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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente
TRA in p.l.r.p.t., P.I.: , co gli avv. Carlo Isabella ed Aldo Marchetti;
Parte_1 P.IVA_1
Attrice
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: con l'avv. Bruno Doria;
Controparte_1 P.IVA_2
Convenuta
OGGETTO: assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
[...]
in precedenza in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentando di essere assicurata presso quest'ultima mediante polizza Controparte_3
n. X9941038105” per la garanzia di incendio e altri danni.
Ha dedotto che, in data 15 gennaio 2013, a causa di un violento acquazzone, l'autolavaggio di proprietà della ha subito ingenti danni tra cui il corto circuito dell'unità di elaborazione centrale Parte_1
del portale self-service con messa fuori uso dei componenti elettrici e meccanici, la rottura del display luminoso ed il danneggiamento dell'accettatore di banconote della stazione.
Parte attrice ha quantificato il pregiudizio sofferto in euro 25.336,19 come da fattura n.11 del 28.02.2013, emessa dalla Butera Service S.r.l.
Ha, inoltre, rappresentato di aver denunciato tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa mediante la richiesta di indennizzo del 17.01.2013 ricevendo risposta negativa e di aver successivamente reiterato la richiesta con raccomandata a.r. del 9.07.2013, rimasta senza riscontro. Inoltre, il processo di mediazione esperito dalla si è concluso negativamente per Parte_1
mancata adesione della convenuta.
Tutto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo che il Tribunale adito così disponga: accertare e dichiarare l'obbligo per la ora in persona Controparte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, di indennizzare la per i danni subiti e per l'effetto Parte_1
condannare la compagnia assicurativa al pagamento di euro 25.336,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in Controparte_1
precedenza in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in Controparte_2 via preliminare ed assorbente l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c.
In particolare, la convenuta compagnia ha rappresentato che, al momento della stipula del contratto di assicurazione, parte attrice ha omesso di dichiarare con dolo o colpa grave il precedente verificarsi di due sinistri, coperti dalla polizza n. 6039500057448 stipulata sempre con la e Controparte_2
già indennizzati dalla stessa.
Nel merito ha contestato il fondamento della domanda attorea con riguardo alla veridicità del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo così come la sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio subito e l'evento generatore.
Alla luce di ciò, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: in via preliminare dichiari l'inoperatività della garanzia assicurativa o, in subordine, l'annullamento della polizza n. X9941038105; nel merito rigetti la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita mediante memorie 183, sesto comma, c.p.c. e prova testimoniale.
Successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha agito al fine di ottenere l'indennizzo dei danni subiti dall'autolavaggio di sua Parte_1
proprietà in ragione della polizza assicurativa stipulata con ora Controparte_2 [...]
Controparte_1
Occorre ricordare che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
In tema di onere probatorio trova applicazione l'art. 2697 c.c. e, pertanto, spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento incluso nella garanzia assicurativa nonché il nesso di causalità tra l'evento ed il danno di cui si chiede l'indennizzo (Cass. n. 4426 del 1997). Nel caso in esame, parte convenuta ha eccepito il mancato adempimento dell'onere della prova sostenendo che parte attrice non abbia dimostrato il verificarsi dell'evento lesivo, del pregiudizio sofferto nonché del nesso eziologico tra evento e danno.
A seguito di attenta analisi degli atti e documenti di causa si ritiene di accogliere tale eccezione, alla luce del fatto che non è stata fornita sufficiente prova né del concreto verificarsi dell'evento lesivo, individuato dall'attrice in un acquazzone a carattere temporalesco abbattutosi in Lamezia Terme nella giornata del
15 gennaio 2013 né del pregiudizio subito.
Con riguardo alla prova del danno la ha prodotto in atti una fattura emessa in data Parte_1
28.01.2013 per la somma di euro 25.336,19, da Butera Service S.r.l.
Si evidenzia che, ai sensi di consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattura non costituisce prova del danno, specie se prodotta dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non accompagnata da quietanza come, ad esempio, una ricevuta o scontrino che attesti l'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 3293/18, Cass.
n. 15176/2015; Cass. n. 15832/2011).
Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto alla fattura valore non già di prova ma meramente indiziario, da valutarsi alla luce degli ulteriori elementi emersi nel giudizio.
Nel caso de quo, risulta irrilevante ai fini della decisione la prova per testimoni esperita in corso di causa in ragione della genericità ed inattendibilità dei testi escussi, il primo dei quali, sig. ha, Testimone_1 peraltro, dichiarato di essere marito dell'amministratore unico della sig.ra . Parte_1 CP_4
Alla luce di ciò, considerata altresì l'assenza di qualsivoglia prova documentale o fotografica idonea a corroborare la ricostruzione dei fatti sostenuta da parte attrice, si ritiene non sufficientemente provato l'evento lesivo nonché il pregiudizio patito in conseguenza dello stesso.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente all'an debeatur è circostanza di per sé idonea ai fini del rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 118 iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta da in persona dell'amministratore unico;
Parte_1 CP_4
-Condanna in persona dell'amministratore unico , alla refusione in Parte_1 CP_4
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori dovuti per legge;
-Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lamezia Terme, lì 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda