Articolo 58 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 57Articolo 71
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10 novembre 2018
Art. 58. Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
((Alle attivita' di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attivita' lavorative.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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