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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (P.I.: ), con sede a Latina, via Lentisco n. 9, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Irene Ferrazzo (C.F.: ) e dall'avvocato Giuseppe Fevola (C.F.: C.F._1
, pec. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Email_1 studio in Latina, Piazza della Libertà, n. 21, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
già (P.IVA: in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Filippo Bonetta n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Blasi (C.F. – pec. CodiceFiscale_3
con studio in Vittoria (RG), Piazza G. Bruno n. 24, ed Email_2 elettivamente domiciliata a Latina, Viale Picasso – Centro Morbella, presso lo studio dell'avv. Cinzia
Oppedisano (C.F.: – PEC: giusta procura in C.F._4 Email_3 atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 5 All'udienza del 04/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La , e ha Parte_4 Parte_2 Parte_3
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.12.2023, con il quale la le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 24.395,88 in virtù del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dell'ordinanza di assegnazione resa il 5.2.2015 nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi R.G.E. 455/2014; a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità del precetto per “insussistenza della provvista pignorata”, l'inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta compensazione in virtù degli accordi di cui alla scrittura privata del 15.10.2012, l'inefficacia del titolo esecutivo attesa la mancata notifica al terzo dell'atto di pignoramento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza cautelare la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è pervenuta all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, la presente opposizione va ricondotta alla fattispecie dell'opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615, I comma, c.p.c, avendo l'opponente contestato il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente in forza del titolo azionato.
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo di inammissibilità della domanda avanzata dall'opponente.
Per giurisprudenza costante e uniforme il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non puo' essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitivita', in virtu' dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non puo' effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioe' ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso e' stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validita' di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione restando inammissibile la deduzione delle questioni di merito, precluse o non proposte nella pagina2 di 5 competente sede di cognizione. (cfr. ex multis, Cass. sent. 14636/2017; Cass., sent. 17903/2012;
Cass., sent. 12911/2012; Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667).
Nella fattispecie, si è in presenza di un titolo giudiziale costituito dall'ordinanza di assegnazione formatasi in seno al relativo processo di espropriazione presso terzi: è dunque in quella sede – e solo in quella sede – che ne andavano fatti valere i vizi, facendo ricorso agli ordinari rimedi impugnatori, essendo l'unico strumento riconosciuto dall'ordinamento per contestare l'ordinanza di assegnazione, per motivi procedurali o di merito, costituito dal ricorso ex art. 617 c.p.c. mentre, una volta divenuto definitivo il provvedimento per omessa opposizione, il terzo pignorato nei cui confronti sia stata intrapresa l'azione esecutiva sulla base di detto titolo conserva solo la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione per contestare il diritto del creditore assegnatario a procedere ai suoi danni deducendo fatti modificativi o estintivi della pretesa successivi al consolidamento del provvedimento.
E' del tutto evidente, quindi, che non sia deducibile nella presente sede l'estinzione del credito derivante dall'accordo di compensazione di cui alla scrittura privata del 15.10.12 sottoscritta tra il debitore e l'opponente, conduttrice dell'immobile in proprietà a quest'ultimo, Controparte_3
trattandosi di circostanza anteriore all'emissione dell'ordinanza di assegnazione che avrebbe, pertanto, dovuto costituire motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c avverso quest'ultima e, ancor prima, essere dichiarata dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; del resto, risulta documentalmente dimostrato dall'opposta che il terzo – contrariamente a quanto dedotto – abbia ricevuto regolarmente la notifica sia dell'atto di pignoramento presso terzi che dell'ordinanza di assegnazione in questione e che quindi sia stato messo in condizioni di far valere le proprie ragioni nell'ambito della procedura espropriativa.
Nell'atto di opposizione, seppure in maniera del tutto generica e imprecisa, parte opponente ha introdotto altresì un ulteriore motivo di opposizione, costituito dall'esistenza di una precedente ordinanza di assegnazione del medesimo credito, di cui tuttavia non ha fornito alcun riscontro;
solo con la terza memoria istruttoria ha poi precisato che “il fondo oggetto del contratto di affitto stipulato tra e la e, conseguentemente, i relativi canoni di affitto, in Controparte_3 Parte_4
quanto frutti civili, risultavano già sottoposti a vincolo pignoratizio essendo stato notificato al proprietario del fondo atto di pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. Controparte_3
205/2013”, ritenendo tale circostanza idonea a determinare l'inefficacia ipso iure dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi successivamente instaurata.
Ciò premesso, a parte l'evidente tardività della deduzione, la stessa si rivela dal punto di vista giuridico del tutto infondata: se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 1912 c.p.c., il pignoramento si pagina3 di 5 estende ai frutti dell'immobile, è altresì vero che alcuna norma consente di affermare che un titolo esecutivo giudiziale – seppur in ipotesi viziato – possa venir meno in assenza di qualsivoglia accertamento sul punto, accertamento di esclusiva competenza del giudice di formazione del titolo e che non può, come più volte evidenziato, costituire oggetto di un'opposizione all'esecuzione come quella esperita nella presente sede.
L'opponente cita, a sostegno delle proprie difese, il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 11698/24, secondo cui “l'ordinanza emessa dal g.e. immobiliare […] costituisce certamente un fatto successivo all'ordinanza ex art. 553 c.p.c. […] ed è idonea a supportare
l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta [dal terzo pignorato]”; tuttavia, a detta conclusione la corte perviene nell'ambito di un'opposizione nella quale il terzo pignorato, proprio sulla scorta del successivo provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione immobiliare, aveva corrisposto i canoni direttamente in favore del custode, tant'è che nella sentenza si legge “[…] ne discende che l'adempimento effettuato dalla a mani del custode IVG deve ritenersi CP_4
correlativamente estintivo del proprio debito per canoni di locazione via via maturati, ma perché effettuato al soggetto da qualificarsi legittimato, in virtù dell'ordinanza del g.e. immobiliare del
6.7.2017, divenuta inoppugnabile anche sul punto in difetto di opposizione tempestiva”.
Com'è agevole comprendere dalla lettura dell'intera sentenza il fatto sopravvenuto ritenuto motivo di opposizione ammissibile ex art. 615 c.p.c. non è la mera esistenza di un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare idoneo, in quanto non opposto sebbene abnorme come pure precisato dai giudici di legittimità, a determinare una modifica soggettiva dell'obbligazione gravante sul terzo pignorato ma la circostanza che quest'ultimo, proprio in forza di tale provvedimento, abbia corrisposto i canoni direttamente in favore del custode giudiziario, ovvero del soggetto legittimato.
Viceversa, nel caso di specie, non risulta emesso (o comunque documentato) alcun provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione immobiliare abbia autorizzato il custode ad Parte acquisire alla procedura i canoni di locazione dovuti dalla e già oggetto del precedente provvedimento di assegnazione, essendo agli atti esclusivamente un provvedimento datato
4.5.2016 (peraltro depositato inammissibilmente oltre la scadenza dei termini istruttori) con il quale il g.e. si limita ad autorizzare il custode a promuovere l'azione di sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice senza nulla statuire in merito ai canoni pregressi.
Peraltro, a conferma della totale inconsistenza dell'opposizione, la stessa parte opponente ha depositato agli atti la sentenza conclusiva del citato giudizio di sfratto per morosità avviato dal custode giudiziario e conclusosi con il rigetto della domanda, a dimostrazione non solo del fatto che senz'altro alcun canone è stato incassato dalla custodia ma altresì che quest'ultima avesse di fatto pagina4 di 5 agito esclusivamente per ottenere il rilascio del bene e non il pagamento dei canoni, come si legge nella sentenza: è pertanto evidente come l'astratta considerazione secondo cui l'art. 1912 c.c. avrebbe imposto al terzo occupante di versare i canoni in favore del custode e dovuto impedire l'adozione di un'ordinanza di assegnazione per i medesimi crediti già oggetto di pignoramento non può essere valorizzata in quanto tale per escludere l'efficacia esecutiva del titolo azionato, né può ritenersi quale fatto estintivo successivo alla formazione del titolo il provvedimento di mera autorizzazione rivolto al custode dal giudice dell'esecuzione, al quale non può che essere riconosciuta efficacia endoesecutiva insuscettibile in quanto tale di aver determinato qualsiasi modifica soggettiva del titolo in questione.
Da quanto esposto deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., stante l'inammissibilità dell'opposizione; consegue l'applicazione altresì dell'ultimo comma della citata disposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. condanna altresì l'opponente al pagamento, ex art. 96 comma terzo c.p.c., della somma di euro 800,00 in favore dell'opposta nonché, ex art. 96 comma quarto c.p.c., della somma di euro 800,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Latina, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 129 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (P.I.: ), con sede a Latina, via Lentisco n. 9, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Irene Ferrazzo (C.F.: ) e dall'avvocato Giuseppe Fevola (C.F.: C.F._1
, pec. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 Email_1 studio in Latina, Piazza della Libertà, n. 21, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
già (P.IVA: in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Vittoria (RG), via Filippo Bonetta n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Blasi (C.F. – pec. CodiceFiscale_3
con studio in Vittoria (RG), Piazza G. Bruno n. 24, ed Email_2 elettivamente domiciliata a Latina, Viale Picasso – Centro Morbella, presso lo studio dell'avv. Cinzia
Oppedisano (C.F.: – PEC: giusta procura in C.F._4 Email_3 atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 5 All'udienza del 04/06/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La , e ha Parte_4 Parte_2 Parte_3
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.12.2023, con il quale la le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 24.395,88 in virtù del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dell'ordinanza di assegnazione resa il 5.2.2015 nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi R.G.E. 455/2014; a sostegno dell'opposizione ha dedotto, previa istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità del precetto per “insussistenza della provvista pignorata”, l'inesigibilità della pretesa creditoria per intervenuta compensazione in virtù degli accordi di cui alla scrittura privata del 15.10.2012, l'inefficacia del titolo esecutivo attesa la mancata notifica al terzo dell'atto di pignoramento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza cautelare la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è pervenuta all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, la presente opposizione va ricondotta alla fattispecie dell'opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615, I comma, c.p.c, avendo l'opponente contestato il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente in forza del titolo azionato.
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo di inammissibilità della domanda avanzata dall'opponente.
Per giurisprudenza costante e uniforme il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non puo' essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitivita', in virtu' dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non puo' effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioe' ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso e' stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validita' di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione restando inammissibile la deduzione delle questioni di merito, precluse o non proposte nella pagina2 di 5 competente sede di cognizione. (cfr. ex multis, Cass. sent. 14636/2017; Cass., sent. 17903/2012;
Cass., sent. 12911/2012; Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667).
Nella fattispecie, si è in presenza di un titolo giudiziale costituito dall'ordinanza di assegnazione formatasi in seno al relativo processo di espropriazione presso terzi: è dunque in quella sede – e solo in quella sede – che ne andavano fatti valere i vizi, facendo ricorso agli ordinari rimedi impugnatori, essendo l'unico strumento riconosciuto dall'ordinamento per contestare l'ordinanza di assegnazione, per motivi procedurali o di merito, costituito dal ricorso ex art. 617 c.p.c. mentre, una volta divenuto definitivo il provvedimento per omessa opposizione, il terzo pignorato nei cui confronti sia stata intrapresa l'azione esecutiva sulla base di detto titolo conserva solo la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione per contestare il diritto del creditore assegnatario a procedere ai suoi danni deducendo fatti modificativi o estintivi della pretesa successivi al consolidamento del provvedimento.
E' del tutto evidente, quindi, che non sia deducibile nella presente sede l'estinzione del credito derivante dall'accordo di compensazione di cui alla scrittura privata del 15.10.12 sottoscritta tra il debitore e l'opponente, conduttrice dell'immobile in proprietà a quest'ultimo, Controparte_3
trattandosi di circostanza anteriore all'emissione dell'ordinanza di assegnazione che avrebbe, pertanto, dovuto costituire motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c avverso quest'ultima e, ancor prima, essere dichiarata dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; del resto, risulta documentalmente dimostrato dall'opposta che il terzo – contrariamente a quanto dedotto – abbia ricevuto regolarmente la notifica sia dell'atto di pignoramento presso terzi che dell'ordinanza di assegnazione in questione e che quindi sia stato messo in condizioni di far valere le proprie ragioni nell'ambito della procedura espropriativa.
Nell'atto di opposizione, seppure in maniera del tutto generica e imprecisa, parte opponente ha introdotto altresì un ulteriore motivo di opposizione, costituito dall'esistenza di una precedente ordinanza di assegnazione del medesimo credito, di cui tuttavia non ha fornito alcun riscontro;
solo con la terza memoria istruttoria ha poi precisato che “il fondo oggetto del contratto di affitto stipulato tra e la e, conseguentemente, i relativi canoni di affitto, in Controparte_3 Parte_4
quanto frutti civili, risultavano già sottoposti a vincolo pignoratizio essendo stato notificato al proprietario del fondo atto di pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. Controparte_3
205/2013”, ritenendo tale circostanza idonea a determinare l'inefficacia ipso iure dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi successivamente instaurata.
Ciò premesso, a parte l'evidente tardività della deduzione, la stessa si rivela dal punto di vista giuridico del tutto infondata: se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 1912 c.p.c., il pignoramento si pagina3 di 5 estende ai frutti dell'immobile, è altresì vero che alcuna norma consente di affermare che un titolo esecutivo giudiziale – seppur in ipotesi viziato – possa venir meno in assenza di qualsivoglia accertamento sul punto, accertamento di esclusiva competenza del giudice di formazione del titolo e che non può, come più volte evidenziato, costituire oggetto di un'opposizione all'esecuzione come quella esperita nella presente sede.
L'opponente cita, a sostegno delle proprie difese, il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 11698/24, secondo cui “l'ordinanza emessa dal g.e. immobiliare […] costituisce certamente un fatto successivo all'ordinanza ex art. 553 c.p.c. […] ed è idonea a supportare
l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta [dal terzo pignorato]”; tuttavia, a detta conclusione la corte perviene nell'ambito di un'opposizione nella quale il terzo pignorato, proprio sulla scorta del successivo provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione immobiliare, aveva corrisposto i canoni direttamente in favore del custode, tant'è che nella sentenza si legge “[…] ne discende che l'adempimento effettuato dalla a mani del custode IVG deve ritenersi CP_4
correlativamente estintivo del proprio debito per canoni di locazione via via maturati, ma perché effettuato al soggetto da qualificarsi legittimato, in virtù dell'ordinanza del g.e. immobiliare del
6.7.2017, divenuta inoppugnabile anche sul punto in difetto di opposizione tempestiva”.
Com'è agevole comprendere dalla lettura dell'intera sentenza il fatto sopravvenuto ritenuto motivo di opposizione ammissibile ex art. 615 c.p.c. non è la mera esistenza di un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare idoneo, in quanto non opposto sebbene abnorme come pure precisato dai giudici di legittimità, a determinare una modifica soggettiva dell'obbligazione gravante sul terzo pignorato ma la circostanza che quest'ultimo, proprio in forza di tale provvedimento, abbia corrisposto i canoni direttamente in favore del custode giudiziario, ovvero del soggetto legittimato.
Viceversa, nel caso di specie, non risulta emesso (o comunque documentato) alcun provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione immobiliare abbia autorizzato il custode ad Parte acquisire alla procedura i canoni di locazione dovuti dalla e già oggetto del precedente provvedimento di assegnazione, essendo agli atti esclusivamente un provvedimento datato
4.5.2016 (peraltro depositato inammissibilmente oltre la scadenza dei termini istruttori) con il quale il g.e. si limita ad autorizzare il custode a promuovere l'azione di sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice senza nulla statuire in merito ai canoni pregressi.
Peraltro, a conferma della totale inconsistenza dell'opposizione, la stessa parte opponente ha depositato agli atti la sentenza conclusiva del citato giudizio di sfratto per morosità avviato dal custode giudiziario e conclusosi con il rigetto della domanda, a dimostrazione non solo del fatto che senz'altro alcun canone è stato incassato dalla custodia ma altresì che quest'ultima avesse di fatto pagina4 di 5 agito esclusivamente per ottenere il rilascio del bene e non il pagamento dei canoni, come si legge nella sentenza: è pertanto evidente come l'astratta considerazione secondo cui l'art. 1912 c.c. avrebbe imposto al terzo occupante di versare i canoni in favore del custode e dovuto impedire l'adozione di un'ordinanza di assegnazione per i medesimi crediti già oggetto di pignoramento non può essere valorizzata in quanto tale per escludere l'efficacia esecutiva del titolo azionato, né può ritenersi quale fatto estintivo successivo alla formazione del titolo il provvedimento di mera autorizzazione rivolto al custode dal giudice dell'esecuzione, al quale non può che essere riconosciuta efficacia endoesecutiva insuscettibile in quanto tale di aver determinato qualsiasi modifica soggettiva del titolo in questione.
Da quanto esposto deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., stante l'inammissibilità dell'opposizione; consegue l'applicazione altresì dell'ultimo comma della citata disposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. condanna altresì l'opponente al pagamento, ex art. 96 comma terzo c.p.c., della somma di euro 800,00 in favore dell'opposta nonché, ex art. 96 comma quarto c.p.c., della somma di euro 800,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Latina, 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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