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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/12/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 24-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione collegiale, composto dai Sigg. magistrati: Dott. Giovanni Spagnoli Presidente Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore Dott.ssa Maura Manzi Giudice nel procedimento unitario in epigrafe indicato in epigrafe indicato promosso da :
- , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cinzia Tolomei del Foro di Ancona c/o il cui studio ha eletto domicilio;
; ricorrente/creditore nei confronti di
- (C.F.: ) sede in - L'Aquila Località Colle Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
Arendola snc c.a.p. 67021, , in persona legale rapp.te pro tempore, , CP_3 resistente/debitore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati dai ricorrenti nei confronti della società Controparte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
OSSERVA Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ovvero - L'Aquila Località Colle Arendola snc c.a.p. 67021. CP_2
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto
- è imprenditore commerciale (art. 121 ccii) svolgendo attività di “costruzioni edili e demolizioni, movimento terra, costruzione acquedotti etcc. , rinviandosi in ogni caso sul punto, all'oggetto sociale emergente dalla visura CCIIA;
- non ha provato la qualifica di impresa minore. Sul punto pare opportuno osservare che è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, sol considerandosi la mancata costituzione in giudizio. In ogni caso, indubbia appare l'assenza dei presupposti di qualificazione del debitore quale imprenditore minore posto che: l'art. 2 lett D ccii richiede, a tal fine, il possesso congiunto dei 3 requisiti ivi menzionati;
nel caso concreto, vi è senza dubbio il superamento della soglia di cui al n. 3 (ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), essendo presenti debiti, pari ad euro 1.728.904,51. Quanto alla verifica della legittimazione dei creditori odierni istanti, si osserva preliminarmente quanto segue: con orientamento costante (v. ex multiis, Cassazione civile sez. un., 23/01/2013, n.1521) la Suprema Corte ha affermato che, pur con riferimento al precedente art 6. L. Fall, il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante (C. , C. 86/6856). In particolare, richiamando testualmente P.IVA_2
Cass. 23494/2020 l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); Analogamente, anche ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione operata dal giudice dovrà conformarsi alle pregresse indicazioni della Suprema Corte. Quanto al caso di specie, appare sufficiente osservare che il ricorrente, l' , vanta oggi un credito cristallizzato Controparte_1 in iscrizioni a ruolo a carico della società, come risultanti dagli estratti di ruolo allegati (v. doc. n. 4), tutti peraltro esigibili . Quanto alla verifica dello stato d'insolvenza, si osserva che dall'esame degli atti emerge pacificamente quanto segue:
- un ammontare di debiti, per un importo superiore ad euro 1.728.904,51 ;
- il capitale sociale emergente dalla visura camerale, è pari a 100.000 euro;
- il ricorrente ha provveduto alle notifiche delle cartelle di pagamento, senza alcun esito;
- l'ultimo bilancio depositato dal resistente fa riferimento al 2013, con valori passivi superiori al milione di euro;
- dalla dichiarazione IRAP 2024 emerge un valore della produzione è pari a meno 14.102; dalla dichiarazione IRAP 2023 emerge un valore della produzione è pari a meno 12.558; dalla dichiarazione IRAP 2022 emerge un valore della produzione è pari a meno 16425; dalla dichiarazione IVA 2025 emerge un valore di acquisti/importazioni pari a 5.090 euro;
dalla dichiarazione IVA 2023 emerge un valore di acquisti/importazioni pari a 7.451 euro;
anche i risultati del conto economico delle dichiarazioni soc. di capitali depositate sono tutte in perdita. Tali elementi, complessivamente considerati, depongono indubbiamente nel senso dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Quanto alla verifica dell'ammontare dei debiti esigibili, si osserva che dall'esame degli atti emerge ampiamente il superamento della soglia (pari ad euro 30.000) di cui all'art. 49, co.5, CCII, sol considerandosi, il ricorrente vanta un credito superiore al 1.000.000 di euro Controparte_1 cristallizzato in iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice, come risultanti dagli estratti di ruolo allegati (v. doc. n. 4), esigibile. Infine, quanto al requisito di cui all'art. 33 cciii , si osserva ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, posto che solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi. Ciò premesso, si osserva che dalla visura prodotta in atti (agg. 19/8/25) la società risulta ancora iscritta al registro delle imprese.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 24-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_2 P.IVA_
) sede in - L'Aquila Località Colle Arendola snc c.a.p. ; P.IVA_1 CP_2 nomina il dott. Gabriele Quaranta, giudice delegato per la procedura nomina curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro 7 giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Manda alla cancelleria per la comunicazione di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il giudice relatore Gabriele Quaranta
Il Presidente Giovanni Spagnoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione collegiale, composto dai Sigg. magistrati: Dott. Giovanni Spagnoli Presidente Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore Dott.ssa Maura Manzi Giudice nel procedimento unitario in epigrafe indicato in epigrafe indicato promosso da :
- , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Cinzia Tolomei del Foro di Ancona c/o il cui studio ha eletto domicilio;
; ricorrente/creditore nei confronti di
- (C.F.: ) sede in - L'Aquila Località Colle Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
Arendola snc c.a.p. 67021, , in persona legale rapp.te pro tempore, , CP_3 resistente/debitore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati dai ricorrenti nei confronti della società Controparte_4 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
OSSERVA Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ovvero - L'Aquila Località Colle Arendola snc c.a.p. 67021. CP_2
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto
- è imprenditore commerciale (art. 121 ccii) svolgendo attività di “costruzioni edili e demolizioni, movimento terra, costruzione acquedotti etcc. , rinviandosi in ogni caso sul punto, all'oggetto sociale emergente dalla visura CCIIA;
- non ha provato la qualifica di impresa minore. Sul punto pare opportuno osservare che è onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, sol considerandosi la mancata costituzione in giudizio. In ogni caso, indubbia appare l'assenza dei presupposti di qualificazione del debitore quale imprenditore minore posto che: l'art. 2 lett D ccii richiede, a tal fine, il possesso congiunto dei 3 requisiti ivi menzionati;
nel caso concreto, vi è senza dubbio il superamento della soglia di cui al n. 3 (ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), essendo presenti debiti, pari ad euro 1.728.904,51. Quanto alla verifica della legittimazione dei creditori odierni istanti, si osserva preliminarmente quanto segue: con orientamento costante (v. ex multiis, Cassazione civile sez. un., 23/01/2013, n.1521) la Suprema Corte ha affermato che, pur con riferimento al precedente art 6. L. Fall, il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell'istante (C. , C. 86/6856). In particolare, richiamando testualmente P.IVA_2
Cass. 23494/2020 l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); Analogamente, anche ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione operata dal giudice dovrà conformarsi alle pregresse indicazioni della Suprema Corte. Quanto al caso di specie, appare sufficiente osservare che il ricorrente, l' , vanta oggi un credito cristallizzato Controparte_1 in iscrizioni a ruolo a carico della società, come risultanti dagli estratti di ruolo allegati (v. doc. n. 4), tutti peraltro esigibili . Quanto alla verifica dello stato d'insolvenza, si osserva che dall'esame degli atti emerge pacificamente quanto segue:
- un ammontare di debiti, per un importo superiore ad euro 1.728.904,51 ;
- il capitale sociale emergente dalla visura camerale, è pari a 100.000 euro;
- il ricorrente ha provveduto alle notifiche delle cartelle di pagamento, senza alcun esito;
- l'ultimo bilancio depositato dal resistente fa riferimento al 2013, con valori passivi superiori al milione di euro;
- dalla dichiarazione IRAP 2024 emerge un valore della produzione è pari a meno 14.102; dalla dichiarazione IRAP 2023 emerge un valore della produzione è pari a meno 12.558; dalla dichiarazione IRAP 2022 emerge un valore della produzione è pari a meno 16425; dalla dichiarazione IVA 2025 emerge un valore di acquisti/importazioni pari a 5.090 euro;
dalla dichiarazione IVA 2023 emerge un valore di acquisti/importazioni pari a 7.451 euro;
anche i risultati del conto economico delle dichiarazioni soc. di capitali depositate sono tutte in perdita. Tali elementi, complessivamente considerati, depongono indubbiamente nel senso dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Quanto alla verifica dell'ammontare dei debiti esigibili, si osserva che dall'esame degli atti emerge ampiamente il superamento della soglia (pari ad euro 30.000) di cui all'art. 49, co.5, CCII, sol considerandosi, il ricorrente vanta un credito superiore al 1.000.000 di euro Controparte_1 cristallizzato in iscrizioni a ruolo a carico della società debitrice, come risultanti dagli estratti di ruolo allegati (v. doc. n. 4), esigibile. Infine, quanto al requisito di cui all'art. 33 cciii , si osserva ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, posto che solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi. Ciò premesso, si osserva che dalla visura prodotta in atti (agg. 19/8/25) la società risulta ancora iscritta al registro delle imprese.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 24-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_2 P.IVA_
) sede in - L'Aquila Località Colle Arendola snc c.a.p. ; P.IVA_1 CP_2 nomina il dott. Gabriele Quaranta, giudice delegato per la procedura nomina curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro 7 giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Manda alla cancelleria per la comunicazione di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il giudice relatore Gabriele Quaranta
Il Presidente Giovanni Spagnoli