Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1102/2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Lipari, via prof. E. C.F._1
Carnevale, 63 presso lo studio dell'Avv. Antonella Longo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E con l'intervento del Pubblico Ministero nell'interesse di nato a [...] Controparte_1
(Romania) il 5.6.2005 avente per oggetto: Adozione di maggiorenni
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2024, ha Parte_1
esposto:
- di avere sviluppato sentimento filiale verso Controparte_1
nato a [...] il [...], figlio di
[...] Persona_1
nata a [...] il 1°aprile 1984, con la quale il
[...]
1
- che tra l'adottante e l'adottato vi sono più di 18 anni di differenza;
- che l'adottante ha più di 35 anni e non ha mai contratto matrimonio;
- di non avere figli;
- che vi è il consenso della madre alla predetta adozione;
- che il padre naturale di è stato Controparte_1
notiziato della volontà di procedere con l'adozione, mediante lettera raccomandata dell'8 agosto 2023 al fine di permettergli di esprimere le proprie determinazioni;
- che tale raccomandata non è stata ritirata dal destinatario ed è stata restituita al mittente;
- che il padre naturale si è disinteressato del figlio a far data dall'interruzione del rapporto con la Manin, non vedendolo, non sentendolo e non provvedendo al suo mantenimento da circa 15 anni.
Ha domandato, alla luce delle superiori considerazioni,
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “1) deliberare
l'adozione del signor nato a [...] – Controparte_1
Romania, il 05/06/2005 da parte del signor nato Parte_1
a Lipari, il 20/03/1967; 2) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio di Stato civile dei comuni di nascita e residenza dell'adottante e dell'adottato”:
All'udienza del 24 gennaio 2024 il Giudice designato ha raccolto, ai sensi dell'art. 311 c.c., il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché
l'assenso della madre di quest'ultimo.
2 Alla medesima udienza il Giudice ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso e del verbale di audizione parti a ON
, padre dell'adottando.
[...]
All'udienza del 11.04.2025, verificato il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo a , la causa è stata ON
rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di adozione vada accolta.
Alla luce della documentazione prodotta, sussistono, infatti, tutte le condizioni legittimanti sia riguardo all'adottante che riguardo all'adottando.
Il ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta, ha superato l'età di trentacinque anni, mentre il divario di età tra adottante e adottando
è superiore a diciotto anni. L'adottando non è, inoltre, figlio dell'adottante ed ha già compiuto i diciotto anni.
Oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando, per l'adozione è richiesto, invero, anche l'assenso del padre dell'adottando, il quale, debitamente notiziato non ha non ha prestato il proprio assenso, ma nemmeno dissenso, rimanendo nei fatti inerme, ma ciò non appare sufficiente per escludere la possibilità di fare luogo all'adozione, tenuto conto del fatto che questo istituto, a seguito degli interventi della Corte
Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, si connota per una funzione nuova rispetto al passato, essendo ormai finalizzato non solo alla trasmissione del nome e del patrimonio dell'adottante, ma anche alla esigenza di dare veste giuridica al rapporto affettivo ed educativo già concretamente vissuto tra l'adottante ed il figlio del proprio coniuge, così consentendo il consolidamento dell'unità familiare.
Nel caso in esame l'esistenza di un profondo rapporto affettivo tra adottante e adottando rende, allora, evidente la prevalenza dell'interesse di
3 quest'ultimo a formalizzare tale rapporto di fatto rispetto all'eventuale interesse del genitore naturale a coltivare al riparo da possibili interferenze il rapporto con il figlio, specie se si considera che tale rapporto appare sostanzialmente inesistente.
È dedotto in atti che il padre naturale si è completamente disinteressato del figlio da oltre 15 anni, non lo ha mai più visto né sentito, non lo ha mai mantenuto economicamente essendosi limitato, da un lato, a chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore del figlio (domanda rigettata ma obbligo mai adempiuto) e, dall'altro, ad autorizzare il figlio ai viaggi all'estero e alla permanenza in
Lipari, con affidamento alla madre.
Infine, l'istruttoria compiuta consente di affermare che l'adozione conviene all'adottando anche perché lo stessa potrà così beneficiare dei diritti successori, mentre non emerge in alcun modo che il ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata l'adozione di
, nato a [...] il [...], Controparte_1
da parte di nato a [...] il [...]. Va, altresì, Parte_1
disposto che l'adottato – così come prescritto dall'art. 299 c.c. - assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
Tenuto conto della natura della causa e delle questioni trattate, considerata la difficile prevedibilità dell'esito della lite, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 313 c.c., dichiara l'adozione di CP_1
nato a [...] il [...], da parte di
[...] [...]
nato a [...] il [...]; Parte_1
4 manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall'art. 314
c.c.; dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio;
dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 7/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Viviana Scaramuzza dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
5