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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 16284/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
Giudice Dott.ssa Cecilia Pratesi
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.R.V.G. 16284/24 sul ricorso svolto da Parte 1 e Parte 2
[...] ;
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 30.12.2024; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 28.2.2025, sottoscritte dalle parti per l'udienza del 4.3.2025 e, segnatamente: “a)l'immobile adibito a casa familiare sito in Roma Via Bra
n. 9, di proprietà del Sig. Parte 3 padre della Sig.ra Parte 1 e concesso in comodato d'uso gratuito, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima; b) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore la quale avrà collocamento privilegiato Persona 1 presso l'abitazione della madre sita in Roma, Via Bra n.
9. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, prendendo di comune accordo tutte le decisioni rilevanti relative alla figlia minore, nel rispetto delle attitudini, propensioni ed aspirazioni della minore stessa impegnandosi a mantenere tra loro rapporti di reciproco rispetto e di serena collaborazione nel preminente interesse della figlia. Diversamente, ciascun genitore quando avrà la figlia con sé, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
c) il Sig. Parte 2 potrà tenere con sé la figlia ogni volta che gli sarà possibile, seguendola negli studi ed in eventuali accordo di almeno 24 ore con la Sig.ra [...] Parte 1 e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della figlia stessa. Il Sig. Parte 2
[...] , in considerazione dei propri turni ed orari di lavoro, terrà comunque con sé la figlia minore Per 1 secondo il seguente calendario, concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia, una migliore organizzazione di vita: durante la settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.30, recandosi a prenderla a scuola, sino alle ore 17.30, riaccompagnandola presso la casa materna;
a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 16,30, prelevandola presso la casa materna, anche per il tramite di un familiare, sino alla domenica sera alle ore 21,30, riaccompagnando la figlia presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 od il giorno 25 di dicembre, il giorno 31 dicembre od il primo di gennaio e la festività del 06 gennaio;
per i giorni non festivi si seguirà il calendario di visite ordinario. Ai fini dell'avvio della turnazione, per il corrente anno le parti concordano che la minore trascorrerà con la madre il giorno del 24 dicembre mentre starà con il padre la festività del 06 gennaio. Il Sig. Parte_2 recependo la preferenza della sig.ra Parte 1 di poter trascorrere con la figlia la festività del 24 dicembre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, si adopererà nel corso degli anni affinché tale circostanza possa verificarsi;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dopo Pasqua. Per i giorni non festivi si seguirà il calendario di visite ordinario. Ai fini dell'avvio della turnazione, le parti concordano che la minore trascorrerà con il padre la prossima Pasqua;
durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In considerazione della tenera età della minore, durante le vacanze estive, la stessa potrà pernottare con il padre per un massimo di cinque notti complessive da distribuirsi nel corso dei quindici giorni;
a decorrere dall'estate del
2030, il numero totale dei pernotti aumenterà a sette, sempre da distribuirsi nel periodo dei quindici giorni di spettanza. Su accordo delle parti, nell'estate del 2025 la minore si recherà con la Sig.ra
Parte_1 in Svezia, ove risiede la famiglia di origine della madre di quest'ultima ed ivi soggiorneranno per un mese in un periodo a cavallo tra la metà del mese di luglio e la metà del mese di agosto. Durante il suddetto soggiorno, al fine di garantire i rapporti figlia/padre la Sig.ra [...] Parte 1 si obbliga ad effettuare, con la presenza della minore, una videochiamata giornaliera con il padre stesso;
entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove si recheranno con la figlia minore, nei periodi di vacanza od in eventuali fine settimana in cui Parte 2 per motivi di dovessero effettuare dei viaggi;
d) nell'eventualità in cui il Sig. lavoro o di altra natura, non potesse tenere con sé la figlia nei giorni concordati, dovrà darne preavviso alla Sig.ra Parte 1 almeno 24 ore prima ed entrambi i genitori, compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze della figlia concorderanno altre modalità di incontro;
e) i Sigg. assumono reciprocamente Parte 1 e Parte 2
,
l'impegno di far conservare alla minore un significativo rapporto affettivo con gli ascendenti della stessa;
f) il Sigg. Parte 2 , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte 1 quale concorso al mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla G.U. Detta somma, così come determinata, dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese dell'anno solare, a mezzo utilizzandobonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte 1 il seguente codice Iban: [...], sarà cura della predetta Sig.ra Parte_1 comunicare eventuali variazioni in ordine a tale dato. L'assegno unico spettante per la figlia minore Per_1, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte 1 quale genitore presso il quale la minore è collocata;
g) i Sigg. e Pt 2 Parte 2 parteciperanno rispettivamente Parte 1 nella misura del 70% e 30% ciascuno alle spese straordinarie di natura: i) medica (anche non coperte dal SSN) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, etc;
ii) sportiva: comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
iii) scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private, tasse di iscrizione all'università, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore;
iv) ludica o parascolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di lingua e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, cellulare, spese per comunione - cresima- matrimonio, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto, etc. Dette spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche non procrastinabili, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori tramite comunicazioni scritte, anche via e-mail o SMS. La mancata risposta, entro il termine di dieci giorni, da parte di un genitore alla comunicazione dell'altro importerà accettazione tacita di quanto in essa contenuto. Il dissenso da parte dell'uno o dell'altro genitore dovrà essere motivato per iscritto con le medesime modalità. L'individuazione delle spese straordinarie, sarà sempre effettuata dai genitori facendo riferimento al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma che si allega. h) qualora i genitori non provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra per la figlia, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà chiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione e, l'altro genitore, dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Ai fini della deducibilità fiscale, i coniugi convengono che le deduzioni per la figlia Per 1 saranno operate nella misura del 50% ciascuno;
i) con la sottoscrizione del presente atto i Sigg. Parte 2 Parte 1 e
,
prestano il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità e del passaporto sia della figlia minore che dei propri ";Persona 1
nulla sulle spese
Roma 18.03.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
Giudice Dott.ssa Cecilia Pratesi
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.R.V.G. 16284/24 sul ricorso svolto da Parte 1 e Parte 2
[...] ;
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 30.12.2024; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 28.2.2025, sottoscritte dalle parti per l'udienza del 4.3.2025 e, segnatamente: “a)l'immobile adibito a casa familiare sito in Roma Via Bra
n. 9, di proprietà del Sig. Parte 3 padre della Sig.ra Parte 1 e concesso in comodato d'uso gratuito, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima; b) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore la quale avrà collocamento privilegiato Persona 1 presso l'abitazione della madre sita in Roma, Via Bra n.
9. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, prendendo di comune accordo tutte le decisioni rilevanti relative alla figlia minore, nel rispetto delle attitudini, propensioni ed aspirazioni della minore stessa impegnandosi a mantenere tra loro rapporti di reciproco rispetto e di serena collaborazione nel preminente interesse della figlia. Diversamente, ciascun genitore quando avrà la figlia con sé, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
c) il Sig. Parte 2 potrà tenere con sé la figlia ogni volta che gli sarà possibile, seguendola negli studi ed in eventuali accordo di almeno 24 ore con la Sig.ra [...] Parte 1 e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della figlia stessa. Il Sig. Parte 2
[...] , in considerazione dei propri turni ed orari di lavoro, terrà comunque con sé la figlia minore Per 1 secondo il seguente calendario, concordato al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia, una migliore organizzazione di vita: durante la settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.30, recandosi a prenderla a scuola, sino alle ore 17.30, riaccompagnandola presso la casa materna;
a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 16,30, prelevandola presso la casa materna, anche per il tramite di un familiare, sino alla domenica sera alle ore 21,30, riaccompagnando la figlia presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 od il giorno 25 di dicembre, il giorno 31 dicembre od il primo di gennaio e la festività del 06 gennaio;
per i giorni non festivi si seguirà il calendario di visite ordinario. Ai fini dell'avvio della turnazione, per il corrente anno le parti concordano che la minore trascorrerà con la madre il giorno del 24 dicembre mentre starà con il padre la festività del 06 gennaio. Il Sig. Parte_2 recependo la preferenza della sig.ra Parte 1 di poter trascorrere con la figlia la festività del 24 dicembre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, si adopererà nel corso degli anni affinché tale circostanza possa verificarsi;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dopo Pasqua. Per i giorni non festivi si seguirà il calendario di visite ordinario. Ai fini dell'avvio della turnazione, le parti concordano che la minore trascorrerà con il padre la prossima Pasqua;
durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In considerazione della tenera età della minore, durante le vacanze estive, la stessa potrà pernottare con il padre per un massimo di cinque notti complessive da distribuirsi nel corso dei quindici giorni;
a decorrere dall'estate del
2030, il numero totale dei pernotti aumenterà a sette, sempre da distribuirsi nel periodo dei quindici giorni di spettanza. Su accordo delle parti, nell'estate del 2025 la minore si recherà con la Sig.ra
Parte_1 in Svezia, ove risiede la famiglia di origine della madre di quest'ultima ed ivi soggiorneranno per un mese in un periodo a cavallo tra la metà del mese di luglio e la metà del mese di agosto. Durante il suddetto soggiorno, al fine di garantire i rapporti figlia/padre la Sig.ra [...] Parte 1 si obbliga ad effettuare, con la presenza della minore, una videochiamata giornaliera con il padre stesso;
entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove si recheranno con la figlia minore, nei periodi di vacanza od in eventuali fine settimana in cui Parte 2 per motivi di dovessero effettuare dei viaggi;
d) nell'eventualità in cui il Sig. lavoro o di altra natura, non potesse tenere con sé la figlia nei giorni concordati, dovrà darne preavviso alla Sig.ra Parte 1 almeno 24 ore prima ed entrambi i genitori, compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze della figlia concorderanno altre modalità di incontro;
e) i Sigg. assumono reciprocamente Parte 1 e Parte 2
,
l'impegno di far conservare alla minore un significativo rapporto affettivo con gli ascendenti della stessa;
f) il Sigg. Parte 2 , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte 1 quale concorso al mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla G.U. Detta somma, così come determinata, dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese dell'anno solare, a mezzo utilizzandobonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte 1 il seguente codice Iban: [...], sarà cura della predetta Sig.ra Parte_1 comunicare eventuali variazioni in ordine a tale dato. L'assegno unico spettante per la figlia minore Per_1, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte 1 quale genitore presso il quale la minore è collocata;
g) i Sigg. e Pt 2 Parte 2 parteciperanno rispettivamente Parte 1 nella misura del 70% e 30% ciascuno alle spese straordinarie di natura: i) medica (anche non coperte dal SSN) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, etc;
ii) sportiva: comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
iii) scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni e rette di scuole private, tasse di iscrizione all'università, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore;
iv) ludica o parascolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di lingua e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, cellulare, spese per comunione - cresima- matrimonio, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto, etc. Dette spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche non procrastinabili, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori tramite comunicazioni scritte, anche via e-mail o SMS. La mancata risposta, entro il termine di dieci giorni, da parte di un genitore alla comunicazione dell'altro importerà accettazione tacita di quanto in essa contenuto. Il dissenso da parte dell'uno o dell'altro genitore dovrà essere motivato per iscritto con le medesime modalità. L'individuazione delle spese straordinarie, sarà sempre effettuata dai genitori facendo riferimento al Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma che si allega. h) qualora i genitori non provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra per la figlia, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà chiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione e, l'altro genitore, dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Ai fini della deducibilità fiscale, i coniugi convengono che le deduzioni per la figlia Per 1 saranno operate nella misura del 50% ciascuno;
i) con la sottoscrizione del presente atto i Sigg. Parte 2 Parte 1 e
,
prestano il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del documento d'identità e del passaporto sia della figlia minore che dei propri ";Persona 1
nulla sulle spese
Roma 18.03.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi