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24 agosto 1975
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1 luglio 2002
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10 novembre 2018
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Art. 58. Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
((Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.))
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
((Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.))
Commentari • 8
- 1. Misure alternative alla detenzione: affidamento, detenzione domiciliare, semilibertàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2020 · 5.532806
[…] Nel caso in cui l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate, la misura alternativa - dopo un eventuale richiamo - può essere sospesa o revocata e l?interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario (art. 58 quater legge 354/1975). 1. […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2312Provvedimento: […] Paolo Spalluto, il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta l'istanza di affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 58 quater Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 3 della Convenzione EDU. […]Leggi di più...
- giurisdizione sorveglianza·
- art. 3 CEDU·
- inammissibilità ricorso·
- art. 666 c.p.p.·
- art. 678 c.p.p.·
- revoca misura alternativa·
- affidamento in prova·
- art. 8 CEDU·
- Corte costituzionale·
- art. 47 L. 354/1965·
- Corte EDU·
- art. 58 quater L. 354/1965·
- art. 27 Cost.·
- art. 606 c.p.p.·
- art. 616 c.p.p.