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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 766 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. minorenne rappresentato Parte_1 C.F._1 in giudizio dai genitori, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonina Alonzo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di frequenza
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, lo scrivente ha ritenuto preferibile ripetere le operazioni peritali.
1 All'esito, tuttavia, pure il secondo consulente tecnico ha ritenuto di escludere la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio in oggetto, affermando che il minore ricorrente non presenta il requisito sanitario necessario per l'accesso all'indennità di frequenza. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, così come aggiornato nel 2022. Va infatti evidenziato che il reddito percepito dal nucleo familiare e indicato nella dichiarazione allegata al ricorso (€ 26.070,99), al momento dell'introduzione del giudizio (settembre 2023) superava la soglia indicata dall'art. 152 d. att. cpc. (a quella data pari a € 25.767, ossia, al doppio del limite di reddito necessario per fruire del PSS, così come aggiornata ad opera del d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023). Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Trapani, 29/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. minorenne rappresentato Parte_1 C.F._1 in giudizio dai genitori, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonina Alonzo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di frequenza
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, lo scrivente ha ritenuto preferibile ripetere le operazioni peritali.
1 All'esito, tuttavia, pure il secondo consulente tecnico ha ritenuto di escludere la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio in oggetto, affermando che il minore ricorrente non presenta il requisito sanitario necessario per l'accesso all'indennità di frequenza. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, così come aggiornato nel 2022. Va infatti evidenziato che il reddito percepito dal nucleo familiare e indicato nella dichiarazione allegata al ricorso (€ 26.070,99), al momento dell'introduzione del giudizio (settembre 2023) superava la soglia indicata dall'art. 152 d. att. cpc. (a quella data pari a € 25.767, ossia, al doppio del limite di reddito necessario per fruire del PSS, così come aggiornata ad opera del d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023). Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva, CPA e spese generali.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Trapani, 29/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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