Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7921/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FR Caputo, con studio in Rho alla Piazza Libertà n. 16 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Donato con studio a Este (PD) in Via Massimo D'Azeglio n. 39/B presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Rho (MI) il 21.09.1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rho al n. 123, Anno 1996, Serie A, Parte II e nei Registri del Comune di Arese al n. 32, Anno 1996, Parte II, Serie B;
dal matrimonio sono nate due figlie:
• , nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Persona_1 C.F._3
• , nata a [...] il [...], cod. fisc. ; Parte_2 C.F._4
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1620/2024 del 25/10/2024 e passata in giudicato;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere congiuntamente la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
“Le parti danno atto che le figlie e FR, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 non autosufficienti, rimangono a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Rho in Via Fiume n. 10, di proprietà dei nonni materni.
2. Il GN verserà alle figlie, e FR, nei rispettivi conti correnti, a CP_1 Per_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300 a figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione dalla mensilità di giugno 2025. 3. I genitori divideranno al 50 % le spese straordinarie, così individuate, secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo email ovvero whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta con conseguente partecipazione alla spesa nella misura del 50%. - spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Per quanto concerne in particolare le rette universitarie, il padre si fa carico di sostenerle per intero per la durata dei corsi accademici, con esclusione di master o di altri ulteriori percorsi post universitari. Per le annualità “fuori corso”, così come per eventuali master o ulteriori percorsi post universitari, il padre parteciperà alla spesa delle rette nella misura del 50%.
5. Le parti danno atto che la proprietà dell'autovettura Renault modello Captur targata FB227YZ, numero di identificazione: (carta di circolazione), attualmente intestata al CodiceFiscale_5 GN ma in uso alla moglie, verrà trasferita senza corrispettivo - entro 60gg Controparte_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione - alla GN , con relativo Parte_1 cambio di intestazione presso il competente Registro, che la stessa si assume l'impegno di saldare. Analogamente, le parti danno atto che la proprietà dell'autovettura Toyota Prius XW3 targata DZ024VN numero di identificazione A218849MI09 (carta di circolazione), attualmente intestata alla GN ma in uso al marito, verrà trasferita senza corrispettivo - entro 60gg dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione – al GN , con relativo cambio di Controparte_1 intestazione presso il competente Registro, che la stessa si assume l'impegno di saldare. In tal sede i coniugi dichiareranno che il trasferimento reciproco delle proprietà dei mezzi è fatto senza corrispettivo attenendo alla definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e che gli stessi chiederanno l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 - come precisato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/2014 e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 31190 del 17/2/2016 trattandosi di adempimento inerente alle condizioni di separazione e/o divorzio. Si precisa che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della definizione della crisi coniugale.
6. I coniugi danno atto che le utenze domestiche sono state già tutte volturate a carico della moglie.
7. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso la Banca Fideuram di Rho, numero 66-289861, con trasferimento del saldo alla chiusura sul conto corrente personale della moglie presso la Banca Fideuram di Rho, numero 67-564652.
8. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso nel mantenimento personale."
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la conferma delle condizioni già formulate relative al divorzio. Le parti, in ottemperamento al contenuto della predetta ordinanza, hanno congiuntamente chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis. 12 terzo comma c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i GNi e in Rho (MI) il 21.09.1996; Parte_1 Controparte_1
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arese (Mi) ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai