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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2043 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.); promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAGALOTTI FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FORNACI 20 47023 CESENA, giusta procura del 12.07.2023; attore nei confronti di
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._3
VALENTINI EMANUELE (C.F. , domiciliato/a in VIA C.F._4
DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA - in virtù di procura del Controparte_2
06.10.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via pregiudiziale e formale […], nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, di conseguenza, accertare e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto notificati in data 7.7.2023 a e, in ogni Parte_1 caso, la loro inidoneità all'instaurazione dell'azione esecutiva e/o l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per totale insussistenza del credito vantato. Vittoria di spese, competenze, ed onorari, oltre al 15% per spese generali di studio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
1 Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta: NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE, per le ragioni indicate in corso di causa,
l'opposizione proposta dal Sig. sia nell'ipotesi di qualificazione quale opposizione a precetto, Parte_1 sia nell'ipotesi di qualificazione quale opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-
CONDANNARE, tenuto conto della pretestuosità e manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione spiegate dal Sig. nonché della mancata coltivazione del presente giudizio, l'attore per Parte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA, per l''ipotesi in cui si ritenga che la presente controversia debba essere qualificata quale opposizione a decreto ingiuntivo, - ACCERTARE e
DICHIARARE, data applicazione all'art. 11 L. 53/1994, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per mancata osservanza del disposto dell'art. 9 L. 53/1994, non avendo parte opponente provveduto a curare gli incombenti di cui all'art. 645 c.p.c.; - ACCERTATA la rituale cessione dei crediti portati dalla sentenza n.
255/2017 del Tribunale di Forlì e dal decreto ex art. 611 c.p.c. dd. 14.1.2020 n. 30/2015 R.G.Es. dalla società O.G. s.s. al Sig. giusto atto del Notaio in atti (doc. 4); CONDANNARE il Controparte_1 Per_1
Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma di € 90.849,43, ovvero Parte_1 Controparte_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale, ovvero dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 6/7/2023.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce nei confronti di , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 615 co. 1 c.p.c., a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 727/23 del 29.06.2023, unitamente all'atto di precetto, in data 6.07.2023 (v. avviso di ricevimento in atti firmato da , quale persona convivente). Parte_2
1.1. L'opponente espone che il credito azionato in via monitoria origina dalla sentenza del
Tribunale di Forlì n. 255/2017 emessa nei confronti della società con sede in Cesena Parte_3
Via Arla Vecchia, di cui è socio, di cui giova riportare uno stralcio: “Residua Parte_1 come già detto l'obbligo di pagamento dei canoni arretrati di euro 56.563,68 con gli interessi;
con la precisazione Par che può accogliersi la domanda di condanna della società ma non anche dei suoi soci, in quanto in giudizio è
2 stata citata soltanto la società conduttrice ed inoltre i soci non si sono costituiti in proprio. (pag. 6, sent. n.
255/17, doc. 1 opposto).
1.2. L'opponente sostiene che, poiché la società ingiunta costituisce soggetto autonomo, il socio, seppure illimitatamente responsabile, debba essere escusso solo successivamente, quale garante del debito sociale, e non preliminarmente.
1.3. Si costituisce l'opposto , eccependo in primis la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione in opposizione, poiché carente dei requisiti di determinatezza relativi all'editio actionis
(specialmente con riferimento allo specifico procedimento di opposizione a precetto), poi chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV,
c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale o dalla notifica del decreto ingiuntivo.
2. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., veniva rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e fissata l'udienza del 19.06.2024 per la comparizione delle parti;
nessuno compariva per parte opponente.
2.1. A scioglimento della riserva assunta, con l'ordinanza del 20.06.2024, veniva confermato il rigetto dell'istanza di sospensione e la causa rinviata all'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2.2. Ebbene, l'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Il convincimento espresso con l'ordinanza del 20.06.2024 va confermato: “la presente domanda afferisce ad un'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1°, c.p.c.; i motivi di opposizione appaiono inammissibili, nella parte in cui afferiscono alla previa escussione della società in nome collettivo, e in altra parte infondati in quanto il decreto ingiuntivo n. 727/23 si è formato regolarmente nei confronti dell'opponente essendo irrilevante la motivazione contenuta nella sent. n. 255/17 del 6.03.2017; la parte opponente ha proposto la citata opposizione abbandonando ogni interesse alla prosecuzione della lite (omesso deposito memorie;
mancata presenza all'udienza del 19.6.2024).”.
2.3. Le doglianze di parte opponente volte ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo afferiscono alla cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e
3 non già dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., il cui potere di accertamento è limitato a fatti estintivi o modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo giudiziale.
2.4. Diversamente da quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione, il decreto ingiuntivo costituisce un titolo emesso sulla scorta dei requisiti imposti dagli artt. 633 c.p.c. e s.s.,
c.p.c., e del tutto autonomo rispetto al titolo formatosi nei confronti della società, ossia la sentenza n. 255/2017 sopra citata.
Emerge dagli atti di causa che l'opposto, quale cessionario del credito, ha richiesto ed ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, e che il suddetto titolo è divenuto irretrattabile, stante la mancata opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
3. Pur ritenendo assorbente quanto fin qui precisato, giova analizzare ulteriormente l'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale formulata dalla difesa.
3.1. L'art. 2291 co.1 c.c. dispone che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali”; di conseguenza, il titolo conseguito nei confronti della società legittima il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili.
3.2. Ebbene, con riguardo al beneficio della preventiva escussione, la giurisprudenza precisa che “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (ex multis, Cass. Civ
Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16 gennaio 2009).
3.3. La difesa di parte opposta ha fornito la dimostrazione dell'incapienza della società PT
, versando in atti il verbale di pignoramento eseguito su istanza e nell'interesse del creditore
[...] cedente (doc. 3) e che riporta un elenco di beni mobili ex art. 492 c.p.c. per un valore di circa €
4.500,00, a fronte di un credito di quasi cento mila euro.
4 4. In virtù di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente
, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, ai medi tariffari e per Parte_1 le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il diritto in capo al creditore di procedere ad azione esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato Controparte_1 in data 6.07.2023; condanna a rifondere, in favore dell'avv. Emanuele Valentini (C.F. Parte_1
, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che si liquidano in € 7.157,00, C.F._4
a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2043 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.); promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAGALOTTI FRANCESCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FORNACI 20 47023 CESENA, giusta procura del 12.07.2023; attore nei confronti di
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._3
VALENTINI EMANUELE (C.F. , domiciliato/a in VIA C.F._4
DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA - in virtù di procura del Controparte_2
06.10.2023; convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via pregiudiziale e formale […], nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, di conseguenza, accertare e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto notificati in data 7.7.2023 a e, in ogni Parte_1 caso, la loro inidoneità all'instaurazione dell'azione esecutiva e/o l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata per totale insussistenza del credito vantato. Vittoria di spese, competenze, ed onorari, oltre al 15% per spese generali di studio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge».
1 Conclusioni per : Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta: NEL
MERITO, IN VIA PRINCIPALE - RESPINGERE, per le ragioni indicate in corso di causa,
l'opposizione proposta dal Sig. sia nell'ipotesi di qualificazione quale opposizione a precetto, Parte_1 sia nell'ipotesi di qualificazione quale opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-
CONDANNARE, tenuto conto della pretestuosità e manifesta infondatezza delle ragioni di opposizione spiegate dal Sig. nonché della mancata coltivazione del presente giudizio, l'attore per Parte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c.; IN VIA SUBORDINATA, per l''ipotesi in cui si ritenga che la presente controversia debba essere qualificata quale opposizione a decreto ingiuntivo, - ACCERTARE e
DICHIARARE, data applicazione all'art. 11 L. 53/1994, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per mancata osservanza del disposto dell'art. 9 L. 53/1994, non avendo parte opponente provveduto a curare gli incombenti di cui all'art. 645 c.p.c.; - ACCERTATA la rituale cessione dei crediti portati dalla sentenza n.
255/2017 del Tribunale di Forlì e dal decreto ex art. 611 c.p.c. dd. 14.1.2020 n. 30/2015 R.G.Es. dalla società O.G. s.s. al Sig. giusto atto del Notaio in atti (doc. 4); CONDANNARE il Controparte_1 Per_1
Sig. al pagamento in favore del Sig. della somma di € 90.849,43, ovvero Parte_1 Controparte_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale, ovvero dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 6/7/2023.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce nei confronti di , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 615 co. 1 c.p.c., a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 727/23 del 29.06.2023, unitamente all'atto di precetto, in data 6.07.2023 (v. avviso di ricevimento in atti firmato da , quale persona convivente). Parte_2
1.1. L'opponente espone che il credito azionato in via monitoria origina dalla sentenza del
Tribunale di Forlì n. 255/2017 emessa nei confronti della società con sede in Cesena Parte_3
Via Arla Vecchia, di cui è socio, di cui giova riportare uno stralcio: “Residua Parte_1 come già detto l'obbligo di pagamento dei canoni arretrati di euro 56.563,68 con gli interessi;
con la precisazione Par che può accogliersi la domanda di condanna della società ma non anche dei suoi soci, in quanto in giudizio è
2 stata citata soltanto la società conduttrice ed inoltre i soci non si sono costituiti in proprio. (pag. 6, sent. n.
255/17, doc. 1 opposto).
1.2. L'opponente sostiene che, poiché la società ingiunta costituisce soggetto autonomo, il socio, seppure illimitatamente responsabile, debba essere escusso solo successivamente, quale garante del debito sociale, e non preliminarmente.
1.3. Si costituisce l'opposto , eccependo in primis la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione in opposizione, poiché carente dei requisiti di determinatezza relativi all'editio actionis
(specialmente con riferimento allo specifico procedimento di opposizione a precetto), poi chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV,
c.c. dall'instaurazione della domanda giudiziale o dalla notifica del decreto ingiuntivo.
2. Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., veniva rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e fissata l'udienza del 19.06.2024 per la comparizione delle parti;
nessuno compariva per parte opponente.
2.1. A scioglimento della riserva assunta, con l'ordinanza del 20.06.2024, veniva confermato il rigetto dell'istanza di sospensione e la causa rinviata all'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2.2. Ebbene, l'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Il convincimento espresso con l'ordinanza del 20.06.2024 va confermato: “la presente domanda afferisce ad un'opposizione a precetto ex art. 615, co. 1°, c.p.c.; i motivi di opposizione appaiono inammissibili, nella parte in cui afferiscono alla previa escussione della società in nome collettivo, e in altra parte infondati in quanto il decreto ingiuntivo n. 727/23 si è formato regolarmente nei confronti dell'opponente essendo irrilevante la motivazione contenuta nella sent. n. 255/17 del 6.03.2017; la parte opponente ha proposto la citata opposizione abbandonando ogni interesse alla prosecuzione della lite (omesso deposito memorie;
mancata presenza all'udienza del 19.6.2024).”.
2.3. Le doglianze di parte opponente volte ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo afferiscono alla cognizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e
3 non già dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., il cui potere di accertamento è limitato a fatti estintivi o modificativi o impeditivi successivi alla formazione del titolo giudiziale.
2.4. Diversamente da quanto esposto nell'atto di citazione in opposizione, il decreto ingiuntivo costituisce un titolo emesso sulla scorta dei requisiti imposti dagli artt. 633 c.p.c. e s.s.,
c.p.c., e del tutto autonomo rispetto al titolo formatosi nei confronti della società, ossia la sentenza n. 255/2017 sopra citata.
Emerge dagli atti di causa che l'opposto, quale cessionario del credito, ha richiesto ed ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, e che il suddetto titolo è divenuto irretrattabile, stante la mancata opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
3. Pur ritenendo assorbente quanto fin qui precisato, giova analizzare ulteriormente l'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale formulata dalla difesa.
3.1. L'art. 2291 co.1 c.c. dispone che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali”; di conseguenza, il titolo conseguito nei confronti della società legittima il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili.
3.2. Ebbene, con riguardo al beneficio della preventiva escussione, la giurisprudenza precisa che “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (ex multis, Cass. Civ
Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16 gennaio 2009).
3.3. La difesa di parte opposta ha fornito la dimostrazione dell'incapienza della società PT
, versando in atti il verbale di pignoramento eseguito su istanza e nell'interesse del creditore
[...] cedente (doc. 3) e che riporta un elenco di beni mobili ex art. 492 c.p.c. per un valore di circa €
4.500,00, a fronte di un credito di quasi cento mila euro.
4 4. In virtù di quanto sopra, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente
, in base al valore dichiarato nell'atto introduttivo, ai medi tariffari e per Parte_1 le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il diritto in capo al creditore di procedere ad azione esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato Controparte_1 in data 6.07.2023; condanna a rifondere, in favore dell'avv. Emanuele Valentini (C.F. Parte_1
, dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che si liquidano in € 7.157,00, C.F._4
a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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