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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. Parte_1
), con sede a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso l'avv. P.IVA_1
IS LE, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
cidro (SU), appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma dell'impugnata ordinanza:
a) accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte di
[...]
dell'alloggio sito in Villacidro (SU), via Guido Rossa n. 6 Parte_2
dal mese di maggio 2009 al 21/11/2011;
b) condannare a corrispondere all' l'importo Controparte_1 CP_2
di € 11.161,82 a titolo di indennità per occupazione senza titolo dal me- se di maggio 2009 al 21/11/2011 come da conteggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Cagliari (proc. 1978/2022
R.G.), l' chiese Parte_3
l'accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte di , Controparte_1
di un immobile ubicato a Villacidro (via Guido Rossa n. 6) e la sua condanna al pagamento di un'indennità pari a euro 11.161,82 per il periodo compreso tra maggio 2009 e il 21 novembre 2011.
La convenuta non si costituì e venne dichiarata contumace.
Con ordinanza del 25 settembre 2023 (cron. n. 11455/2023), il giudice re- spinse la domanda, avendo ritenuto non provati i fatti costitutivi.
In particolare, il Tribunale ritenne non dimostrata la qualità di proprietaria in capo alla ricorrente, atteso che la visura catastale (doc. 1) prodotta da CP_2
indicava quale intestatario dell'immobile l'Istituto Autonomo Case Popolari e pagina 2 di 9 atteso che non era stata allegata o documentata la successione giuridica della ricorrente a tale ente.
Inoltre, pur riconoscendo come la convenuta avesse ricevuto notifiche pres- so l'immobile e che vi avesse ritirato i propri effetti personali in occasione del rilascio forzato, il giudice ritenne non dimostrato il periodo di occupazione an- tecedente al 2010 ed escluse la fondatezza della pretesa per il periodo richiesto.
Infine, il Tribunale rilevò che la somma pretesa non era stata oggetto di pre- cedente intimazione, dato che la diffida del 2016 faceva riferimento a fitti sca- duti (dicitura che presupponeva l'esistenza di un rapporto locativo) e non a in- dennità per occupazione senza titolo.
2. Contro tale decisione, ha proposto impugnazione la quale, con CP_2
un unico motivo articolato in più punti, ha censurato l'ordinanza per motiva- zione illogica, erronea valutazione della prova documentale e falsa applicazio- ne delle norme in materia di presunzioni.
Prima di tutto, l'ente ha lamentato che il giudice di primo grado avesse omesso di considerare l'intera documentazione prodotta, tra cui atti ammini- strativi e verbali di rilascio, che presupponevano la titolarità dell'immobile in capo all' e ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 12/2006, Pt_1
esso sia subentrato nei rapporti giuridici dell' e come tale circostanza, es- Pt_4
sendo prevista da norma di legge, non necessitasse di allegazione specifica, in forza del principio iura novit curia.
Sotto altro profilo, ha contestato l'incoerenza della motivazione CP_2
relativa al periodo di occupazione, rilevando che, pur avendo il giudice ricono-
pagina 3 di 9 sciuto l'occupazione almeno dal 2010, aveva comunque rigettato integralmente il ricorso, omettendo di pronunciarsi su una possibile condanna parziale.
Infine, ha spiegato come il riferimento ai fitti scaduti contenuto CP_2
nella diffida del 2016 fosse frutto dell'utilizzo di un modulo standard e non implicasse il riconoscimento di un rapporto locativo, ma costituisse comunque una messa in mora per il pagamento dell'indennità calcolata sul valore locativo del bene.
*
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di impugnazione, la non CP_1
si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
* * *
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.1 Sotto il primo profilo, risulta fondata la doglianza circa il mancato ri- conoscimento della titolarità del bene per la cui illegittima occupazione l'ente ha proposto domanda di pagamento dell'indennità.
La successione dell' all' Pt_1 Parte_3 [...]
è stata determinata dall'art. 22 della L.R. Controparte_3
Sardegna 8 agosto 2006, n. 12 -Norme generali in materia di edilizia residen- ziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari
( in il quale stabilisce Pt_4 Parte_3
che l' subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridi- CP_2
ci attivi e passivi degli . Pt_4
Trattandosi di successione legale, il suo riconoscimento non presupponeva alcuna attività assertiva o probatoria da parte dell'ente subentrante.
pagina 4 di 9 In questa situazione, nel ritenere insufficiente la visura catastale per la prova della titolarità del bene, il primo giudice omise di considerare che la qualità di successore legale dell' era desumibile direttamente dalla normativa CP_2
regionale.
In secondo luogo, la titolarità del bene oggetto di causa risulta provata da una pluralità di elementi documentali, idonei a fondare la legittimazione attiva dell' Pt_1
1. essendo preordinata a fini essenzialmente fiscali, l'intestazione catastale dell'immobile non costituisce di per sé prova della proprietà ma può avere, comunque, valore di elemento indiziario rilevante;
pur essendo principio consolidato che il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non possa essere provato sulla base della mera annotazione nei registri catastali, i quali, in assenza di altri e più qualificanti elementi, hanno soltanto valore indiziario (Cass., 6 settembre 2019, n. 22339), nel caso di specie, tale intestazione non era isolata, ma si inseriva in un contesto probatorio più ampio;
2. la diffida al rilascio notificata alla convenuta nel 2010, redatta ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/1989, identificava l'immobile occupato me- diante uno specifico codice alloggio (793000100101007) e conteneva altri riferimenti amministrativi, che presuppongono la titolarità del bene in capo all' la quale, diversamente, non avrebbe potuto attiva- CP_2
re il procedimento di rilascio previsto dalla normativa regionale;
3. la citata documentazione amministrativa prodotta in giudizio (provve- dimento di rilascio, preavviso e verbale dell'ufficiale giudiziario) con-
pagina 5 di 9 ferma l'esercizio da parte dell'azienda di poteri dominicali e gestionali sull'immobile, coerenti con la qualità di proprietario;
4. la mancata contestazione da parte della convenuta in sede di rilascio rafforza il quadro probatorio, in quanto l'occupante non ha messo in di- scussione la legittimazione dell' né la sua qualità di titolare del CP_2
bene.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, risultano sufficienti a fondare la legittimazione attiva di CP_2
3.2 Il secondo e il terzo profilo sono fondati ma non possono portare all'integrale accoglimento dell'appello.
Ha ragione l'ente di dolersi del fatto che, pur avendo riconosciuto l'occupazione almeno dall'anno 2010, il primo giudice avrebbe dovuto deter- minare l'indennità da tale momento e non escluderne in toto i presupposti.
Effettivamente, dalla ricezione a mani della stessa , presso l'immobile CP_1
per cui è causa, della diffida spiccata dall'ente (doc. 2) può trarsi che, alla data del 28 gennaio 2010, l'odierna appellata occupasse l'appartamento di via Gui- do Rossa n. 6 a Villacidro;
dal verbale di rilascio del 21 novembre 2011 (doc.
6) può trarsi conferma del fatto che tale occupazione si sia protratta sino a quel- la data.
In difetto di (ulteriori) elementi non può ritenersi, invece, raggiunta la prova del fatto che la avesse iniziato l'indebita occupazione già a maggio CP_1
2009.
Conseguentemente, l'indennità deve essere riconosciuta per il periodo gen- naio 2010-novembre 2011, secondo i valori indicati dalla stessa (doc. CP_2
pagina 6 di 9 7), che devono presumersi attendibili, provenendo dallo stesso ente deputato alla determinazione dei canoni relativi agli immobili oggetto di assegnazione agli aventi diritto.
In particolare, la deve pagare l'indennità di occupazione di euro CP_1
343,95 per le mensilità dell'anno 2010 (in totale euro 4.127,4), quella di euro
288,96 per le mensilità gennaio-marzo 2011 (in totale euro 866,88) e quella di euro 290,77 per le mensilità aprile-novembre 2011 (in totale euro 2.326,16).
Atteso che la indennità di occupazione ha natura di obbligazione di valore, in quanto volta a risarcire della perdita subita per il mancato godimento (indi- retto) della res (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645), tali importi de- vono essere oggetto di rivalutazione alla data odierna, da compiere d'ufficio
(Cass., 4 agosto 2025, n. 22441) al fine di ripristinare il patrimonio del credito- re nella medesima consistenza che avrebbe avuto se il fatto illecito non fosse stato commesso.
Conseguentemente, l'importo di euro 4.127,40 relativo all'annualità 2010 deve essere rivalutato in euro 5.336,73, sulla base del coefficiente di rivaluta- zione pari a 1,253, mentre l'importo (complessivo) di euro 3.193,04 relativo all'annualità 2011 deve essere rivalutato in euro 4.000,88, sulla base del coeffi- ciente di rivalutazione pari a 1,293.
L'appellante ha domandato anche il pagamento degli interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al saldo.
Questa domanda è infondata.
Rispetto alle obbligazioni di valore, il creditore non può giovarsi della pre- sunzione legale di cui all'art. 1224, primo comma, c.c. e ha diritto, piuttosto, al pagina 7 di 9 risarcimento del danno da ritardo di cui abbia dimostrato esistenza ed entità
(anche sul punto Cass., 22441/2025 cit.).
Atteso che l'appellante non ha allegato alcunché circa il danno da ritardo subito, nulla può riconoscersi a tale titolo.
All'appellante spettano gli interessi al tasso legale dalla pronuncia della pre- sente sentenza.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquida- ti ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e al valore minimo per la fase di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello di contro l'ordinanza pubblicata il CP_2
25 settembre 2023 (cron. n. 11455/2023) del Tribunale di Cagliari
e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 9.337,61, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente senten- za;
3. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante del- le spese processuali, che liquida in:
pagina 8 di 9 a) euro 2.540,00 per compensi, euro 145,50 per spese esen- ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado;
b) euro 3.011,00 per compensi, euro 355,50 per spese esen- ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudi- zio.
Cagliari, 30 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. Parte_1
), con sede a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso l'avv. P.IVA_1
IS LE, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
cidro (SU), appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, in riforma dell'impugnata ordinanza:
a) accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo da parte di
[...]
dell'alloggio sito in Villacidro (SU), via Guido Rossa n. 6 Parte_2
dal mese di maggio 2009 al 21/11/2011;
b) condannare a corrispondere all' l'importo Controparte_1 CP_2
di € 11.161,82 a titolo di indennità per occupazione senza titolo dal me- se di maggio 2009 al 21/11/2011 come da conteggi, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Cagliari (proc. 1978/2022
R.G.), l' chiese Parte_3
l'accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte di , Controparte_1
di un immobile ubicato a Villacidro (via Guido Rossa n. 6) e la sua condanna al pagamento di un'indennità pari a euro 11.161,82 per il periodo compreso tra maggio 2009 e il 21 novembre 2011.
La convenuta non si costituì e venne dichiarata contumace.
Con ordinanza del 25 settembre 2023 (cron. n. 11455/2023), il giudice re- spinse la domanda, avendo ritenuto non provati i fatti costitutivi.
In particolare, il Tribunale ritenne non dimostrata la qualità di proprietaria in capo alla ricorrente, atteso che la visura catastale (doc. 1) prodotta da CP_2
indicava quale intestatario dell'immobile l'Istituto Autonomo Case Popolari e pagina 2 di 9 atteso che non era stata allegata o documentata la successione giuridica della ricorrente a tale ente.
Inoltre, pur riconoscendo come la convenuta avesse ricevuto notifiche pres- so l'immobile e che vi avesse ritirato i propri effetti personali in occasione del rilascio forzato, il giudice ritenne non dimostrato il periodo di occupazione an- tecedente al 2010 ed escluse la fondatezza della pretesa per il periodo richiesto.
Infine, il Tribunale rilevò che la somma pretesa non era stata oggetto di pre- cedente intimazione, dato che la diffida del 2016 faceva riferimento a fitti sca- duti (dicitura che presupponeva l'esistenza di un rapporto locativo) e non a in- dennità per occupazione senza titolo.
2. Contro tale decisione, ha proposto impugnazione la quale, con CP_2
un unico motivo articolato in più punti, ha censurato l'ordinanza per motiva- zione illogica, erronea valutazione della prova documentale e falsa applicazio- ne delle norme in materia di presunzioni.
Prima di tutto, l'ente ha lamentato che il giudice di primo grado avesse omesso di considerare l'intera documentazione prodotta, tra cui atti ammini- strativi e verbali di rilascio, che presupponevano la titolarità dell'immobile in capo all' e ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 12/2006, Pt_1
esso sia subentrato nei rapporti giuridici dell' e come tale circostanza, es- Pt_4
sendo prevista da norma di legge, non necessitasse di allegazione specifica, in forza del principio iura novit curia.
Sotto altro profilo, ha contestato l'incoerenza della motivazione CP_2
relativa al periodo di occupazione, rilevando che, pur avendo il giudice ricono-
pagina 3 di 9 sciuto l'occupazione almeno dal 2010, aveva comunque rigettato integralmente il ricorso, omettendo di pronunciarsi su una possibile condanna parziale.
Infine, ha spiegato come il riferimento ai fitti scaduti contenuto CP_2
nella diffida del 2016 fosse frutto dell'utilizzo di un modulo standard e non implicasse il riconoscimento di un rapporto locativo, ma costituisse comunque una messa in mora per il pagamento dell'indennità calcolata sul valore locativo del bene.
*
Malgrado la regolare notificazione dell'atto di impugnazione, la non CP_1
si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
* * *
3. L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.1 Sotto il primo profilo, risulta fondata la doglianza circa il mancato ri- conoscimento della titolarità del bene per la cui illegittima occupazione l'ente ha proposto domanda di pagamento dell'indennità.
La successione dell' all' Pt_1 Parte_3 [...]
è stata determinata dall'art. 22 della L.R. Controparte_3
Sardegna 8 agosto 2006, n. 12 -Norme generali in materia di edilizia residen- ziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari
( in il quale stabilisce Pt_4 Parte_3
che l' subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridi- CP_2
ci attivi e passivi degli . Pt_4
Trattandosi di successione legale, il suo riconoscimento non presupponeva alcuna attività assertiva o probatoria da parte dell'ente subentrante.
pagina 4 di 9 In questa situazione, nel ritenere insufficiente la visura catastale per la prova della titolarità del bene, il primo giudice omise di considerare che la qualità di successore legale dell' era desumibile direttamente dalla normativa CP_2
regionale.
In secondo luogo, la titolarità del bene oggetto di causa risulta provata da una pluralità di elementi documentali, idonei a fondare la legittimazione attiva dell' Pt_1
1. essendo preordinata a fini essenzialmente fiscali, l'intestazione catastale dell'immobile non costituisce di per sé prova della proprietà ma può avere, comunque, valore di elemento indiziario rilevante;
pur essendo principio consolidato che il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non possa essere provato sulla base della mera annotazione nei registri catastali, i quali, in assenza di altri e più qualificanti elementi, hanno soltanto valore indiziario (Cass., 6 settembre 2019, n. 22339), nel caso di specie, tale intestazione non era isolata, ma si inseriva in un contesto probatorio più ampio;
2. la diffida al rilascio notificata alla convenuta nel 2010, redatta ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/1989, identificava l'immobile occupato me- diante uno specifico codice alloggio (793000100101007) e conteneva altri riferimenti amministrativi, che presuppongono la titolarità del bene in capo all' la quale, diversamente, non avrebbe potuto attiva- CP_2
re il procedimento di rilascio previsto dalla normativa regionale;
3. la citata documentazione amministrativa prodotta in giudizio (provve- dimento di rilascio, preavviso e verbale dell'ufficiale giudiziario) con-
pagina 5 di 9 ferma l'esercizio da parte dell'azienda di poteri dominicali e gestionali sull'immobile, coerenti con la qualità di proprietario;
4. la mancata contestazione da parte della convenuta in sede di rilascio rafforza il quadro probatorio, in quanto l'occupante non ha messo in di- scussione la legittimazione dell' né la sua qualità di titolare del CP_2
bene.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, risultano sufficienti a fondare la legittimazione attiva di CP_2
3.2 Il secondo e il terzo profilo sono fondati ma non possono portare all'integrale accoglimento dell'appello.
Ha ragione l'ente di dolersi del fatto che, pur avendo riconosciuto l'occupazione almeno dall'anno 2010, il primo giudice avrebbe dovuto deter- minare l'indennità da tale momento e non escluderne in toto i presupposti.
Effettivamente, dalla ricezione a mani della stessa , presso l'immobile CP_1
per cui è causa, della diffida spiccata dall'ente (doc. 2) può trarsi che, alla data del 28 gennaio 2010, l'odierna appellata occupasse l'appartamento di via Gui- do Rossa n. 6 a Villacidro;
dal verbale di rilascio del 21 novembre 2011 (doc.
6) può trarsi conferma del fatto che tale occupazione si sia protratta sino a quel- la data.
In difetto di (ulteriori) elementi non può ritenersi, invece, raggiunta la prova del fatto che la avesse iniziato l'indebita occupazione già a maggio CP_1
2009.
Conseguentemente, l'indennità deve essere riconosciuta per il periodo gen- naio 2010-novembre 2011, secondo i valori indicati dalla stessa (doc. CP_2
pagina 6 di 9 7), che devono presumersi attendibili, provenendo dallo stesso ente deputato alla determinazione dei canoni relativi agli immobili oggetto di assegnazione agli aventi diritto.
In particolare, la deve pagare l'indennità di occupazione di euro CP_1
343,95 per le mensilità dell'anno 2010 (in totale euro 4.127,4), quella di euro
288,96 per le mensilità gennaio-marzo 2011 (in totale euro 866,88) e quella di euro 290,77 per le mensilità aprile-novembre 2011 (in totale euro 2.326,16).
Atteso che la indennità di occupazione ha natura di obbligazione di valore, in quanto volta a risarcire della perdita subita per il mancato godimento (indi- retto) della res (Cass. Sez. Un. 15 novembre 2022, n. 33645), tali importi de- vono essere oggetto di rivalutazione alla data odierna, da compiere d'ufficio
(Cass., 4 agosto 2025, n. 22441) al fine di ripristinare il patrimonio del credito- re nella medesima consistenza che avrebbe avuto se il fatto illecito non fosse stato commesso.
Conseguentemente, l'importo di euro 4.127,40 relativo all'annualità 2010 deve essere rivalutato in euro 5.336,73, sulla base del coefficiente di rivaluta- zione pari a 1,253, mentre l'importo (complessivo) di euro 3.193,04 relativo all'annualità 2011 deve essere rivalutato in euro 4.000,88, sulla base del coeffi- ciente di rivalutazione pari a 1,293.
L'appellante ha domandato anche il pagamento degli interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al saldo.
Questa domanda è infondata.
Rispetto alle obbligazioni di valore, il creditore non può giovarsi della pre- sunzione legale di cui all'art. 1224, primo comma, c.c. e ha diritto, piuttosto, al pagina 7 di 9 risarcimento del danno da ritardo di cui abbia dimostrato esistenza ed entità
(anche sul punto Cass., 22441/2025 cit.).
Atteso che l'appellante non ha allegato alcunché circa il danno da ritardo subito, nulla può riconoscersi a tale titolo.
All'appellante spettano gli interessi al tasso legale dalla pronuncia della pre- sente sentenza.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquida- ti ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e al valore minimo per la fase di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie l'appello di contro l'ordinanza pubblicata il CP_2
25 settembre 2023 (cron. n. 11455/2023) del Tribunale di Cagliari
e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 9.337,61, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente senten- za;
3. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante del- le spese processuali, che liquida in:
pagina 8 di 9 a) euro 2.540,00 per compensi, euro 145,50 per spese esen- ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di primo grado;
b) euro 3.011,00 per compensi, euro 355,50 per spese esen- ti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado di giudi- zio.
Cagliari, 30 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 9 di 9