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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9918/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400017650000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400017650000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6888/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400017650000, notificata a mezzo PEC il 01.10.2024, relativa all'autovettura Jeep Banca_1 1.6 Multijet targata Targa_1 , nonché delle cartelle di pagamento n. 09420200009162291000 (tassa automobilistica anno 2015) e n. 094202200082245403000 (anno 2017), poste a fondamento della procedura di fermo e di ogni atto presupposto e successivo.
Deduce che in data 01.10.2024 la ricorrente riceveva, tramite PEC, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo sopra indicato, per un importo complessivo di €933,06, comprensivo di interessi, sanzioni e oneri. A fondamento della pretesa venivano indicate le cartelle esattoriali n.
09420200009162291000 (notifica asserita 19.01.2022) e n. 094202200082245403000 (notifica asserita
08.04.2022). La ricorrente, avvocato in esercizio, dimostrava la strumentalità del veicolo all'attività professionale, inviando istanza di annullamento del fermo con allegati (carta d'identità, tesserino, libretto, certificato di proprietà, iscrizione nel registro beni ammortizzabili). Nonostante i solleciti, nessun riscontro veniva fornito.
Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'annullamento degli atti impugnati che censura per le seguenti ragioni.
1) Violazione dell'art. 86 DPR 602/1973: il fermo amministrativo non può essere disposto su beni strumentali all'attività professionale;
afferma che l'autovettura è indispensabile per l'esercizio della professione forense, come provato dai documenti allegati (certificato di proprietà, libretto, registro beni ammortizzabili). 2)
Prescrizione e/o inesistenza del credito (per il bollo 2015, il termine triennale è decorso dal 01.01.2016 alla notifica del 19.01.2022; per il bollo 2017, dal 01.01.2018 alla notifica dell'08.04.2022). 3) Violazione dei principi di buona amministrazione e difetto di motivazione (l'Amministrazione non avrebbe riscontrato l'istanza di annullamento e non avrebbe valutato la documentazione attestante la strumentalità del bene, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della L. 241/1990).
Si è costituita l'AdER con memoria di forma.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e si presta ad essere accolto nei limiti a seguire. Si osserva che, a fondamento dell'azione, la ricorrente ha dedotto la strumentalità del bene sul quale è stato emesso il preavviso di fermo e sul punto non v'è stata contestazione alcuna, nè sul piano procedimentale, nè nella presente sede processuale.
In linea di principio, l'esercizio della professione forense non postula necessariamente l'utilizzo dell'autovettura, dipendendo tale requisito dalle concrete modalità cui è improntata l'organizzazione aziendale del professionista.
Tuttavia, nel caso di specie, poichè è positivamente dedotta una circostanza fattuale specifica (l'utilizzo del bene come comprovato dall'iscrizione nel registro dei beni) e non sono dedotte contestazioni di alcun genere, soccorre la previsione di cui all'art. 7, comma 5 bis del d.lgs 546/1992, secondo cui spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio gli elementi positivi della pretesa (nel caso di specie, la non riconducibilità dell'autovettura alla condizione di strumentalità che consentirebbe di assoggettarla a fermo, ossia che costituisce il presupposto della misura cautelare).
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e salvezza di nuove determinazioni dell'Amministrazione: in particolare, stante la natura dell'atto impugnato (mero preavviso di fermo, quindi atto che avvia la procedura, ma non è ancora il provvedimento conclusivo), l'accoglimento del primo motivo comporta che non v'è luogo a pronunciarsi sui vizi formali e sull'eccezione di prescrizione che dunque rimane impregiudicata, fermo restando che l'atto è annullato con tutti i suoi effetti, compresi quelli inerenti il decorso dei relativi termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9918/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400017650000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202400017650000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6888/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400017650000, notificata a mezzo PEC il 01.10.2024, relativa all'autovettura Jeep Banca_1 1.6 Multijet targata Targa_1 , nonché delle cartelle di pagamento n. 09420200009162291000 (tassa automobilistica anno 2015) e n. 094202200082245403000 (anno 2017), poste a fondamento della procedura di fermo e di ogni atto presupposto e successivo.
Deduce che in data 01.10.2024 la ricorrente riceveva, tramite PEC, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo sul veicolo sopra indicato, per un importo complessivo di €933,06, comprensivo di interessi, sanzioni e oneri. A fondamento della pretesa venivano indicate le cartelle esattoriali n.
09420200009162291000 (notifica asserita 19.01.2022) e n. 094202200082245403000 (notifica asserita
08.04.2022). La ricorrente, avvocato in esercizio, dimostrava la strumentalità del veicolo all'attività professionale, inviando istanza di annullamento del fermo con allegati (carta d'identità, tesserino, libretto, certificato di proprietà, iscrizione nel registro beni ammortizzabili). Nonostante i solleciti, nessun riscontro veniva fornito.
Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'annullamento degli atti impugnati che censura per le seguenti ragioni.
1) Violazione dell'art. 86 DPR 602/1973: il fermo amministrativo non può essere disposto su beni strumentali all'attività professionale;
afferma che l'autovettura è indispensabile per l'esercizio della professione forense, come provato dai documenti allegati (certificato di proprietà, libretto, registro beni ammortizzabili). 2)
Prescrizione e/o inesistenza del credito (per il bollo 2015, il termine triennale è decorso dal 01.01.2016 alla notifica del 19.01.2022; per il bollo 2017, dal 01.01.2018 alla notifica dell'08.04.2022). 3) Violazione dei principi di buona amministrazione e difetto di motivazione (l'Amministrazione non avrebbe riscontrato l'istanza di annullamento e non avrebbe valutato la documentazione attestante la strumentalità del bene, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della L. 241/1990).
Si è costituita l'AdER con memoria di forma.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e si presta ad essere accolto nei limiti a seguire. Si osserva che, a fondamento dell'azione, la ricorrente ha dedotto la strumentalità del bene sul quale è stato emesso il preavviso di fermo e sul punto non v'è stata contestazione alcuna, nè sul piano procedimentale, nè nella presente sede processuale.
In linea di principio, l'esercizio della professione forense non postula necessariamente l'utilizzo dell'autovettura, dipendendo tale requisito dalle concrete modalità cui è improntata l'organizzazione aziendale del professionista.
Tuttavia, nel caso di specie, poichè è positivamente dedotta una circostanza fattuale specifica (l'utilizzo del bene come comprovato dall'iscrizione nel registro dei beni) e non sono dedotte contestazioni di alcun genere, soccorre la previsione di cui all'art. 7, comma 5 bis del d.lgs 546/1992, secondo cui spetta all'Amministrazione finanziaria provare in giudizio gli elementi positivi della pretesa (nel caso di specie, la non riconducibilità dell'autovettura alla condizione di strumentalità che consentirebbe di assoggettarla a fermo, ossia che costituisce il presupposto della misura cautelare).
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e salvezza di nuove determinazioni dell'Amministrazione: in particolare, stante la natura dell'atto impugnato (mero preavviso di fermo, quindi atto che avvia la procedura, ma non è ancora il provvedimento conclusivo), l'accoglimento del primo motivo comporta che non v'è luogo a pronunciarsi sui vizi formali e sull'eccezione di prescrizione che dunque rimane impregiudicata, fermo restando che l'atto è annullato con tutti i suoi effetti, compresi quelli inerenti il decorso dei relativi termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 complessive