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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14361 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Riccardo Zandonai n. 23, presso lo studio dell'Avv. FERRARA FABRIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/10/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con note in sostituzione di udienza del 23/10/2025 le parti hanno dichiarato di aderire al- la proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del 03/06/2025, alle condizioni di seguito riportate:
“obbligo a carico d di versare un assegno Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 550,00, pari a € 350,00 per il mantenimento del figlio e € 200,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie, oltre al 50% per le spese straordinarie nell'interesse del figlio”
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 4418/2022, dei 27/10-02/11/2022, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convi- venza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separa- zione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pa- lermo, in data 20/07/2001, da , nata a [...], in data [...], Parte_1
e da , nato a [...], in data [...], trascritto nei registri del- Controparte_1 lo Stato Civile del medesimo Comune al n.71, parte II serie A, dell'anno 2001; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14361 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Riccardo Zandonai n. 23, presso lo studio dell'Avv. FERRARA FABRIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Piazza Don Luigi Sturzo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/10/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con note in sostituzione di udienza del 23/10/2025 le parti hanno dichiarato di aderire al- la proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del 03/06/2025, alle condizioni di seguito riportate:
“obbligo a carico d di versare un assegno Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 550,00, pari a € 350,00 per il mantenimento del figlio e € 200,00 a titolo di assegno divorzile per la moglie, oltre al 50% per le spese straordinarie nell'interesse del figlio”
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 4418/2022, dei 27/10-02/11/2022, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convi- venza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separa- zione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pa- lermo, in data 20/07/2001, da , nata a [...], in data [...], Parte_1
e da , nato a [...], in data [...], trascritto nei registri del- Controparte_1 lo Stato Civile del medesimo Comune al n.71, parte II serie A, dell'anno 2001; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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