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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 4210/2025 promossa da:
- - ass. avv. LESCA (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro e - ass. avv. BORLA Controparte_1 CP_2
AGENZIA - ass. avv. CANFORA Controparte_3
INTESA SANPAOLO SPA all'udienza del 9/9/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- nel mese di ottobre 2024 è stato notificato al signor l'atto di pignoramento Parte_1 presso terzi n. 07384202400006112/001 dell Controparte_4
con il quale è stato sollecitato il pagamento dell'importo
[...] complessivo di € 8.058,24 richiesto in relazione alla cartella di pagamento numero
07320010029582526/000 emessa dall per contributi IVS, somme aggiuntive, interessi CP_2 ed accessori per gli anni 1993-1994-1995;
- il terzo pignorato, presso la quale il sig. Controparte_5 Parte_1 correntista, ha proceduto al pagamento, non essendo stata accolta l'istanza di sospensione formulata dal debitore nell'atto di opposizione al pignoramento;
- all'esito della discussione del 26.2.2025, con provvedimento del 22.4.2025 il giudice dell'esecuzione ha assegnato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- il sig. con ricorso depositato avanti a questo tribunale in data 13.5.2025, ha Parte_1 contestato la legittimazione della sede di di , eccependone CP_4 Controparte_4
l'incompetenza per territorio, ed ha fatto valere l'inesistenza del credito azionato, in assenza di una valida notifica del titolo esecutivo e comunque in considerazione dell'intervenuta prescrizione, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente atto, l'inesistenza del diritto dell di Controparte_4 procedere all'esecuzione nei confronti del Signor Parte_1
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, l'intervenuta estinzione per annullamento ex lege e/o per sopravvenuta prescrizione di tutte le pretese portate nella cartella di pagamento numero 07320010029582526/000
e per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o comunque annullare l'atto di pignoramento presso terzi ex articolo 72 bis D.P.R. n. 07384202400006112/001 dell
[...]
e conseguentemente Controparte_4 preso atto che in data 13.11.2024 la a corrisposto in data Controparte_5
11.11.2024 alle parti convenute l'importo di € 8.058,24 in giacenza sul conto corrente numero
1000/77695 intestato al ricorrente
- dichiarare tenute e condannare parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione in favore del Signor ell'importo € 8.058,24 maggiorato degli interessi di legge. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, ed accessori di legge”;
- l si è costituita difendendo la legittimità del Controparte_6 proprio operato e la validità degli atti da essa posti in essere, ed in particolare della notifica della cartella avvenuta in data 4.6.2002 e delle intimazioni di pagamento in data 3.7.2018 e 9.2.2024, mai impugnate, con l'effetto della “cristallizzazione dei crediti”,
-l si è costituita, anche per conto di eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_2 CP_1 passiva e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso,
- il terzo pignorato è rimasto contumace;
2.
ritenuto che
non possa essere accolta l'eccezione preliminare formulata dall dato che CP_2
i rilievi mossi dal ricorrente investono anche la sussistenza della pretesa contributiva sussiste indubbiamente la legittimazione passiva dell (come si è detto, infatti, è stato dedotto, tra CP_7
l'altro, che il credito si sarebbe estinto per prescrizione)
3. rilevato che sulla base delle difese spiegate dall Controparte_6 il credito posto a fondamento del pignoramento deve ritenersi prescritto: non è stato infatti dedotto che sia stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella, che sarebbe avvenuta in data 4.6.2002 (e che peraltro non risulta neppure essersi perfezionata, in quanto avvenuta attraverso il deposito dell'atto presso la Casa Comunale di
Galliate, in provincia di , per l'irreperibilità del ricorrente, mentre a tale data il destinatario CP_4 era già residente a [...], come risulta dal certificato storico di residenza prodotto in atti) e l'intimazione di pagamento notificata in data 3.7.2018 (v. pag. 6 comparsa ), atto che il CP_8 ricorrente non aveva l'obbligo di impugnare, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, in assenza di una espressa previsione di legge;
4.
ritenuto che
per tale motivo l'opposizione meriti accoglimento, restando assorbite le altre doglianze della parte ricorrente, 5. rilevato che, non essendo stato né dedotto né provato che Controparte_4
abbia versato all le somme riscosse dal terzo pignorato, la pronuncia di
[...] CP_2 restituzione debba essere emessa nei confronti del solo Concessionario,
6.
ritenuto che
le spese di lite debbano esser per intero poste a carico di
[...]
, che ha azionato un titolo prescritto a causa della propria inerzia, Controparte_6 dando causa al presente giudizio, e possano esser liquidate applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta l'inesistenza del credito per cui è stato eseguito il pignoramento eseguito da
[...]
, Controparte_6 dichiara per l'effetto l'inefficacia del pignoramento e condanna Controparte_4
a restituire al ricorrente l'importo di euro 8.058,24, oltre interessi legali;
[...] dichiara tenuta e condanna a rimborsare al Controparte_6 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3727,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, compensa le spese tra il ricorrente e e .. CP_2 CP_1 la giudice
Roberta PASTORE