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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2595/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12884/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Gianbattista Conti 15 00125 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12501/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01077400 13 notificatagli il 23.05.2024 dall'Agenzia delle entrate-riscossione, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.077,43, dovuta a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sul modello 730/2020 per il periodo d'imposta 2019, a seguito del quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione oneri deducibili per Euro 20.400,00 poiché la documentazione prodotta al riguardo dal ricorrente non era inerente all'anno di imposta 2019 bensì al 2018. A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente ha dedotto che;
in data 29.11.2023 aveva prodotto all'Ufficio a mezzo canale CIVIS la documentazione giustificativa mancante per dare prova della spettanza di detti oneri a titolo di assegni di mantenimento corrisposti al coniuge divorziato;
prima della notifica della cartella aveva avviato un'interlocuzione per tramettere nuovamente la stessa documentazione attestante il versamento di detti per complessivi Euro 17.000,00; che quindi la ripresa degli oneri deducibili era da ricondurre al minore importo di Euro 3.400,00 anziché alla somma di Euro 20.400,00 con conseguente rideterminazione della somma dovuta al minor importo di Euro 1.605,99, di cui Euro 1.462,00 per Irpef, Euro 113,33 per addizionale regionale ed Euro 30,66 per addizionale comunale, il tutto oltre interessi. Concludeva quindi chiedendo di riconoscere che egli aveva correttamente sanato l'errato invio della documentazione richiesta con la comunicazione ex art 36- ter cit. per il periodo d'imposta 2019 e, per l'effetto, annullare parzialmente e conseguentemente rideterminare la somma dovuta all'importo anzidetto, con condanna di controparte alla refusione delle spese per averlo costretto, a causa della sua inerzia, alla instaurazione del giudizio. Notificato il ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale ha dedotto che: dalla stessa documentazione prodotta all'Ufficio a mezzo canale CIVIS il 29.11.2023 risultava che il ricorrente aveva versato per il 2019, tramite bonifici in favore il coniuge separato, complessivi € 15.300,00, come desumibile dalla comunicazione Civis, sicché era stato emesso provvedimento di sgravio parziale per una somma corrispondente, riconosciuta spettante a titolo di oneri deducibili in luogo di quella dichiarata di € 20.400,00, e chiedeva di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti e il rigetto del ricorso per il resto. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti allegati, osserva quanto segue. È pacifica la corresponsione da parte ricorrente di assegni di mantenimento erogati al coniuge per un importo pari ad € 15.300,00, per il quale è stato emesso il citato provvedimento di sgravio. Sulla corresponsione di un importo maggiore non v'è concordanza tra le parti e al riguardo parte ricorrente non ha fornito prova sufficiente, avendo prodotto degli estratti conto bancari nei quali in alcuni casi è stata cancellata la data di esecuzione dei bonifici rilevanti, sicché non v'è prova della somma complessiva versata a titolo di assegni di mantenimento nel 2019, in misura superiore a quella oggetto di sgravio. La cartella oggetto di impugnazione deve perciò essere annullata, essendo stata emessa per un importo maggiore di quello effettivamente dovuto dal ricorrente. In tali termini il ricorso può essere parzialmente accolto. Quanto alle spese di giudizio esse, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto il ricorrente vincitore solo in parte, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 05.12.2025.
Il Relatore
AR De IO
Il Presidente
NI La AL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12884/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Gianbattista Conti 15 00125 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240107740013000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12501/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01077400 13 notificatagli il 23.05.2024 dall'Agenzia delle entrate-riscossione, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.077,43, dovuta a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sul modello 730/2020 per il periodo d'imposta 2019, a seguito del quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione oneri deducibili per Euro 20.400,00 poiché la documentazione prodotta al riguardo dal ricorrente non era inerente all'anno di imposta 2019 bensì al 2018. A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente ha dedotto che;
in data 29.11.2023 aveva prodotto all'Ufficio a mezzo canale CIVIS la documentazione giustificativa mancante per dare prova della spettanza di detti oneri a titolo di assegni di mantenimento corrisposti al coniuge divorziato;
prima della notifica della cartella aveva avviato un'interlocuzione per tramettere nuovamente la stessa documentazione attestante il versamento di detti per complessivi Euro 17.000,00; che quindi la ripresa degli oneri deducibili era da ricondurre al minore importo di Euro 3.400,00 anziché alla somma di Euro 20.400,00 con conseguente rideterminazione della somma dovuta al minor importo di Euro 1.605,99, di cui Euro 1.462,00 per Irpef, Euro 113,33 per addizionale regionale ed Euro 30,66 per addizionale comunale, il tutto oltre interessi. Concludeva quindi chiedendo di riconoscere che egli aveva correttamente sanato l'errato invio della documentazione richiesta con la comunicazione ex art 36- ter cit. per il periodo d'imposta 2019 e, per l'effetto, annullare parzialmente e conseguentemente rideterminare la somma dovuta all'importo anzidetto, con condanna di controparte alla refusione delle spese per averlo costretto, a causa della sua inerzia, alla instaurazione del giudizio. Notificato il ricorso, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale ha dedotto che: dalla stessa documentazione prodotta all'Ufficio a mezzo canale CIVIS il 29.11.2023 risultava che il ricorrente aveva versato per il 2019, tramite bonifici in favore il coniuge separato, complessivi € 15.300,00, come desumibile dalla comunicazione Civis, sicché era stato emesso provvedimento di sgravio parziale per una somma corrispondente, riconosciuta spettante a titolo di oneri deducibili in luogo di quella dichiarata di € 20.400,00, e chiedeva di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti e il rigetto del ricorso per il resto. All'udienza del 5.12.2025 la controversia così introdotta è stata posta in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti allegati, osserva quanto segue. È pacifica la corresponsione da parte ricorrente di assegni di mantenimento erogati al coniuge per un importo pari ad € 15.300,00, per il quale è stato emesso il citato provvedimento di sgravio. Sulla corresponsione di un importo maggiore non v'è concordanza tra le parti e al riguardo parte ricorrente non ha fornito prova sufficiente, avendo prodotto degli estratti conto bancari nei quali in alcuni casi è stata cancellata la data di esecuzione dei bonifici rilevanti, sicché non v'è prova della somma complessiva versata a titolo di assegni di mantenimento nel 2019, in misura superiore a quella oggetto di sgravio. La cartella oggetto di impugnazione deve perciò essere annullata, essendo stata emessa per un importo maggiore di quello effettivamente dovuto dal ricorrente. In tali termini il ricorso può essere parzialmente accolto. Quanto alle spese di giudizio esse, in considerazione dell'esito della lite, che ha visto il ricorrente vincitore solo in parte, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 05.12.2025.
Il Relatore
AR De IO
Il Presidente
NI La AL