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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 570/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa LU DAME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 570/2024 il 4.4.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Eugenio Lequaglie (c.f. , pec C.F._2
, giusta procura speciale in calce Email_1
1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Verona (VR), Via P.
Querini n. 8 presso l'avv. Eugenio Lequaglie;
appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Giuseppe Villa (c.f. , pec C.F._4
, giusta procura speciale in calce alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), Via Gaetano
Donizetti n. 20 presso l'avv. Giuseppe Villa;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1871/2023 pubblicata il 4.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Previo annullamento e/o riforma parziale della sentenza del Tribunale di Verona,
III Sezione Civile, n. 1871/2023, pubblicata in data 04.10.2023, mai notificata, e previa ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte odierna appellante non ammesse in primo grado,
2 come riprodotte nell'esposizione dei fatti e con i testi ivi indicati, nonché del giudizio di verificazione delle scritture private disconosciute dal convenuto,
comunque espletato positivamente in questo grado di appello e di cui si chiede al collegio di far proprie le risultanze della CTU depositata in atti, che riconosce la paternità delle scritture private in capo a , accogliersi le domande Controparte_1
formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado, per le quali sono stati proposti motivi d'appello e per l'effetto: 1) previo accertamento della natura di mutuo del contratto intercorso tra la Signora e in relazione ai fatti Parte_1 Controparte_1
descritti in atto di appello, accertarsi e/o comunque dichiararsi che la Sig.ra ha titolo e diritto per ottenere la restituzione di tutte le somme Parte_1
concesse in prestito a anche in virtù dell'accertata paternità Controparte_1
delle scritture private a sua firma, che riconoscono il suo debito nei confronti della signora;
2) conseguentemente, condannarsi Parte_1 Controparte_1
a restituire alla Sig.ra le somme da quest'ultima concesse in Parte_1
prestito e/o comunque da riconosciute, come dovute alla signora Controparte_1
, per come indicato in atto di appello, che si quantificano € Parte_1
231.042,13 ovvero, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, con riserva di fare valere l'importo residuo in separata sede, come indicato in appello;
3 3) condannarsi a risarcire alla Sig.ra tutti i Controparte_1 Parte_1
danni subiti in conseguenza dell'illecita occupazione della porzione di fabbricato e del limitrofo terreno di proprietà della Sig.ra indicati in Parte_1
premessa, in misura pari ad € 350,00 per ciascun mese di occupazione a decorrere dal mese di ottobre 2010 e fino alla data dell'effettivo rilascio del complesso immobiliare cioè il 31.10.2023; 4) ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado;
con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“a) respingere l'appello, poiché infondato, in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
b) Vinte le spese e competenze del grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Insiste nelle osservazioni alla CTU formulate in data 07.05.2025 (note di trattazione scritta) e nella conseguente richiesta di integrazione della indagine peritale, sulla scorta delle osservazioni della CTP dott.ssa in atti, condivise Per_1
dallo stesso grafologo nominato dalla Corte d'Appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di , chiedendo l'accertamento della natura di mutuo Controparte_1
del contratto concluso con il medesimo, nonché la condanna del alla CP_1
restituzione delle somme ricevute dall'attrice per un importo pari a € 231.042,13
e al risarcimento del danno, subito dalla in conseguenza della Parte_1
proposizione nei suoi confronti di una denuncia da parte del convenuto,
quantificato in € 80.000,00 a titolo di danno morale e € 4.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale. Parte attrice chiedeva, altresì, accertarsi che il aveva occupato sine titulo un CP_1
complesso immobiliare di proprietà della , con conseguente condanna Parte_1
dello stesso al rilascio del complesso e fissazione di apposita penale, nonché
condanna al risarcimento dei danni subìti a causa dell'illecita occupazione dell'immobile medesimo.
Nel merito, parte attrice affermava che, sin dal 2000, la aveva stretto un Parte_1
rapporto di amicizia con il rapporto in ragione del quale la CP_1 Parte_1
aveva prestato a quest'ultimo diverse somme di denaro, al fine di aiutarlo nello svolgimento della propria attività lavorativa stante la situazione di difficoltà
economica dello stesso, arrivando peraltro a indebitarsi essa stessa. Parte attrice affermava, quindi, che l'ammontare complessivo delle somme prestate dalla
[...]
al era pari a € 243.300,00, come risulterebbe da una scrittura Pt_1 CP_1
5 privata sottoscritta da quest'ultimo e relativa a un atto di compravendita intervenuto tra le parti. A tale somma, dovrebbero aggiungersi ulteriori € 4.700,00,
documentati da assegno emesso da parte attrice nei confronti del convenuto, per un totale complessivo di € 248.000,00.
Parte attrice affermava, altresì, che, con atto di compravendita dell'8.10.2010, la aveva acquistato dal un complesso immobiliare al prezzo di Parte_1 CP_1
€ 195.000,00 e che, quest'ultimo, dopo aver aperto un nuovo conto corrente presso la Banca Nazionale del lavoro, aveva ivi depositato l'assegno ricevuto per la compravendita e aveva convinto la ad accettare di ricevere una delega Parte_1
ad operare sul conto, stante la sua esposizione debitoria. La emetteva, Parte_1
quindi, assegni ed effettuava pagamenti utilizzando il suddetto conto, per un totale di € 16.957,87 al fine di saldare debiti imputabili al convenuto medesimo. Sul
punto, peraltro era intervenuta la sentenza del Tribunale di Verona n. 2803/2019,
che aveva condannato la alla restituzione della somma di € 33.038,00 Parte_1
in favore del sentenza impugnata, all'epoca, dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Venezia per errata quantificazione del credito.
Stante, quindi, la natura di mutuo degli accordi intercorsi tra le parti, parte attrice chiedeva la restituzione delle somme prestate al quantificate in € CP_1
231.042,12, pari all'importo complessivo del credito (id est 248.000,00) detratta
6 la somma di € 16.957,87 (risultando errata la quantificazione di € 33.038,00
accertata, invece, dal Tribunale di Verona).
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle iniziative processuali del in sede penale, parte attrice osservava che il CP_1
convenuto aveva sporto denuncia nei suoi confronti per i reati di usura e circonvenzione di incapace.
Pur tuttavia, il Tribunale Penale di Verona aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti della , archiviazione impugnata dinanzi alla Parte_1
Corte di Cassazione dal con conseguente rinvio del giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Verona e successiva conferma dell'archiviazione. Sulla scorta della condotta asseritamente calunniosa del l'attrice proponeva domanda di CP_1
risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c.
Infine, in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e risarcimento dei danni subiti per l'occupazione abusiva dello stesso, parte attrice affermava che, con atto di compravendita dell'8.10.2010, la aveva acquistato dal un Parte_1 CP_1
complesso immobiliare.
Pur tuttavia, alla data del giudizio, l'immobile risultava ancora occupato dal che aveva lasciato nel compendio mobili, masserizie e accessori, CP_1
nonché il rimorchio di un camion.
7 La chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 948 c.c. il rilascio dell'immobile, Parte_1
previa fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del rilascio stabilita dal Tribunale. Inoltre, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subìti per effetto del mancato godimento dell'immobile, a decorrere dall'ottobre
2010 e fino alla data dell'effettiva rimozione dei beni.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti compiuta dall'attrice e affermava la natura di patto fiduciario dell'atto di compravendita concluso con la sig.ra . Parte_1
Osservava, infatti, il convenuto che il aveva ceduto l'immobile ad un CP_1
prezzo inferiore a quello di mercato, al solo fine di liberarsi momentaneamente della proprietà e di recuperare la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti,
salvo poi riprendersi l'immobile e venderlo all'effettivo prezzo di mercato,
riconoscendo alla il 6% del prezzo della vendita . Parte_1
Ciò si evincerebbe dalla scrittura privata dell'8.10.2010, la quale rivelerebbe la reale natura degli accordi intercorsi tra le parti. Proprio l'inadempimento della
[...]
al patto fiduciario avrebbe, peraltro, costretto il a instaurare il Pt_1 CP_1
giudizio civile iscritto al n. di R.G. 3926/2015, Tribunale di Verona, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile.
8 Il convenuto, inoltre, disconosceva la sottoscrizione della scrittura privata denominata “Allegato n. 1 facente parte integrante della scrittura privata del
giorno 08.10.2010” e contenente un riconoscimento di debito nei confronti della
. Affermava, altresì, il convenuto che, dall'esame del documento in Parte_1
questione, si evincerebbe, in ogni caso, che le parti avevano sottoposto il pagamento dell'asserito credito maturato dalla a condizione sospensiva, Parte_1
consistente nella vendita dell'immobile a terzi, la quale non si sarebbe avverata.
Parte convenuta chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice accoglieva solo parzialmente le domande proposte da parte attrice, condannando il al rilascio, in favore della , della CP_1 Parte_1
porzione di immobile alienata, fissando quale termine ultimo per lo sgombero il
3.11.2023 e determinando in € 50,00 giornalieri l'importo dovuto dal convenuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
Il giudice di primo grado affermava, infatti, che risultava provato che il CP_1
aveva alienato alla l'immobile e non contestato che le masserizie ivi Parte_1
lasciate dallo stesso gli consentivano di esercitare un potere di fatto sull'immobile,
in assenza di un valido titolo giustificativo e, pertanto, un'occupazione illegittima.
9 Tuttavia, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento dei danni subìti dall'attrice in conseguenza dell'occupazione illegittima, affermando che la stessa non aveva sufficientemente provato il danno concretamente subìto per l'occupazione abusiva, limitandosi a proporre una domanda generica di risarcimento quantificato in € 350,00 mensili dal rogito al rilascio effettivo, senza specificare se il danno consti in una perdita subita o un mancato guadagno. Né
dagli atti era possibile ricavare il momento a partire dal quale sarebbe stato possibile, per l'attrice, godere dell'immobile occupato, non essendo stata allegata e dimostrata una concreta possibilità di utilizzo. Alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente sul punto, il giudice di prime cure accoglieva, quindi, la domanda attorea limitatamente alla richiesta di condannare il convenuto al rilascio dell'immobile, previa fissazione di una penale ex art. 614-bis c.p.c. pari a € 50,00
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal
4.11.2023.
La domanda di restituzione della somma di € 231.042,13 proposta dall'attrice veniva rigettata dal giudice di primo grado, ritenendo che parte attrice non avesse provato l'an e il quantum del debito asseritamente assunto dal convenuto nei propri confronti. Affermava, infatti, che la scrittura privata denominata “Allegato
numero 1 facente parte integrante della scrittura privata del giorno 08.10.2010”
era stata tempestivamente disconosciuta dal convenuto, mentre parte attrice non
10 aveva debitamente attivato la procedura di verificazione: quest'ultima si era limitata a esibire l'originale del documento in questione all'udienza del 4.3.2021,
con espressa riserva di produzione dello stesso nel rispetto delle preclusioni istruttorie, salvo poi non depositarlo con conseguente decadenza dalla possibilità
di procedere al deposito tardivo. Osservava, altresì, il giudice di primo grado che,
da un'analisi della scrittura in questione, risultava che la restituzione delle somme dovute alla era condizionata alla vendita dell'immobile a terzi e non si Parte_1
configurava, invece, come riconoscimento di debito da parte del CP_1
Infine, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'onore e della reputazione della in conseguenza dei procedimenti Parte_1
penali instaurati nei suoi confronti dal il giudice di primo grado CP_1
rigettava la stessa sulla scorta della considerazione che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , limitatamente Parte_1
ai capi della pronuncia aventi ad oggetto il rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente mutuate al e il rigetto della domanda di CP_1
risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile.
11 Nello specifico, parte appellante lamentava: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1815, 1816 e 1817 c.c. per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di restituzione delle somme prestate dalla al Parte_1 CP_1
sull'errato presupposto che parte attrice non avesse sufficientemente provato il proprio credito;
2) violazione degli artt. 214, 216 e 183 c.p.c., degli artt. 2702,
2714 e 2719 c.c. e dell'art. 22 C.A.D. per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere che l'attrice non avesse tempestivamente attivato il giudizio di verificazione della scrittura privata, con conseguente decadenza dal relativo onere;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2043 c.c. per aver il giudice di primo grado rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'immobile di proprietà dell'attrice, sul presupposto errato che parte attrice non avesse sufficientemente provato il danno subito per l'illegittima occupazione dello stesso;
4) violazione degli artt. 190 e 244 c.p.c.,
nonché dell'art. 2724 c.c. in relazione al rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'attrice in primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 1871/2023,
Tribunale di Verona, con conseguente accertamento della natura di mutuo del contratto intercorso tra la e il e condanna di quest'ultimo alla Parte_1 CP_1
restituzione delle somme ricevute dall'appellante, quantificate in € 231.042,13,
nonché condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla in CP_1 Parte_1
12 conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile di sua proprietà,
quantificati in € 350,00 per ogni mese di occupazione dall'ottobre 2010 fino al
31.10.2023 (data di effettivo rilascio del complesso).
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza dei Controparte_1
motivi di impugnazione proposti dalla , chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
Osservava l'appellato che parte attrice sarebbe decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura privata, non avendo tempestivamente depositato l'originale del documento in questione. Né potrebbe ritenersi che l'originale della scrittura possa essere sostituito dalla copia depositata telematicamente. Parte appellata affermava, altresì, che, sin dal giudizio di primo grado il on si era limitato a disconoscere la sottoscrizione della scrittura CP_1
privata, bensì avrebbe anche contestato il contenuto della stessa, in quanto quest'ultima non conteneva una specifica intenzione ricognitiva del debito.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
13.11.2025, previo espletamento di una c.t.u. grafologica con concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
13 1. Con il primo motivo d'appello, la lamenta violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1813, 1815, 1816 e 1817 c.c., per avere il giudice di prime cure rigettato la domanda di restituzione delle somme asseritamente prestate al per insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza CP_1
impugnata.
Afferma, infatti, l'appellante che il giudice di primo grado ha correttamente ricondotto il rapporto intercorso tra le parti al paradigma del mutuo, salvo poi errare nell'affermare che le pretese restitutorie della sono basate Parte_1
unicamente sulla scrittura privata dell'8.10.2010 (doc. 1, fascicolo di primo grado,
parte attrice) e su quella dell'aprile 2009 (doc. 30, fascicolo di primo grado, parte attrice) e che le tali documenti non sono idonei a fornire adeguata prova del credito vantato dalla stessa. Infatti, secondo l'appellante, la prova che la abbia Parte_1
prestato in più soluzioni delle somme al si ricaverebbe non solo dai CP_1
suddetti documenti, ma anche da ulteriori elementi presuntivi (quali le dichiarazioni rese dal stesso nelle querele presentate contro CP_1
l'appellante).
Osserva, altresì, l'appellante che i suddetti documenti non conterrebbero alcuna clausola volta a subordinare la restituzione delle somme di denaro alla vendita a terzi del compendio immobiliare, sicché il giudice di prime cure avrebbe errato
14 nell'interpretare gli stessi come sottoposti alla condizione della vendita a terzi dell'immobile.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte appellante chiede di riformare sul punto la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare il al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 231.042,13 a titolo di restituzione di quanto ricevuto dalla , somma che risulterebbe pari all'importo complessivo del Parte_1
credito vantato dall'appellante (cioè € 248.000,00) detratto l'importo di €
16.957,87, corrispondente alla somma prelevata dalla dal conto corrente Parte_1
del per spese personali (sull'assunto che quest'ultima, e non già la CP_1
maggiore somma di € 33.038,00 quantificata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2803/2019, rappresenterebbe l'effettivo controcredito vantato dal nei CP_1
confronti della ). Parte_1
2. Con il secondo motivo d'appello, la censura la sentenza di primo Parte_1
grado per aver il giudice errato nel ritenere che parte attrice non avesse tempestivamente attivato il giudizio di verificazione della scrittura privata,
disconosciuta dal convenuto.
Osserva, infatti, l'appellante che, nel giudizio di primo grado, l'attrice aveva formulato l'istanza per l'esperimento del giudizio di verificazione sin dalla prima udienza e che la stessa aveva depositato tempestivamente in via telematica i documenti sub. nn. 1 e 30 (oggetto della richiesta di verificazione). Il deposito
15 telematico di tali documenti dovrebbe, quindi, ritenersi sufficiente per disporre il giudizio di verificazione, essendo le copie informatiche equipollenti all'originale,
in forza delle previsioni di cui all'art. 22, commi 3 e 4, c.a.d. e avendo l'appellato disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al documento originale e non già
la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Pertanto, secondo l'appellante, nel giudizio di primo grado la non Parte_1
sarebbe incorsa in alcuna preclusione rispetto alla possibilità di attivare il giudizio di verificazione richiesto.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 948
e 2043 c.c., in relazione al rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di risarcimento dei danni subìti dall'attrice per l'occupazione illegittima del proprio immobile da parte del CP_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato l'occupazione illegittima dell'immobile da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del medesimo libero da ogni ingombro, salvo poi errare nel ritenere che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Afferma l'appellante che l'occupazione illegittima dell'immobile aveva impedito alla di utilizzarlo in qualsiasi modo, sicché tale espropriazione Parte_1
16 sostanziale dovrebbe costituire di per sé un pregiudizio risarcibile. Inoltre,
secondo l'appellante, la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa,
derivando esso dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dallo stesso.
In ordine al quantum del danno subito, parte appellante afferma che lo stesso dovrebbe quantificarsi in € 350,00 mensili, che rappresenterebbero il corrispettivo per il godimento del complesso immobiliare, per un totale di € 55.300,00 (pari a €
350,00 moltiplicati per le mensilità decorrenti da ottobre 2010 a novembre 2023,
data di effettivo rilascio del compendio).
4. Con il quarto e ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta violazione degli artt. 190 e 244 c.p.c., nonché dell'art. 2724 c.c., per carenza di istruttoria in relazione all'omessa amissione delle prove testimoniali richieste nel giudizio di primo grado.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali richieste dall'attrice, le quali dovrebbero invece ritenersi ammissibili e rilevanti, in quanto idonee a dimostrare sia l'effettiva dazione delle somme di denaro in favore del sia la sussistenza dei presupposti per il CP_1
risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile.
17 5. Il primo, il secondo e il quarto motivo d'appello devono essere esaminati unitariamente, in quanto vertenti su questioni connesse e devono ritenersi fondati nei termini di seguito evidenziati.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda di restituzione delle somme di denaro asseritamente prestate dalla
[...]
al in quanto la prima aveva sufficientemente provato la natura Pt_1 CP_1
di mutuo del rapporto giuridico intercorso con il secondo, alla luce del riconoscimento di debito dell'8.10.2010 (doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice) nonché degli ulteriori elementi presuntivi emersi nel corso del giudizio di primo grado. Afferma, inoltre, parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'attrice era decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura privata dell'8.10.2010 e nel rigettare le istanze istruttorie proposte dalla stessa.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art.
2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e,
quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione.” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 8829/2023).
18 Ebbene, non può essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale in ordine alla mancata prova, da parte della , del debito assunto dal Parte_1
nei suoi confronti e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. CP_1
Innanzitutto, risulta in via documentale che nel giudizio di primo grado parte attrice, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura dell'8.10.2010 da parte del ha proposto, nella prima udienza di CP_1
trattazione , istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., esibendo l'originale del documento e riservandosi di produrre lo stesso con le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 4.3.2021, fascicolo di primo grado). Nel
prosieguo del giudizio, parte attrice non ha depositato l'originale della scrittura privata, salvo poi produrla in sede di c.t.u. grafologica disposta nel corso del presente giudizio con ordinanza del 24.9.2024.
Ebbene, in ordine all'asserita decadenza della dall'istanza di Parte_1
verificazione per mancata produzione dell'originale della scrittura nei termini istruttori di rito e alla conseguente inutilizzabilità della stessa, si osserva che le doglianze sollevate dall'appellato in merito risultano prive di pregio.
Infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35167/2021, ha chiarito che "La
produzione dell'originale di un documento prodotto in precedenza in semplice
copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è
ammissibile il deposito anche in appello" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del
19 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al caso,
affine, di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo
la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., non conosce
eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata
depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui
confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli
atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve,
preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la
massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo,
peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla
massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività
degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde
ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso
ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con
modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità,
della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole
dubbio.” Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di
verificazione della scrittura privata gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono,
quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale
della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata
20 a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi
ordinari di prova.”, osservando poi che “nella procedura di verificazione della
scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia il
deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo
essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. (anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica,
allorquando la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria,
giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non
sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta
all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle
parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (Cass. 35167/2021; Cass. n.
1366/2016). Non costituisce dunque "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, 3°
comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta
nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del
precedente deposito tempestivamente avvenuto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
3756/2025).
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve ritenersi che parte appellante non sia decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura dell'8.10.2010, disconosciuta dal in quanto la stessa ha CP_1
tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado copia della suddetta
21 scrittura con l'atto di citazione (cfr. doc. 1, parte attrice) e ha poi consegnato l'originale del documento al c.t.u. incaricato di accertare l'autenticità della sottoscrizione del Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata CP_1
sul punto, con conseguente utilizzabilità del documento in questione ai fini della prova del credito maturato dalla nei confronti del in forza Parte_1 CP_1
delle somme prestate a quest'ultimo.
Per ciò che concerne, poi, la questione dell'autenticità o meno della sottoscrizione,
da parte del della scrittura privata denominata “Allegato n. 1 facente CP_1
parte integrante della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010”, si osserva quanto segue.
Con ordinanza del 24.9.2024, codesta Corte ha disposto un approfondimento peritale, al fine di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al suddetto documento fosse riconducibile o meno a . In data 24.2.2025, il Controparte_1
c.t.u. incaricato ha depositato la perizia grafologica i cui esiti possono ritenersi condivisibili, in quanto privi di contraddizioni intrinseche o estrinseche.
Ebbene, il c.t.u., confrontando la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura dell'8.10.2010 con la scrittura e le firme apposte su saggio autografo dal CP_1
in sua presenza, ha stabilito che “il confronto tra le firme autografe comparative
e la sottoscrizione in verifica conduce senza alcun dubbio al giudizio di
attribuzione della firma apposta in calce all'Allegato n. 1 facente parte integrante
22 della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010 al ” (p. 9, Controparte_1
c.t.u.).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la sottoscrizione apposta in calce al documento in questione sia autografa e riconducibile al CP_1
Peraltro, parte appellata, pur non contestando l'accertamento cui è giunto l'ausiliario in ordine all'autenticità della sottoscrizione, ha dedotto che vi sarebbe un'assenza di contestualità tra la scrittura privata dell'8.10.2010 e il successivo
“Allegato n. 1”, come affermato dal proprio c.t.p. nelle osservazioni presentate alla perizia del c.t.u.
L'appellata ha, quindi, chiesto un'estensione dell'indagine peritale, volta ad accertare una eventuale difformità temporale tra la firma e lo scritto del documento.
Orbene, le doglianze sollevate da parte appellata sono prive di pregio. Infatti,
quand'anche vi fosse una discontinuità temporale tra la scrittura privata dell'8.10.2010 e il successivo documento denominato “Allegato n.1”, ciò non varrebbe a superare l'inconfutabile circostanza rappresentata dall'autenticità della sottoscrizione del apposta in calce al secondo, né varrebbe tanto meno a CP_1
privare di efficacia probatoria il documento in esame. Inoltre, lo stesso c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha riconosciuto essere
23 maggiormente plausibile l'ipotesi che vi sia una contestualità di stampa tra le pagine dell'allegato, nonostante la mancata numerazione delle stesse, sicché non risultano fondate le contestazioni sollevate dall'appellate in ordine a una presunta firma “in bianco” da parte del CP_1
Tanto chiarito in ordine all'utilizzabilità della scrittura privata dell'8.10.2010 e alla riconosciuta autenticità della sottoscrizione del a seguito del CP_1
giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., si osserva quanto segue in merito al contenuto della stessa.
Parte appellata contesta che al suddetto documento possa attribuirsi il significato di riconoscimento di debito, in quanto dal tenore dello stesso si evincerebbe la volontà delle parti di sottoporre a condizione (rappresentata dalla vendita dell'immobile) la restituzione in favore della delle somme Parte_1
asseritamente prestate al CP_1
Osserva l'appellato che nel 2010 il aveva alienato alla un CP_1 Parte_1
complesso immobiliare per far fronte alle proprie difficoltà economiche, con l'impegno, da parte di quest'ultima, di rivenderlo al ovvero alienarlo a CP_1
terzi: prova ne sarebbe la scrittura privata dell'8.10.2010 che avrebbe natura di patto fiduciario. Pertanto, il cd. “Allegato n. 1”, in quanto accessorio alla scrittura privata, non avrebbe natura di autonoma ricognizione di debito, bensì si limiterebbe a specificare le spese che avrebbero dovuto essere considerate
24 nell'ipotesi in cui l'immobile fosse stato venduto a terzi. Non essendosi, invece,
avverata tale condizione sospensiva, non sarebbe dovuto alcun rimborso da parte del in favore della . CP_1 Parte_1
Orbene, tali affermazioni devono ritenersi prive di pregio.
Infatti, a prescindere dalla questione concernente l'asserita natura di patto fiduciario della scrittura privata – tema che, peraltro, per stessa ammissione di parte appellata risulta essere sub iudice in altro giudizio, pendente dinanzi alla
Corte di Cassazione (cfr. p. 9, comparsa di costituzione e risposta) –, deve ritenersi che la stessa abbia valenza ricognitiva del debito maturato dal Per CP_1
contro, dal dato testuale e dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, non emerge la volontà delle stesse di sottoporre la restituzione delle somme dovute alla alla condizione della vendita dell'immobile a terzi. Tale circostanza non Parte_1
si ricava dalla prima pagina della scrittura privata, laddove la dichiara Parte_1
di promettere di vendere l'immobile comprato dal a quest'ultimo, CP_1
qualora egli volesse acquistarlo per sé o per terzi, con espressa previsione che
“l'importo pattuito dovrà comunque garantire il rimborso di tutte le spese
effettuate sino ad allora dalla signora , ovvero quelle inerenti Parte_1
alle rate pagate sino ad allora per il mutuo ipotecario acceso presso la Banca
Popolare EN o altro istituto in sostituzione;
le spese di restauro;
i premi
delle assicurazioni a tutela della Banca e della medesima Parte_1
25 eventualmente non pagati al momento della stipula ed altre spese effettuate da lei.
Dalla cifra che incasserà la signora , in qualità di venditrice, Parte_1
verrà stornato l'intero ammontare del prestito ipotecario rimanente al momento
della vendita (…)” (doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice). Né tanto meno la stessa può desumersi dalla seconda parte della scrittura, denominata “Allegato
n. 1 facente parte integrante della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010”:
con tale allegato, le parti specificano “a maggior chiarimento ed integrazione
imprescindibile della precedente scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010” (la quale, come si è detto, non sottopone ad alcuna condizione la restituzione delle somme di denaro alla ) che le tasse che graveranno sulla denuncia dei Parte_1
redditi della a seguito dell'intestazione dell'immobile saranno a carico Parte_1
del e che nel computo della vendita a terzi e, di conseguenza, dei CP_1
rimborsi dovuti alla “si terrà conto di tutte le somme erogate dalla Parte_1
signora a favore del signor in precedenza Parte_1 CP_1
all'accensione del mutuo ipotecario del giorno 8 ottobre 2010 contestuale all'atto
medesimo di acquisto, più l'ammontare del mutuo ipotecario, interessi e capitale
incluso conteggiato al momento del rimborso medesimo” (p. 3, doc. 1, fascicolo di primo grado parte attrice). Segue una dettagliata elencazione di tutte le somme che il riconosce essergli state prestate dalla antecedentemente CP_1 Parte_1
alla sottoscrizione dell'atto in esame.
26 Ebbene, dal tenore delle suddette dichiarazioni, si evince che, nella volontà delle parti, la vendita dell'immobile a terzi si configurava quale mera possibilità,
alternativa alla eventuale retrocessione dello stesso al e non già quale CP_1
evento condizionante la restituzione delle somme dovute dal La CP_1
ricognizione delle somme dovute non si pone, quindi, in funzione esclusiva della vendita del compendio, bensì risulta volta a specificare il quantum dovuto dal che dovrà essere scomputato in caso di eventuale alienazione a terzi CP_1
dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, sottoscrivendo la scrittura privata dell'8.10.2010, il abbia riconosciuto ex art. 1988 c.c. il debito CP_1
maturato nei confronti di . Parte_1
La circostanza della sussistenza del credito maturato dalla nei confronti Parte_1
del risulta, peraltro, avvalorata anche da ulteriori elementi indiziari CP_1
emersi in via documentale. Infatti, in sede di querela, presentata il 2.7.2013 dal nei confronti della , lo stesso ha ammesso di aver accettato del CP_1 Parte_1
denaro dall'odierna appellante, riconoscendo che all'epoca il prestito ammontava a circa € 110.000,00 (cfr. doc. 10, fascicolo di primo grado, parte attrice). La
medesima circostanza risulta confermata dal in sede di integrazione CP_1
della querela (cfr. doc. 11, fascicolo di primo grado, parte attrice).
27 Ritenuto, quindi, provato l'an del credito maturato da nei Parte_1
confronti di deve osservarsi quanto segue in merito al quantum. Controparte_1
Parte appellante deduce che il credito da lei vantato nei confronti del CP_1
come risultante dalla scrittura privata dell'8.10.2010, sarebbe pari a € 248.000,00.
Da tale somma dovrebbero essere scomputati € 16.957,87, importo che risulterebbe dovuto dalla al in quanto corrispondente alle Parte_1 CP_1
somme da lei prelevate per spese personali dal conto c/c 2960 presso BNL, conto sui cui la stessa aveva delega ad operare. Ciò sul presupposto che la diversa quantificazione di € 33.038,00 accertata a carico della dal Tribunale di Parte_1
Verona con sentenza n. 2803/2019 relativa ad altro giudizio, risulterebbe errata.
Sulla scorta di ciò, parte appellante chiede la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 231.042,00.
Ebbene, le deduzioni di parte appellante sul punto risultano solo in parte fondate.
È, infatti, provato in via documentale (cfr. doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice) che la abbia maturato un credito, nei confronti del Parte_1 CP_1
pari a € 248.000,00, come risulta dalla scrittura privata dell'8.10.2010. Pur
tuttavia, non può essere condivisa la tesi dell'appellante circa il quantum che deve essere scomputato dalla suddetta somma a titolo di controcredito spettante al
Sul punto, infatti, è intervenuta la sentenza n. 2803/2019, Tribunale di CP_1
Verona, con cui il giudice ha condannato al pagamento, in Parte_1
28 favore di , dell'importo di € 33.038,86. Tale statuizione, come Controparte_1
ammesso da parte appellante, è stata altresì confermata in sede di giudizio di secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia (cfr. doc. 41, fascicolo di primo grado, parte attrice).
Peraltro, è vero che la ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Venezia, ma dal ricorso si evince che la stessa ha censurato la sentenza sotto il profilo della affermata natura di indebito delle somme da lei prelevate, e non già in relazione al quantum della condanna. In ogni caso, la stessa appellante, con l'atto di citazione in appello, ha affermato di agire
“limitatamente alla sola somma eccedente la compensazione con il controcredito
di € 16.957,87 o comunque la diversa somma non superiore all'importo di €
33.038,00 statuito a carico della nella sentenza del Tribunale di Verona Parte_1
n. 2803/2019, a cui il ha prestato acquiescenza” (cfr. p. 44, atto di CP_1
citazione in appello).
Sulla scorta di ciò, deve ritenersi che il controcredito vantato da Controparte_1
nei confronti di sia pari a € 33.038,86 (quantificazione, come Parte_1
detto, non specificamente contestata dall'appellante) come accertato dal Tribunale
di Verona con sentenza n. 2803/2019, poi confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia, controcredito che deve essere compensato con quello vantato dalla
[...]
. Pt_1
29 Alla luce di tali considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi che abbia sufficientemente provato l'an e il quantum Parte_1
del credito vantato nei confronti di e, per l'effetto, deve Controparte_1
condannarsi quest'ultimo al pagamento, in favore della stessa, della somma di €
214.961,14 a titolo di restituzione delle somme a lui mutuate da , Parte_1
somma su cui deve applicarsi il tasso di interesse al saggio legale ex art. 1284,
comma 4, c.c. dall'11.10.2020 (data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo.
Ne consegue l'assorbimento del quarto motivo d'appello proposto da Parte_1
, avente ad oggetto l'ammissione delle prove testimoniali richieste nel
[...]
giudizio di primo grado, in quanto può ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante.
6. Il terzo motivo d'appello è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Afferma l'appellante che il giudice di prime cure ha correttamente accertato l'occupazione illegittima, da parte del del compendio di proprietà della CP_1
, condannando lo stesso al rilascio dell'immobile entro trenta giorni, Parte_1
salvo poi errare nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni subìti dalla
[...]
in ragione dell'occupazione abusiva del complesso immobiliare. Pt_1
30 Ebbene, non può essere condivisa la tesi del Tribunale secondo cui Parte_1
non avrebbe specificatamente allegato le prove del concreto danno subìto
[...]
a causa dell'occupazione abusiva.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, a ripresa dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, ha affermato che: “Le sezioni unite
hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione,
nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno
presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione
basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le sezioni
unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del
contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere
in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è
rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è
andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della
cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la
concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del
diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova
sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio
31 subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
(Cass. Civ., Sez. II, Sent. 10328/2025).
Orbene, nel caso di specie, la ha debitamente allegato il pregiudizio Parte_1
subìto sin dal giudizio di primo grado, affermando che l'occupazione abusiva dell'immobile da parte del le ha precluso qualsiasi possibilità di utilizzo CP_1
dello stesso, financo impedendole di eseguire i necessari interventi di manutenzione, risolvendosi quindi in una sostanziale espropriazione del complesso immobiliare. Deve, quindi, ritenersi provato in via presuntiva, in considerazione della natura normalmente fruttifera di un bene immobile quale quello per cui è causa, che l'occupazione abusiva del compendio da parte del abbia cagionato un danno alla , danno causato dalla perdita CP_1 Parte_1
della disponibilità del bene e dall'impossibilità, per la stessa, di conseguire l'utilità
da esso derivante in relazione alla sua natura di regola fruttifera.
Per contro, in ordine al quantum del danno da occupazione abusiva dell'immobile,
non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall'appellante, che quantifica lo stesso nella misura di € 350,00 per ogni mese di occupazione, sulla base di una perizia di parte.
Vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità fa riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, ma deve tuttavia osservarsi che la somma di € 350,00 mensili risulta
32 sproporzionata rispetto all'effettivo valore locativo dell'immobile per cui è causa,
in ragione dello stato di dissesto in cui versava il medesimo, come si evince dalle fotografie allegate dalla stessa nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 21, Parte_1
fascicolo di primo grado, parte attrice). Né tanto meno il danno potrebbe liquidarsi sin dal mese di ottobre 2010, in quanto soltanto con raccomandata del 31.3.2015
la ha formalmente intimato al lo sgombero totale Parte_1 CP_1
dell'immobile e la rimozione delle masserizie da lui lasciate nell'immobile alienato all'appellante (cfr. doc. 5, fascicolo di primo grado, parte attrice).
Sulla scorta di ciò, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi al risarcimento del danno subìto da in ragione Controparte_1 Parte_1
dell'occupazione abusiva dell'immobile di proprietà della stessa, danno che viene liquidato in via equitativa nella misura di € 150,00 mensili per ogni mese di occupazione abusiva dal 31.3.2015 (data della diffida intimata al sino CP_1
al 31.10.2023 (data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del , per CP_1
un totale di € 15.450,00. Su tale somma nulla risulta dovuto a titolo di interessi, in quanto trattasi di credito di natura risarcitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent.
28036/2025).
7. Conclusivamente l'appello va accolto nei termini sopra esposti e, per l'effetto,
la sentenza impugnata riformata.
33 Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/2022, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.001 e euro 260.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , dell'importo di € 214.961,14 a titolo di Parte_1
restituzione delle somme mutuate oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dall'11.10.2020 sino al saldo effettivo e di €
15.450,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 e quanto al grado di appello in € 14.317,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
34 Il Consigliere estensore
LU DAME
Il Presidente
ID NT
35
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 570/2024 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID NT Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott.ssa LU DAME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 570/2024 il 4.4.2024 promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Eugenio Lequaglie (c.f. , pec C.F._2
, giusta procura speciale in calce Email_1
1 all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Verona (VR), Via P.
Querini n. 8 presso l'avv. Eugenio Lequaglie;
appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Giuseppe Villa (c.f. , pec C.F._4
, giusta procura speciale in calce alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), Via Gaetano
Donizetti n. 20 presso l'avv. Giuseppe Villa;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
1871/2023 pubblicata il 4.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Previo annullamento e/o riforma parziale della sentenza del Tribunale di Verona,
III Sezione Civile, n. 1871/2023, pubblicata in data 04.10.2023, mai notificata, e previa ammissione delle prove testimoniali di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte odierna appellante non ammesse in primo grado,
2 come riprodotte nell'esposizione dei fatti e con i testi ivi indicati, nonché del giudizio di verificazione delle scritture private disconosciute dal convenuto,
comunque espletato positivamente in questo grado di appello e di cui si chiede al collegio di far proprie le risultanze della CTU depositata in atti, che riconosce la paternità delle scritture private in capo a , accogliersi le domande Controparte_1
formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado, per le quali sono stati proposti motivi d'appello e per l'effetto: 1) previo accertamento della natura di mutuo del contratto intercorso tra la Signora e in relazione ai fatti Parte_1 Controparte_1
descritti in atto di appello, accertarsi e/o comunque dichiararsi che la Sig.ra ha titolo e diritto per ottenere la restituzione di tutte le somme Parte_1
concesse in prestito a anche in virtù dell'accertata paternità Controparte_1
delle scritture private a sua firma, che riconoscono il suo debito nei confronti della signora;
2) conseguentemente, condannarsi Parte_1 Controparte_1
a restituire alla Sig.ra le somme da quest'ultima concesse in Parte_1
prestito e/o comunque da riconosciute, come dovute alla signora Controparte_1
, per come indicato in atto di appello, che si quantificano € Parte_1
231.042,13 ovvero, nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, con riserva di fare valere l'importo residuo in separata sede, come indicato in appello;
3 3) condannarsi a risarcire alla Sig.ra tutti i Controparte_1 Parte_1
danni subiti in conseguenza dell'illecita occupazione della porzione di fabbricato e del limitrofo terreno di proprietà della Sig.ra indicati in Parte_1
premessa, in misura pari ad € 350,00 per ciascun mese di occupazione a decorrere dal mese di ottobre 2010 e fino alla data dell'effettivo rilascio del complesso immobiliare cioè il 31.10.2023; 4) ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado;
con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“a) respingere l'appello, poiché infondato, in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado.
b) Vinte le spese e competenze del grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Insiste nelle osservazioni alla CTU formulate in data 07.05.2025 (note di trattazione scritta) e nella conseguente richiesta di integrazione della indagine peritale, sulla scorta delle osservazioni della CTP dott.ssa in atti, condivise Per_1
dallo stesso grafologo nominato dalla Corte d'Appello.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di , chiedendo l'accertamento della natura di mutuo Controparte_1
del contratto concluso con il medesimo, nonché la condanna del alla CP_1
restituzione delle somme ricevute dall'attrice per un importo pari a € 231.042,13
e al risarcimento del danno, subito dalla in conseguenza della Parte_1
proposizione nei suoi confronti di una denuncia da parte del convenuto,
quantificato in € 80.000,00 a titolo di danno morale e € 4.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale. Parte attrice chiedeva, altresì, accertarsi che il aveva occupato sine titulo un CP_1
complesso immobiliare di proprietà della , con conseguente condanna Parte_1
dello stesso al rilascio del complesso e fissazione di apposita penale, nonché
condanna al risarcimento dei danni subìti a causa dell'illecita occupazione dell'immobile medesimo.
Nel merito, parte attrice affermava che, sin dal 2000, la aveva stretto un Parte_1
rapporto di amicizia con il rapporto in ragione del quale la CP_1 Parte_1
aveva prestato a quest'ultimo diverse somme di denaro, al fine di aiutarlo nello svolgimento della propria attività lavorativa stante la situazione di difficoltà
economica dello stesso, arrivando peraltro a indebitarsi essa stessa. Parte attrice affermava, quindi, che l'ammontare complessivo delle somme prestate dalla
[...]
al era pari a € 243.300,00, come risulterebbe da una scrittura Pt_1 CP_1
5 privata sottoscritta da quest'ultimo e relativa a un atto di compravendita intervenuto tra le parti. A tale somma, dovrebbero aggiungersi ulteriori € 4.700,00,
documentati da assegno emesso da parte attrice nei confronti del convenuto, per un totale complessivo di € 248.000,00.
Parte attrice affermava, altresì, che, con atto di compravendita dell'8.10.2010, la aveva acquistato dal un complesso immobiliare al prezzo di Parte_1 CP_1
€ 195.000,00 e che, quest'ultimo, dopo aver aperto un nuovo conto corrente presso la Banca Nazionale del lavoro, aveva ivi depositato l'assegno ricevuto per la compravendita e aveva convinto la ad accettare di ricevere una delega Parte_1
ad operare sul conto, stante la sua esposizione debitoria. La emetteva, Parte_1
quindi, assegni ed effettuava pagamenti utilizzando il suddetto conto, per un totale di € 16.957,87 al fine di saldare debiti imputabili al convenuto medesimo. Sul
punto, peraltro era intervenuta la sentenza del Tribunale di Verona n. 2803/2019,
che aveva condannato la alla restituzione della somma di € 33.038,00 Parte_1
in favore del sentenza impugnata, all'epoca, dinanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Venezia per errata quantificazione del credito.
Stante, quindi, la natura di mutuo degli accordi intercorsi tra le parti, parte attrice chiedeva la restituzione delle somme prestate al quantificate in € CP_1
231.042,12, pari all'importo complessivo del credito (id est 248.000,00) detratta
6 la somma di € 16.957,87 (risultando errata la quantificazione di € 33.038,00
accertata, invece, dal Tribunale di Verona).
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle iniziative processuali del in sede penale, parte attrice osservava che il CP_1
convenuto aveva sporto denuncia nei suoi confronti per i reati di usura e circonvenzione di incapace.
Pur tuttavia, il Tribunale Penale di Verona aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti della , archiviazione impugnata dinanzi alla Parte_1
Corte di Cassazione dal con conseguente rinvio del giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Verona e successiva conferma dell'archiviazione. Sulla scorta della condotta asseritamente calunniosa del l'attrice proponeva domanda di CP_1
risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c.
Infine, in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e risarcimento dei danni subiti per l'occupazione abusiva dello stesso, parte attrice affermava che, con atto di compravendita dell'8.10.2010, la aveva acquistato dal un Parte_1 CP_1
complesso immobiliare.
Pur tuttavia, alla data del giudizio, l'immobile risultava ancora occupato dal che aveva lasciato nel compendio mobili, masserizie e accessori, CP_1
nonché il rimorchio di un camion.
7 La chiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 948 c.c. il rilascio dell'immobile, Parte_1
previa fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del rilascio stabilita dal Tribunale. Inoltre, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subìti per effetto del mancato godimento dell'immobile, a decorrere dall'ottobre
2010 e fino alla data dell'effettiva rimozione dei beni.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la ricostruzione dei Controparte_1
fatti compiuta dall'attrice e affermava la natura di patto fiduciario dell'atto di compravendita concluso con la sig.ra . Parte_1
Osservava, infatti, il convenuto che il aveva ceduto l'immobile ad un CP_1
prezzo inferiore a quello di mercato, al solo fine di liberarsi momentaneamente della proprietà e di recuperare la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti,
salvo poi riprendersi l'immobile e venderlo all'effettivo prezzo di mercato,
riconoscendo alla il 6% del prezzo della vendita . Parte_1
Ciò si evincerebbe dalla scrittura privata dell'8.10.2010, la quale rivelerebbe la reale natura degli accordi intercorsi tra le parti. Proprio l'inadempimento della
[...]
al patto fiduciario avrebbe, peraltro, costretto il a instaurare il Pt_1 CP_1
giudizio civile iscritto al n. di R.G. 3926/2015, Tribunale di Verona, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile.
8 Il convenuto, inoltre, disconosceva la sottoscrizione della scrittura privata denominata “Allegato n. 1 facente parte integrante della scrittura privata del
giorno 08.10.2010” e contenente un riconoscimento di debito nei confronti della
. Affermava, altresì, il convenuto che, dall'esame del documento in Parte_1
questione, si evincerebbe, in ogni caso, che le parti avevano sottoposto il pagamento dell'asserito credito maturato dalla a condizione sospensiva, Parte_1
consistente nella vendita dell'immobile a terzi, la quale non si sarebbe avverata.
Parte convenuta chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale il giudice accoglieva solo parzialmente le domande proposte da parte attrice, condannando il al rilascio, in favore della , della CP_1 Parte_1
porzione di immobile alienata, fissando quale termine ultimo per lo sgombero il
3.11.2023 e determinando in € 50,00 giornalieri l'importo dovuto dal convenuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio.
Il giudice di primo grado affermava, infatti, che risultava provato che il CP_1
aveva alienato alla l'immobile e non contestato che le masserizie ivi Parte_1
lasciate dallo stesso gli consentivano di esercitare un potere di fatto sull'immobile,
in assenza di un valido titolo giustificativo e, pertanto, un'occupazione illegittima.
9 Tuttavia, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento dei danni subìti dall'attrice in conseguenza dell'occupazione illegittima, affermando che la stessa non aveva sufficientemente provato il danno concretamente subìto per l'occupazione abusiva, limitandosi a proporre una domanda generica di risarcimento quantificato in € 350,00 mensili dal rogito al rilascio effettivo, senza specificare se il danno consti in una perdita subita o un mancato guadagno. Né
dagli atti era possibile ricavare il momento a partire dal quale sarebbe stato possibile, per l'attrice, godere dell'immobile occupato, non essendo stata allegata e dimostrata una concreta possibilità di utilizzo. Alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente sul punto, il giudice di prime cure accoglieva, quindi, la domanda attorea limitatamente alla richiesta di condannare il convenuto al rilascio dell'immobile, previa fissazione di una penale ex art. 614-bis c.p.c. pari a € 50,00
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal
4.11.2023.
La domanda di restituzione della somma di € 231.042,13 proposta dall'attrice veniva rigettata dal giudice di primo grado, ritenendo che parte attrice non avesse provato l'an e il quantum del debito asseritamente assunto dal convenuto nei propri confronti. Affermava, infatti, che la scrittura privata denominata “Allegato
numero 1 facente parte integrante della scrittura privata del giorno 08.10.2010”
era stata tempestivamente disconosciuta dal convenuto, mentre parte attrice non
10 aveva debitamente attivato la procedura di verificazione: quest'ultima si era limitata a esibire l'originale del documento in questione all'udienza del 4.3.2021,
con espressa riserva di produzione dello stesso nel rispetto delle preclusioni istruttorie, salvo poi non depositarlo con conseguente decadenza dalla possibilità
di procedere al deposito tardivo. Osservava, altresì, il giudice di primo grado che,
da un'analisi della scrittura in questione, risultava che la restituzione delle somme dovute alla era condizionata alla vendita dell'immobile a terzi e non si Parte_1
configurava, invece, come riconoscimento di debito da parte del CP_1
Infine, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'onore e della reputazione della in conseguenza dei procedimenti Parte_1
penali instaurati nei suoi confronti dal il giudice di primo grado CP_1
rigettava la stessa sulla scorta della considerazione che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante in caso di proscioglimento o assoluzione del denunciato.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , limitatamente Parte_1
ai capi della pronuncia aventi ad oggetto il rigetto della domanda di restituzione delle somme asseritamente mutuate al e il rigetto della domanda di CP_1
risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile.
11 Nello specifico, parte appellante lamentava: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 1815, 1816 e 1817 c.c. per aver il giudice di prime cure rigettato la domanda di restituzione delle somme prestate dalla al Parte_1 CP_1
sull'errato presupposto che parte attrice non avesse sufficientemente provato il proprio credito;
2) violazione degli artt. 214, 216 e 183 c.p.c., degli artt. 2702,
2714 e 2719 c.c. e dell'art. 22 C.A.D. per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere che l'attrice non avesse tempestivamente attivato il giudizio di verificazione della scrittura privata, con conseguente decadenza dal relativo onere;
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2043 c.c. per aver il giudice di primo grado rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'immobile di proprietà dell'attrice, sul presupposto errato che parte attrice non avesse sufficientemente provato il danno subito per l'illegittima occupazione dello stesso;
4) violazione degli artt. 190 e 244 c.p.c.,
nonché dell'art. 2724 c.c. in relazione al rigetto delle istanze istruttorie proposte dall'attrice in primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 1871/2023,
Tribunale di Verona, con conseguente accertamento della natura di mutuo del contratto intercorso tra la e il e condanna di quest'ultimo alla Parte_1 CP_1
restituzione delle somme ricevute dall'appellante, quantificate in € 231.042,13,
nonché condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla in CP_1 Parte_1
12 conseguenza dell'occupazione illegittima dell'immobile di sua proprietà,
quantificati in € 350,00 per ogni mese di occupazione dall'ottobre 2010 fino al
31.10.2023 (data di effettivo rilascio del complesso).
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza dei Controparte_1
motivi di impugnazione proposti dalla , chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
Osservava l'appellato che parte attrice sarebbe decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura privata, non avendo tempestivamente depositato l'originale del documento in questione. Né potrebbe ritenersi che l'originale della scrittura possa essere sostituito dalla copia depositata telematicamente. Parte appellata affermava, altresì, che, sin dal giudizio di primo grado il on si era limitato a disconoscere la sottoscrizione della scrittura CP_1
privata, bensì avrebbe anche contestato il contenuto della stessa, in quanto quest'ultima non conteneva una specifica intenzione ricognitiva del debito.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
13.11.2025, previo espletamento di una c.t.u. grafologica con concessione dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
13 1. Con il primo motivo d'appello, la lamenta violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 1813, 1815, 1816 e 1817 c.c., per avere il giudice di prime cure rigettato la domanda di restituzione delle somme asseritamente prestate al per insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza CP_1
impugnata.
Afferma, infatti, l'appellante che il giudice di primo grado ha correttamente ricondotto il rapporto intercorso tra le parti al paradigma del mutuo, salvo poi errare nell'affermare che le pretese restitutorie della sono basate Parte_1
unicamente sulla scrittura privata dell'8.10.2010 (doc. 1, fascicolo di primo grado,
parte attrice) e su quella dell'aprile 2009 (doc. 30, fascicolo di primo grado, parte attrice) e che le tali documenti non sono idonei a fornire adeguata prova del credito vantato dalla stessa. Infatti, secondo l'appellante, la prova che la abbia Parte_1
prestato in più soluzioni delle somme al si ricaverebbe non solo dai CP_1
suddetti documenti, ma anche da ulteriori elementi presuntivi (quali le dichiarazioni rese dal stesso nelle querele presentate contro CP_1
l'appellante).
Osserva, altresì, l'appellante che i suddetti documenti non conterrebbero alcuna clausola volta a subordinare la restituzione delle somme di denaro alla vendita a terzi del compendio immobiliare, sicché il giudice di prime cure avrebbe errato
14 nell'interpretare gli stessi come sottoposti alla condizione della vendita a terzi dell'immobile.
Sulla scorta di tali considerazioni, parte appellante chiede di riformare sul punto la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare il al pagamento CP_1
della somma complessiva di € 231.042,13 a titolo di restituzione di quanto ricevuto dalla , somma che risulterebbe pari all'importo complessivo del Parte_1
credito vantato dall'appellante (cioè € 248.000,00) detratto l'importo di €
16.957,87, corrispondente alla somma prelevata dalla dal conto corrente Parte_1
del per spese personali (sull'assunto che quest'ultima, e non già la CP_1
maggiore somma di € 33.038,00 quantificata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2803/2019, rappresenterebbe l'effettivo controcredito vantato dal nei CP_1
confronti della ). Parte_1
2. Con il secondo motivo d'appello, la censura la sentenza di primo Parte_1
grado per aver il giudice errato nel ritenere che parte attrice non avesse tempestivamente attivato il giudizio di verificazione della scrittura privata,
disconosciuta dal convenuto.
Osserva, infatti, l'appellante che, nel giudizio di primo grado, l'attrice aveva formulato l'istanza per l'esperimento del giudizio di verificazione sin dalla prima udienza e che la stessa aveva depositato tempestivamente in via telematica i documenti sub. nn. 1 e 30 (oggetto della richiesta di verificazione). Il deposito
15 telematico di tali documenti dovrebbe, quindi, ritenersi sufficiente per disporre il giudizio di verificazione, essendo le copie informatiche equipollenti all'originale,
in forza delle previsioni di cui all'art. 22, commi 3 e 4, c.a.d. e avendo l'appellato disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al documento originale e non già
la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Pertanto, secondo l'appellante, nel giudizio di primo grado la non Parte_1
sarebbe incorsa in alcuna preclusione rispetto alla possibilità di attivare il giudizio di verificazione richiesto.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 948
e 2043 c.c., in relazione al rigetto, da parte del giudice di prime cure, della domanda di risarcimento dei danni subìti dall'attrice per l'occupazione illegittima del proprio immobile da parte del CP_1
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha correttamente rilevato l'occupazione illegittima dell'immobile da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del medesimo libero da ogni ingombro, salvo poi errare nel ritenere che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Afferma l'appellante che l'occupazione illegittima dell'immobile aveva impedito alla di utilizzarlo in qualsiasi modo, sicché tale espropriazione Parte_1
16 sostanziale dovrebbe costituire di per sé un pregiudizio risarcibile. Inoltre,
secondo l'appellante, la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa,
derivando esso dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dallo stesso.
In ordine al quantum del danno subito, parte appellante afferma che lo stesso dovrebbe quantificarsi in € 350,00 mensili, che rappresenterebbero il corrispettivo per il godimento del complesso immobiliare, per un totale di € 55.300,00 (pari a €
350,00 moltiplicati per le mensilità decorrenti da ottobre 2010 a novembre 2023,
data di effettivo rilascio del compendio).
4. Con il quarto e ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta violazione degli artt. 190 e 244 c.p.c., nonché dell'art. 2724 c.c., per carenza di istruttoria in relazione all'omessa amissione delle prove testimoniali richieste nel giudizio di primo grado.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali richieste dall'attrice, le quali dovrebbero invece ritenersi ammissibili e rilevanti, in quanto idonee a dimostrare sia l'effettiva dazione delle somme di denaro in favore del sia la sussistenza dei presupposti per il CP_1
risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile.
17 5. Il primo, il secondo e il quarto motivo d'appello devono essere esaminati unitariamente, in quanto vertenti su questioni connesse e devono ritenersi fondati nei termini di seguito evidenziati.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda di restituzione delle somme di denaro asseritamente prestate dalla
[...]
al in quanto la prima aveva sufficientemente provato la natura Pt_1 CP_1
di mutuo del rapporto giuridico intercorso con il secondo, alla luce del riconoscimento di debito dell'8.10.2010 (doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice) nonché degli ulteriori elementi presuntivi emersi nel corso del giudizio di primo grado. Afferma, inoltre, parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'attrice era decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura privata dell'8.10.2010 e nel rigettare le istanze istruttorie proposte dalla stessa.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art.
2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e,
quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione.” (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 8829/2023).
18 Ebbene, non può essere condivisa la conclusione cui perviene il Tribunale in ordine alla mancata prova, da parte della , del debito assunto dal Parte_1
nei suoi confronti e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. CP_1
Innanzitutto, risulta in via documentale che nel giudizio di primo grado parte attrice, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura dell'8.10.2010 da parte del ha proposto, nella prima udienza di CP_1
trattazione , istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., esibendo l'originale del documento e riservandosi di produrre lo stesso con le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 4.3.2021, fascicolo di primo grado). Nel
prosieguo del giudizio, parte attrice non ha depositato l'originale della scrittura privata, salvo poi produrla in sede di c.t.u. grafologica disposta nel corso del presente giudizio con ordinanza del 24.9.2024.
Ebbene, in ordine all'asserita decadenza della dall'istanza di Parte_1
verificazione per mancata produzione dell'originale della scrittura nei termini istruttori di rito e alla conseguente inutilizzabilità della stessa, si osserva che le doglianze sollevate dall'appellato in merito risultano prive di pregio.
Infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35167/2021, ha chiarito che "La
produzione dell'originale di un documento prodotto in precedenza in semplice
copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è
ammissibile il deposito anche in appello" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del
19 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al caso,
affine, di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo
la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., non conosce
eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata
depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui
confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli
atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve,
preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la
massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo,
peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla
massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività
degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde
ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso
ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con
modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità,
della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole
dubbio.” Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di
verificazione della scrittura privata gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono,
quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale
della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata
20 a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi
ordinari di prova.”, osservando poi che “nella procedura di verificazione della
scrittura privata disconosciuta che sia stata versata in atti solamente in copia il
deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione, potendo
essere pertanto effettuata anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183,
comma 6, n. 2, c.p.c. (anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica,
allorquando la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria,
giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non
sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta
all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle
parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (Cass. 35167/2021; Cass. n.
1366/2016). Non costituisce dunque "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, 3°
comma, c.p.c. il deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta
nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del
precedente deposito tempestivamente avvenuto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.
3756/2025).
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, deve ritenersi che parte appellante non sia decaduta dalla possibilità di attivare il giudizio di verificazione della scrittura dell'8.10.2010, disconosciuta dal in quanto la stessa ha CP_1
tempestivamente depositato nel giudizio di primo grado copia della suddetta
21 scrittura con l'atto di citazione (cfr. doc. 1, parte attrice) e ha poi consegnato l'originale del documento al c.t.u. incaricato di accertare l'autenticità della sottoscrizione del Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata CP_1
sul punto, con conseguente utilizzabilità del documento in questione ai fini della prova del credito maturato dalla nei confronti del in forza Parte_1 CP_1
delle somme prestate a quest'ultimo.
Per ciò che concerne, poi, la questione dell'autenticità o meno della sottoscrizione,
da parte del della scrittura privata denominata “Allegato n. 1 facente CP_1
parte integrante della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010”, si osserva quanto segue.
Con ordinanza del 24.9.2024, codesta Corte ha disposto un approfondimento peritale, al fine di verificare se la sottoscrizione apposta in calce al suddetto documento fosse riconducibile o meno a . In data 24.2.2025, il Controparte_1
c.t.u. incaricato ha depositato la perizia grafologica i cui esiti possono ritenersi condivisibili, in quanto privi di contraddizioni intrinseche o estrinseche.
Ebbene, il c.t.u., confrontando la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura dell'8.10.2010 con la scrittura e le firme apposte su saggio autografo dal CP_1
in sua presenza, ha stabilito che “il confronto tra le firme autografe comparative
e la sottoscrizione in verifica conduce senza alcun dubbio al giudizio di
attribuzione della firma apposta in calce all'Allegato n. 1 facente parte integrante
22 della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010 al ” (p. 9, Controparte_1
c.t.u.).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la sottoscrizione apposta in calce al documento in questione sia autografa e riconducibile al CP_1
Peraltro, parte appellata, pur non contestando l'accertamento cui è giunto l'ausiliario in ordine all'autenticità della sottoscrizione, ha dedotto che vi sarebbe un'assenza di contestualità tra la scrittura privata dell'8.10.2010 e il successivo
“Allegato n. 1”, come affermato dal proprio c.t.p. nelle osservazioni presentate alla perizia del c.t.u.
L'appellata ha, quindi, chiesto un'estensione dell'indagine peritale, volta ad accertare una eventuale difformità temporale tra la firma e lo scritto del documento.
Orbene, le doglianze sollevate da parte appellata sono prive di pregio. Infatti,
quand'anche vi fosse una discontinuità temporale tra la scrittura privata dell'8.10.2010 e il successivo documento denominato “Allegato n.1”, ciò non varrebbe a superare l'inconfutabile circostanza rappresentata dall'autenticità della sottoscrizione del apposta in calce al secondo, né varrebbe tanto meno a CP_1
privare di efficacia probatoria il documento in esame. Inoltre, lo stesso c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha riconosciuto essere
23 maggiormente plausibile l'ipotesi che vi sia una contestualità di stampa tra le pagine dell'allegato, nonostante la mancata numerazione delle stesse, sicché non risultano fondate le contestazioni sollevate dall'appellate in ordine a una presunta firma “in bianco” da parte del CP_1
Tanto chiarito in ordine all'utilizzabilità della scrittura privata dell'8.10.2010 e alla riconosciuta autenticità della sottoscrizione del a seguito del CP_1
giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., si osserva quanto segue in merito al contenuto della stessa.
Parte appellata contesta che al suddetto documento possa attribuirsi il significato di riconoscimento di debito, in quanto dal tenore dello stesso si evincerebbe la volontà delle parti di sottoporre a condizione (rappresentata dalla vendita dell'immobile) la restituzione in favore della delle somme Parte_1
asseritamente prestate al CP_1
Osserva l'appellato che nel 2010 il aveva alienato alla un CP_1 Parte_1
complesso immobiliare per far fronte alle proprie difficoltà economiche, con l'impegno, da parte di quest'ultima, di rivenderlo al ovvero alienarlo a CP_1
terzi: prova ne sarebbe la scrittura privata dell'8.10.2010 che avrebbe natura di patto fiduciario. Pertanto, il cd. “Allegato n. 1”, in quanto accessorio alla scrittura privata, non avrebbe natura di autonoma ricognizione di debito, bensì si limiterebbe a specificare le spese che avrebbero dovuto essere considerate
24 nell'ipotesi in cui l'immobile fosse stato venduto a terzi. Non essendosi, invece,
avverata tale condizione sospensiva, non sarebbe dovuto alcun rimborso da parte del in favore della . CP_1 Parte_1
Orbene, tali affermazioni devono ritenersi prive di pregio.
Infatti, a prescindere dalla questione concernente l'asserita natura di patto fiduciario della scrittura privata – tema che, peraltro, per stessa ammissione di parte appellata risulta essere sub iudice in altro giudizio, pendente dinanzi alla
Corte di Cassazione (cfr. p. 9, comparsa di costituzione e risposta) –, deve ritenersi che la stessa abbia valenza ricognitiva del debito maturato dal Per CP_1
contro, dal dato testuale e dal tenore delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, non emerge la volontà delle stesse di sottoporre la restituzione delle somme dovute alla alla condizione della vendita dell'immobile a terzi. Tale circostanza non Parte_1
si ricava dalla prima pagina della scrittura privata, laddove la dichiara Parte_1
di promettere di vendere l'immobile comprato dal a quest'ultimo, CP_1
qualora egli volesse acquistarlo per sé o per terzi, con espressa previsione che
“l'importo pattuito dovrà comunque garantire il rimborso di tutte le spese
effettuate sino ad allora dalla signora , ovvero quelle inerenti Parte_1
alle rate pagate sino ad allora per il mutuo ipotecario acceso presso la Banca
Popolare EN o altro istituto in sostituzione;
le spese di restauro;
i premi
delle assicurazioni a tutela della Banca e della medesima Parte_1
25 eventualmente non pagati al momento della stipula ed altre spese effettuate da lei.
Dalla cifra che incasserà la signora , in qualità di venditrice, Parte_1
verrà stornato l'intero ammontare del prestito ipotecario rimanente al momento
della vendita (…)” (doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice). Né tanto meno la stessa può desumersi dalla seconda parte della scrittura, denominata “Allegato
n. 1 facente parte integrante della scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010”:
con tale allegato, le parti specificano “a maggior chiarimento ed integrazione
imprescindibile della precedente scrittura privata del giorno 8 ottobre 2010” (la quale, come si è detto, non sottopone ad alcuna condizione la restituzione delle somme di denaro alla ) che le tasse che graveranno sulla denuncia dei Parte_1
redditi della a seguito dell'intestazione dell'immobile saranno a carico Parte_1
del e che nel computo della vendita a terzi e, di conseguenza, dei CP_1
rimborsi dovuti alla “si terrà conto di tutte le somme erogate dalla Parte_1
signora a favore del signor in precedenza Parte_1 CP_1
all'accensione del mutuo ipotecario del giorno 8 ottobre 2010 contestuale all'atto
medesimo di acquisto, più l'ammontare del mutuo ipotecario, interessi e capitale
incluso conteggiato al momento del rimborso medesimo” (p. 3, doc. 1, fascicolo di primo grado parte attrice). Segue una dettagliata elencazione di tutte le somme che il riconosce essergli state prestate dalla antecedentemente CP_1 Parte_1
alla sottoscrizione dell'atto in esame.
26 Ebbene, dal tenore delle suddette dichiarazioni, si evince che, nella volontà delle parti, la vendita dell'immobile a terzi si configurava quale mera possibilità,
alternativa alla eventuale retrocessione dello stesso al e non già quale CP_1
evento condizionante la restituzione delle somme dovute dal La CP_1
ricognizione delle somme dovute non si pone, quindi, in funzione esclusiva della vendita del compendio, bensì risulta volta a specificare il quantum dovuto dal che dovrà essere scomputato in caso di eventuale alienazione a terzi CP_1
dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, sottoscrivendo la scrittura privata dell'8.10.2010, il abbia riconosciuto ex art. 1988 c.c. il debito CP_1
maturato nei confronti di . Parte_1
La circostanza della sussistenza del credito maturato dalla nei confronti Parte_1
del risulta, peraltro, avvalorata anche da ulteriori elementi indiziari CP_1
emersi in via documentale. Infatti, in sede di querela, presentata il 2.7.2013 dal nei confronti della , lo stesso ha ammesso di aver accettato del CP_1 Parte_1
denaro dall'odierna appellante, riconoscendo che all'epoca il prestito ammontava a circa € 110.000,00 (cfr. doc. 10, fascicolo di primo grado, parte attrice). La
medesima circostanza risulta confermata dal in sede di integrazione CP_1
della querela (cfr. doc. 11, fascicolo di primo grado, parte attrice).
27 Ritenuto, quindi, provato l'an del credito maturato da nei Parte_1
confronti di deve osservarsi quanto segue in merito al quantum. Controparte_1
Parte appellante deduce che il credito da lei vantato nei confronti del CP_1
come risultante dalla scrittura privata dell'8.10.2010, sarebbe pari a € 248.000,00.
Da tale somma dovrebbero essere scomputati € 16.957,87, importo che risulterebbe dovuto dalla al in quanto corrispondente alle Parte_1 CP_1
somme da lei prelevate per spese personali dal conto c/c 2960 presso BNL, conto sui cui la stessa aveva delega ad operare. Ciò sul presupposto che la diversa quantificazione di € 33.038,00 accertata a carico della dal Tribunale di Parte_1
Verona con sentenza n. 2803/2019 relativa ad altro giudizio, risulterebbe errata.
Sulla scorta di ciò, parte appellante chiede la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 231.042,00.
Ebbene, le deduzioni di parte appellante sul punto risultano solo in parte fondate.
È, infatti, provato in via documentale (cfr. doc. 1, fascicolo di primo grado, parte attrice) che la abbia maturato un credito, nei confronti del Parte_1 CP_1
pari a € 248.000,00, come risulta dalla scrittura privata dell'8.10.2010. Pur
tuttavia, non può essere condivisa la tesi dell'appellante circa il quantum che deve essere scomputato dalla suddetta somma a titolo di controcredito spettante al
Sul punto, infatti, è intervenuta la sentenza n. 2803/2019, Tribunale di CP_1
Verona, con cui il giudice ha condannato al pagamento, in Parte_1
28 favore di , dell'importo di € 33.038,86. Tale statuizione, come Controparte_1
ammesso da parte appellante, è stata altresì confermata in sede di giudizio di secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia (cfr. doc. 41, fascicolo di primo grado, parte attrice).
Peraltro, è vero che la ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello di Venezia, ma dal ricorso si evince che la stessa ha censurato la sentenza sotto il profilo della affermata natura di indebito delle somme da lei prelevate, e non già in relazione al quantum della condanna. In ogni caso, la stessa appellante, con l'atto di citazione in appello, ha affermato di agire
“limitatamente alla sola somma eccedente la compensazione con il controcredito
di € 16.957,87 o comunque la diversa somma non superiore all'importo di €
33.038,00 statuito a carico della nella sentenza del Tribunale di Verona Parte_1
n. 2803/2019, a cui il ha prestato acquiescenza” (cfr. p. 44, atto di CP_1
citazione in appello).
Sulla scorta di ciò, deve ritenersi che il controcredito vantato da Controparte_1
nei confronti di sia pari a € 33.038,86 (quantificazione, come Parte_1
detto, non specificamente contestata dall'appellante) come accertato dal Tribunale
di Verona con sentenza n. 2803/2019, poi confermata dalla Corte d'Appello di
Venezia, controcredito che deve essere compensato con quello vantato dalla
[...]
. Pt_1
29 Alla luce di tali considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi che abbia sufficientemente provato l'an e il quantum Parte_1
del credito vantato nei confronti di e, per l'effetto, deve Controparte_1
condannarsi quest'ultimo al pagamento, in favore della stessa, della somma di €
214.961,14 a titolo di restituzione delle somme a lui mutuate da , Parte_1
somma su cui deve applicarsi il tasso di interesse al saggio legale ex art. 1284,
comma 4, c.c. dall'11.10.2020 (data di notifica dell'atto di citazione) sino al saldo effettivo.
Ne consegue l'assorbimento del quarto motivo d'appello proposto da Parte_1
, avente ad oggetto l'ammissione delle prove testimoniali richieste nel
[...]
giudizio di primo grado, in quanto può ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante.
6. Il terzo motivo d'appello è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Afferma l'appellante che il giudice di prime cure ha correttamente accertato l'occupazione illegittima, da parte del del compendio di proprietà della CP_1
, condannando lo stesso al rilascio dell'immobile entro trenta giorni, Parte_1
salvo poi errare nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni subìti dalla
[...]
in ragione dell'occupazione abusiva del complesso immobiliare. Pt_1
30 Ebbene, non può essere condivisa la tesi del Tribunale secondo cui Parte_1
non avrebbe specificatamente allegato le prove del concreto danno subìto
[...]
a causa dell'occupazione abusiva.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione, a ripresa dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, ha affermato che: “Le sezioni unite
hanno poi confermato la linea evolutiva della giurisprudenza di questa sezione,
nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno
presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione
basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le sezioni
unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del
contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere
in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è
rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è
andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della
cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la
concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del
diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova
sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio
31 subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”
(Cass. Civ., Sez. II, Sent. 10328/2025).
Orbene, nel caso di specie, la ha debitamente allegato il pregiudizio Parte_1
subìto sin dal giudizio di primo grado, affermando che l'occupazione abusiva dell'immobile da parte del le ha precluso qualsiasi possibilità di utilizzo CP_1
dello stesso, financo impedendole di eseguire i necessari interventi di manutenzione, risolvendosi quindi in una sostanziale espropriazione del complesso immobiliare. Deve, quindi, ritenersi provato in via presuntiva, in considerazione della natura normalmente fruttifera di un bene immobile quale quello per cui è causa, che l'occupazione abusiva del compendio da parte del abbia cagionato un danno alla , danno causato dalla perdita CP_1 Parte_1
della disponibilità del bene e dall'impossibilità, per la stessa, di conseguire l'utilità
da esso derivante in relazione alla sua natura di regola fruttifera.
Per contro, in ordine al quantum del danno da occupazione abusiva dell'immobile,
non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall'appellante, che quantifica lo stesso nella misura di € 350,00 per ogni mese di occupazione, sulla base di una perizia di parte.
Vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità fa riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, ma deve tuttavia osservarsi che la somma di € 350,00 mensili risulta
32 sproporzionata rispetto all'effettivo valore locativo dell'immobile per cui è causa,
in ragione dello stato di dissesto in cui versava il medesimo, come si evince dalle fotografie allegate dalla stessa nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 21, Parte_1
fascicolo di primo grado, parte attrice). Né tanto meno il danno potrebbe liquidarsi sin dal mese di ottobre 2010, in quanto soltanto con raccomandata del 31.3.2015
la ha formalmente intimato al lo sgombero totale Parte_1 CP_1
dell'immobile e la rimozione delle masserizie da lui lasciate nell'immobile alienato all'appellante (cfr. doc. 5, fascicolo di primo grado, parte attrice).
Sulla scorta di ciò, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi al risarcimento del danno subìto da in ragione Controparte_1 Parte_1
dell'occupazione abusiva dell'immobile di proprietà della stessa, danno che viene liquidato in via equitativa nella misura di € 150,00 mensili per ogni mese di occupazione abusiva dal 31.3.2015 (data della diffida intimata al sino CP_1
al 31.10.2023 (data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del , per CP_1
un totale di € 15.450,00. Su tale somma nulla risulta dovuto a titolo di interessi, in quanto trattasi di credito di natura risarcitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent.
28036/2025).
7. Conclusivamente l'appello va accolto nei termini sopra esposti e, per l'effetto,
la sentenza impugnata riformata.
33 Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/2022, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.001 e euro 260.000,00) per le fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , dell'importo di € 214.961,14 a titolo di Parte_1
restituzione delle somme mutuate oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dall'11.10.2020 sino al saldo effettivo e di €
15.450,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 e quanto al grado di appello in € 14.317,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
34 Il Consigliere estensore
LU DAME
Il Presidente
ID NT
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