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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 18.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7646/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Tomasino, Carlo Tomasino e Giuseppe Tomasino. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t., COtroparte_1 rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal Direttore
Centrale per le risorse umane, amministrazione e bilancio, dott. , dai dott.ri Persona_1 Parte_2
, , RR AL e , e dalle dott.sse Francesca
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
RD, SS ZI, GI RU ed OR IO DR.
, in persona del legale rapp.te COtroparte_2
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
Oggetto: impugnativa di licenziamento disciplinare per giusta causa. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
CO ricorso depositato in data 31.03.2025, l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio CO l (in acronimo , rassegnando le seguenti conclusioni: “1. COtroparte_1
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui infra - la nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento irrogato al ricorrente con nota del 24/09/2024 - in quanto irrituale ed improcedibile privo di giusta causa e giustificato motivo, oltre che in contrasto con le disposizioni di
1 legge e con la normativa contrattuale vigente ratione temporis in materia.
2. COseguentemente, e laddove occorra, previa declaratoria di nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del procedimento disciplinare avviato con nota del 29/01/2009 (prot. 12/VII/0005797) e del procedimento disciplinare avviato con nota del 22/01/2010 (prot. 12/VII/0004014), successivamente riuniti con provvedimento del 06/08/2010 (prot. 12/VII/0053917/04.03) nonché della ripresa o riattivazione del procedimento, disposta con nota del 30/05/2024 - per tutti i motivi di cui infra - condannare , in persona del l.r.p.t.: - (in via principale) alla COtroparte_1 reintegrazione in servizio del ricorrente (con effetti economici diretti, indiretti, riflessi e differiti, fino alla data di collocamento in quiescenza, ovvero fino al 01/04/2018) nonché al risarcimento del danno prodotto, mercè la corresponsione di una somma pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì del licenziamento fino alla effettiva reintegra, da quantificarsi sulla retribuzione globale di fatto, o comunque quella diversa che si riterrà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in uno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo ovvero per quello che verrà ritenuto di giustizia - (in subordine) alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (con effetti economici diretti, indiretti, riflessi e differiti, fino alla data di collocamento in quiescenza, ovvero fino al 01/04/2018) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura pari a ventiquattro mensilità (o quella diversa ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In ogni caso 3.
Accertare e dichiarare la nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità della sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, disposta con Decreto Direttoriale n. 600 del 17/12/2009, per tutti i motivi infra dedotti, e conseguentemente, condannare , in COtroparte_1 persona del l.r.p.t.: - (in via principale) al pagamento della quota parte trattenuta pari al 50% della retribuzione medio tempore maturata dal ricorrente, dal dicembre 2009 (ovvero dalla data di applicazione della sospensione cautelare) fino alla data di collocamento in quiescenza (01/04/2018), ovvero per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, - (in ulteriore subordine) al pagamento della quota parte trattenuta pari al 50% della retribuzione medio tempore maturata dal ricorrente, dal dicembre 2014 (ovvero decorso il quinquennio previsto dal CCNL vigente ratione temporis) fino alla data di collocamento in quiescenza (01/04/2018), ovvero per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. CO la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti,
2 ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 cpc e 150 disp. att. cpc, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. CO vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto di avere lavorato con CO decorrenza gennaio 2017, nei ruoli dell (in acronimo -a seguito COtroparte_1 di trasferimento ex lege dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS)- fino alla data del
01/04/2018; di essere stato assegnato alla sede di Napoli con incarico di Ispettore e inquadramento nella 3a Area funzionale, posizione economica F3 del CCNL del comparto (Funzioni Centrali); CP_4 di avere subito con Ordine di Servizio n. 2 del 14/01/2009 e n. 3 del 16/01/2009, dapprima la sospensione dall'attività di vigilanza ordinaria, indi l'assegnazione ad altre mansioni (ovvero, di impiegato amministrativo presso l'Unità Operativa Relazioni Sindacali e COflitti di Lavoro) a seguito del decreto di perquisizione locale emesso dalla Procura presso il Tribunale di Napoli il 13/01/2009
(procedimento r.g.n.r. 11188/2007) nei confronti, tra gli altri, anche suoi;
di avere ricevuto con nota del 29/01/2009 (prot. 12/VII/0005797), la notifica di una prima contestazione disciplinare - e contestuale sospensione del procedimento - dal seguente tenore: “CO nota n. 3/Ris/DIR del
15.1.2009, pervenuta il 20.01.2009, il Direttore della di Napoli ha Parte_6 trasmesso il decreto di perquisizione locale del 13.1.2009 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, da cui si evince che, con un'informativa del 13.1.2009, la GdF del Nucleo di
Polizia Tributaria di Napoli ha denunciato, nonché documentato, il verificarsi di incontri confidenziali, anche in giorni festivi ed in luoghi pubblici, tra gli indagati nel procedimento penale n. 11188/2007
RGNR, tra cui la S.V., e professionisti di fiducia degli imprenditori coinvolti nell'attività ispettiva degli indagati stessi, nonché la dazione, da parte di detti professionisti, di buoni benzina, telefoni cellulari, gioieLL ed altre utilità. Quanto sopra si contesta alla S.V. … con avvertenza che il presente procedimento disciplinare viene sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL Compart CP_4 del 12.6.2003. L'azione disciplinare verrà ripresa non appena perverranno le decisioni a carattere definitivo da parte dell'Autorità Giudiziaria”; di avere subito, in pendenza del procedimento penale,
e tenuto conto della misura cautelare degli arresti domiciliari (Ordinanza n. 39629/2009, emessa il
05/12/2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli), la “sospensione cautelare per l'intera durata della misura cautelare” dal servizio, con conseguente riduzione della retribuzione, ovvero con il pagamento di un'indennità pari al 50% della stessa con Decreto Direttoriale n. 600 del 17/12/2009; di avere ricevuto, con nota del 22/01/2010 (prot. 12/VII/0004014), una seconda contestazione disciplinare, con espresso richiamo al prefato procedimento penale r.g.n.r. 28497/2009 con cui gli sono stati contestati i capi di imputazione di cui al procedimento iscritto al r.g.n.r. 28497/2009; di avere formulato la propria estraneità rispetto alle circostanze in addebito (peraltro già esposta con nota del 23/02/2010), in sede di audizione personale celebrata il 01/03/2010; che con Ordinanza del
3 18/03/2010, il GIP del Tribunale di Napoli disponeva la revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio;
di avere richiesto di essere riammesso in servizio con istanza del 22/03/2010, anche in ragione della circostanza che il MLPS ne aveva già disposto - per circa un anno – la sua adibizione alle diverse mansioni di impiegato amministrativo presso l'Unità
Operativa Relazioni Sindacali e COflitti di Lavoro;
che con provvedimento del 23/03/2010, il MLPS negava la sua riammissione in servizio (ripetesi, pur nelle mansioni diverse), atteso che “i fatti penali per i quali il dipendente è indagato sono di gravità tale da incrinare il necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra dipendente e datore di lavoro”, anticipando, a suo dire, il futuro licenziamento;
che con nota del 06/08/2010 (prot. 12/VII/0053917/04.03) il MLPS gli comunicava la riunione dei predetti procedimenti disciplinari;
che con sentenza n. 11939/2014 del 18/09/2014, il
Tribunale di Napoli (I Sezione Penale) - a definizione del procedimento iscritto al r.g.n.r. 28497/2009
- pronunciava sentenza di condanna a suo carico con sospensione condizionale della pena e con nota del 16/12/2014, il MLPS - a fronte della sentenza in parola (prontamente da lui appellata) – gli comunicava la “sospensione cautelare dal servizio per un ulteriore biennio”; che con Decreto del CO 04/12/2017 (prot. ITL_NA/0055360) l gli comunicava la collocazione a riposo per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/04/2018; che a seguito del gravame da lui interposto avverso la citata sentenza n. 11939/2014, la Corte di Appello di Napoli (I Sezione Penale) pronunciava sentenza n.
674/2020 del 09/04/2020, con dichiarazione di non doversi procedere per i reati ascritti in ragione dell'intervenuta prescrizione, con conseguente e contestuale revoca delle sanzioni accessorie;
che,
a fronte della precitata sentenza n. 674/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2020, in relazione ai capi di imputazione di cui al procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 28497/09 - di cui alle richiamate lettere di contestazione disciplinare (riunite in unico procedimento che, parimenti si ribadisce, veniva attivato sulla base degli stessi capi di imputazione testualmente trascritti) - l'Ente convenuto non operava alcuna riattivazione o ripresa del procedimento disciplinare nei termini di legge;
che con nota del 17/04/2024, pertanto, egli, con il patrocinio dei suoi legali, notificava diffida stragiudiziale;
CO che solo dopo la prefata diffida, rimasta priva di riscontro, l a distanza di quasi quattro anni dalla sentenza che definiva in maniera irrevocabile il procedimento iscritto in primo grado al r.g.n.r.
28497/2009 – (i cui capi di imputazione costituivano l'oggetto delle prefate due contestazioni disciplinari, riunite in data 06/08/2010) – ha effettuato la ripresa del procedimento riunito, comunicandogli tale ripresa con nota del 30/05/2024, “Ripresa del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebiti e contestuale convocazione per il giorno 08.07.2024 ore 10.00
(Procedimenti disciplinari riuniti nn. 1364 e 1451/MLP)”; che in data 08/07/2024, egli ha reso le proprie controdeduzioni mediante audizione personale, nel corso della quale ha ribadito la propria estraneità rispetto ai fatti in addebito e ha eccepito i vizi della procedura disciplinare di cui infra;
che
4 CO con nota del 24/09/2024, l gli ha irrogato il licenziamento per giusta causa con effetto dal
18/03/2010, ovvero dal primo giorno di sospensione cautelare.
Tanto esposto, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi:
A. violazione dell'art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e (in ogni caso) violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970;
B. violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (vigente ratione temporis) - decadenza dal termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare;
C. nuLLtà del licenziamento per vizio di omessa contestazione disciplinare;
D. violazione del principio del cd. “ne bis in idem” (comunque applicabile al procedimento disciplinare);
E. violazione del principio di immutabilità degli addebiti in contestazione e del licenziamento;
F. violazione delle ipotesi di licenziamento previste dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 – (in ogni caso) violazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal Ccnl del 12/06/2003 (espressamente richiamato dalla resistente nel procedimento disciplinare);
G. violazione del limite di durata massimo previsto dal Ccnl di comparto in ordine alla sospensione cautelare dal servizio;
nel merito:
H. illegittimità del licenziamento – il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare – sussistenza dell'onere della prova in capo alla resistente;
erronea decorrenza degli effetti del licenziamento.
Il ricorrente ha prospettato le conseguenze derivanti dalla declaratoria di nuLLtà e/o illegittimità del licenziamento e la violazione delle disposizioni contrattuali e di legge in materia, quanto alla decorrenza degli effetti del licenziamento e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CO L' ha replicato dettagliatamente alle argomentazioni e alle deduzioni sollevate dal ricorrente ritenendole infondate e ha chiesto di “Rigettare le domande avanzate dal sig. in Pt_1 quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, d. lgs. 149/2015”. CO Non è stata possibile una soluzione transattiva della lite per l'indisponibilità dell ad accedere ad una conciliazione;
di seguito, esteso il contraddittorio con l quale litisconsorte CP_2 necessario in ordine alla domanda contributiva, il Giudicante ha ritenuto decidibile la causa senza istruttoria.
Indi, concesso termine per note difensive, sull'accordo delle parti è stata sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. e, in data odierna, scaduto il termine perentorio ivi previsto, il Giudicante ha pronunciato separata sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
5 CO È pacifico tra le parti che l dal 01.01.2017 è subentrato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (di seguito MLPS) nella gestione del personale dipendente ivi transitato ai sensi del d.lgs. 149/2015 e relativi DM applicativi, ed è subentrato in tutti i procedimenti disciplinari, relativi CO al personale transitato nei ruoli dell attivati dal MLPS e successivamente sospesi in pendenza di procedimento penale.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso risulta comminata in data
24.09.2024 in base alla previsione dell'art. 13, co. 6, del C.C.N.L. 12.6.2003 (“per aver commesso
“fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”) e risulta applicata a far data dal 18.03.2010, data di decorrenza della sospensione cautelare d'ufficio ai sensi dell'art. 15, co. 2, del CCNL del 12.6.2003, disposta con Decreto Direttoriale n. 291 del 23.03.2010 della Direzione
Generale delle Risorse umane e affari generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il recesso risulta disposto in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, avvenuta con decorrenza 01/04/2018, per raggiunti limiti di età, essendo tale ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 55 bis, comma 9 del d.lgs. 165/2001, nella formulazione vigente ratione temporis, a mente del quale “in caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. In tale evenienza, i Giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che “Come da questa Corte già affermato, con orientamento qui condiviso, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della sua immagine;
sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare (in tal senso
Cass. 24 agosto 2016, n. 17307; Cass. 28 luglio 2017, n. 18849; Cass. 10 agosto 2018, n. 20708).
4.2. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto
6 potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell'impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt.
118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l'interesse dell'ente datore all'accertamento della responsabilità disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914).
Il ricorrente, laddove nelle conclusioni, ha formulato richiesta di reintegra nel posto di lavoro, ha inteso riferirsi ai soli effetti economici conseguenti alla invocata ricostituzione del rapporto, essendo tale ricostituzione del tutto inconfigurabile, stante il suo pensionamento fin dal 2018.
Ciò posto, per un corretto approccio al tema d'indagine, è opportuno ricostruire, dai documenti prodotti dalle parti, sia le vicende processuali dei due procedimenti penali cui è stato sottoposto il dipendente sia le vicende inerenti al rapporto di lavoro, di natura disciplinare. Quanto alle vicende penali risultano:
A) Procedimento penale n. 28497/09 R.G.N.R. presso il Tribunale di Napoli.
1. Il sig. è stato inizialmente coinvolto nel procedimento penale n. 11188/07 RGNR Pt_1 da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Da tale procedimento, come riferito dallo stesso ricorrente, è scaturito, per stralcio, il procedimento penale n. 28497/09 RGNR, volto a riunire tutte le vicende relative agli ispettori del lavoro coinvolti nelle indagini. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, tra cui l'odierno ricorrente, il GUP del tribunale di Napoli CO con sentenza n. 195/11 (all. 4 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con riferimento ad alcuni dei (numerosi) capi di imputazione originariamente contestati al ricorrente dalla Procura di
Napoli, in particolare i capi di imputazione A), B), C), D), E), F), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R),
S), AA), BB), CC).;
2. Quindi, il Tribunale di Napoli, I Sez. penale, con sentenza n. 11939/14 del 18.09.2014 ha condannato l in relazione ai reati di cui ai capi G), H), T), U), V) e W) ad anni 4 e mesi 6 di Pt_1
CO reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (all. 5 ;
3. A seguito del gravame proposto dall avverso la citata sentenza n. 11939/14 del Pt_1
18.09.2014 del Tribunale di Napoli, la Corte d'Appello di Napoli, I Sez. penale, con sentenza n.
674/20 del 09.04.2020, divenuta irrevocabile il 16.10.2020, in riforma della sentenza di primo grado e previa riqualificazione del reato di cui al capo G) nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 319 quater c.p., ha dichiarato “non doversi procedere” nei confronti dell per tutti i reati ascritti per Pt_1
CO intervenuta prescrizione ed ha revocato le sanzioni accessorie (all. 6 .
7 B) Procedimento penale n. 7443/11 R.G.N.R. presso il Tribunale di Nola (risultato essere uno stralcio dal procedimento penale n. 28497/09, disposto per ragioni di competenza territoriale dal
Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza n. 195/11).
1. In relazione ai capi di imputazione per i quali il tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, il GUP del tribunale di Nola, territorialmente competente, ha emesso in data 15.10.2013 il decreto che dispone il giudizio nell'ambito del nuovo procedimento penale n. 7443/11 RGNR iscritto presso il medesimo Tribunale (all. 7 INL)
2. Quindi, con sentenza n. 611/18 del 28.02.2018, il tribunale di Nola ha condannato parte ricorrente per i reati di cui ai capi A), C), E) – come riqualificato nel reato di cui all'art. 319 quater c.p. – I) e K) ad anni 5 e all'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, e lo ha dichiarato in stato di interdizione legale per la durata della pena, dichiarando invece non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B), D), F), J), M), N), O), P), Q), S), AA) e CC), come riqualificato nel reato di cui all'art. 483 e 110 c.p., per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ed assolvendolo dai reati ascritti ai capi R), Z), e BB) perché il fatto non sussiste;
infine, il tribunale di Nola ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte CO civile (all. 8 ;
3. A seguito del gravame proposto dal parte ricorrente avverso la citata sentenza n. 611/18 del 28.02.2018 del Tribunale di Nola, la Corte di Appello di Napoli, II Sez. penale, con la sentenza n. 10794/23 del 17.10.2023, divenuta irrevocabile in data 03.01.2024, ha riformato il pronunciamento del giudice di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell per i reati di cui ai capi di imputazione n. A), C), I), K), riqualificati nel reato di cui all'art. Pt_1
319 quater c.p. ed E) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie e confermando la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile (all. 19 di parte ricorrente). COt In ordine all'iter disciplinare, va evidenziato che l presso il MLPS, ricevuto il decreto di perquisizione locale del 13.01.2009 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 11188/07 RGRN nei confronti – tra gli altri – del ricorrente, dipendente dell'allora di Napoli (attuale COtroparte_6 [...]
, avviava, con atto di contestazione disciplinare prot. 5797 del 29.01.2009, COtroparte_7 ai sensi dell'art. 24 del CCNL Comparto del 17.05.1995, come rinovellato dagli artt. 10 ss,
CP_4 del CCNL comparto del 12.06.2003, nonché dell'art. 55, co. 5 d.lgs. 165/2001 (testo ratione
CP_4 temporis vigente) e dagli artt. 27 ss. del CCNL Comparto del 14.09.2007, il primo
CP_4 procedimento disciplinare n. 1364/NLPS a carico del sig. contestualmente sospendendo il Pt_1 procedimento ai sensi dell'art. 14, co.2, del CCNL Comparto del 12.06.2003.
CP_4
8 COt Successivamente, l presso il MLPS, in seguito alla ricezione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 05.12.2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 28497/09 RGNR nei confronti del medesimo ricorrente, per fatti integranti i reati previsti dagli artt. 317, 476, 490, 319, 328 e 483 c.p., con Ministeriale n. 4014 del 22.01.2010 avviava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis, co.4, d. lgs. 165/2001, un secondo procedimento disciplinare n. 1451/MLPS, sospendendolo successivamente con Ministeriale n. 23810 del
13.04.2010.
CO nota del 23.07.2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli formalmente comunicava che il procedimento penale n. 28497/09 RGRN, che vedeva coinvolto tra gli altri l Pt_1 era uno stralcio dell'originario procedimento n. 11188/07 RGRN, disposto per raccogliere in un unico procedimento penale tutti i fatti inerenti all'attività degli ispettori del lavoro coinvolti nell'originario procedimento;
di conseguenza il MLPS, con la nota ministeriale n. 53917 del 06.08.2010 (all. 3 di parte ricorrente) comunicava la riunione dei due citati procedimenti disciplinari in un unico procedimento (n. 1364-1451), confermando altresì la sospensione del riunito procedimento disciplinare.
Nelle more della definizione del procedimento penale a carico dell il Ministero del Pt_1
Lavoro ne disponeva la sospensione dal servizio, dapprima obbligatoriamente ex art. 15, co.1, del
CCNL del 12.06.2003 con D.D. n. 600 del 17.12.2009 a seguito della applicazione a suo carico in data 16 dicembre 2009 della misura cautelare degli arresti domiciliari (all. 6 di parte ricorrente), poi in via facoltativa a vario titolo, ai sensi dei commi 2 e 10 del medesimo art. 15 del CCNL del 12.6.2003
(cfr: il comma 2 prevede che l'Amministrazione ha la facoltà di prolungare il periodo di sospensione, una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, qualora i fatti siano attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento) a far data dal 18 marzo 2010 fino al collocamento in CO quiescenza avvenuto in data 01.04.2018, nello specifico con i seguenti provvedimenti che ha elencato in progressiva successione:
-D.D. n. 291 del 23.03.2010 della Direzione Risorse umane e affari generali di CP_8 sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art. 15, co.2, del CCNL del 12.6.2003, a decorrere dal 18.03.2010 (all. 7 di parte ricorrente);
-D.D. n. 38/1174 del 25.11.2014 della COtroparte_9
di sospensione cautelare dal servizio ex lege, ai sensi dell'art.4, co.
[...]
1, l. 97/01, a decorrere dal 18.09.2014, e contestuale proroga biennale della sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL del 12.06.2003, come modificato dall'art. 27, co.4, del CCNL del
14.09.2007, a decorrere dal 16.12.2014 (all.11 di parte ricorrente);
9 -D.D. n. VII/11/2016 del 05.12.2016 della COtroparte_10
– UPD di proroga della sospensione cautelare dal servizio per
[...] un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL del 12.06.2003, come modificato dall'art. 27, co.4, del CCNL del 14.09.2007, con effetto dal 16.12.2016 (all. 13 di parte ricorrente).
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, vanno esaminati gli specifici motivi di censura dedotti dal ricorrente, che segnano i limiti della motivazione, precisandosi che i fatti addebitati al ricorrente risalgono ad epoca anteriore al 22.6.2017, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 75/2017 la cui norma transitoria, l'art. 22, comma 13, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che "Le disposizioni di cui al
Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, “le previsioni espresse contenute nella suddetta norma transitoria sono univocamente riferite a tutte le disposizioni del Capo VII del medesimo decreto legislativo (Cass. n. 20068/2023)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/03/2025, n.6514).
Nella fattispecie per cui è causa trovano dunque applicazione gli artt.55 e segg. del D.lgs. n.
165/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 14 del D.lgs. n. 75/2017, dal momento che il discrimine temporale ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del Capo VII del D.lgs. n.
75/2017, è costituito dall'epoca della commissione dell'illecito disciplinare.
A. Violazione dell'art. 55 ter comma 4 d.lgs. n. 165/2001 e (in ogni caso) violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970.
La norma statutaria anteriore al d.lgs. 75/2017, prevede che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. CO Ed invero, come correttamente ritenuto dall l'ispettorato, in conseguenza della riunione dei due procedimenti disciplinari e della loro sospensione (disposta con nota ministeriale n. 53917 del 06.08.2010), ha ritenuto necessario, per la ripresa dei procedimenti riuniti n. 1364/1451, attendere la definizione di entrambi i procedimenti penali avviati nei confronti del medesimo (il n.
28497/09 RGRN presso Tribunale di Napoli e il n. 7443/11 RGRN presso il Tribunale di Nola) ai fini
10 di una complessiva ed unitaria valutazione sotto il profilo disciplinare delle vicende contestate. Cade in un evidente errore il ricorrente quanto ritiene che entrambi i procedimenti disciplinari avviati (e riuniti) nei suoi confronti del ricorrente afferivano ai soli capi di imputazione di cui al procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 28497/09 Tribunale di Napoli (I Sezione Penale), definito con sentenza della
Corte di Napoli n. 674/2020 del 09/04/2020 divenuta irrevocabile il 16/10/2020 laddove è dimostrato che il secondo procedimento penale risulta instaurato a Nola, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale da parte del Tribunale di Napoli ed ha riguardato una parte dei reati contestati nell'ambito del primo procedimento penale e, alla decisione di primo grado del tribunale di Nola, ha fatto seguito la successiva pronuncia della Corte di Appello di Napoli, II Sez. penale, sentenza n. 10794/23 del 17.10.2023, divenuta irrevocabile in data 03.01.2024. Inoltre,
l'interconnessione tra i procedimenti disciplinari riuniti e i due procedimenti penali, di cui quello di
Nola riguardante la parte più consistente dei reati addebitati al ricorrente, ha reso indispensabile la valutazione della rilevanza disciplinare delle complessive condotte addebitate al ricorrente, onde evitare di definire il procedimento disciplinare sulla base della sola sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 674/2020 del 09/04/2020, senza avere nel frattempo atteso la conclusione del secondo procedimento penale n. 7443/11 i cui esiti in ipotesi sarebbero potuti essere favorevoli o pregiudizievoli al ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, il termine decadenziale di cui al cit. comma 4
(60 gg), deve ritenersi decorrente dalla data in cui la Corte di Appello di Napoli con PEC dell'11.04.2024, assunta in pari data al prot. INL_DCRIS. n. 0007837 ha dato comunicazione della sentenza n. 10794/2023 – divenuta irrevocabile il 03.01.2024 – che ha definito il procedimento penale n. 7443/11 RGNR presso il tribunale di Nola.
Rispetto alla data del 11.04.2024, risulta che l presso l CP_5 COtroparte_1
con la nota prot. INL_DCRIS. n. 0011463 del 30.05.2024 ha tempestivamente disposto la
[...] ripresa dei procedimenti disciplinari riuniti nn. 1364/1451/MLPS e ha rinnovato la contestazione di addebiti nei confronti del sig. rispettando i termini previsti dall'art. 55 ter, co. 4 del d.lgs. n. Pt_1
165/2001 vigente ratione temporis.
B. violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (vigente ratione temporis) - decadenza dal termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare.
La formulazione dell'art. 55 bis previgente al d.lgs. 75/2017 -per la parte di interesse- prevede al comma 4 che “… Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento
11 è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.”.
Il ricorrente ritiene inosservato il termine di 120 gg per la conclusione del procedimento disciplinare (raddoppio dei 60 gg. a mente del comma 4 dell'art. 55 bis, trattandosi di sanzione correlata ad infrazione di maggiore gravità), ma omette di considerare che, in caso di riapertura del procedimento disciplinare all'esito della comunicazione da parte della Cancelleria della sentenza penale, il comma 4 dell'art. 55 ter prevede che “Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. Si verifica in tale evenienza, una rinnovazione della contestazione con una nuova decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare. La chiara formulazione della norma anzidetta correla il dies a quo per calcolare il termine di conclusione del procedimento disciplinare, alla data della ripresa del procedimento stesso, contrariamente all'assunto del ricorrente che vorrebbe far decorrere tale termine dalla data della comunicazione della sentenza penale. Il termine di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 risulta rispettato, dal momento che, entro i 120 giorni dalla data della ripresa del procedimento disciplinare, disposta, come detto, il 30.05.2024, risulta comunicato in data 24.09.2024 l'atto di recesso.
C. nuLLtà del licenziamento per vizio di omessa contestazione disciplinare.
Quanto al vizio dell'assenza della contestazione disciplinare in relazione ai fatti imputati e posti a base del procedimento penale definito dal Tribunale di Nola, il ricorrente omette di considerare che in ordine alla prima e alla seconda contestazione disciplinare (di cui ai procedimenti riuniti), gli addebiti a lui mossi, sono scaturiti dal procedimento n. 28497/09 R.G.N.R., essendo il processo svoltosi presso il tribunale di Nola altro uno stralcio dal procedimento penale n. 28497/09
(disposto per ragioni di competenza territoriale dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 195/11).
Pertanto, la circostanza che una parte dei fatti penalmente rilevanti addebitati all siano Pt_1
“migrati” per ragioni processuali in un differente procedimento penale non significa, come del resto CO correttamente evidenziato da che i fatti stessi non siano comunque stati sostanzialmente contestati al dipendente già con la contestazione di addebito del 22.1.2010 di cui egli ha avuto piena conoscenza.
D. violazione del principio del cd. “ne bis in idem” (comunque applicabile al procedimento disciplinare.
12 CO La prospettazione del ricorrente secondo cui l con la nota del 30.05.2024, avrebbe violato il principio del ne bis in idem avendo consumato il suo potere disciplinare dal momento che a suo dire, una identica condotta non può essere sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica, è del tutto fuorviante giacché con la ripresa dei due procedimenti CO disciplinari riuniti, avvenuta con tale nota, l non ha contestato per la prima volta i fatti di cui al procedimento n 7443/2011 incardinato presso il tribunale di Nola, come invece sostiene parte ricorrente, ma ha rinnovato la contestazione dei medesimi fatti di reato, già contestati dal Ministero del lavoro con la richiamata nota prot. 4014 del 22.01.2010 (prima della sentenza del GUP del tribunale di Napoli n. 195/11 declinatoria della competenza territoriale). Per completezza va comunque evidenziato che non si è consumato alcun potere disciplinare, dal momento che non risulta essere intervenuta altra sanzione disciplinare precedente al licenziamento intimato, né tampoco è possibile riconnettere alla esplicitazione della gravità dei fatti in termini di vincolo fiduciario contenuta nel provvedimento del 23/03/2010 con cui il MLPS negava la sua riammissione in servizio, il significato di un'anticipazione del licenziamento non ancora irrogato.
E. violazione del principio di immutabilità degli addebiti in contestazione e del licenziamento
Per le medesime considerazioni di cui al capo d), il dedotto vizio non sussiste dal momento che il procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 7443/2011 attiene ai medesimi fatti di reato, già contestati dal Ministero del lavoro con la richiamata nota prot. 4014 del 22.01.2010.
F. violazione delle ipotesi di licenziamento previste dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 – (in ogni caso) violazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal CCNL del 12/06/2003 (espressamente richiamato dalla resistente nel procedimento disciplinare).
L'art. 55 quater nella formulazione anteriore al d.lgs. 75/2017 prevedeva che “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
13 c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro…”.
In ordine alle ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, l'art. 13 del CCNL Comparto
Ministeri del 12/06/2003 (vigente ratione temporis) dispone che: “La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; 2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.
97”.
Il ricorrente ritiene violato sia il d.lgs. che il CCNL dal momento che, a suo dire, non ricorre alcuna delle fattispecie previste dalla normativa speciale e dalla declaratoria contrattuale collettiva, atteso che entrambe le sentenze emesse nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Napoli (la n.
674/2020 e la 10794/2023), hanno statuito di non doversi procedere per i reati ascritti in ragione dell'intervenuta prescrizione, con conseguente e contestuale revoca delle sanzioni accessorie. CO L' ha dedotto di essersi avvalso della generale previsione di cui al comma 1 dell'art.55 quater ossia della valutazione della sussistenza della giusta causa del licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c., rispetto alla quale costituiscono ipotesi aggiuntive quelle elencate nell'art. 55 e nella norma contrattuale e ha documentato attraverso la lettera di licenziamento di avere effettuato la valutazione dell'estrema gravità delle condotte comunque accertate in sede penale nella loro materialità e di avere valutato, da un esame complessivo delle risultanze processuali, che le gravi e
14 ripetute condotte dolose contestate al ricorrente – riscontrate dalle ampie risultanze probatorie, sia di natura testimoniale che documentale, richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado nell'ambito dei due procedimenti penali a carico dell'ex dipendente – seppur prescritte ai fini penali, costituiscono circostanze di per sé sufficienti a determinare, per la gravità della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della prestazione lavorativa, una irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario di lavoro.
Nella lettera di licenziamento, al di là del richiamo formale all'art.13 CCNL del 12/06/2003 si CO legge infatti che l ha ritenuto di dover procedere ad una autonoma valutazione ai fini disciplinari di quanto rilevato nei diversi gradi di giudizio penale nonché dei fatti storici – desumibili dagli atti processuali relativi rispettivamente al procedimento penale nr. 28497/09 ed a quello n. 7443/11
RGNR e ha dato conto che dagli atti processuali relativi ai due procedimenti penali ai fini di una valutazione complessiva dei fatti addebitati al dipendente, sono emersi “numerosi e concordanti riscontri, sia di natura testimoniale che documentale, sulle condotte, gravemente contrarie ai doveri propri della funzione ispettiva, di cui ai capi di imputazione sopra specificati;
RITENUTO, in particolare, che le condotte addebitate al sig. siano di estrema gravità per la loro insita Pt_1 contrarietà ai doveri d'ufficio del dipendente pubblico e ai principi di imparzialità e trasparenza propri della funzione di vigilanza rivestita all'epoca dei fatti dal dipendente, e siano consistite, come emerge dai richiamati atti processuali, nell'aver CO riferimento ai capi di imputazione di cui al Pt_1 procedimento penale n. 28497/09, utilizzato “(…) un modus operandi sostanzialmente comune e costante, poiché finalizzato al mercimonio della funzione con indebito arricchimento attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di competenza conseguenti alle ispezioni” (cfr. pag. 17 sent. Corte di Appello di Napoli n. 674/20); - CO riferimento ai capi di imputazione di cui al procedimento penale 7443/11, fatto “(…) mercimonio, rispetto ad ogni fatto contestato, sfruttando le situazioni di irregolarità che via via rilevavano per convincere le persone offese a fornirgli varie utilità, per non dare corso ai procedimenti sanzionatori” (cfr pag. 15 sent. Corte di Appello di Napoli
n. 647/24); VALUTATO, dunque, con un esame complessivo delle risultanze processuali, che le predette gravi e ripetute condotte contestate al riscontrate dalle ampie risultanze Pt_1 probatorie ampiamente descritte nelle premesse, seppur prescritte ai fini penali, abbiano integrato condotte dolose tali da arrecare grave pregiudizio alla funzione ed al ruolo ispettivo ricoperto, compromettendone la credibilità ed affidabilità”.
G. violazione del limite di durata massimo previsto dal CCNL di comparto in ordine alla sospensione cautelare dal servizio.
Il ricorrente risulta sospeso dal servizio con trattamento economico decurtato della metà, per effetto del DD n. 600 del 17.12.2009 fino al collocamento in quiescenza (2018) e tale durata, secondo
15 il ricorrente, sarebbe violativa del termine massimo di durata della sospensione dal servizio di cinque anni, previsto dall'art. 15, co. 10, del CCNL di Comparto (del 12/06/2003), il quale testualmente dispone: “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale”.
In realtà, il ricorrente non ha considerato che l'art. 15 del CCNL, Comparto del CP_4
12/6/2003, come modificato dall'art. 27, comma 4 del CCNL, Comparto del 14/9/2007, ha CP_4 introdotto un'ipotesi eccettuativa: “salvo per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 13 (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003”,
l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale”. CO Prima il Ministero e poi l hanno fatto corretta applicazione di tale norma giacché dopo la prima sospensione d'ufficio dal servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1 del CCNL cit. a decorrere dal
16/12/2009 con il DD n. 600 del 17/12/2009 e la successiva sospensione cautelare facoltativa ai sensi del comma 2 dell'art. 15 CCNL cit. a decorrere dal 18/3/2010 con il DD n. 291 del 23/3/2010, ha disposto con il D.D. n. 38/1174 del 25/11/2014 la sospensione cautelare dal servizio ex lege, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 97/2001 cit., a decorrere dal 18/9/2014 e contestualmente ha disposto la proroga biennale della stessa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL cit., a decorrere dal 16.12.2014, in ragione dello stralcio dell'originario procedimento presso il
Tribunale di Napoli, iscritto al n. 7443/11, ulteriormente prorogata per un ulteriore biennio a decorrere dal 16/12/2016 con il DD n. VII/11/2016 del 05/12/2016, nel cui termine di vigenza e quindi prima della sua scadenza di tale ultimo provvedimento, il ricorrente risulta collocato in quiescenza a decorrere dall'01.04.2018.
In via gradata: H. illegittimità del licenziamento – il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare – sussistenza dell'onere della prova in capo alla resistente.
In punto di diritto, va condiviso il principio dell'autonomia del giudizio penale da quello disciplinare (ex multis: Cass. sez. lav. n. 6/2020; Cass. sez. lav. n. 5581/2009). Vero è che, abolita la pregiudiziale penale, il Giudice civile può utilizzare il materiale istruttorio raccolto in sede penale,
16 al fine di formare il suo convincimento, ovvero in caso di specifica contestazione, compiere un autonomo accertamento delle condotte addebitate al lavoratore. E' stato condivisibilmente affermato che “una volta che si escluda il ricorrere di ipotesi di vincolatività del giudicato penale, il giudice civile può anche non rinnovare innanzi a sé le prove testimoniali raccolte nel processo penale, ma solo se siano state assunte in dibattimento nel contraddirtene tra le parti (altrimenti si incorrerebbe in una violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, primo periodo) o se la verifica dibattimentale sia mancata per scelta dell'imputato, che abbia optato (ma non è questo il caso in oggetto) per un rito alternativo come il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. e ss., o il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ss.,
(cfr. Cass. 30.1.13 n. 2168; Cass.
8.1.08 n. 132). In altre parole, al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari), salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta.
Inoltre, anche quando si limita a recepire - senza rinnovarle - prove che siano state assunte in sede penale nel contraddittorio tra le parti, il giudice civile non può esimersi dal procedere ad un loro autonomo apprezzamento quanto ad attendibilità, affidabilità e rilevanza, dando altresì conto e ragione del perché non ha ritenuto di accogliere l'eventuale istanza di nuova assunzione in sede civile ritualmente avanzata da una delle parti (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lav., 09/10/2014,
n.21299).
Avuto riguardo al caso in esame, a fronte della ricostruzione delle condotte poste in essere dal ricorrente, desumibili dalle sentenze penali prodotte, i capi di imputazione risultano pedissequamente riportati nella lettera di licenziamento, ove si legge quanto segue: “CONSIDERATO che i comportamenti oggetto dei procedimenti disciplinari riuniti n. 1364/MLPS e n. 1451/MLPS, avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del sig. constano, Pt_1 relativamente al procedimento penale n. 28497/09 RGRN presso il Tribunale di Napoli:
- nell'aver, in concorso con e abusando della qualifica di ispettore del lavoro in Pt_7 Per_2 servizio presso l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato e la mancata esibizione del libro matricola, con conseguente sanzione di euro 4.000, inducendo quest'ultimo, , a CP_11 corrispondere loro la somma di euro 300 (capo d'imputazione G);
-nell'aver, in concorso come sopra, con abuso delle qualità di cui al capo G) e allo scopo di commettere il delitto sub G), indotto il a firmare un foglio in bianco del verbale di CP_11 accesso ispettivo destinato a sostituire quello originariamente redatto ove si dava atto della presenza di un lavoratore non inquadrato (capo d'imputazione H);
-nell'aver, in concorso con (in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli), e ricevuto dal una somma di denaro imprecisata allo CP_11 Parte_8 CP_11
17 scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione T);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo T) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub T), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della EURO 2000 nella quale si dava atto della presenza del socio lavorator non inquadrato, sostituendolo Per_3 con altro verbale a firma di in realtà assente all'accesso, e occultato, altresì, il verbale Persona_4 delle dichiarazioni rese d redigendo, in sua sostituzione, un verbale di dichiarazioni rese Per_3 da ideologicamente falso nella parte in cui si dava atto che era stato redatto all'atto Persona_4 dell'accesso (capo d'imputazione U);
-nell'aver, in concorso con (in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli), , titolare di fatto della LIDO RIEZ, ricevuto da una Persona_5 Per_5 somma di denaro imprecisata allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione V);
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo V) e allo scopo di commettere il delitto sub V), occultato i verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti trovati intenti al lavoro nel corso dell'accesso del 12.7.2007 (trovati a casa d e omesso di contestare alla società la c.d. “maxi sanzione” Pt_1
(euro 3.000 per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata ed euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) relativamente all'impiego dei lavoratori in ner capo d'imputazione W); Persona_6 Per_7
CONSIDERATO che i comportamenti oggetto dei procedimenti disciplinari riuniti n. 1364/MLPS e n.
1451/MLPS, avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del sig. Pt_1 constano, relativamente al procedimento penale n. 7443/11 RGRN presso il Tribunale di Nola:
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato all'atto dell'accesso effettuato, peraltro, non presso la sede o un cantiere della ditta ma presso la residenza privata del titolare, Parte_9 costringendo quest'ultimo, , a corrispondere loro la somma di euro 1.500 (capo COtroparte_12
d'imputazione A);
- nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo A) e allo scopo di commettere il delitto sub A), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti di quale responsabile COtroparte_12 della ditt , oggetto dell'ispezione e che, di fatto, risultava agli atti del Parte_9 COtroparte_1
di Napoli sconosciuta (capo d'imputazione B);
[...]
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato all'atto dell'accesso effettuato, peraltro, non
18 presso la sede dell'impresa ma presso ma presso il cantiere della costruzione della residenza privata della persona offesa, con conseguente sanzione di euro 15.000 e, addirittura, paventando un possibile arresto del proprietario del fondo, costretto quest'ultima, a corrispondere Persona_8 loro la somma di euro 2.000 (capo d'imputazione C);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo C) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub C), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti di
[...] che, di fatto, risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo Per_8 COtroparte_1
d'imputazione D);
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di tre lavoratori stranieri non inquadrati e la mancata esibizione del libro matricola, con conseguente sanzione di euro 30.000, inducendo quest'ultima, , COtroparte_13 socio della ditta F.LL SS, a corrispondere loro buoni benzina per un controvalore di euro 500 (capo d'imputazione E);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo E) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub E), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditta F.LL
SS nel quale si dava atto della presenza di tre lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione F); COtroparte_1
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati all'atto dell'accesso effettuato presso un cantiere della ditta in San Gennaro Vesuviano, con conseguente sanzione e chiusura del CP_14 cantiere, costringendo quest'ultima, , socio della ditta F.LL SS, a COtroparte_15 corrispondere loro la somma di euro 500 (capo d'imputazione I);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo I) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub I), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditt CP_14 nel quale si dava atto della presenza di tre lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione J); COtroparte_1
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato e la mancata esibizione dei carteLLni identificativi di tutti i lavoratori, con conseguenti sanzioni e chiusura del cantiere, costringendo quest'ultima, , a CP_16 corrispondergli la somma di euro 300 (capo d'imputazione K);
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo K) e allo scopo di commettere il delitto sub K), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditta Visini Costruzioni, nel quale si dava
19 atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del COtroparte_1
di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione L);
[...]
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni, costringendo quest'ultima, , a Persona_9 corrispondergli la somma di euro 2.000 destinata all'associazione sportiva A.S. VOLLEYBALL 70 nella cui compagine era inserita la figlia d (capo d'imputazione M); Pt_1 Persona_10
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo M) e allo scopo di commettere il delitto sub M), occultato i verbali delle dichiarazioni rese da tre lavoratori trovati intenti al lavoro presso il cantiere della ditt e non inquadrati e il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta, CP_17 che di fatto risultava agli atti dell'Ispettorato del lavoro di (capo d'imputazione Parte_10
N);
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di due lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni, costringendo quest'ultima , a COtroparte_18 corrispondergli la somma di euro 1.500 destinata all'associazione sportiva A.S. VOLLEYBALL 70 nella cui compagine era inserita la figlia d (capo d'imputazione O); Pt_1 Persona_10
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo O) e allo scopo di commettere il delitto sub O), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta D'Onofrio Giuseppina, nel quale si dava atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del Napoli sconosciuto (capo d'imputazione P); COtroparte_19
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo P), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta nel quale si dava atto della presenza di un lavoratore COtroparte_20 non inquadrato e che di fatto risultava agli atti dell'Ispettorato del lavoro di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione Q);
-nell'aver, in concorso con IS e Ranieri, in qualità di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di Napoli, ricevuto dal IS una somma di denaro imprecisata allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue
(capo d'imputazione R);
- nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo R) e allo scopo di commettere il delitto sub R), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta SO , nel CP_21 quale si dava atto della presenza di un lavoratore non inquadrato, sostituendolo con altro verbale a firma apocrifa e occultando, altresì, il verbale delle dichiarazioni rese dal lavoratore (capo d'imputazione S);
20 -nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni di oltre 10.000, costringendo quest'ultima, , a rivolgersi per le visite mediche periodiche al centro Parte_11 diagnostico Amed di Casalnuovo di Napoli (capo d'imputazione Z);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo Z) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub Z), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta
, nel quale si dava atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto CP_22 risultava agli atti del di Napoli sconosciuto, nonché i verbali delle dichiarazioni COtroparte_1 rese dai predetti (capo d'imputazione AA);
-nell'aver, in concorso con , in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli, , amministratore di fatto della soc. Comes Impianti e Sead 2000, Per_11
e , consulente del lavoro delle predette società, ricevuto dal la Persona_12 Per_11 promessa, poi adempiuta, dell'assunzione di (figlio di ); assunzione Parte_12 Parte_13 simulata allo scopo di far maturare al contributi previdenziali presso altra società Parte_12 riconducibile al , allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella CP_11 condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione BB);
-nell'aver, in concorso con , e , abusando delle qualità di cui al capo BB) e Pt_7 CP_11 Per_12 allo scopo di commettere il delitto sub BB), indotto e , con la Parte_14 Parte_15 minaccia, in caso contrario, del licenziamento, a rettificare le dichiarazioni dagli stessi originariamente rese agli ispettori del , affermando falsamente di essere stati assunti dalla CP_2
Comes Impianti soltanto, rispettivamente, dal gennaio 2004 e dal maggio 2000, ovvero dalla data del loro formale inquadramento (capo d'imputazione CC)”.
Le parti delle sentenze penali che hanno accertato la responsabilità del ricorrente sono le seguenti.
CO riferimento al procedimento penale n. 28497/09, il Tribunale ha accertato che “dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori destinatari delle ispezioni si è appreso inoltre che nella maggior parte dei casi alla “revisione” dei verbali si addiveniva a seguito di dazioni di danaro o altre promesse di certa valenza economica. Ciò essendo confermato dalle stesse dichiarazioni rese dall'ispettor il quale, pur avendo respinto le accuse a suo Pt_1 carico, ha tuttavia ammesso di aver operato le falsificazioni ed omissioni di atti di ufficio, agendo assai spesso in concorso con il ” (cfr. verbali di interrogatori resi in data 19.06.2009 e Pt_7
10.07.2009, acquisiti all'ud. del 12.12.2013 ex art. 513 c.p.p. – pag. 9 Sentenza n. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione G) ed H): è “lo stesso ritrovamento, in data 14.01.2009 della pratica relativa a presso l'abitazione del (cfr. fascicolo sequestrato) che può CP_11 Pt_1
21 considerarsi elemento significativo sul piano probatorio, laddove si consideri che l'imputato ha evidentemente ritenuto di “occultare” atti di ufficio che potevano essere compromettenti per sé e per il colleg ” (cfr. pag.12 sent. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione T) ed Pt_7
U):“dalla comparazione tra la documentazione sequestrata presso l'abitazione e quella acquisita presso gli uffici della di Napoli, relativa alla medesima ispezione Parte_6 riguardante la EURO 2000 S.a.S., risultano difformità tali che consentono di ritenere provato il delitto di falso di cui al capi U), attraverso il quale si è realizzato di fatto l'accordo corruttivo oggetto della contestazione sub capo T) (cfr. pag.13 sent. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione V)
e W): “è dalla comparazione tra la documentazione riguardante l'ispezione presso la LIDO RIEZ s.a.s. sequestrata presso l'abitazione del e quella, relativa alla medesima ispezione acquisita Pt_1 presso gli uffici della Direzione Provinciale del lavoro di Napoli che si trae la prova documentale della falsificazione oggetto della contestazione sub W), che ancora risulta essere strumentale alla esecuzione anche dell'accordo corruttivo contestato al capo V)” (cfr. pag.16 sent. 11939/2014).
Nella sentenza del Giudice di appello in relazione alle condotte imputate al sig. di Pt_1 cui ai capi G) – previa riqualificazione giuridica del reato nella fattispecie p. e p. ai sensi degli artt.
110-319 quater c.p. – H), T), U), V e W), il Collegio conferma quanto accertato dal Tribunale di
Napoli, ritenendo che sono state offerte “argomentazioni che tengono conto non solo delle dichiarazioni rese dai numerosi testi della Pubblica Accusa e della documentazione sequestrata presso ed acquisita sull'accordo delle parti, ma anche delle testimonianze COtroparte_1 rese dai diversi testi a discarico escussi in dibattimento, oltre che delle dichiarazioni rese dagli imputati (…)” (cfr. pag.16 sent. 674/2020); che “attraverso un'analisi congiunta degli episodi illeciti contestati individua un modus operandi sostanzialmente comune e costante, poiché finalizzato al mercimonio della funzione, con indebito arricchimento attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di competenza conseguenti alle ispezioni”, e la prova delle falsificazioni contestate risultava per tabulas dalla documentazione in sequestro, in quanto “evincibile dalle difformità tra i verbali ispettivi sequestrati presso le abitazioni, tra gli altri, del e queLL formalizzati e resi Pt_1 pubblici mediante il deposito al (cfr. pag.17 sent. 674/2020). COtroparte_1
In relazione al procedimento penale n. 7443/11, il Tribunale di Nola ha dato conto che è stato acclarato che l ed il collega avevano creato un “modus operandi” adottato nei Pt_1 Pt_7 numerosi episodi oggetto del procedimento, puntualmente confermato dai soggetti coinvolti a vario titolo (cfr. pag. 22 sent. 611/2018); ha rilevato che quanto ai capo di imputazione A): “la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal consulente del lavoro, di cui sono state acquisite le s.i.t. rese il 10.02.2009, e negli esiti investigativi, con riferimento alle intercettazioni telefoniche ed alla mancata inclusione della verifica ispettiva effettuata il 19.12.2008 nella banca dati “stinger” in uso al di Napoli, e del COtroparte_1
22 ritrovamento del suddetto verbale, seppur incompleto in alcune sue parti, presso l'abitazione del (cfr. pag. 13-15 sent. 611/2018). CO riferimento al capo B): “appare certamente Pt_1 provata la condotta contestata essendo emerso che gli imputati non procedevano a rendere pubblico nella banca dati del Ministero il verbale di ispezione appositamente formato dinanzi agli operai presso l'abitazione del con il solo scopo di far suscitare nella vittima il timore di essere sottoposto CP_12
a sanzioni più elevate (cfr. pag 17-18 sent. 611/18)”; in riferimento al capo di imputazione C): “le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato pieno riscontro nelle Persona_8
CP_2 dichiarazioni rese dal genero nelle conversazioni telefoniche intercettate, nel rinvenimento della documentazione relativa al verbale ispettivo eseguito nei suoi confronti presso l'abitazione del e nel mancato inserimento di tali atti nella banca dati in uso al Pt_1 COtroparte_1 di Napoli (cfr. pag. 22 sent. 611/2018); con riferimento al capo D): “sebbene il reato debba considerarsi estinto per prescrizione – la condotta risulta certamente provata essendo emerso che gli ispettori e hanno formato il verbale ispettivo nei confronti del sig. allo Pt_16 Pt_7 Per_8 scopo di commettere il reato di cui al capo C) e non lo pubblicavano nella banca dati del CP_1 ma lo occultavano presso l'abitazione del (cfr. pag. 24 sent. 611/18)”; con riferimento alle Pt_1 condotte di cui al capo E): seppur da ricondursi al delitto di cui all'art. 319 quater c.p. “la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa “trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal colleg Tes_1 nonché degli esiti investigativi con particolare riferimento al rinvenimento del verbale ispettivo eseguito presso la ditta “F.LL SS” nell'abitazione di e al mancato riscontro di tale Parte_1 verifica ispettiva nella banca dati “stinger” (cfr. pag. 26 sent. 611/2018); con riferimento al capo F): sebbene il reato debba ritenersi estinto per prescrizione – la condotta deve essere ritenuta provata in quanto gli ispettor ed dopo aver formato parzialmente il verbale di ispezione Pt_7 Pt_1 ed i verbali di intervista nei confronti della ditta con lo scopo di suscitare nella vittima il CP_13 timore di essere sottoposto alle sanzioni previste per le violazioni indicate, pur tuttavia lo occultavano presso la casa del senza renderlo pubblico inserendolo nella banca dati “Stinger” (cfr. pag. Pt_1
27 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo I): “anche in questo caso le dichiarazioni rese dalla persona offesa ) trovano riscontro negli esiti investigativi, con riferimento al COtroparte_15 rinvenimento, nel corso della perquisizione del 14.03.2009, del verbale ispettivo eseguito nei suoi confronti presso l'abitazione del e nel contestuale mancato inserimento di tali atti nella Pt_1 banca dati “stinger” (cfr. pag. 29 sent. 611/2018)”; CO riferimento al capo J): ..” la condotta deve ritenersi provata in quanto gli ispettori, dopo aver redatto un verbale ispettivo senza data e firma dei verbalizzanti al solo di scopo di far credere alla vittima che la sanzione sarebbe diventata effettiva, ed averne consegnata una copia, se la facevano poi restituire dopo il pagamento della somma di cinquecento euro con l'intento di farla sparire – ed infatti la vittima dichiarava di non aver mai ricevuto niente – e di tale verbale non se ne è mai avuta traccia pubblica nella banca dati Stinger,
23 ma è stato ritrovato nell'abitazione del (pag. 30 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo Pt_1
K): “ancora una volta le dichiarazioni rese dalla persona offesa ) hanno trovato pieno CP_16 riscontro negli esiti investigativi, con particolare riferimento alla difformità documentale tra la documentazione relativa all'accesso e la documentazione ufficiale inserita nella banca dati “stinger”, nella quale non si fa menzione del lavoratore a nero, e quella rinvenuta presso l'abitazione del (cfr pag. 32 sent. 611/18)”. CO riferimento al capo L: “La condotta deve ritenersi Pt_1
CP_1 provata in quanto dopo aver redatto un verbale ispettivo dinanzi al nel quale si Pt_1 dava atto della presenza di un lavoratore non assunto, allo scopo di commettere il reato di cui al capo K), poi non lo rendeva pubblico inserendolo nella banca dati Stinger, nascondendolo al contrario presso la propria abitazione (pag. 33 sent. 611/2018)”; con riferimento alle condotte di cui ai capi
M) e O): “ la ricostruzione delle vicende effettuata sulla base delle dichiarazioni delle persone offese
(in particolare del sig ) risulta confermata anche dalle testimonianze degli altri testi Persona_9 escussi e ) di cui sono state acquisite le s.i.t. rese in fase di Testimone_2 COtroparte_18 indagini il 03.03.2009 con domande a chiarimento (cfr. pag 35-36 sent. 611/2018)”. con riferimento, invece, alle condotte di cui ai capi N) e P):“ le stesse devono intendersi provate essendo emerso che dopo aver compilato due verbali di accesso ispettivo nei confronti delle persone offese Pt_1
) nei quali dava atto di lavoratori non inquadrati, li occultava poi presso la propria Per_9 CP_18 abitazione senza tuttavia renderli pubblici secondo le procedure in uso presso CP_1 [...]
”; con riferimento al capo di imputazione Q): “la condotta relativa a questo capo di CP_1 imputazione … deve ritenersi pienamente provata, essendo emerso che dopo aver Pt_1 redatto un verbale di primo accesso nei confronti della parte offesa ) in cui dava atto Parte_17 della presenza di un lavoratore a nero, piuttosto che rendere pubblico tale verbale secondo la normativa prevista in materia lo occultava presso la propria abitazione, dove in effetti è stato rinvenuto nel corso della relativa attività di perquisizione (cfr. pag 37-38 sent. 611/2018)”; in relazione alle condotte di cui al capo S): “non sussiste, in ragione del rinvenimento nell'abitazione del del verbale di accesso ispettivo effettuato presso la ditta IS, l'evidenza Pt_1 dell'innocenza, tra gli altri, del (cfr. pag. 39 sent. 611/2018)”; in relazione alle condotte Pt_1 relative al capo AA):“la condotta deve essere considerata provata in relazione al rinvenimento nell'abitazione del nel corso della più volte citata attività di perquisizione, del verbale di Pt_1 accesso ispettivo effettuata presso la ditta appartenente alla persona offesa (Coge Service srl) (cfr. pag. 40 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo CC): la condotta relativa a questo capo di imputazione vada correttamente riqualificata nell'ipotesi di cui al 483 e 110 c.p., essendo emersa l'assenza di condotte intimidatorie ed un concorso dei soggetti nell'attestazione di false circostanze nel verbale reso agli ispettori del lavoro con riferimento alla data di assunzione dei dipendenti
[...]
[...] , ma che comunque tale reato debba considerarsi estinto per prescrizione (cfr. Parte_18 pag.41-42 sent. 611/2018);
Nel secondo procedimento, il quadro probatorio -secondo i giudici dell'appello- per le condotte imputate al sig. di cui ai capi A), C), I), K) – riqualificati nel reato di cui all'art. Pt_1
319 quater c.p acquisito risulta “cristaLLzzatosi come completo ed oltremodo chiaro in ogni sua vicenda” (cfr. pag. 13 sent. 647/24).; inoltre, il giudice di secondo grado ha precisato (cfr. pag. 12-
13 sent. 647/24) che: -“il materiale sequestrato, concernente tutti i verbali di sanzioni occultati e non registrati nel sistema, per cui si procedeva alla consumazione delle condotte corruttive, non lasciano dubbi circa la sussistenza dei fatti come ricostruiti (…)”; -“i verbali non lasciano dubbi circa la riconducibilità degli stessi agli imputati e si riscontrano con le dichiarazioni delle persone offese
(…)” le quali “riferiscono in maniera concorde ed univoca le stesse circostanze, riconoscono gli imputati o in udienza o per conoscenza pregressa ai fatti contestati (…)” e che “l'attendibilità ed il giudizio estrinseco ed intrinseco inerente alla valutazione delle loro dichiarazioni ha trovato nel materiale indicato riscontri incontrovertibili.”; L'attività di intercettazione effettuata risulta estremamente rilevante nel quadro probatorio di insieme in quanto da essa “emerge chiaramente un atteggiamento quantomeno ambiguo degli autori dei fatti, i quali spesso concordavano gli appuntamenti per consumare le condotte in esame”.
Quanto alle prove raccolte nel processo penale, è stato affermato in fattispecie di sentenza penale di assoluzione, ma con principi utili anche nel caso in esame, che “quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005);
8. nondimeno, in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento per il quale è stato sottoposto a procedimento penale non può - in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come reato e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento - considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento (cfr. Cass. n. 15353/2012); come chiarito nella pronuncia di legittimità ora citata (v. p. 7 della motivazione e giurisprudenza ivi
25 richiamata), nell'interpretazione in generale della disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile quale risulta dal codice di procedura penale, nella giurisprudenza di questa Corte si sono consolidati i seguenti principi: a) ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; b) nei confronti dell'imputato, la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, mentre resta impregiudicata la qualificazione giuridica dei fatti medesimi;
c) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza;
d) peraltro, anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale;
e) la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge” (cfr. ordinanza 07/09/2023 n.26042).
Sulla posizione del datore di lavoro pubblico, rispetto alle prove acquisite nel dibattimento penale, la Suprema Corte, in relazione all'utilizzo di tali prove nel procedimento disciplinare, ha osservato che “Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 11948/2019, Cass. n. 21260/2018, Cass. n.
8410/2018, Cass. n. 5284/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 758/2006) che la P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente. 18. È stato osservato (Cass. 5284/2017) che l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della,
26 eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore” (cfr. Cass. 5 marzo 2021, n. 6221). Nella stessa pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che “ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016).
19. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter c.p.p., u.c., artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale”.
Nel caso specifico della sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione, la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza
(Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200) ed ancora che in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (v. Cass. 12 giugno 2017, n. 14570). Quindi le risultanze del processo penale definito con pronuncia di prescrizione “possono” essere “utilizzate” dal giudice civile che ha, in questo senso, una facoltà. È stato, altresì affermato che il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere in tale ultimo caso la possibilità di estensione analogica dell'art. 654 cod. proc. pen., vuoi per il carattere eccezionale della norma (che deroga al principio generale – proprio del vigente cod. proc. pen. – dell'autonomia della giurisdizione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale: cfr., ex aliis,
Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095), vuoi perché non sempre la prescrizione importa accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato,
27 accertamento assorbito dall'obbligo di immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, che innanzi al giudice penale impedisce di proseguire oltre nella delibazione del materiale di causa (v. anche Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768; Cass.
9 ottobre 2014, n. 21299)” (cfr. Corte di Cassazione sentenza 21 luglio 2022, n. 22909).
Il ricorrente, a fronte delle prove acquisite in dibattimento, si è limitato a sostenere genericamente di avere sempre contestato i capi di imputazione (di cui ai richiamati procedimenti penali) nonché i capi di addebito dei procedimenti disciplinari, ritenendo così assolto il suo onere di CO contestazione e, ritenendo, di conseguenza, di addossare all l'onere a suo carico di dimostrare la fondatezza degli addebiti. La scelta processuale di parte ricorrente di incentrare il ricorso sulla negazione della sua estraneità ai fatti contestati, assume un'indubbia rilevanza ai fini della decisione, giacché egli non prende alcuna posizione in ordine alle fonti di prova degli addebiti e al loro contenuto, di cui egli è stato a conoscenza in quanto partecipe dei processi penali a suo carico e delle prove raccolte durante gli stessi.
A parere del Giudicante, attraverso la non contestata trascrizione dei punti salienti delle sentenze rese nei due procedimenti penali, è possibile ritenere pacifici i riscontri effettuati in sede penale e trarre da tali esiti il convincimento della completezza degli accertamenti compiuti in sede penale in relazione ai molteplici reati contestati al ricorrente, attraverso il materiale sequestrato presso l'abitazione del ricorrente, l'esame delle persone offese e dei testimoni e quindi condividere, in questa sede la copiosa attività istruttoria compiuta in entrambi i dibattimenti che hanno condotto in primo grado a statuire in ordine alla colpevolezza del ricorrente e all'assoluzione in grado di appello per effetto della sola consumazione della prescrizione, in relazione ai reati accertati. I fatti accertati in sede penale così come ricostruiti, rendono evidente la sussistenza di un quadro probatorio di imputabilità delle condotte addebitate al ricorrente i cui rilievi sul sinallagma lavorativo non sono CO seriamente dubitabili, trattandosi di condotte scaturenti dal rapporto di impiego con l
Le prove raccolte in sede penale a cui il ricorrente ha partecipando nel contraddittorio con l'accusa, essendosi munito di un legale di fiducia, risultano dotate di un più che adeguato livello di affidabilità e possono essere fatte proprie dal Giudicante ed essere utilizzate al fine di ritenere accertate le condotte civilisticamente addebitate al ricorrente nei due procedimenti disciplinari. CO Di tali condotte, l ha esaustivamente dato conto, tanto nell'atto di contestazione che nel provvedimento espulsivo, asserendo che esse sono gravemente lesive del necessario vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e tali, pertanto, da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Si tratta, a parere del Giudicante, di condotte dolose costituenti senza alcun dubbio, un indebito esercizio della funzione pubblica assegnata dal ricorrente, posto in essere attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di sua competenza conseguenti ad ispezioni presso aziende e privati ed attraverso comportamenti finalizzati a creare
28 situazioni di irregolarità via via rilevate per convincere le persone offese a fornirgli varie utilità, per non dare corso ai procedimenti sanzionatori;
condotte di indubbio disvalore e di tale gravità da arrecare sicuro pregiudizio al ruolo ispettivo ricoperto e al principio, di rango costituzionale, del buon andamento della PA. CO Quanto alla decorrenza degli effetti del licenziamento che l -nel decreto Direttoriale n.
35/2024 del 24.09.2024- ha fissato alla data del 18.03.2010, data di decorrenza della sospensione cautelare facoltativa disposta dal MLPS ai sensi dell'art. 15, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Ministeri del
12/6/2003 con il Decreto Direttoriale n. 291 del 23.03.2010, va detto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “la sospensione si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima (Cass., 12 maggio 2015, n. 9618;
Cass. 7 luglio 2014, n. 15444)” (cfr. Cass. Sez. lav. 7 dicembre 2015, n. 24801); conf. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914). Tale retrodatazione del recesso al momento della sospensione serve in effetti, ad evitare le conseguenze della restitutio in integrum relativamente al periodo in cui la PA ha legittimamente applicato la sospensione d'ufficio del dipendente coinvolto in procedimento penale e poi licenziato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914).
All'esito, vanno disattesi tutti i motivi di censura proposti dal ricorrente e il ricorso, assorbita ogni altra valutazione ivi compresa quella delle tutele applicabili, va integralmente rigettato, siccome infondato. CO Le spese nei confronti dell sono a carico di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile/media complessità, CO tenendo conto che con la costituzione in giudizio dei funzionari dell le spese vanno ridotte del
20%. Le spese nei confronti dell si compensano in considerazione della posizione processuale CP_2 dell'istituto rispetto al tema d'indagine.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
CO condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell in €
5.210,88 comprensivi di spese generali;
compensa le spese nei confronti dell . CP_2
Napoli, 18.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 18.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7646/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Tomasino, Carlo Tomasino e Giuseppe Tomasino. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t., COtroparte_1 rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal Direttore
Centrale per le risorse umane, amministrazione e bilancio, dott. , dai dott.ri Persona_1 Parte_2
, , RR AL e , e dalle dott.sse Francesca
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
RD, SS ZI, GI RU ed OR IO DR.
, in persona del legale rapp.te COtroparte_2
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
Oggetto: impugnativa di licenziamento disciplinare per giusta causa. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
CO ricorso depositato in data 31.03.2025, l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio CO l (in acronimo , rassegnando le seguenti conclusioni: “1. COtroparte_1
Accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui infra - la nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento irrogato al ricorrente con nota del 24/09/2024 - in quanto irrituale ed improcedibile privo di giusta causa e giustificato motivo, oltre che in contrasto con le disposizioni di
1 legge e con la normativa contrattuale vigente ratione temporis in materia.
2. COseguentemente, e laddove occorra, previa declaratoria di nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del procedimento disciplinare avviato con nota del 29/01/2009 (prot. 12/VII/0005797) e del procedimento disciplinare avviato con nota del 22/01/2010 (prot. 12/VII/0004014), successivamente riuniti con provvedimento del 06/08/2010 (prot. 12/VII/0053917/04.03) nonché della ripresa o riattivazione del procedimento, disposta con nota del 30/05/2024 - per tutti i motivi di cui infra - condannare , in persona del l.r.p.t.: - (in via principale) alla COtroparte_1 reintegrazione in servizio del ricorrente (con effetti economici diretti, indiretti, riflessi e differiti, fino alla data di collocamento in quiescenza, ovvero fino al 01/04/2018) nonché al risarcimento del danno prodotto, mercè la corresponsione di una somma pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì del licenziamento fino alla effettiva reintegra, da quantificarsi sulla retribuzione globale di fatto, o comunque quella diversa che si riterrà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in uno al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo ovvero per quello che verrà ritenuto di giustizia - (in subordine) alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (con effetti economici diretti, indiretti, riflessi e differiti, fino alla data di collocamento in quiescenza, ovvero fino al 01/04/2018) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura pari a ventiquattro mensilità (o quella diversa ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In ogni caso 3.
Accertare e dichiarare la nuLLtà e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità della sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, disposta con Decreto Direttoriale n. 600 del 17/12/2009, per tutti i motivi infra dedotti, e conseguentemente, condannare , in COtroparte_1 persona del l.r.p.t.: - (in via principale) al pagamento della quota parte trattenuta pari al 50% della retribuzione medio tempore maturata dal ricorrente, dal dicembre 2009 (ovvero dalla data di applicazione della sospensione cautelare) fino alla data di collocamento in quiescenza (01/04/2018), ovvero per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, - (in ulteriore subordine) al pagamento della quota parte trattenuta pari al 50% della retribuzione medio tempore maturata dal ricorrente, dal dicembre 2014 (ovvero decorso il quinquennio previsto dal CCNL vigente ratione temporis) fino alla data di collocamento in quiescenza (01/04/2018), ovvero per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4. CO la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti,
2 ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 cpc e 150 disp. att. cpc, oltre interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
5. CO vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto di avere lavorato con CO decorrenza gennaio 2017, nei ruoli dell (in acronimo -a seguito COtroparte_1 di trasferimento ex lege dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS)- fino alla data del
01/04/2018; di essere stato assegnato alla sede di Napoli con incarico di Ispettore e inquadramento nella 3a Area funzionale, posizione economica F3 del CCNL del comparto (Funzioni Centrali); CP_4 di avere subito con Ordine di Servizio n. 2 del 14/01/2009 e n. 3 del 16/01/2009, dapprima la sospensione dall'attività di vigilanza ordinaria, indi l'assegnazione ad altre mansioni (ovvero, di impiegato amministrativo presso l'Unità Operativa Relazioni Sindacali e COflitti di Lavoro) a seguito del decreto di perquisizione locale emesso dalla Procura presso il Tribunale di Napoli il 13/01/2009
(procedimento r.g.n.r. 11188/2007) nei confronti, tra gli altri, anche suoi;
di avere ricevuto con nota del 29/01/2009 (prot. 12/VII/0005797), la notifica di una prima contestazione disciplinare - e contestuale sospensione del procedimento - dal seguente tenore: “CO nota n. 3/Ris/DIR del
15.1.2009, pervenuta il 20.01.2009, il Direttore della di Napoli ha Parte_6 trasmesso il decreto di perquisizione locale del 13.1.2009 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, da cui si evince che, con un'informativa del 13.1.2009, la GdF del Nucleo di
Polizia Tributaria di Napoli ha denunciato, nonché documentato, il verificarsi di incontri confidenziali, anche in giorni festivi ed in luoghi pubblici, tra gli indagati nel procedimento penale n. 11188/2007
RGNR, tra cui la S.V., e professionisti di fiducia degli imprenditori coinvolti nell'attività ispettiva degli indagati stessi, nonché la dazione, da parte di detti professionisti, di buoni benzina, telefoni cellulari, gioieLL ed altre utilità. Quanto sopra si contesta alla S.V. … con avvertenza che il presente procedimento disciplinare viene sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL Compart CP_4 del 12.6.2003. L'azione disciplinare verrà ripresa non appena perverranno le decisioni a carattere definitivo da parte dell'Autorità Giudiziaria”; di avere subito, in pendenza del procedimento penale,
e tenuto conto della misura cautelare degli arresti domiciliari (Ordinanza n. 39629/2009, emessa il
05/12/2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli), la “sospensione cautelare per l'intera durata della misura cautelare” dal servizio, con conseguente riduzione della retribuzione, ovvero con il pagamento di un'indennità pari al 50% della stessa con Decreto Direttoriale n. 600 del 17/12/2009; di avere ricevuto, con nota del 22/01/2010 (prot. 12/VII/0004014), una seconda contestazione disciplinare, con espresso richiamo al prefato procedimento penale r.g.n.r. 28497/2009 con cui gli sono stati contestati i capi di imputazione di cui al procedimento iscritto al r.g.n.r. 28497/2009; di avere formulato la propria estraneità rispetto alle circostanze in addebito (peraltro già esposta con nota del 23/02/2010), in sede di audizione personale celebrata il 01/03/2010; che con Ordinanza del
3 18/03/2010, il GIP del Tribunale di Napoli disponeva la revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio;
di avere richiesto di essere riammesso in servizio con istanza del 22/03/2010, anche in ragione della circostanza che il MLPS ne aveva già disposto - per circa un anno – la sua adibizione alle diverse mansioni di impiegato amministrativo presso l'Unità
Operativa Relazioni Sindacali e COflitti di Lavoro;
che con provvedimento del 23/03/2010, il MLPS negava la sua riammissione in servizio (ripetesi, pur nelle mansioni diverse), atteso che “i fatti penali per i quali il dipendente è indagato sono di gravità tale da incrinare il necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra dipendente e datore di lavoro”, anticipando, a suo dire, il futuro licenziamento;
che con nota del 06/08/2010 (prot. 12/VII/0053917/04.03) il MLPS gli comunicava la riunione dei predetti procedimenti disciplinari;
che con sentenza n. 11939/2014 del 18/09/2014, il
Tribunale di Napoli (I Sezione Penale) - a definizione del procedimento iscritto al r.g.n.r. 28497/2009
- pronunciava sentenza di condanna a suo carico con sospensione condizionale della pena e con nota del 16/12/2014, il MLPS - a fronte della sentenza in parola (prontamente da lui appellata) – gli comunicava la “sospensione cautelare dal servizio per un ulteriore biennio”; che con Decreto del CO 04/12/2017 (prot. ITL_NA/0055360) l gli comunicava la collocazione a riposo per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/04/2018; che a seguito del gravame da lui interposto avverso la citata sentenza n. 11939/2014, la Corte di Appello di Napoli (I Sezione Penale) pronunciava sentenza n.
674/2020 del 09/04/2020, con dichiarazione di non doversi procedere per i reati ascritti in ragione dell'intervenuta prescrizione, con conseguente e contestuale revoca delle sanzioni accessorie;
che,
a fronte della precitata sentenza n. 674/2020, divenuta irrevocabile il 16/10/2020, in relazione ai capi di imputazione di cui al procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 28497/09 - di cui alle richiamate lettere di contestazione disciplinare (riunite in unico procedimento che, parimenti si ribadisce, veniva attivato sulla base degli stessi capi di imputazione testualmente trascritti) - l'Ente convenuto non operava alcuna riattivazione o ripresa del procedimento disciplinare nei termini di legge;
che con nota del 17/04/2024, pertanto, egli, con il patrocinio dei suoi legali, notificava diffida stragiudiziale;
CO che solo dopo la prefata diffida, rimasta priva di riscontro, l a distanza di quasi quattro anni dalla sentenza che definiva in maniera irrevocabile il procedimento iscritto in primo grado al r.g.n.r.
28497/2009 – (i cui capi di imputazione costituivano l'oggetto delle prefate due contestazioni disciplinari, riunite in data 06/08/2010) – ha effettuato la ripresa del procedimento riunito, comunicandogli tale ripresa con nota del 30/05/2024, “Ripresa del procedimento disciplinare e rinnovo della contestazione di addebiti e contestuale convocazione per il giorno 08.07.2024 ore 10.00
(Procedimenti disciplinari riuniti nn. 1364 e 1451/MLP)”; che in data 08/07/2024, egli ha reso le proprie controdeduzioni mediante audizione personale, nel corso della quale ha ribadito la propria estraneità rispetto ai fatti in addebito e ha eccepito i vizi della procedura disciplinare di cui infra;
che
4 CO con nota del 24/09/2024, l gli ha irrogato il licenziamento per giusta causa con effetto dal
18/03/2010, ovvero dal primo giorno di sospensione cautelare.
Tanto esposto, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi:
A. violazione dell'art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e (in ogni caso) violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970;
B. violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (vigente ratione temporis) - decadenza dal termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare;
C. nuLLtà del licenziamento per vizio di omessa contestazione disciplinare;
D. violazione del principio del cd. “ne bis in idem” (comunque applicabile al procedimento disciplinare);
E. violazione del principio di immutabilità degli addebiti in contestazione e del licenziamento;
F. violazione delle ipotesi di licenziamento previste dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 – (in ogni caso) violazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal Ccnl del 12/06/2003 (espressamente richiamato dalla resistente nel procedimento disciplinare);
G. violazione del limite di durata massimo previsto dal Ccnl di comparto in ordine alla sospensione cautelare dal servizio;
nel merito:
H. illegittimità del licenziamento – il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare – sussistenza dell'onere della prova in capo alla resistente;
erronea decorrenza degli effetti del licenziamento.
Il ricorrente ha prospettato le conseguenze derivanti dalla declaratoria di nuLLtà e/o illegittimità del licenziamento e la violazione delle disposizioni contrattuali e di legge in materia, quanto alla decorrenza degli effetti del licenziamento e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CO L' ha replicato dettagliatamente alle argomentazioni e alle deduzioni sollevate dal ricorrente ritenendole infondate e ha chiesto di “Rigettare le domande avanzate dal sig. in Pt_1 quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi dovuti ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 9, comma 2, d. lgs. 149/2015”. CO Non è stata possibile una soluzione transattiva della lite per l'indisponibilità dell ad accedere ad una conciliazione;
di seguito, esteso il contraddittorio con l quale litisconsorte CP_2 necessario in ordine alla domanda contributiva, il Giudicante ha ritenuto decidibile la causa senza istruttoria.
Indi, concesso termine per note difensive, sull'accordo delle parti è stata sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c. e, in data odierna, scaduto il termine perentorio ivi previsto, il Giudicante ha pronunciato separata sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
5 CO È pacifico tra le parti che l dal 01.01.2017 è subentrato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (di seguito MLPS) nella gestione del personale dipendente ivi transitato ai sensi del d.lgs. 149/2015 e relativi DM applicativi, ed è subentrato in tutti i procedimenti disciplinari, relativi CO al personale transitato nei ruoli dell attivati dal MLPS e successivamente sospesi in pendenza di procedimento penale.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso risulta comminata in data
24.09.2024 in base alla previsione dell'art. 13, co. 6, del C.C.N.L. 12.6.2003 (“per aver commesso
“fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”) e risulta applicata a far data dal 18.03.2010, data di decorrenza della sospensione cautelare d'ufficio ai sensi dell'art. 15, co. 2, del CCNL del 12.6.2003, disposta con Decreto Direttoriale n. 291 del 23.03.2010 della Direzione
Generale delle Risorse umane e affari generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il recesso risulta disposto in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, avvenuta con decorrenza 01/04/2018, per raggiunti limiti di età, essendo tale ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 55 bis, comma 9 del d.lgs. 165/2001, nella formulazione vigente ratione temporis, a mente del quale “in caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. In tale evenienza, i Giudici di legittimità hanno condivisibilmente affermato che “Come da questa Corte già affermato, con orientamento qui condiviso, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l'interesse all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della sua immagine;
sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare (in tal senso
Cass. 24 agosto 2016, n. 17307; Cass. 28 luglio 2017, n. 18849; Cass. 10 agosto 2018, n. 20708).
4.2. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto
6 potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell'impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt.
118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l'interesse dell'ente datore all'accertamento della responsabilità disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914).
Il ricorrente, laddove nelle conclusioni, ha formulato richiesta di reintegra nel posto di lavoro, ha inteso riferirsi ai soli effetti economici conseguenti alla invocata ricostituzione del rapporto, essendo tale ricostituzione del tutto inconfigurabile, stante il suo pensionamento fin dal 2018.
Ciò posto, per un corretto approccio al tema d'indagine, è opportuno ricostruire, dai documenti prodotti dalle parti, sia le vicende processuali dei due procedimenti penali cui è stato sottoposto il dipendente sia le vicende inerenti al rapporto di lavoro, di natura disciplinare. Quanto alle vicende penali risultano:
A) Procedimento penale n. 28497/09 R.G.N.R. presso il Tribunale di Napoli.
1. Il sig. è stato inizialmente coinvolto nel procedimento penale n. 11188/07 RGNR Pt_1 da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Da tale procedimento, come riferito dallo stesso ricorrente, è scaturito, per stralcio, il procedimento penale n. 28497/09 RGNR, volto a riunire tutte le vicende relative agli ispettori del lavoro coinvolti nelle indagini. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, tra cui l'odierno ricorrente, il GUP del tribunale di Napoli CO con sentenza n. 195/11 (all. 4 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale con riferimento ad alcuni dei (numerosi) capi di imputazione originariamente contestati al ricorrente dalla Procura di
Napoli, in particolare i capi di imputazione A), B), C), D), E), F), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R),
S), AA), BB), CC).;
2. Quindi, il Tribunale di Napoli, I Sez. penale, con sentenza n. 11939/14 del 18.09.2014 ha condannato l in relazione ai reati di cui ai capi G), H), T), U), V) e W) ad anni 4 e mesi 6 di Pt_1
CO reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (all. 5 ;
3. A seguito del gravame proposto dall avverso la citata sentenza n. 11939/14 del Pt_1
18.09.2014 del Tribunale di Napoli, la Corte d'Appello di Napoli, I Sez. penale, con sentenza n.
674/20 del 09.04.2020, divenuta irrevocabile il 16.10.2020, in riforma della sentenza di primo grado e previa riqualificazione del reato di cui al capo G) nella fattispecie di cui agli artt. 110 e 319 quater c.p., ha dichiarato “non doversi procedere” nei confronti dell per tutti i reati ascritti per Pt_1
CO intervenuta prescrizione ed ha revocato le sanzioni accessorie (all. 6 .
7 B) Procedimento penale n. 7443/11 R.G.N.R. presso il Tribunale di Nola (risultato essere uno stralcio dal procedimento penale n. 28497/09, disposto per ragioni di competenza territoriale dal
Tribunale di Napoli con la richiamata sentenza n. 195/11).
1. In relazione ai capi di imputazione per i quali il tribunale di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, il GUP del tribunale di Nola, territorialmente competente, ha emesso in data 15.10.2013 il decreto che dispone il giudizio nell'ambito del nuovo procedimento penale n. 7443/11 RGNR iscritto presso il medesimo Tribunale (all. 7 INL)
2. Quindi, con sentenza n. 611/18 del 28.02.2018, il tribunale di Nola ha condannato parte ricorrente per i reati di cui ai capi A), C), E) – come riqualificato nel reato di cui all'art. 319 quater c.p. – I) e K) ad anni 5 e all'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici, e lo ha dichiarato in stato di interdizione legale per la durata della pena, dichiarando invece non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi B), D), F), J), M), N), O), P), Q), S), AA) e CC), come riqualificato nel reato di cui all'art. 483 e 110 c.p., per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ed assolvendolo dai reati ascritti ai capi R), Z), e BB) perché il fatto non sussiste;
infine, il tribunale di Nola ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte CO civile (all. 8 ;
3. A seguito del gravame proposto dal parte ricorrente avverso la citata sentenza n. 611/18 del 28.02.2018 del Tribunale di Nola, la Corte di Appello di Napoli, II Sez. penale, con la sentenza n. 10794/23 del 17.10.2023, divenuta irrevocabile in data 03.01.2024, ha riformato il pronunciamento del giudice di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell per i reati di cui ai capi di imputazione n. A), C), I), K), riqualificati nel reato di cui all'art. Pt_1
319 quater c.p. ed E) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie e confermando la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile (all. 19 di parte ricorrente). COt In ordine all'iter disciplinare, va evidenziato che l presso il MLPS, ricevuto il decreto di perquisizione locale del 13.01.2009 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 11188/07 RGRN nei confronti – tra gli altri – del ricorrente, dipendente dell'allora di Napoli (attuale COtroparte_6 [...]
, avviava, con atto di contestazione disciplinare prot. 5797 del 29.01.2009, COtroparte_7 ai sensi dell'art. 24 del CCNL Comparto del 17.05.1995, come rinovellato dagli artt. 10 ss,
CP_4 del CCNL comparto del 12.06.2003, nonché dell'art. 55, co. 5 d.lgs. 165/2001 (testo ratione
CP_4 temporis vigente) e dagli artt. 27 ss. del CCNL Comparto del 14.09.2007, il primo
CP_4 procedimento disciplinare n. 1364/NLPS a carico del sig. contestualmente sospendendo il Pt_1 procedimento ai sensi dell'art. 14, co.2, del CCNL Comparto del 12.06.2003.
CP_4
8 COt Successivamente, l presso il MLPS, in seguito alla ricezione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 05.12.2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 28497/09 RGNR nei confronti del medesimo ricorrente, per fatti integranti i reati previsti dagli artt. 317, 476, 490, 319, 328 e 483 c.p., con Ministeriale n. 4014 del 22.01.2010 avviava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis, co.4, d. lgs. 165/2001, un secondo procedimento disciplinare n. 1451/MLPS, sospendendolo successivamente con Ministeriale n. 23810 del
13.04.2010.
CO nota del 23.07.2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli formalmente comunicava che il procedimento penale n. 28497/09 RGRN, che vedeva coinvolto tra gli altri l Pt_1 era uno stralcio dell'originario procedimento n. 11188/07 RGRN, disposto per raccogliere in un unico procedimento penale tutti i fatti inerenti all'attività degli ispettori del lavoro coinvolti nell'originario procedimento;
di conseguenza il MLPS, con la nota ministeriale n. 53917 del 06.08.2010 (all. 3 di parte ricorrente) comunicava la riunione dei due citati procedimenti disciplinari in un unico procedimento (n. 1364-1451), confermando altresì la sospensione del riunito procedimento disciplinare.
Nelle more della definizione del procedimento penale a carico dell il Ministero del Pt_1
Lavoro ne disponeva la sospensione dal servizio, dapprima obbligatoriamente ex art. 15, co.1, del
CCNL del 12.06.2003 con D.D. n. 600 del 17.12.2009 a seguito della applicazione a suo carico in data 16 dicembre 2009 della misura cautelare degli arresti domiciliari (all. 6 di parte ricorrente), poi in via facoltativa a vario titolo, ai sensi dei commi 2 e 10 del medesimo art. 15 del CCNL del 12.6.2003
(cfr: il comma 2 prevede che l'Amministrazione ha la facoltà di prolungare il periodo di sospensione, una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, qualora i fatti siano attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento) a far data dal 18 marzo 2010 fino al collocamento in CO quiescenza avvenuto in data 01.04.2018, nello specifico con i seguenti provvedimenti che ha elencato in progressiva successione:
-D.D. n. 291 del 23.03.2010 della Direzione Risorse umane e affari generali di CP_8 sospensione cautelare facoltativa dal servizio ex art. 15, co.2, del CCNL del 12.6.2003, a decorrere dal 18.03.2010 (all. 7 di parte ricorrente);
-D.D. n. 38/1174 del 25.11.2014 della COtroparte_9
di sospensione cautelare dal servizio ex lege, ai sensi dell'art.4, co.
[...]
1, l. 97/01, a decorrere dal 18.09.2014, e contestuale proroga biennale della sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL del 12.06.2003, come modificato dall'art. 27, co.4, del CCNL del
14.09.2007, a decorrere dal 16.12.2014 (all.11 di parte ricorrente);
9 -D.D. n. VII/11/2016 del 05.12.2016 della COtroparte_10
– UPD di proroga della sospensione cautelare dal servizio per
[...] un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL del 12.06.2003, come modificato dall'art. 27, co.4, del CCNL del 14.09.2007, con effetto dal 16.12.2016 (all. 13 di parte ricorrente).
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, vanno esaminati gli specifici motivi di censura dedotti dal ricorrente, che segnano i limiti della motivazione, precisandosi che i fatti addebitati al ricorrente risalgono ad epoca anteriore al 22.6.2017, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 75/2017 la cui norma transitoria, l'art. 22, comma 13, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che "Le disposizioni di cui al
Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, “le previsioni espresse contenute nella suddetta norma transitoria sono univocamente riferite a tutte le disposizioni del Capo VII del medesimo decreto legislativo (Cass. n. 20068/2023)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/03/2025, n.6514).
Nella fattispecie per cui è causa trovano dunque applicazione gli artt.55 e segg. del D.lgs. n.
165/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 14 del D.lgs. n. 75/2017, dal momento che il discrimine temporale ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del Capo VII del D.lgs. n.
75/2017, è costituito dall'epoca della commissione dell'illecito disciplinare.
A. Violazione dell'art. 55 ter comma 4 d.lgs. n. 165/2001 e (in ogni caso) violazione del principio di tempestività dell'azione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970.
La norma statutaria anteriore al d.lgs. 75/2017, prevede che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. CO Ed invero, come correttamente ritenuto dall l'ispettorato, in conseguenza della riunione dei due procedimenti disciplinari e della loro sospensione (disposta con nota ministeriale n. 53917 del 06.08.2010), ha ritenuto necessario, per la ripresa dei procedimenti riuniti n. 1364/1451, attendere la definizione di entrambi i procedimenti penali avviati nei confronti del medesimo (il n.
28497/09 RGRN presso Tribunale di Napoli e il n. 7443/11 RGRN presso il Tribunale di Nola) ai fini
10 di una complessiva ed unitaria valutazione sotto il profilo disciplinare delle vicende contestate. Cade in un evidente errore il ricorrente quanto ritiene che entrambi i procedimenti disciplinari avviati (e riuniti) nei suoi confronti del ricorrente afferivano ai soli capi di imputazione di cui al procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 28497/09 Tribunale di Napoli (I Sezione Penale), definito con sentenza della
Corte di Napoli n. 674/2020 del 09/04/2020 divenuta irrevocabile il 16/10/2020 laddove è dimostrato che il secondo procedimento penale risulta instaurato a Nola, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza territoriale da parte del Tribunale di Napoli ed ha riguardato una parte dei reati contestati nell'ambito del primo procedimento penale e, alla decisione di primo grado del tribunale di Nola, ha fatto seguito la successiva pronuncia della Corte di Appello di Napoli, II Sez. penale, sentenza n. 10794/23 del 17.10.2023, divenuta irrevocabile in data 03.01.2024. Inoltre,
l'interconnessione tra i procedimenti disciplinari riuniti e i due procedimenti penali, di cui quello di
Nola riguardante la parte più consistente dei reati addebitati al ricorrente, ha reso indispensabile la valutazione della rilevanza disciplinare delle complessive condotte addebitate al ricorrente, onde evitare di definire il procedimento disciplinare sulla base della sola sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 674/2020 del 09/04/2020, senza avere nel frattempo atteso la conclusione del secondo procedimento penale n. 7443/11 i cui esiti in ipotesi sarebbero potuti essere favorevoli o pregiudizievoli al ricorrente.
Pertanto, assorbita ogni ulteriore valutazione, il termine decadenziale di cui al cit. comma 4
(60 gg), deve ritenersi decorrente dalla data in cui la Corte di Appello di Napoli con PEC dell'11.04.2024, assunta in pari data al prot. INL_DCRIS. n. 0007837 ha dato comunicazione della sentenza n. 10794/2023 – divenuta irrevocabile il 03.01.2024 – che ha definito il procedimento penale n. 7443/11 RGNR presso il tribunale di Nola.
Rispetto alla data del 11.04.2024, risulta che l presso l CP_5 COtroparte_1
con la nota prot. INL_DCRIS. n. 0011463 del 30.05.2024 ha tempestivamente disposto la
[...] ripresa dei procedimenti disciplinari riuniti nn. 1364/1451/MLPS e ha rinnovato la contestazione di addebiti nei confronti del sig. rispettando i termini previsti dall'art. 55 ter, co. 4 del d.lgs. n. Pt_1
165/2001 vigente ratione temporis.
B. violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (vigente ratione temporis) - decadenza dal termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare.
La formulazione dell'art. 55 bis previgente al d.lgs. 75/2017 -per la parte di interesse- prevede al comma 4 che “… Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento
11 è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.”.
Il ricorrente ritiene inosservato il termine di 120 gg per la conclusione del procedimento disciplinare (raddoppio dei 60 gg. a mente del comma 4 dell'art. 55 bis, trattandosi di sanzione correlata ad infrazione di maggiore gravità), ma omette di considerare che, in caso di riapertura del procedimento disciplinare all'esito della comunicazione da parte della Cancelleria della sentenza penale, il comma 4 dell'art. 55 ter prevede che “Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso”. Si verifica in tale evenienza, una rinnovazione della contestazione con una nuova decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare. La chiara formulazione della norma anzidetta correla il dies a quo per calcolare il termine di conclusione del procedimento disciplinare, alla data della ripresa del procedimento stesso, contrariamente all'assunto del ricorrente che vorrebbe far decorrere tale termine dalla data della comunicazione della sentenza penale. Il termine di cui all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 risulta rispettato, dal momento che, entro i 120 giorni dalla data della ripresa del procedimento disciplinare, disposta, come detto, il 30.05.2024, risulta comunicato in data 24.09.2024 l'atto di recesso.
C. nuLLtà del licenziamento per vizio di omessa contestazione disciplinare.
Quanto al vizio dell'assenza della contestazione disciplinare in relazione ai fatti imputati e posti a base del procedimento penale definito dal Tribunale di Nola, il ricorrente omette di considerare che in ordine alla prima e alla seconda contestazione disciplinare (di cui ai procedimenti riuniti), gli addebiti a lui mossi, sono scaturiti dal procedimento n. 28497/09 R.G.N.R., essendo il processo svoltosi presso il tribunale di Nola altro uno stralcio dal procedimento penale n. 28497/09
(disposto per ragioni di competenza territoriale dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 195/11).
Pertanto, la circostanza che una parte dei fatti penalmente rilevanti addebitati all siano Pt_1
“migrati” per ragioni processuali in un differente procedimento penale non significa, come del resto CO correttamente evidenziato da che i fatti stessi non siano comunque stati sostanzialmente contestati al dipendente già con la contestazione di addebito del 22.1.2010 di cui egli ha avuto piena conoscenza.
D. violazione del principio del cd. “ne bis in idem” (comunque applicabile al procedimento disciplinare.
12 CO La prospettazione del ricorrente secondo cui l con la nota del 30.05.2024, avrebbe violato il principio del ne bis in idem avendo consumato il suo potere disciplinare dal momento che a suo dire, una identica condotta non può essere sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica, è del tutto fuorviante giacché con la ripresa dei due procedimenti CO disciplinari riuniti, avvenuta con tale nota, l non ha contestato per la prima volta i fatti di cui al procedimento n 7443/2011 incardinato presso il tribunale di Nola, come invece sostiene parte ricorrente, ma ha rinnovato la contestazione dei medesimi fatti di reato, già contestati dal Ministero del lavoro con la richiamata nota prot. 4014 del 22.01.2010 (prima della sentenza del GUP del tribunale di Napoli n. 195/11 declinatoria della competenza territoriale). Per completezza va comunque evidenziato che non si è consumato alcun potere disciplinare, dal momento che non risulta essere intervenuta altra sanzione disciplinare precedente al licenziamento intimato, né tampoco è possibile riconnettere alla esplicitazione della gravità dei fatti in termini di vincolo fiduciario contenuta nel provvedimento del 23/03/2010 con cui il MLPS negava la sua riammissione in servizio, il significato di un'anticipazione del licenziamento non ancora irrogato.
E. violazione del principio di immutabilità degli addebiti in contestazione e del licenziamento
Per le medesime considerazioni di cui al capo d), il dedotto vizio non sussiste dal momento che il procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 7443/2011 attiene ai medesimi fatti di reato, già contestati dal Ministero del lavoro con la richiamata nota prot. 4014 del 22.01.2010.
F. violazione delle ipotesi di licenziamento previste dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 – (in ogni caso) violazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal CCNL del 12/06/2003 (espressamente richiamato dalla resistente nel procedimento disciplinare).
L'art. 55 quater nella formulazione anteriore al d.lgs. 75/2017 prevedeva che “ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
13 c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro…”.
In ordine alle ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, l'art. 13 del CCNL Comparto
Ministeri del 12/06/2003 (vigente ratione temporis) dispone che: “La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; 2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n.
97”.
Il ricorrente ritiene violato sia il d.lgs. che il CCNL dal momento che, a suo dire, non ricorre alcuna delle fattispecie previste dalla normativa speciale e dalla declaratoria contrattuale collettiva, atteso che entrambe le sentenze emesse nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Napoli (la n.
674/2020 e la 10794/2023), hanno statuito di non doversi procedere per i reati ascritti in ragione dell'intervenuta prescrizione, con conseguente e contestuale revoca delle sanzioni accessorie. CO L' ha dedotto di essersi avvalso della generale previsione di cui al comma 1 dell'art.55 quater ossia della valutazione della sussistenza della giusta causa del licenziamento ai sensi dell'art.2119 c.c., rispetto alla quale costituiscono ipotesi aggiuntive quelle elencate nell'art. 55 e nella norma contrattuale e ha documentato attraverso la lettera di licenziamento di avere effettuato la valutazione dell'estrema gravità delle condotte comunque accertate in sede penale nella loro materialità e di avere valutato, da un esame complessivo delle risultanze processuali, che le gravi e
14 ripetute condotte dolose contestate al ricorrente – riscontrate dalle ampie risultanze probatorie, sia di natura testimoniale che documentale, richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado nell'ambito dei due procedimenti penali a carico dell'ex dipendente – seppur prescritte ai fini penali, costituiscono circostanze di per sé sufficienti a determinare, per la gravità della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della prestazione lavorativa, una irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario di lavoro.
Nella lettera di licenziamento, al di là del richiamo formale all'art.13 CCNL del 12/06/2003 si CO legge infatti che l ha ritenuto di dover procedere ad una autonoma valutazione ai fini disciplinari di quanto rilevato nei diversi gradi di giudizio penale nonché dei fatti storici – desumibili dagli atti processuali relativi rispettivamente al procedimento penale nr. 28497/09 ed a quello n. 7443/11
RGNR e ha dato conto che dagli atti processuali relativi ai due procedimenti penali ai fini di una valutazione complessiva dei fatti addebitati al dipendente, sono emersi “numerosi e concordanti riscontri, sia di natura testimoniale che documentale, sulle condotte, gravemente contrarie ai doveri propri della funzione ispettiva, di cui ai capi di imputazione sopra specificati;
RITENUTO, in particolare, che le condotte addebitate al sig. siano di estrema gravità per la loro insita Pt_1 contrarietà ai doveri d'ufficio del dipendente pubblico e ai principi di imparzialità e trasparenza propri della funzione di vigilanza rivestita all'epoca dei fatti dal dipendente, e siano consistite, come emerge dai richiamati atti processuali, nell'aver CO riferimento ai capi di imputazione di cui al Pt_1 procedimento penale n. 28497/09, utilizzato “(…) un modus operandi sostanzialmente comune e costante, poiché finalizzato al mercimonio della funzione con indebito arricchimento attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di competenza conseguenti alle ispezioni” (cfr. pag. 17 sent. Corte di Appello di Napoli n. 674/20); - CO riferimento ai capi di imputazione di cui al procedimento penale 7443/11, fatto “(…) mercimonio, rispetto ad ogni fatto contestato, sfruttando le situazioni di irregolarità che via via rilevavano per convincere le persone offese a fornirgli varie utilità, per non dare corso ai procedimenti sanzionatori” (cfr pag. 15 sent. Corte di Appello di Napoli
n. 647/24); VALUTATO, dunque, con un esame complessivo delle risultanze processuali, che le predette gravi e ripetute condotte contestate al riscontrate dalle ampie risultanze Pt_1 probatorie ampiamente descritte nelle premesse, seppur prescritte ai fini penali, abbiano integrato condotte dolose tali da arrecare grave pregiudizio alla funzione ed al ruolo ispettivo ricoperto, compromettendone la credibilità ed affidabilità”.
G. violazione del limite di durata massimo previsto dal CCNL di comparto in ordine alla sospensione cautelare dal servizio.
Il ricorrente risulta sospeso dal servizio con trattamento economico decurtato della metà, per effetto del DD n. 600 del 17.12.2009 fino al collocamento in quiescenza (2018) e tale durata, secondo
15 il ricorrente, sarebbe violativa del termine massimo di durata della sospensione dal servizio di cinque anni, previsto dall'art. 15, co. 10, del CCNL di Comparto (del 12/06/2003), il quale testualmente dispone: “Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale”.
In realtà, il ricorrente non ha considerato che l'art. 15 del CCNL, Comparto del CP_4
12/6/2003, come modificato dall'art. 27, comma 4 del CCNL, Comparto del 14/9/2007, ha CP_4 introdotto un'ipotesi eccettuativa: “salvo per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 13 (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003”,
l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale”. CO Prima il Ministero e poi l hanno fatto corretta applicazione di tale norma giacché dopo la prima sospensione d'ufficio dal servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1 del CCNL cit. a decorrere dal
16/12/2009 con il DD n. 600 del 17/12/2009 e la successiva sospensione cautelare facoltativa ai sensi del comma 2 dell'art. 15 CCNL cit. a decorrere dal 18/3/2010 con il DD n. 291 del 23/3/2010, ha disposto con il D.D. n. 38/1174 del 25/11/2014 la sospensione cautelare dal servizio ex lege, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della L. n. 97/2001 cit., a decorrere dal 18/9/2014 e contestualmente ha disposto la proroga biennale della stessa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 15, co.10, del CCNL cit., a decorrere dal 16.12.2014, in ragione dello stralcio dell'originario procedimento presso il
Tribunale di Napoli, iscritto al n. 7443/11, ulteriormente prorogata per un ulteriore biennio a decorrere dal 16/12/2016 con il DD n. VII/11/2016 del 05/12/2016, nel cui termine di vigenza e quindi prima della sua scadenza di tale ultimo provvedimento, il ricorrente risulta collocato in quiescenza a decorrere dall'01.04.2018.
In via gradata: H. illegittimità del licenziamento – il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare – sussistenza dell'onere della prova in capo alla resistente.
In punto di diritto, va condiviso il principio dell'autonomia del giudizio penale da quello disciplinare (ex multis: Cass. sez. lav. n. 6/2020; Cass. sez. lav. n. 5581/2009). Vero è che, abolita la pregiudiziale penale, il Giudice civile può utilizzare il materiale istruttorio raccolto in sede penale,
16 al fine di formare il suo convincimento, ovvero in caso di specifica contestazione, compiere un autonomo accertamento delle condotte addebitate al lavoratore. E' stato condivisibilmente affermato che “una volta che si escluda il ricorrere di ipotesi di vincolatività del giudicato penale, il giudice civile può anche non rinnovare innanzi a sé le prove testimoniali raccolte nel processo penale, ma solo se siano state assunte in dibattimento nel contraddirtene tra le parti (altrimenti si incorrerebbe in una violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, primo periodo) o se la verifica dibattimentale sia mancata per scelta dell'imputato, che abbia optato (ma non è questo il caso in oggetto) per un rito alternativo come il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. e ss., o il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ss.,
(cfr. Cass. 30.1.13 n. 2168; Cass.
8.1.08 n. 132). In altre parole, al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (come avviene, ad esempio, per le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari), salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta.
Inoltre, anche quando si limita a recepire - senza rinnovarle - prove che siano state assunte in sede penale nel contraddittorio tra le parti, il giudice civile non può esimersi dal procedere ad un loro autonomo apprezzamento quanto ad attendibilità, affidabilità e rilevanza, dando altresì conto e ragione del perché non ha ritenuto di accogliere l'eventuale istanza di nuova assunzione in sede civile ritualmente avanzata da una delle parti (cfr. Cass. Cassazione civile sez. lav., 09/10/2014,
n.21299).
Avuto riguardo al caso in esame, a fronte della ricostruzione delle condotte poste in essere dal ricorrente, desumibili dalle sentenze penali prodotte, i capi di imputazione risultano pedissequamente riportati nella lettera di licenziamento, ove si legge quanto segue: “CONSIDERATO che i comportamenti oggetto dei procedimenti disciplinari riuniti n. 1364/MLPS e n. 1451/MLPS, avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del sig. constano, Pt_1 relativamente al procedimento penale n. 28497/09 RGRN presso il Tribunale di Napoli:
- nell'aver, in concorso con e abusando della qualifica di ispettore del lavoro in Pt_7 Per_2 servizio presso l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato e la mancata esibizione del libro matricola, con conseguente sanzione di euro 4.000, inducendo quest'ultimo, , a CP_11 corrispondere loro la somma di euro 300 (capo d'imputazione G);
-nell'aver, in concorso come sopra, con abuso delle qualità di cui al capo G) e allo scopo di commettere il delitto sub G), indotto il a firmare un foglio in bianco del verbale di CP_11 accesso ispettivo destinato a sostituire quello originariamente redatto ove si dava atto della presenza di un lavoratore non inquadrato (capo d'imputazione H);
-nell'aver, in concorso con (in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli), e ricevuto dal una somma di denaro imprecisata allo CP_11 Parte_8 CP_11
17 scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione T);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo T) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub T), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della EURO 2000 nella quale si dava atto della presenza del socio lavorator non inquadrato, sostituendolo Per_3 con altro verbale a firma di in realtà assente all'accesso, e occultato, altresì, il verbale Persona_4 delle dichiarazioni rese d redigendo, in sua sostituzione, un verbale di dichiarazioni rese Per_3 da ideologicamente falso nella parte in cui si dava atto che era stato redatto all'atto Persona_4 dell'accesso (capo d'imputazione U);
-nell'aver, in concorso con (in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli), , titolare di fatto della LIDO RIEZ, ricevuto da una Persona_5 Per_5 somma di denaro imprecisata allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione V);
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo V) e allo scopo di commettere il delitto sub V), occultato i verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti trovati intenti al lavoro nel corso dell'accesso del 12.7.2007 (trovati a casa d e omesso di contestare alla società la c.d. “maxi sanzione” Pt_1
(euro 3.000 per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata ed euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) relativamente all'impiego dei lavoratori in ner capo d'imputazione W); Persona_6 Per_7
CONSIDERATO che i comportamenti oggetto dei procedimenti disciplinari riuniti n. 1364/MLPS e n.
1451/MLPS, avviati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del sig. Pt_1 constano, relativamente al procedimento penale n. 7443/11 RGRN presso il Tribunale di Nola:
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato all'atto dell'accesso effettuato, peraltro, non presso la sede o un cantiere della ditta ma presso la residenza privata del titolare, Parte_9 costringendo quest'ultimo, , a corrispondere loro la somma di euro 1.500 (capo COtroparte_12
d'imputazione A);
- nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo A) e allo scopo di commettere il delitto sub A), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti di quale responsabile COtroparte_12 della ditt , oggetto dell'ispezione e che, di fatto, risultava agli atti del Parte_9 COtroparte_1
di Napoli sconosciuta (capo d'imputazione B);
[...]
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato all'atto dell'accesso effettuato, peraltro, non
18 presso la sede dell'impresa ma presso ma presso il cantiere della costruzione della residenza privata della persona offesa, con conseguente sanzione di euro 15.000 e, addirittura, paventando un possibile arresto del proprietario del fondo, costretto quest'ultima, a corrispondere Persona_8 loro la somma di euro 2.000 (capo d'imputazione C);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo C) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub C), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti di
[...] che, di fatto, risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo Per_8 COtroparte_1
d'imputazione D);
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di tre lavoratori stranieri non inquadrati e la mancata esibizione del libro matricola, con conseguente sanzione di euro 30.000, inducendo quest'ultima, , COtroparte_13 socio della ditta F.LL SS, a corrispondere loro buoni benzina per un controvalore di euro 500 (capo d'imputazione E);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo E) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub E), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditta F.LL
SS nel quale si dava atto della presenza di tre lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione F); COtroparte_1
-nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbero verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati all'atto dell'accesso effettuato presso un cantiere della ditta in San Gennaro Vesuviano, con conseguente sanzione e chiusura del CP_14 cantiere, costringendo quest'ultima, , socio della ditta F.LL SS, a COtroparte_15 corrispondere loro la somma di euro 500 (capo d'imputazione I);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo I) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub I), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditt CP_14 nel quale si dava atto della presenza di tre lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione J); COtroparte_1
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di un lavoratore non inquadrato e la mancata esibizione dei carteLLni identificativi di tutti i lavoratori, con conseguenti sanzioni e chiusura del cantiere, costringendo quest'ultima, , a CP_16 corrispondergli la somma di euro 300 (capo d'imputazione K);
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo K) e allo scopo di commettere il delitto sub K), occultato il verbale di accesso ispettivo nei confronti della ditta Visini Costruzioni, nel quale si dava
19 atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del COtroparte_1
di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione L);
[...]
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni, costringendo quest'ultima, , a Persona_9 corrispondergli la somma di euro 2.000 destinata all'associazione sportiva A.S. VOLLEYBALL 70 nella cui compagine era inserita la figlia d (capo d'imputazione M); Pt_1 Persona_10
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo M) e allo scopo di commettere il delitto sub M), occultato i verbali delle dichiarazioni rese da tre lavoratori trovati intenti al lavoro presso il cantiere della ditt e non inquadrati e il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta, CP_17 che di fatto risultava agli atti dell'Ispettorato del lavoro di (capo d'imputazione Parte_10
N);
-nell'aver, abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di
Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di due lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni, costringendo quest'ultima , a COtroparte_18 corrispondergli la somma di euro 1.500 destinata all'associazione sportiva A.S. VOLLEYBALL 70 nella cui compagine era inserita la figlia d (capo d'imputazione O); Pt_1 Persona_10
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo O) e allo scopo di commettere il delitto sub O), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta D'Onofrio Giuseppina, nel quale si dava atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto risultava agli atti del Napoli sconosciuto (capo d'imputazione P); COtroparte_19
-nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo P), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta nel quale si dava atto della presenza di un lavoratore COtroparte_20 non inquadrato e che di fatto risultava agli atti dell'Ispettorato del lavoro di Napoli sconosciuto (capo d'imputazione Q);
-nell'aver, in concorso con IS e Ranieri, in qualità di ispettore del lavoro in servizio presso l'ispettorato del lavoro di Napoli, ricevuto dal IS una somma di denaro imprecisata allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella condotta di cui al capo che segue
(capo d'imputazione R);
- nell'aver, abusando delle qualità di cui al capo R) e allo scopo di commettere il delitto sub R), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta SO , nel CP_21 quale si dava atto della presenza di un lavoratore non inquadrato, sostituendolo con altro verbale a firma apocrifa e occultando, altresì, il verbale delle dichiarazioni rese dal lavoratore (capo d'imputazione S);
20 -nell'aver, in concorso co , abusando della qualifica di ispettore del lavoro in servizio presso Pt_7
l'ispettorato del lavoro di Napoli, prospettato alla persona offesa che, in mancanza, avrebbe verbalizzato la presenza di tre lavoratori non inquadrati, con conseguenti sanzioni di oltre 10.000, costringendo quest'ultima, , a rivolgersi per le visite mediche periodiche al centro Parte_11 diagnostico Amed di Casalnuovo di Napoli (capo d'imputazione Z);
-nell'aver, in concorso con , abusando delle qualità di cui al capo Z) e allo scopo di Pt_7 commettere il delitto sub Z), occultato il verbale di accesso ispettivo redatto nei confronti della ditta
, nel quale si dava atto della presenza di lavoratori non inquadrati e che di fatto CP_22 risultava agli atti del di Napoli sconosciuto, nonché i verbali delle dichiarazioni COtroparte_1 rese dai predetti (capo d'imputazione AA);
-nell'aver, in concorso con , in qualità di ispettori del lavoro in servizio presso l'ispettorato Pt_7 del lavoro di Napoli, , amministratore di fatto della soc. Comes Impianti e Sead 2000, Per_11
e , consulente del lavoro delle predette società, ricevuto dal la Persona_12 Per_11 promessa, poi adempiuta, dell'assunzione di (figlio di ); assunzione Parte_12 Parte_13 simulata allo scopo di far maturare al contributi previdenziali presso altra società Parte_12 riconducibile al , allo scopo di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistente nella CP_11 condotta di cui al capo che segue (capo d'imputazione BB);
-nell'aver, in concorso con , e , abusando delle qualità di cui al capo BB) e Pt_7 CP_11 Per_12 allo scopo di commettere il delitto sub BB), indotto e , con la Parte_14 Parte_15 minaccia, in caso contrario, del licenziamento, a rettificare le dichiarazioni dagli stessi originariamente rese agli ispettori del , affermando falsamente di essere stati assunti dalla CP_2
Comes Impianti soltanto, rispettivamente, dal gennaio 2004 e dal maggio 2000, ovvero dalla data del loro formale inquadramento (capo d'imputazione CC)”.
Le parti delle sentenze penali che hanno accertato la responsabilità del ricorrente sono le seguenti.
CO riferimento al procedimento penale n. 28497/09, il Tribunale ha accertato che “dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalle dichiarazioni rese dagli imprenditori destinatari delle ispezioni si è appreso inoltre che nella maggior parte dei casi alla “revisione” dei verbali si addiveniva a seguito di dazioni di danaro o altre promesse di certa valenza economica. Ciò essendo confermato dalle stesse dichiarazioni rese dall'ispettor il quale, pur avendo respinto le accuse a suo Pt_1 carico, ha tuttavia ammesso di aver operato le falsificazioni ed omissioni di atti di ufficio, agendo assai spesso in concorso con il ” (cfr. verbali di interrogatori resi in data 19.06.2009 e Pt_7
10.07.2009, acquisiti all'ud. del 12.12.2013 ex art. 513 c.p.p. – pag. 9 Sentenza n. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione G) ed H): è “lo stesso ritrovamento, in data 14.01.2009 della pratica relativa a presso l'abitazione del (cfr. fascicolo sequestrato) che può CP_11 Pt_1
21 considerarsi elemento significativo sul piano probatorio, laddove si consideri che l'imputato ha evidentemente ritenuto di “occultare” atti di ufficio che potevano essere compromettenti per sé e per il colleg ” (cfr. pag.12 sent. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione T) ed Pt_7
U):“dalla comparazione tra la documentazione sequestrata presso l'abitazione e quella acquisita presso gli uffici della di Napoli, relativa alla medesima ispezione Parte_6 riguardante la EURO 2000 S.a.S., risultano difformità tali che consentono di ritenere provato il delitto di falso di cui al capi U), attraverso il quale si è realizzato di fatto l'accordo corruttivo oggetto della contestazione sub capo T) (cfr. pag.13 sent. 11939/2014); con riferimento ai capi di imputazione V)
e W): “è dalla comparazione tra la documentazione riguardante l'ispezione presso la LIDO RIEZ s.a.s. sequestrata presso l'abitazione del e quella, relativa alla medesima ispezione acquisita Pt_1 presso gli uffici della Direzione Provinciale del lavoro di Napoli che si trae la prova documentale della falsificazione oggetto della contestazione sub W), che ancora risulta essere strumentale alla esecuzione anche dell'accordo corruttivo contestato al capo V)” (cfr. pag.16 sent. 11939/2014).
Nella sentenza del Giudice di appello in relazione alle condotte imputate al sig. di Pt_1 cui ai capi G) – previa riqualificazione giuridica del reato nella fattispecie p. e p. ai sensi degli artt.
110-319 quater c.p. – H), T), U), V e W), il Collegio conferma quanto accertato dal Tribunale di
Napoli, ritenendo che sono state offerte “argomentazioni che tengono conto non solo delle dichiarazioni rese dai numerosi testi della Pubblica Accusa e della documentazione sequestrata presso ed acquisita sull'accordo delle parti, ma anche delle testimonianze COtroparte_1 rese dai diversi testi a discarico escussi in dibattimento, oltre che delle dichiarazioni rese dagli imputati (…)” (cfr. pag.16 sent. 674/2020); che “attraverso un'analisi congiunta degli episodi illeciti contestati individua un modus operandi sostanzialmente comune e costante, poiché finalizzato al mercimonio della funzione, con indebito arricchimento attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di competenza conseguenti alle ispezioni”, e la prova delle falsificazioni contestate risultava per tabulas dalla documentazione in sequestro, in quanto “evincibile dalle difformità tra i verbali ispettivi sequestrati presso le abitazioni, tra gli altri, del e queLL formalizzati e resi Pt_1 pubblici mediante il deposito al (cfr. pag.17 sent. 674/2020). COtroparte_1
In relazione al procedimento penale n. 7443/11, il Tribunale di Nola ha dato conto che è stato acclarato che l ed il collega avevano creato un “modus operandi” adottato nei Pt_1 Pt_7 numerosi episodi oggetto del procedimento, puntualmente confermato dai soggetti coinvolti a vario titolo (cfr. pag. 22 sent. 611/2018); ha rilevato che quanto ai capo di imputazione A): “la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal consulente del lavoro, di cui sono state acquisite le s.i.t. rese il 10.02.2009, e negli esiti investigativi, con riferimento alle intercettazioni telefoniche ed alla mancata inclusione della verifica ispettiva effettuata il 19.12.2008 nella banca dati “stinger” in uso al di Napoli, e del COtroparte_1
22 ritrovamento del suddetto verbale, seppur incompleto in alcune sue parti, presso l'abitazione del (cfr. pag. 13-15 sent. 611/2018). CO riferimento al capo B): “appare certamente Pt_1 provata la condotta contestata essendo emerso che gli imputati non procedevano a rendere pubblico nella banca dati del Ministero il verbale di ispezione appositamente formato dinanzi agli operai presso l'abitazione del con il solo scopo di far suscitare nella vittima il timore di essere sottoposto CP_12
a sanzioni più elevate (cfr. pag 17-18 sent. 611/18)”; in riferimento al capo di imputazione C): “le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato pieno riscontro nelle Persona_8
CP_2 dichiarazioni rese dal genero nelle conversazioni telefoniche intercettate, nel rinvenimento della documentazione relativa al verbale ispettivo eseguito nei suoi confronti presso l'abitazione del e nel mancato inserimento di tali atti nella banca dati in uso al Pt_1 COtroparte_1 di Napoli (cfr. pag. 22 sent. 611/2018); con riferimento al capo D): “sebbene il reato debba considerarsi estinto per prescrizione – la condotta risulta certamente provata essendo emerso che gli ispettori e hanno formato il verbale ispettivo nei confronti del sig. allo Pt_16 Pt_7 Per_8 scopo di commettere il reato di cui al capo C) e non lo pubblicavano nella banca dati del CP_1 ma lo occultavano presso l'abitazione del (cfr. pag. 24 sent. 611/18)”; con riferimento alle Pt_1 condotte di cui al capo E): seppur da ricondursi al delitto di cui all'art. 319 quater c.p. “la ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa “trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal colleg Tes_1 nonché degli esiti investigativi con particolare riferimento al rinvenimento del verbale ispettivo eseguito presso la ditta “F.LL SS” nell'abitazione di e al mancato riscontro di tale Parte_1 verifica ispettiva nella banca dati “stinger” (cfr. pag. 26 sent. 611/2018); con riferimento al capo F): sebbene il reato debba ritenersi estinto per prescrizione – la condotta deve essere ritenuta provata in quanto gli ispettor ed dopo aver formato parzialmente il verbale di ispezione Pt_7 Pt_1 ed i verbali di intervista nei confronti della ditta con lo scopo di suscitare nella vittima il CP_13 timore di essere sottoposto alle sanzioni previste per le violazioni indicate, pur tuttavia lo occultavano presso la casa del senza renderlo pubblico inserendolo nella banca dati “Stinger” (cfr. pag. Pt_1
27 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo I): “anche in questo caso le dichiarazioni rese dalla persona offesa ) trovano riscontro negli esiti investigativi, con riferimento al COtroparte_15 rinvenimento, nel corso della perquisizione del 14.03.2009, del verbale ispettivo eseguito nei suoi confronti presso l'abitazione del e nel contestuale mancato inserimento di tali atti nella Pt_1 banca dati “stinger” (cfr. pag. 29 sent. 611/2018)”; CO riferimento al capo J): ..” la condotta deve ritenersi provata in quanto gli ispettori, dopo aver redatto un verbale ispettivo senza data e firma dei verbalizzanti al solo di scopo di far credere alla vittima che la sanzione sarebbe diventata effettiva, ed averne consegnata una copia, se la facevano poi restituire dopo il pagamento della somma di cinquecento euro con l'intento di farla sparire – ed infatti la vittima dichiarava di non aver mai ricevuto niente – e di tale verbale non se ne è mai avuta traccia pubblica nella banca dati Stinger,
23 ma è stato ritrovato nell'abitazione del (pag. 30 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo Pt_1
K): “ancora una volta le dichiarazioni rese dalla persona offesa ) hanno trovato pieno CP_16 riscontro negli esiti investigativi, con particolare riferimento alla difformità documentale tra la documentazione relativa all'accesso e la documentazione ufficiale inserita nella banca dati “stinger”, nella quale non si fa menzione del lavoratore a nero, e quella rinvenuta presso l'abitazione del (cfr pag. 32 sent. 611/18)”. CO riferimento al capo L: “La condotta deve ritenersi Pt_1
CP_1 provata in quanto dopo aver redatto un verbale ispettivo dinanzi al nel quale si Pt_1 dava atto della presenza di un lavoratore non assunto, allo scopo di commettere il reato di cui al capo K), poi non lo rendeva pubblico inserendolo nella banca dati Stinger, nascondendolo al contrario presso la propria abitazione (pag. 33 sent. 611/2018)”; con riferimento alle condotte di cui ai capi
M) e O): “ la ricostruzione delle vicende effettuata sulla base delle dichiarazioni delle persone offese
(in particolare del sig ) risulta confermata anche dalle testimonianze degli altri testi Persona_9 escussi e ) di cui sono state acquisite le s.i.t. rese in fase di Testimone_2 COtroparte_18 indagini il 03.03.2009 con domande a chiarimento (cfr. pag 35-36 sent. 611/2018)”. con riferimento, invece, alle condotte di cui ai capi N) e P):“ le stesse devono intendersi provate essendo emerso che dopo aver compilato due verbali di accesso ispettivo nei confronti delle persone offese Pt_1
) nei quali dava atto di lavoratori non inquadrati, li occultava poi presso la propria Per_9 CP_18 abitazione senza tuttavia renderli pubblici secondo le procedure in uso presso CP_1 [...]
”; con riferimento al capo di imputazione Q): “la condotta relativa a questo capo di CP_1 imputazione … deve ritenersi pienamente provata, essendo emerso che dopo aver Pt_1 redatto un verbale di primo accesso nei confronti della parte offesa ) in cui dava atto Parte_17 della presenza di un lavoratore a nero, piuttosto che rendere pubblico tale verbale secondo la normativa prevista in materia lo occultava presso la propria abitazione, dove in effetti è stato rinvenuto nel corso della relativa attività di perquisizione (cfr. pag 37-38 sent. 611/2018)”; in relazione alle condotte di cui al capo S): “non sussiste, in ragione del rinvenimento nell'abitazione del del verbale di accesso ispettivo effettuato presso la ditta IS, l'evidenza Pt_1 dell'innocenza, tra gli altri, del (cfr. pag. 39 sent. 611/2018)”; in relazione alle condotte Pt_1 relative al capo AA):“la condotta deve essere considerata provata in relazione al rinvenimento nell'abitazione del nel corso della più volte citata attività di perquisizione, del verbale di Pt_1 accesso ispettivo effettuata presso la ditta appartenente alla persona offesa (Coge Service srl) (cfr. pag. 40 sent. 611/2018)”; con riferimento al capo CC): la condotta relativa a questo capo di imputazione vada correttamente riqualificata nell'ipotesi di cui al 483 e 110 c.p., essendo emersa l'assenza di condotte intimidatorie ed un concorso dei soggetti nell'attestazione di false circostanze nel verbale reso agli ispettori del lavoro con riferimento alla data di assunzione dei dipendenti
[...]
[...] , ma che comunque tale reato debba considerarsi estinto per prescrizione (cfr. Parte_18 pag.41-42 sent. 611/2018);
Nel secondo procedimento, il quadro probatorio -secondo i giudici dell'appello- per le condotte imputate al sig. di cui ai capi A), C), I), K) – riqualificati nel reato di cui all'art. Pt_1
319 quater c.p acquisito risulta “cristaLLzzatosi come completo ed oltremodo chiaro in ogni sua vicenda” (cfr. pag. 13 sent. 647/24).; inoltre, il giudice di secondo grado ha precisato (cfr. pag. 12-
13 sent. 647/24) che: -“il materiale sequestrato, concernente tutti i verbali di sanzioni occultati e non registrati nel sistema, per cui si procedeva alla consumazione delle condotte corruttive, non lasciano dubbi circa la sussistenza dei fatti come ricostruiti (…)”; -“i verbali non lasciano dubbi circa la riconducibilità degli stessi agli imputati e si riscontrano con le dichiarazioni delle persone offese
(…)” le quali “riferiscono in maniera concorde ed univoca le stesse circostanze, riconoscono gli imputati o in udienza o per conoscenza pregressa ai fatti contestati (…)” e che “l'attendibilità ed il giudizio estrinseco ed intrinseco inerente alla valutazione delle loro dichiarazioni ha trovato nel materiale indicato riscontri incontrovertibili.”; L'attività di intercettazione effettuata risulta estremamente rilevante nel quadro probatorio di insieme in quanto da essa “emerge chiaramente un atteggiamento quantomeno ambiguo degli autori dei fatti, i quali spesso concordavano gli appuntamenti per consumare le condotte in esame”.
Quanto alle prove raccolte nel processo penale, è stato affermato in fattispecie di sentenza penale di assoluzione, ma con principi utili anche nel caso in esame, che “quanto alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità; il giudicato di assoluzione non determina l'automatica archiviazione del procedimento disciplinare perché, fermo restando che il fatto non può essere ricostruito in termini difformi, non si può escludere che lo stesso, inidoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare (cfr. Cass. n. 398/2023, n. 11948/2019, n. 14344/2015, n. 12134/2005);
8. nondimeno, in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato in conseguenza di un comportamento per il quale è stato sottoposto a procedimento penale non può - in considerazione dell'identità del fatto materiale, rispettivamente vagliato in sede penale come reato e in sede civile come condotta che ha determinato il licenziamento - considerare ininfluente la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del suindicato procedimento penale divenuta cosa giudicata (e le prove ritualmente raccolte in sede penale), ai fini della valutazione della condotta del lavoratore e della prova della giusta causa del licenziamento (cfr. Cass. n. 15353/2012); come chiarito nella pronuncia di legittimità ora citata (v. p. 7 della motivazione e giurisprudenza ivi
25 richiamata), nell'interpretazione in generale della disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile quale risulta dal codice di procedura penale, nella giurisprudenza di questa Corte si sono consolidati i seguenti principi: a) ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; b) nei confronti dell'imputato, la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, mentre resta impregiudicata la qualificazione giuridica dei fatti medesimi;
c) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza;
d) peraltro, anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale;
e) la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge” (cfr. ordinanza 07/09/2023 n.26042).
Sulla posizione del datore di lavoro pubblico, rispetto alle prove acquisite nel dibattimento penale, la Suprema Corte, in relazione all'utilizzo di tali prove nel procedimento disciplinare, ha osservato che “Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 11948/2019, Cass. n. 21260/2018, Cass. n.
8410/2018, Cass. n. 5284/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 758/2006) che la P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente. 18. È stato osservato (Cass. 5284/2017) che l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della,
26 eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore” (cfr. Cass. 5 marzo 2021, n. 6221). Nella stessa pronuncia, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che “ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016).
19. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter c.p.p., u.c., artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale”.
Nel caso specifico della sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione, la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza
(Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200) ed ancora che in materia di rapporti tra processo penale e civile, il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità del datore di lavoro per il decesso del dipendente a seguito di infortunio sul lavoro, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (v. Cass. 12 giugno 2017, n. 14570). Quindi le risultanze del processo penale definito con pronuncia di prescrizione “possono” essere “utilizzate” dal giudice civile che ha, in questo senso, una facoltà. È stato, altresì affermato che il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere in tale ultimo caso la possibilità di estensione analogica dell'art. 654 cod. proc. pen., vuoi per il carattere eccezionale della norma (che deroga al principio generale – proprio del vigente cod. proc. pen. – dell'autonomia della giurisdizione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale: cfr., ex aliis,
Cass. 17 giugno 2013, n. 15112; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095), vuoi perché non sempre la prescrizione importa accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato,
27 accertamento assorbito dall'obbligo di immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, che innanzi al giudice penale impedisce di proseguire oltre nella delibazione del materiale di causa (v. anche Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768; Cass.
9 ottobre 2014, n. 21299)” (cfr. Corte di Cassazione sentenza 21 luglio 2022, n. 22909).
Il ricorrente, a fronte delle prove acquisite in dibattimento, si è limitato a sostenere genericamente di avere sempre contestato i capi di imputazione (di cui ai richiamati procedimenti penali) nonché i capi di addebito dei procedimenti disciplinari, ritenendo così assolto il suo onere di CO contestazione e, ritenendo, di conseguenza, di addossare all l'onere a suo carico di dimostrare la fondatezza degli addebiti. La scelta processuale di parte ricorrente di incentrare il ricorso sulla negazione della sua estraneità ai fatti contestati, assume un'indubbia rilevanza ai fini della decisione, giacché egli non prende alcuna posizione in ordine alle fonti di prova degli addebiti e al loro contenuto, di cui egli è stato a conoscenza in quanto partecipe dei processi penali a suo carico e delle prove raccolte durante gli stessi.
A parere del Giudicante, attraverso la non contestata trascrizione dei punti salienti delle sentenze rese nei due procedimenti penali, è possibile ritenere pacifici i riscontri effettuati in sede penale e trarre da tali esiti il convincimento della completezza degli accertamenti compiuti in sede penale in relazione ai molteplici reati contestati al ricorrente, attraverso il materiale sequestrato presso l'abitazione del ricorrente, l'esame delle persone offese e dei testimoni e quindi condividere, in questa sede la copiosa attività istruttoria compiuta in entrambi i dibattimenti che hanno condotto in primo grado a statuire in ordine alla colpevolezza del ricorrente e all'assoluzione in grado di appello per effetto della sola consumazione della prescrizione, in relazione ai reati accertati. I fatti accertati in sede penale così come ricostruiti, rendono evidente la sussistenza di un quadro probatorio di imputabilità delle condotte addebitate al ricorrente i cui rilievi sul sinallagma lavorativo non sono CO seriamente dubitabili, trattandosi di condotte scaturenti dal rapporto di impiego con l
Le prove raccolte in sede penale a cui il ricorrente ha partecipando nel contraddittorio con l'accusa, essendosi munito di un legale di fiducia, risultano dotate di un più che adeguato livello di affidabilità e possono essere fatte proprie dal Giudicante ed essere utilizzate al fine di ritenere accertate le condotte civilisticamente addebitate al ricorrente nei due procedimenti disciplinari. CO Di tali condotte, l ha esaustivamente dato conto, tanto nell'atto di contestazione che nel provvedimento espulsivo, asserendo che esse sono gravemente lesive del necessario vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e tali, pertanto, da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Si tratta, a parere del Giudicante, di condotte dolose costituenti senza alcun dubbio, un indebito esercizio della funzione pubblica assegnata dal ricorrente, posto in essere attraverso la realizzazione di anomalie e palesi falsità negli atti di sua competenza conseguenti ad ispezioni presso aziende e privati ed attraverso comportamenti finalizzati a creare
28 situazioni di irregolarità via via rilevate per convincere le persone offese a fornirgli varie utilità, per non dare corso ai procedimenti sanzionatori;
condotte di indubbio disvalore e di tale gravità da arrecare sicuro pregiudizio al ruolo ispettivo ricoperto e al principio, di rango costituzionale, del buon andamento della PA. CO Quanto alla decorrenza degli effetti del licenziamento che l -nel decreto Direttoriale n.
35/2024 del 24.09.2024- ha fissato alla data del 18.03.2010, data di decorrenza della sospensione cautelare facoltativa disposta dal MLPS ai sensi dell'art. 15, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Ministeri del
12/6/2003 con il Decreto Direttoriale n. 291 del 23.03.2010, va detto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “la sospensione si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima (Cass., 12 maggio 2015, n. 9618;
Cass. 7 luglio 2014, n. 15444)” (cfr. Cass. Sez. lav. 7 dicembre 2015, n. 24801); conf. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914). Tale retrodatazione del recesso al momento della sospensione serve in effetti, ad evitare le conseguenze della restitutio in integrum relativamente al periodo in cui la PA ha legittimamente applicato la sospensione d'ufficio del dipendente coinvolto in procedimento penale e poi licenziato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019 n.20914).
All'esito, vanno disattesi tutti i motivi di censura proposti dal ricorrente e il ricorso, assorbita ogni altra valutazione ivi compresa quella delle tutele applicabili, va integralmente rigettato, siccome infondato. CO Le spese nei confronti dell sono a carico di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei minimi tariffari per le cause di valore indeterminabile/media complessità, CO tenendo conto che con la costituzione in giudizio dei funzionari dell le spese vanno ridotte del
20%. Le spese nei confronti dell si compensano in considerazione della posizione processuale CP_2 dell'istituto rispetto al tema d'indagine.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
CO condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell in €
5.210,88 comprensivi di spese generali;
compensa le spese nei confronti dell . CP_2
Napoli, 18.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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