CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.229/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.387/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 26.5.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione
vertente tra
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in via Libertà174 Caltanissetta
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1
in proprio e quale già socio Amministratore della ditta Controparte_2
c.f. , con sede in Barrafranca
[...] P.IVA_2
– appellato –
All'udienza del 24.4.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha insistito nelle conclusioni come dall'atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.2020 al Tribunale di Enna, , in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_2 Controparte_2 [...]
, impugnava l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 Controparte_2
con la quale veniva ingiunto, allo stesso e alla società in solido, di pagare € 12.000/00
oltre ad € 21/35 per spese di notifica, quale sanzione per la violazione dell'art.3 co.3 legge n.73/2002, per aver impiegato quattro lavoratori irregolarmente.
Rappresentava che l'ordinanza di ingiunzione traeva origine da una ispezione effettuata dall' di a seguito della quale era stato redatto il “verbale unico Parte_1 Pt_1
di accertamento e notificazioni n.539/2018 del 09/11/2018”, notificato ai due soci amministratori e , oltre alla società quale Controparte_1 Parte_2
obbligata in solido.
Esponeva che “avendo oggettivamente commesso la violazione e volendo procedere a
sanarla mediante il pagamento della sanzione ridotta in fase di accertamento, si
procedeva a versare la somma inserita in seno al verbale ispettivo, pagando la minor
somma di euro 6.015,90 nei tempi e modi stabiliti dallo stesso ITL (…).
Trattandosi di una Società in nome collettivo e, avendo proceduto al pagamento della
sanzione, l'intera violazione doveva liberare sia la Società che i singoli Soci per come
inoltre affermato dallo stesso verbale che così recita a pagina 6 dello stesso <
che il pagamento di cui sopra estingue il procedimento sanzionatorio…>>.
Esponeva, inoltre, di aver prodotto in data 17.5.2019 la richiesta di revoca in autotutela del verbale di accertamento delle infrazioni contestate al ricorrente , Controparte_1
allegando il verbale di assemblea dei soci del 17.12.2013, mediante il quale l'altro socio veniva delegato a tutti gli adempimenti di datore di lavoro. Parte_2 Per l'effetto, gradatamente contestava:
“1) ILLEGITTIMITA' DELLA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PER INTERVENUTO
PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA DA PARTE DI UNO DEI SOCI
COOBBLIGATI IN SOLIDO:
Successivamente alla ricezione del verbale unico di accertamento dell'ITL di nei Pt_1
termini ivi previsti uno dei soggetti coobbligato in solido [n.d.r. il socio Parte_2
] ha provveduto al pagamento dell'intera sanzione ridotta, pari ad euro 6.000,00
[...]
oltre spese di notifica.
Il pagamento di uno dei coobbligati ha conseguentemente liberato la Società ed i Soci, per
come inoltre previsto dallo stesso verbale ispettivo illo tempore notificato (…).
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, risultando pacifico il pagamento in misura ridotta
della sanzione nei termini previsti dall'originario verbale ispettivo, l'ordinanza di
ingiunzione qui impugnata risulta essere assolutamente illegittima e dovrà essere
dichiarata nulla (…).
Peraltro, dell'amministrazione della società e del personale se ne è sempre occupata la
socia , così come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci del Parte_2
17/12/2013 che si allega.”
2) ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER DUPLICAZIONE DELLA
SANZIONE, STANTE L'INTERVENUTO PAGAMENTO:
Atteso l'avvenuto pagamento in misura ridotta, l'ITL di erra nell'emettere l'ordinanza Pt_1
di ingiunzione nei confronti dei qui ricorrenti (…).
La richiesta avanzata con l'ordinanza di ingiunzione impugnata, costituisce una
duplicazione della sanzione già pagata.
3) ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DELL'ORDINANZA PER OMESSA MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DELL'ART.7 LEGGE 212/00 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) E DELL'ART.3 LEGGE 241/90:
In subordine, si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per
carenza assoluta di motivazione e per violazione dell'art.7 della Legge 212/00 (c.d. Statuto
del Contribuente), nonché del principio della <>
sancito dall'art. 3 della Legge 241/90 (…).
Non solo non vi è menzione alcuna del pagamento del coobbligato in solido
[...]
, ma si omette di giustificare le motivazioni che inducono alla notifica Parte_2
dell'ordinanza alla Società ed al restante Socio Amministratore e Legale Rappresentante.”
Con comparsa del 14.5.2021 si costituiva l' , Parte_1
esponendo che, dopo la notifica del “verbale unico di accertamento e notificazioni
n.539/2018 del 09/11/2018”, esclusivamente il socio aveva Parte_2
provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura minima, mentre altrettanto non aveva fatto l'altro socio amministratore , anch'esso Controparte_1
tenuto al pagamento della sanzione ai sensi dell'art.5 della legge n.689/81, alla cui stregua
<<quando pi persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse>
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge.>>
Rappresentava che “nel caso di specie, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio e, in
particolare dall'atto redatto dal notaio in data 16/12/2013 e registrato il Persona_1
18/12/2013 nonché dalla visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese, è
emerso che l'amministrazione, la gestione e la società sono disgiuntamente attribuite ad
entrambi i soci, i quali potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
La tesi del ricorrente che intende attribuire esclusivamente al socio Parte_2
la figura di datore di lavoro, non può essere opposta poiché il verbale di
[...]
assemblea non costituisce atto pubblico conoscibile ai terzi.” Per l'effetto, è infondata l'eccezione relativa alla duplicazione della sanzione, così come quella relativa alla omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, notificata al socio amministratore e alla società in solido, poiché nella specie si è Controparte_1
provveduto alla rigorosa applicazione della norma sanzionatoria.
Istruita la causa con la documentazione allegata, ritenendo che il verbale di assemblea mediante il quale venivano demandati al socio tutti gli Parte_2
adempimenti e i compiti di datore di lavoro, “è stato tempestivamente prodotto
dall'opponente in uno alla richiesta di revoca in autotutela del verbale unico di
accertamento 539/18 presentata in data 17/05/2019 all;
Parte_1
pertanto trattasi di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento
ispettivo e reso noto, prima che venisse emessa l'ordinanza impugnata, all Parte_1
che avrebbe dovuto adottare i consequenziali provvedimenti”, con sentenza
[...]
n.387/2022 il Tribunale di Enna accoglie l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 irrogata a e alla società in solido, Controparte_1
condannando l' opposto al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato il 25.7.2022, l'ispettorato , propone Parte_1
gravame avverso la sentenza, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Il Tribunale erroneamente valuta come opponibile il verbale di assemblea che si assume sottoscritto il 17.12.2013, in cui al socio
[...]
venivano demandati gli adempimenti e i compiti di datore di lavoro, ma il documento di cui si discute è una scrittura privata Parte_2
formata dai soci, sprovvista di data certa e non altrimenti accertabile, prodotta solo con la richiesta di riesame in autotutela del 17.5.2019
e non anche in occasione dell'ispezione avvenuta in data 9.11.2018, nonostante si assuma essere già esistente (da anni!) rispetto alla data dell'accesso ispettivo.
Infatti, il dato temporale rilevante non può essere agganciato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma va retrodatato al tempo dell'accesso ispettivo;
in ogni caso, spetta all'Imprenditore che voglia esimersi da responsabilità, provare la formazione del documento in data antecedente.
CORRESPONSABILITÀ DEL SOCIO UM CO NELLA TRASGRESSIONE
Entrambi i soci erano contitolari e co-amministratori, con pieni poteri e conseguenti responsabilità anche in punto di violazioni amministrative, pertanto la sanzione va irrogata personalmente ad entrambi ai sensi dell'art.5 della L. n. 689/1981, in quanto correi.
Ne consegue che quanto corrisposto dal socio ha estinto la sola sanzione alla medesima irrogata. Parte_2
Con memoria difensiva del 23.2.2023 si costituisce , in proprio e quale Controparte_1
già socio Amministratore della ditta Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame per i motivi già espressi nel giudizio
[...]
avanti il Tribunale, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.4.2025, le parti depositano note di trattazione concludendo come dal rispettivo atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Quanto oggetto di giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del
22.9.2020, irrogata dall nei confronti del signor Parte_1
per la violazione dell'art.3 co.3 legge n.73/2002 in materia di lavoro, in Controparte_1
quanto socio coamministratore della ditta Controparte_2
[...]
E, infatti, non essendo contestata la sussistenza della infrazione (impiego irregolare dei lavoratori subordinati , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
), né la congruità della sanzione comminata di € 12.000/00, Controparte_5
l'ordinanza ingiunzione risulta correttamente irrogata anche nei confronti del socio in proprio, in applicazione dell'art.5 della legge n.689/1981, che Controparte_1 recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione.
E' in atti la visura camerale della società Controparte_2
(all.4 prodotto in uno alla comparsa di risposta dell'
[...] Parte_1
depositata il 14.5.2021), dalla quale si evince che “l'amministrazione, la gestione e la
rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite disgiuntamente
ad entrambi i soci signori e , i quali potranno Parte_2 Controparte_1
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale”, nonché l'atto pubblico ai rogiti del notaio di Troina del 16.12.2013 rep. n.22134 – racc. n.10850 (all.3 ibidem), Persona_1
ove all'art.6 viene riprodotta la citata pattuizione tra i due soci.
Per l'effetto, a fronte delle risultanze rese pubbliche ai terzi per come allegate dall' opposto, in coerente applicazione del principio sull'onere della prova e Parte_1
della “vicinanza” della stessa, spetta all'opponente la prova contraria, che non può essere affidata ad un documento di mero valore “interno”, formato da una scrittura privata di cui non è autenticata la sottoscrizione e che non integra nessuno dei requisiti di cui all'art.2704 c.c. per esser opponibile.
Inoltre, con riferimento all'obbligo di specifica motivazione dell'ordinanza ingiunzione irrogata nei confronti del coamministratore della società, trattandosi di provvedimento che non comporta l'esercizio di un potere discrezionale, la puntuale applicazione della norma sanzionatoria effettuata ai sensi dell'art.5 della legge n.689/1981 assorbe l'obbligo di motivazione del provvedimento.
Peraltro, nelle premesse della stessa ordinanza ingiunzione, correttamente l Parte_1
precisa di “non potere accogliere le motivazioni addotte con lo scritto difensivo del
20/05/2019, in quanto la società in nome collettivo è caratterizzata, in ragione delle
obbligazioni sociali possedute, dalla responsabilità illimitata e solidale dei singoli soci, per cui la gestione dell'amministrazione della stessa società è affidata indistintamente e
illimitatamente a tutti i medesimi soci amministratori, così come si evince da accertamento
effettuato presso Camera di Commercio di documento n.T404705158 estratto dal Pt_1
Registro Imprese in data 21/09/2020”.
In questo stesso senso, peraltro, si è anche espressa la Suprema Corte (Sent. n.4830 del
23.2.2021): “In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione
dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri e nella successiva ordinanza -
ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n.689 del 1981 che tale concorso prevede,
non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il
fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi,
necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la
circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con
altri.”
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Quale logico corollario, in applicazione del principio della soccombenza, all'accoglimento dell'appello consegue la condanna alla refusione delle spese del giudizio di opposizione,
che vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Egualmente, l'appellante va condannato alla refusione delle spese del Controparte_1
grado di appello, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo al medesimo scaglione di valore della causa e i medesimi parametri.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.229/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.387/2022 resa dal Tribunale di Enna in data
26.5.2022 e depositata lo stesso giorno, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 emessa dall' Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...]
Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_1 [...]
, al pagamento in solido Controparte_2
delle spese di lite nei confronti dell' , in persona Parte_1
del legale rappresentante, che liquida in € 1.618/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_1 [...]
, al pagamento in solido Controparte_2
delle spese del grado di appello nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in € 1.984/00 oltre 15% per
[...]
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.229/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.387/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 26.5.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione
vertente tra
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in via Libertà174 Caltanissetta
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._1
in proprio e quale già socio Amministratore della ditta Controparte_2
c.f. , con sede in Barrafranca
[...] P.IVA_2
– appellato –
All'udienza del 24.4.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha insistito nelle conclusioni come dall'atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.2020 al Tribunale di Enna, , in proprio e Controparte_1
quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_2 Controparte_2 [...]
, impugnava l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 Controparte_2
con la quale veniva ingiunto, allo stesso e alla società in solido, di pagare € 12.000/00
oltre ad € 21/35 per spese di notifica, quale sanzione per la violazione dell'art.3 co.3 legge n.73/2002, per aver impiegato quattro lavoratori irregolarmente.
Rappresentava che l'ordinanza di ingiunzione traeva origine da una ispezione effettuata dall' di a seguito della quale era stato redatto il “verbale unico Parte_1 Pt_1
di accertamento e notificazioni n.539/2018 del 09/11/2018”, notificato ai due soci amministratori e , oltre alla società quale Controparte_1 Parte_2
obbligata in solido.
Esponeva che “avendo oggettivamente commesso la violazione e volendo procedere a
sanarla mediante il pagamento della sanzione ridotta in fase di accertamento, si
procedeva a versare la somma inserita in seno al verbale ispettivo, pagando la minor
somma di euro 6.015,90 nei tempi e modi stabiliti dallo stesso ITL (…).
Trattandosi di una Società in nome collettivo e, avendo proceduto al pagamento della
sanzione, l'intera violazione doveva liberare sia la Società che i singoli Soci per come
inoltre affermato dallo stesso verbale che così recita a pagina 6 dello stesso <
che il pagamento di cui sopra estingue il procedimento sanzionatorio…>>.
Esponeva, inoltre, di aver prodotto in data 17.5.2019 la richiesta di revoca in autotutela del verbale di accertamento delle infrazioni contestate al ricorrente , Controparte_1
allegando il verbale di assemblea dei soci del 17.12.2013, mediante il quale l'altro socio veniva delegato a tutti gli adempimenti di datore di lavoro. Parte_2 Per l'effetto, gradatamente contestava:
“1) ILLEGITTIMITA' DELLA ORDINANZA DI INGIUNZIONE PER INTERVENUTO
PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA DA PARTE DI UNO DEI SOCI
COOBBLIGATI IN SOLIDO:
Successivamente alla ricezione del verbale unico di accertamento dell'ITL di nei Pt_1
termini ivi previsti uno dei soggetti coobbligato in solido [n.d.r. il socio Parte_2
] ha provveduto al pagamento dell'intera sanzione ridotta, pari ad euro 6.000,00
[...]
oltre spese di notifica.
Il pagamento di uno dei coobbligati ha conseguentemente liberato la Società ed i Soci, per
come inoltre previsto dallo stesso verbale ispettivo illo tempore notificato (…).
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito, risultando pacifico il pagamento in misura ridotta
della sanzione nei termini previsti dall'originario verbale ispettivo, l'ordinanza di
ingiunzione qui impugnata risulta essere assolutamente illegittima e dovrà essere
dichiarata nulla (…).
Peraltro, dell'amministrazione della società e del personale se ne è sempre occupata la
socia , così come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci del Parte_2
17/12/2013 che si allega.”
2) ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER DUPLICAZIONE DELLA
SANZIONE, STANTE L'INTERVENUTO PAGAMENTO:
Atteso l'avvenuto pagamento in misura ridotta, l'ITL di erra nell'emettere l'ordinanza Pt_1
di ingiunzione nei confronti dei qui ricorrenti (…).
La richiesta avanzata con l'ordinanza di ingiunzione impugnata, costituisce una
duplicazione della sanzione già pagata.
3) ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DELL'ORDINANZA PER OMESSA MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DELL'ART.7 LEGGE 212/00 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE) E DELL'ART.3 LEGGE 241/90:
In subordine, si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per
carenza assoluta di motivazione e per violazione dell'art.7 della Legge 212/00 (c.d. Statuto
del Contribuente), nonché del principio della <
sancito dall'art. 3 della Legge 241/90 (…).
Non solo non vi è menzione alcuna del pagamento del coobbligato in solido
[...]
, ma si omette di giustificare le motivazioni che inducono alla notifica Parte_2
dell'ordinanza alla Società ed al restante Socio Amministratore e Legale Rappresentante.”
Con comparsa del 14.5.2021 si costituiva l' , Parte_1
esponendo che, dopo la notifica del “verbale unico di accertamento e notificazioni
n.539/2018 del 09/11/2018”, esclusivamente il socio aveva Parte_2
provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura minima, mentre altrettanto non aveva fatto l'altro socio amministratore , anch'esso Controparte_1
tenuto al pagamento della sanzione ai sensi dell'art.5 della legge n.689/81, alla cui stregua
<<quando pi persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse>
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge.>>
Rappresentava che “nel caso di specie, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio e, in
particolare dall'atto redatto dal notaio in data 16/12/2013 e registrato il Persona_1
18/12/2013 nonché dalla visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese, è
emerso che l'amministrazione, la gestione e la società sono disgiuntamente attribuite ad
entrambi i soci, i quali potranno compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
La tesi del ricorrente che intende attribuire esclusivamente al socio Parte_2
la figura di datore di lavoro, non può essere opposta poiché il verbale di
[...]
assemblea non costituisce atto pubblico conoscibile ai terzi.” Per l'effetto, è infondata l'eccezione relativa alla duplicazione della sanzione, così come quella relativa alla omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, notificata al socio amministratore e alla società in solido, poiché nella specie si è Controparte_1
provveduto alla rigorosa applicazione della norma sanzionatoria.
Istruita la causa con la documentazione allegata, ritenendo che il verbale di assemblea mediante il quale venivano demandati al socio tutti gli Parte_2
adempimenti e i compiti di datore di lavoro, “è stato tempestivamente prodotto
dall'opponente in uno alla richiesta di revoca in autotutela del verbale unico di
accertamento 539/18 presentata in data 17/05/2019 all;
Parte_1
pertanto trattasi di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento
ispettivo e reso noto, prima che venisse emessa l'ordinanza impugnata, all Parte_1
che avrebbe dovuto adottare i consequenziali provvedimenti”, con sentenza
[...]
n.387/2022 il Tribunale di Enna accoglie l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 irrogata a e alla società in solido, Controparte_1
condannando l' opposto al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato il 25.7.2022, l'ispettorato , propone Parte_1
gravame avverso la sentenza, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:
ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Il Tribunale erroneamente valuta come opponibile il verbale di assemblea che si assume sottoscritto il 17.12.2013, in cui al socio
[...]
venivano demandati gli adempimenti e i compiti di datore di lavoro, ma il documento di cui si discute è una scrittura privata Parte_2
formata dai soci, sprovvista di data certa e non altrimenti accertabile, prodotta solo con la richiesta di riesame in autotutela del 17.5.2019
e non anche in occasione dell'ispezione avvenuta in data 9.11.2018, nonostante si assuma essere già esistente (da anni!) rispetto alla data dell'accesso ispettivo.
Infatti, il dato temporale rilevante non può essere agganciato all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma va retrodatato al tempo dell'accesso ispettivo;
in ogni caso, spetta all'Imprenditore che voglia esimersi da responsabilità, provare la formazione del documento in data antecedente.
CORRESPONSABILITÀ DEL SOCIO UM CO NELLA TRASGRESSIONE
Entrambi i soci erano contitolari e co-amministratori, con pieni poteri e conseguenti responsabilità anche in punto di violazioni amministrative, pertanto la sanzione va irrogata personalmente ad entrambi ai sensi dell'art.5 della L. n. 689/1981, in quanto correi.
Ne consegue che quanto corrisposto dal socio ha estinto la sola sanzione alla medesima irrogata. Parte_2
Con memoria difensiva del 23.2.2023 si costituisce , in proprio e quale Controparte_1
già socio Amministratore della ditta Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame per i motivi già espressi nel giudizio
[...]
avanti il Tribunale, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.4.2025, le parti depositano note di trattazione concludendo come dal rispettivo atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Quanto oggetto di giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del
22.9.2020, irrogata dall nei confronti del signor Parte_1
per la violazione dell'art.3 co.3 legge n.73/2002 in materia di lavoro, in Controparte_1
quanto socio coamministratore della ditta Controparte_2
[...]
E, infatti, non essendo contestata la sussistenza della infrazione (impiego irregolare dei lavoratori subordinati , , e Controparte_3 Parte_3 Controparte_4
), né la congruità della sanzione comminata di € 12.000/00, Controparte_5
l'ordinanza ingiunzione risulta correttamente irrogata anche nei confronti del socio in proprio, in applicazione dell'art.5 della legge n.689/1981, che Controparte_1 recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione.
E' in atti la visura camerale della società Controparte_2
(all.4 prodotto in uno alla comparsa di risposta dell'
[...] Parte_1
depositata il 14.5.2021), dalla quale si evince che “l'amministrazione, la gestione e la
rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite disgiuntamente
ad entrambi i soci signori e , i quali potranno Parte_2 Controparte_1
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale”, nonché l'atto pubblico ai rogiti del notaio di Troina del 16.12.2013 rep. n.22134 – racc. n.10850 (all.3 ibidem), Persona_1
ove all'art.6 viene riprodotta la citata pattuizione tra i due soci.
Per l'effetto, a fronte delle risultanze rese pubbliche ai terzi per come allegate dall' opposto, in coerente applicazione del principio sull'onere della prova e Parte_1
della “vicinanza” della stessa, spetta all'opponente la prova contraria, che non può essere affidata ad un documento di mero valore “interno”, formato da una scrittura privata di cui non è autenticata la sottoscrizione e che non integra nessuno dei requisiti di cui all'art.2704 c.c. per esser opponibile.
Inoltre, con riferimento all'obbligo di specifica motivazione dell'ordinanza ingiunzione irrogata nei confronti del coamministratore della società, trattandosi di provvedimento che non comporta l'esercizio di un potere discrezionale, la puntuale applicazione della norma sanzionatoria effettuata ai sensi dell'art.5 della legge n.689/1981 assorbe l'obbligo di motivazione del provvedimento.
Peraltro, nelle premesse della stessa ordinanza ingiunzione, correttamente l Parte_1
precisa di “non potere accogliere le motivazioni addotte con lo scritto difensivo del
20/05/2019, in quanto la società in nome collettivo è caratterizzata, in ragione delle
obbligazioni sociali possedute, dalla responsabilità illimitata e solidale dei singoli soci, per cui la gestione dell'amministrazione della stessa società è affidata indistintamente e
illimitatamente a tutti i medesimi soci amministratori, così come si evince da accertamento
effettuato presso Camera di Commercio di documento n.T404705158 estratto dal Pt_1
Registro Imprese in data 21/09/2020”.
In questo stesso senso, peraltro, si è anche espressa la Suprema Corte (Sent. n.4830 del
23.2.2021): “In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione
dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri e nella successiva ordinanza -
ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n.689 del 1981 che tale concorso prevede,
non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il
fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi,
necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la
circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con
altri.”
Di qui l'accoglimento dell'appello.
Quale logico corollario, in applicazione del principio della soccombenza, all'accoglimento dell'appello consegue la condanna alla refusione delle spese del giudizio di opposizione,
che vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Egualmente, l'appellante va condannato alla refusione delle spese del Controparte_1
grado di appello, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo al medesimo scaglione di valore della causa e i medesimi parametri.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.229/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.387/2022 resa dal Tribunale di Enna in data
26.5.2022 e depositata lo stesso giorno, rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.20/0075 del 22.9.2020 emessa dall' Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
in solido.
[...]
Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_1 [...]
, al pagamento in solido Controparte_2
delle spese di lite nei confronti dell' , in persona Parte_1
del legale rappresentante, che liquida in € 1.618/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna , in proprio e quale legale rappresentante della ditta “ Controparte_1 [...]
, al pagamento in solido Controparte_2
delle spese del grado di appello nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in € 1.984/00 oltre 15% per
[...]
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)