE viabilità cittadina su via Vittorio Emanuele II, occuparsi personalmente del ripristino DE sede stradale riportando a quota i chiusini ed eventualmente agire in giudizio per la ripetizione degli esborsi nei confronti dei soggetti che vi avessero posto mano determinando quel dislivello.
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Così accertato il nesso causale e la responsabilità del nella caduta DE , Controparte_1 Pt_1 si evidenzia che dalla documentazione medica prodotta, dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio, nonché dalle risultanze DE consulenza tecnica d'ufficio medico-legale del dott. Per_1
– le cui risultanze si fanno proprie in quanto complete, esaustive ed immuni da vizi logici -, è risultato comprovato che: a) in seguito alla caduta l'attrice abbia riportato i danni fisici indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e cioè “Frattura composta terzo distale perone sinistro, ferita escoriata regione frontale sinistra del capo, algia post-traumatica ginocchia, escoriazione ginocchio dx, algia postraumatica, algia post-traumatica gomito sinistro”; b) dette lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro così come riferita dalla e confermata nel corso di questo giudizio;
c) il decorso Pt_1 clinico DE patologia diagnosticata ha comportato un periodo di inabilità totale di 30 giorni, e un'inabilità temporanea di 40 giorni di cui 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, con postumi quantificati nella misura del 5% DE totale;
d) le spese mediche sostenute, pari a euro 517,00 sono congrue in ragione del danno patito.
Sulla scorta delle risultanze peritali, quindi, il risarcimento del danno biologico deve quantificarsi, in applicazione delle Tabelle di Milano vigenti alla data DE decisione, in euro 10.487,00 (di cui euro 5.175,00 per danno biologico temporaneo ed euro 5.312,00 per danno biologico permanente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo, essendo un debito di valore, da calcolarsi come specificato nella sentenza DE Cassazione SS.UU. n.
1712/1995. A titolo di danno patrimoniale, poi, spettano le spese mediche documentate, pari ad euro 517,00, oltre interessi legali dalla data DE loro sopportazione sino all'effettivo soddisfo.
Nulla, invece, può essere liquidato a titolo di danno morale e/o esistenziale, difettandone qualsivoglia allegazione, essendo preclusa a questo Tribunale la possibilità di ricorrere alle massime di comune esperienza ai fini dell'accertamento dell'an di tale voce di danno. Infatti, «la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, DE categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 24/07/2024 n.20661). 9 R.G. n. 1363/2020
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente – in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, previsti per il relativo scaglione 5.201,00-
26.000,00 secondo valori prossimi ai minimi in ragione DE semplicità DE controversia – come in dispositivo. I costi DE ctu medico-legale del dott. come liquidati con separato decreto Per_1 del 02/06/2024, sono posti definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso a in data 16/08/2019 alle ore 12:45 in alla via Parte_1 CP_1
Vittorio Emanuele II in prossimità del civico n. 3; per l'effetto, CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, come calcolato in motivazione;
CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in CP_1 complessivi in euro 2.804,00 (di cui euro 2.540,00 per onorari ed euro 237,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatario;
PONE definitivamente a carico del i costi DE ctu medico-legale, come Controparte_1 liquidati con separato decreto del 02/06/2024;
CONDANNA, altresì, il alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 dell' che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali nella Controparte_2 misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 13/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
10 R.G. n. 1363/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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