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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1736/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3348/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525009 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 ed ingiunge di pagare la somma complessiva di euro 3.861,00 in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e del relativo box auto.
Parte ricorrente premette che Roma Capitale ha quantificato Tari e TEFA per un numero di occupanti pari a 4 unità, a far data dal 10/10/2019. Invece, la sig.ra Ricorrente_1, fino al 10/10/2019, ha risieduto nel predetto immobile con i suoi due figli minorenni e che, successivamente a tale data, ella ha trasferito la residenza propria e quella dei figli presso l'immobile sito in Roma, Indirizzo_2, con la conseguenza che l'immobile di Indirizzo_1 è rimasto disabitato. Pertanto, l'importo eventualmente dovuto a titolo di TARI per il periodo 10/10/2019-31/12/2023 dovrà essere ricalcolato tenendo conto che in tale periodo l'immobile non era abitato da alcuno.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 D.
Lgs. 507/93 per intervenuta presentazione della denuncia di attivazione del servizio ai fini della Ta.Ri. con l'invio al Comune dell'apposito modulo in data 15/11/2013, pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile.
Chiede, quindi, di dichiarare nullo l'avviso impugnato e, per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme pretese dall'ente impositore;
di rideterminare la tariffa eventualmente dovuta a titolo di TARI e TEFA per il periodo 10/10/2019-31/12/2023 tenendo conto della mancata occupazione dell'immobile. Chiede inoltre di ripetere le somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio. Il tutto con vittoria di spese.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026 nella quale difende il proprio operato precisando che l'odierna ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio Tributi denuncia di attivazione dell'utenza Ta.Ri. per l'immobile oggetto di accertamento né la dichiarazione di subentro per il versamento Tari. Contesta la fondatezza nel merito delle opposte censure e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Vi è prova in atti dell'avvenuta presentazione da parte della sig.ra Ricorrente_1, in data 15/11/2013, della dichiarazione del possesso ai fini Ta.Ri. dell'immobile oggetto di accertamento.
Dev'essere, pertanto, annullata la sanzione irrogata dall'ente impositore sull'erroneo presupposto della mancata presentazione della richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Quanto alla tariffa dovuta, la stessa dev'essere rideterminata dal Comune di Roma, per l'anno 2018 e fino al 10/10/2019, tenendo conto della consistenza nel predetto periodo del nucleo familiare della ricorrente, composto da tre persone, circostanza non contestata dall'Ente impositore. Va invece respinta la domanda di annullamento della Ta.Ri. per il restante periodo, in quanto il presupposto della TARI consiste nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. La Ta.
Ri. è quindi dovuta anche se l'immobile non sia di fatto abitato dal soggetto legittimato.
Questo Giudice non può che condividere l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. n.
21703/2022, n. 9872/2023). Nell'ordinanza n. 11130 del 2021 la Cassazione ha affermato che il tributo in parola è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice
NT Di ST
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3348/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525009 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 794/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 ed ingiunge di pagare la somma complessiva di euro 3.861,00 in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e del relativo box auto.
Parte ricorrente premette che Roma Capitale ha quantificato Tari e TEFA per un numero di occupanti pari a 4 unità, a far data dal 10/10/2019. Invece, la sig.ra Ricorrente_1, fino al 10/10/2019, ha risieduto nel predetto immobile con i suoi due figli minorenni e che, successivamente a tale data, ella ha trasferito la residenza propria e quella dei figli presso l'immobile sito in Roma, Indirizzo_2, con la conseguenza che l'immobile di Indirizzo_1 è rimasto disabitato. Pertanto, l'importo eventualmente dovuto a titolo di TARI per il periodo 10/10/2019-31/12/2023 dovrà essere ricalcolato tenendo conto che in tale periodo l'immobile non era abitato da alcuno.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 D.
Lgs. 507/93 per intervenuta presentazione della denuncia di attivazione del servizio ai fini della Ta.Ri. con l'invio al Comune dell'apposito modulo in data 15/11/2013, pochi giorni dopo l'acquisto dell'immobile.
Chiede, quindi, di dichiarare nullo l'avviso impugnato e, per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme pretese dall'ente impositore;
di rideterminare la tariffa eventualmente dovuta a titolo di TARI e TEFA per il periodo 10/10/2019-31/12/2023 tenendo conto della mancata occupazione dell'immobile. Chiede inoltre di ripetere le somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio. Il tutto con vittoria di spese.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026 nella quale difende il proprio operato precisando che l'odierna ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio Tributi denuncia di attivazione dell'utenza Ta.Ri. per l'immobile oggetto di accertamento né la dichiarazione di subentro per il versamento Tari. Contesta la fondatezza nel merito delle opposte censure e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Vi è prova in atti dell'avvenuta presentazione da parte della sig.ra Ricorrente_1, in data 15/11/2013, della dichiarazione del possesso ai fini Ta.Ri. dell'immobile oggetto di accertamento.
Dev'essere, pertanto, annullata la sanzione irrogata dall'ente impositore sull'erroneo presupposto della mancata presentazione della richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Quanto alla tariffa dovuta, la stessa dev'essere rideterminata dal Comune di Roma, per l'anno 2018 e fino al 10/10/2019, tenendo conto della consistenza nel predetto periodo del nucleo familiare della ricorrente, composto da tre persone, circostanza non contestata dall'Ente impositore. Va invece respinta la domanda di annullamento della Ta.Ri. per il restante periodo, in quanto il presupposto della TARI consiste nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013]. La Ta.
Ri. è quindi dovuta anche se l'immobile non sia di fatto abitato dal soggetto legittimato.
Questo Giudice non può che condividere l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste anche se l'immobile non è utilizzato, purché sia predisposto all'uso (Cass. n.
21703/2022, n. 9872/2023). Nell'ordinanza n. 11130 del 2021 la Cassazione ha affermato che il tributo in parola è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice
NT Di ST