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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1701/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da omicidio doloso;
TRA
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore , e Persona_1 Controparte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliati a Scorrano (LE) in via Mozart n. 3, presso lo
[...] studio legale dell'Avv. Valentina Presicce, rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta
Aldrovandi del Foro di Modena in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORI
E
e , elettivamente domiciliati a Lecce in via Controparte_2 CP_3
Luigi Corvaglia n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Pisanello, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 febbraio 2021, in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
e , premesso che il Tribunale per i minorenni
[...] Controparte_1 Parte_2
di Lecce con sentenza n. 141/2018, confermata con sentenza definitiva della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Minorenni, n. 12/2019, dichiarava (nato a Parte_3
Segrate il 2/12/1999) colpevole di una serie di reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, tra cui, il più grave, l'omicidio premeditato di figlia CP_4
di e e sorella di e , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Controparte_1
allora sedicenne, commesso a Castrignano del Capo il 3/9/2017 con crudeltà e per motivi abietti e futili, condannandolo alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione, adducendo di avere tutti subito danni non patrimoniali da perdita della congiunta e di non essersi potuti costituire parti civili nel processo penale, stante la inammissibilità dell'azione civile innanzi al Tribunale per i minorenni (v. art. 10 d.P.R. 22 settembre
1988 n. 448, agivano in giudizio nei confronti dei genitori dell'autore del delitto,
e , chiedendo la condanna dei medesimi ex art. 2048 Controparte_2 CP_3
c.c. al risarcimento dei danni dedotti iure proprio, determinati, in favore dei genitori della vittima, nella misura di € 331.920,00, per ciascuno e, in favore delle sorelle, nella misura di € 144.130,00, per ciascuna, addebitando ai suddetti di non avere esercitato idoneamente il loro ruolo e di non avere impedito il fatto, pur potendo, considerato che il figlio, minorenne, si trovava alla guida della vettura intestata alla madre e munito di un coltello prelevato dall'abitazione in cui viveva con i medesimi, ritenuto l'arma del delitto.
e , costituitisi, contestavano la fondatezza della Controparte_2 CP_3
domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti della responsabilità civile genitoriale ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatto illecito del figlio;
asserivano, in particolare, di essersi trovati in una condizione di impossibilità di impedire l'evento, avendo il minore agito in orario notturno, mentre dormivano e, stando alla ricostruzione dallo stesso resa in sede di interrogatorio il 13/9/2017 innanzi ai requirenti incaricati, utilizzando una chiave di riserva della vettura e avendo l'accortezza di non produrre rumori, immettendo su strada il mezzo a motore spento, spingendolo a braccia fuori dal garage non munito di alcun
2 infisso in quanto in fase di costruzione;
aggiungevano, al fine di escludere ogni addebito a loro carico, che nella sentenza definitiva della Corte d'Appello di Lecce, Sezione
Minorenni, n. 12/2019, si dava atto di una condotta attiva del padre di finalizzata Pt_3 ad ostacolare incontri e contatti tra i due minori, giunta a manifestarsi in “ossessivi controlli”, “continui pedinamenti” e “divieto dell'uso del cellulare”; in ordine, poi, all'arma del delitto, mai ritrovata, ma secondo la tesi accusatoria riconducibile ad un coltello da cucina, ne contestavano la provenienza dalla loro abitazione;
chiedevano il rigetto della domanda.
In corso di causa, iscriveva ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c. (n. Parte_1
1701-1/2021 R.G.) con cui chiedeva di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo i beni patrimoniali dei convenuti, cui seguiva ordinanza di accoglimento del 29/7/2024.
All'udienza del 23 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che, sebbene, in caso di procedimento penale innanzi al Tribunale per i minorenni la sentenza definitiva di condanna non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato da reato
(art. 10, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), è incontestato che il gravissimo fatto illecito di cui si discute è stato commesso da , figlio dei convenuti. Parte_3
Pertanto, oggetto di accertamento è esclusivamente la sussistenza della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per fatto proprio, ricorrente non solo in casi di riscontrato insufficiente o inadeguato esercizio dell'attività di sorveglianza, ma, a prescindere da un addebito concreto riferibile al momento di commissione del fatto illecito, anche ove ai medesimi sia ascrivibile di non aver tenuto, negli anni, un comportamento educativo idoneo a formare il minore e a renderlo una persona matura e guidata da quei valori morali e sociali comunemente condivisi dalla collettività e alla base delle essenziali
3 regole di condotta, la cui osservanza è necessaria al fine di un corretto svolgimento della vita di relazione (v. Cass., sez. III, 10 settembre 2019 n. 22541, Cass., sez. III, 13 febbraio 2023 n. 4303).
Ebbene, a fronte delle scarne argomentazioni giustificative svolte dai convenuti, i quali intenderebbero essere esonerati da ogni responsabilità facendo leva solo su una asserita impossibilità di vigilanza in concreto, avendo, il minore, agito in orario notturno, allontanandosi dalla casa familiare mentre dormivano e utilizzando una chiave di riserva della vettura di cui si è servito per raggiungere l'abitazione della vittima e a prescindere da ogni valutazione in merito, essendo evidente che un minore, a maggior ragione ove versante in una nota condizione di fragilità, confusione e conflittualità interiore, con attitudine a compiere gesti violenti e aggressivi, che avevano indotto il padre a mettere in atto pedinamenti in orario diurno, non avrebbe dovuto avere conoscenza neanche dell'esistenza della chiave suddetta, è già in sé la tipologia del fatto dannoso commesso
(omicidio) e le specificità connotanti lo stesso, ovverosia la premeditazione e le modalità efferate che denotano le gravissime carenze educative.
Dalla sentenza penale n. 141/2018 emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce (pp. 5,
6, 7), utilizzabile come prova atipica nel processo civile, si evincono i discutibili metodi educativi utilizzati, i quali vanno dal consentito uso di marijuana alla intrusione forzata nella vita del figlio, di cui il padre si ergeva a controllore ossessivo e autorevole, determinando una vuota sottomissione del medesimo alla sua figura, senza cercare un avvicinamento realmente efficace e costruttivo, fondato sia sulla impartizione di insegnamenti, sia su condivisione e dialogo.
In altri termini, il minore aveva raggiunto l'età di diciassette anni senza avere ricevuto dai genitori gli strumenti per affrontare la sua vita di adolescente e, pertanto, la responsabilità dei suddetti ex art. 2048 c.c., certamente, sussiste.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni lamentati, nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che “l'evento naturale morte non causa
4 soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828).
In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972) di tutti i pregiudizi derivanti dalla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune.
La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto familiare della vittima (genitore) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di filiazione tra defunto e superstite e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio.
Analoghe considerazioni valgono anche riguardo a sorelle (o fratelli), tenendo conto della situazione di attuale convivenza o meno ai fini della quantificazione.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, la Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal
Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno
2011 n. 12408).
Tuttavia, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, preso atto che il tribunale meneghino (a differenza della tabella del danno biologico basata sul modello del calcolo a punto variabile) si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo con una rilevante forbice di valori che, nella versione aggiornata nel 2021 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile, sia a favore del coniuge, sia a favore del figlio
5 per morte di un genitore, va da € 168.250,00 ad € 336.500,00, non assolvendo la funzione di uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza, la Suprema Corte, rivedendo il suo indirizzo, è giunta ad un condivisibile e ragionevole convincimento così riassumibile: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass., sez. III, 21/4/2021 n. 10579).
Inizialmente, solo le Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019 erano costruite su un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico e nella moltiplicazione per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto determinato in relazione ai concreti importi già liquidati in media dal medesimo
Tribunale.
Più precisamente, i fattori influenti sul punteggio sono i seguenti: a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
b) l'età del congiunto, essendo maggiore il danno quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c)
l'età della vittima: essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra vittima e congiunto, essendo il danno maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, essendo maggiore il danno se il congiunto rimane solo, privo di quella assistenza morale e materiale normalmente derivante dai familiari.
6 Attualmente, tuttavia, anche il Tribunale di Milano, nella versione del 2022, aggiornata, da ultimo, nel 2024, si è uniformato ai suddetti criteri costruendo una tabella a punti e si ritiene, pertanto, opportuno fare riferimento alla medesima, così che, peraltro, stante la natura di debito di valore del debito risarcitorio, nelle somme liquidate sarà già inclusa anche la dovuta rivalutazione monetaria.
In definitiva, considerando il “valore punto” (€ 3.911,00), l'età della vittima alla data del decesso (anni 16), l'età della madre convivente (anni 45) e l'età del padre (anni 58) non convivente, il danno risarcibile viene determinato nella somma di € 289.414,00 in favore della madre e nella somma di € 258.126,00 in favore del padre, ma tenuto conto della natura del fatto illecito, omicidio, e delle modalità efferate e crudeli con cui è stato attuato, che, certamente avranno arrecato una maggiore sofferenza rispetto ad altri fatti illeciti con esito fatale, si ritiene necessario un aumento personalizzato nella misura di €
300.000,00 per ciascun genitore.
Riguardo, poi, alle sorelle della vittima (valore punto: € 1.698,00) tenuto conto dell'età di ciascuna (22 anni e 9 anni e della situazione di attuale convivenza CP_1 Per_1 in cui si trovava solo il danno risarcibile viene determinato nella somma di € Per_1
84.900,00 in favore di e nella somma di € 81.504,00 in favore di ma, Per_1 CP_1
per le medesime ragioni di cui innanzi si ritiene di apportare un aumento personalizzato ad € 90.000.00 per ciascuna.
A ciascuna somma si aggiungono interessi legali dal decesso della congiunta alla decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Le spese processuali, sia quelle relative al giudizio di merito, sia quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa r.g.n. 1701-1/2021, in virtù del principio della soccombenza gravano sui convenuti e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato
7 avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147); tuttavia, essendo tutti gli attori stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in virtù di distinte delibere del Consiglio dell'Ordine Forense di Lecce emesse il 14/10/2020 ( e ) e il 28/1/2021 ( Parte_1 Parte_2 [...]
, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.p.r. Parte_4
n. 115/2002), senza alcun dimezzamento (v. Corte Costituzionale n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore , e nei Persona_1 Controparte_1 Parte_2
confronti di e , ogni contraria istanza ed Controparte_2 CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità di e , condanna i medesimi in solido al Controparte_2 CP_3
pagamento delle seguenti somme: a) in favore di
[...]
, in proprio e di , della somma Parte_1 Parte_2 pari ad € 300.000,00, per ciascuno, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal decesso della congiunta alla decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
b) in favore di , in Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
e in favore di , della somma pari ad €
[...] Controparte_1
90.000,00, per ciascuna, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal decesso della congiunta alla
8 decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
2. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento cautelare in corso di causa r.g.n. 1701-1/2021 pari ad €
5.884,00 per compenso professionale, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di merito pari ad € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2022 n.
115.
Lecce, 31 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
9
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1701/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da omicidio doloso;
TRA
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore , e Persona_1 Controparte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliati a Scorrano (LE) in via Mozart n. 3, presso lo
[...] studio legale dell'Avv. Valentina Presicce, rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta
Aldrovandi del Foro di Modena in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORI
E
e , elettivamente domiciliati a Lecce in via Controparte_2 CP_3
Luigi Corvaglia n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Pisanello, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 febbraio 2021, in Parte_1
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
e , premesso che il Tribunale per i minorenni
[...] Controparte_1 Parte_2
di Lecce con sentenza n. 141/2018, confermata con sentenza definitiva della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Minorenni, n. 12/2019, dichiarava (nato a Parte_3
Segrate il 2/12/1999) colpevole di una serie di reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, tra cui, il più grave, l'omicidio premeditato di figlia CP_4
di e e sorella di e , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Controparte_1
allora sedicenne, commesso a Castrignano del Capo il 3/9/2017 con crudeltà e per motivi abietti e futili, condannandolo alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione, adducendo di avere tutti subito danni non patrimoniali da perdita della congiunta e di non essersi potuti costituire parti civili nel processo penale, stante la inammissibilità dell'azione civile innanzi al Tribunale per i minorenni (v. art. 10 d.P.R. 22 settembre
1988 n. 448, agivano in giudizio nei confronti dei genitori dell'autore del delitto,
e , chiedendo la condanna dei medesimi ex art. 2048 Controparte_2 CP_3
c.c. al risarcimento dei danni dedotti iure proprio, determinati, in favore dei genitori della vittima, nella misura di € 331.920,00, per ciascuno e, in favore delle sorelle, nella misura di € 144.130,00, per ciascuna, addebitando ai suddetti di non avere esercitato idoneamente il loro ruolo e di non avere impedito il fatto, pur potendo, considerato che il figlio, minorenne, si trovava alla guida della vettura intestata alla madre e munito di un coltello prelevato dall'abitazione in cui viveva con i medesimi, ritenuto l'arma del delitto.
e , costituitisi, contestavano la fondatezza della Controparte_2 CP_3
domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti della responsabilità civile genitoriale ai sensi dell'art. 2048 c.c. per fatto illecito del figlio;
asserivano, in particolare, di essersi trovati in una condizione di impossibilità di impedire l'evento, avendo il minore agito in orario notturno, mentre dormivano e, stando alla ricostruzione dallo stesso resa in sede di interrogatorio il 13/9/2017 innanzi ai requirenti incaricati, utilizzando una chiave di riserva della vettura e avendo l'accortezza di non produrre rumori, immettendo su strada il mezzo a motore spento, spingendolo a braccia fuori dal garage non munito di alcun
2 infisso in quanto in fase di costruzione;
aggiungevano, al fine di escludere ogni addebito a loro carico, che nella sentenza definitiva della Corte d'Appello di Lecce, Sezione
Minorenni, n. 12/2019, si dava atto di una condotta attiva del padre di finalizzata Pt_3 ad ostacolare incontri e contatti tra i due minori, giunta a manifestarsi in “ossessivi controlli”, “continui pedinamenti” e “divieto dell'uso del cellulare”; in ordine, poi, all'arma del delitto, mai ritrovata, ma secondo la tesi accusatoria riconducibile ad un coltello da cucina, ne contestavano la provenienza dalla loro abitazione;
chiedevano il rigetto della domanda.
In corso di causa, iscriveva ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c. (n. Parte_1
1701-1/2021 R.G.) con cui chiedeva di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo i beni patrimoniali dei convenuti, cui seguiva ordinanza di accoglimento del 29/7/2024.
All'udienza del 23 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che, sebbene, in caso di procedimento penale innanzi al Tribunale per i minorenni la sentenza definitiva di condanna non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato da reato
(art. 10, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), è incontestato che il gravissimo fatto illecito di cui si discute è stato commesso da , figlio dei convenuti. Parte_3
Pertanto, oggetto di accertamento è esclusivamente la sussistenza della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per fatto proprio, ricorrente non solo in casi di riscontrato insufficiente o inadeguato esercizio dell'attività di sorveglianza, ma, a prescindere da un addebito concreto riferibile al momento di commissione del fatto illecito, anche ove ai medesimi sia ascrivibile di non aver tenuto, negli anni, un comportamento educativo idoneo a formare il minore e a renderlo una persona matura e guidata da quei valori morali e sociali comunemente condivisi dalla collettività e alla base delle essenziali
3 regole di condotta, la cui osservanza è necessaria al fine di un corretto svolgimento della vita di relazione (v. Cass., sez. III, 10 settembre 2019 n. 22541, Cass., sez. III, 13 febbraio 2023 n. 4303).
Ebbene, a fronte delle scarne argomentazioni giustificative svolte dai convenuti, i quali intenderebbero essere esonerati da ogni responsabilità facendo leva solo su una asserita impossibilità di vigilanza in concreto, avendo, il minore, agito in orario notturno, allontanandosi dalla casa familiare mentre dormivano e utilizzando una chiave di riserva della vettura di cui si è servito per raggiungere l'abitazione della vittima e a prescindere da ogni valutazione in merito, essendo evidente che un minore, a maggior ragione ove versante in una nota condizione di fragilità, confusione e conflittualità interiore, con attitudine a compiere gesti violenti e aggressivi, che avevano indotto il padre a mettere in atto pedinamenti in orario diurno, non avrebbe dovuto avere conoscenza neanche dell'esistenza della chiave suddetta, è già in sé la tipologia del fatto dannoso commesso
(omicidio) e le specificità connotanti lo stesso, ovverosia la premeditazione e le modalità efferate che denotano le gravissime carenze educative.
Dalla sentenza penale n. 141/2018 emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce (pp. 5,
6, 7), utilizzabile come prova atipica nel processo civile, si evincono i discutibili metodi educativi utilizzati, i quali vanno dal consentito uso di marijuana alla intrusione forzata nella vita del figlio, di cui il padre si ergeva a controllore ossessivo e autorevole, determinando una vuota sottomissione del medesimo alla sua figura, senza cercare un avvicinamento realmente efficace e costruttivo, fondato sia sulla impartizione di insegnamenti, sia su condivisione e dialogo.
In altri termini, il minore aveva raggiunto l'età di diciassette anni senza avere ricevuto dai genitori gli strumenti per affrontare la sua vita di adolescente e, pertanto, la responsabilità dei suddetti ex art. 2048 c.c., certamente, sussiste.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni lamentati, nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che “l'evento naturale morte non causa
4 soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828).
In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972) di tutti i pregiudizi derivanti dalla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune.
La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto familiare della vittima (genitore) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di filiazione tra defunto e superstite e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio.
Analoghe considerazioni valgono anche riguardo a sorelle (o fratelli), tenendo conto della situazione di attuale convivenza o meno ai fini della quantificazione.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, la Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal
Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno
2011 n. 12408).
Tuttavia, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, preso atto che il tribunale meneghino (a differenza della tabella del danno biologico basata sul modello del calcolo a punto variabile) si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo con una rilevante forbice di valori che, nella versione aggiornata nel 2021 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile, sia a favore del coniuge, sia a favore del figlio
5 per morte di un genitore, va da € 168.250,00 ad € 336.500,00, non assolvendo la funzione di uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza, la Suprema Corte, rivedendo il suo indirizzo, è giunta ad un condivisibile e ragionevole convincimento così riassumibile: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass., sez. III, 21/4/2021 n. 10579).
Inizialmente, solo le Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019 erano costruite su un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico e nella moltiplicazione per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto determinato in relazione ai concreti importi già liquidati in media dal medesimo
Tribunale.
Più precisamente, i fattori influenti sul punteggio sono i seguenti: a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto è il rapporto;
b) l'età del congiunto, essendo maggiore il danno quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c)
l'età della vittima: essendo ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra vittima e congiunto, essendo il danno maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, essendo maggiore il danno se il congiunto rimane solo, privo di quella assistenza morale e materiale normalmente derivante dai familiari.
6 Attualmente, tuttavia, anche il Tribunale di Milano, nella versione del 2022, aggiornata, da ultimo, nel 2024, si è uniformato ai suddetti criteri costruendo una tabella a punti e si ritiene, pertanto, opportuno fare riferimento alla medesima, così che, peraltro, stante la natura di debito di valore del debito risarcitorio, nelle somme liquidate sarà già inclusa anche la dovuta rivalutazione monetaria.
In definitiva, considerando il “valore punto” (€ 3.911,00), l'età della vittima alla data del decesso (anni 16), l'età della madre convivente (anni 45) e l'età del padre (anni 58) non convivente, il danno risarcibile viene determinato nella somma di € 289.414,00 in favore della madre e nella somma di € 258.126,00 in favore del padre, ma tenuto conto della natura del fatto illecito, omicidio, e delle modalità efferate e crudeli con cui è stato attuato, che, certamente avranno arrecato una maggiore sofferenza rispetto ad altri fatti illeciti con esito fatale, si ritiene necessario un aumento personalizzato nella misura di €
300.000,00 per ciascun genitore.
Riguardo, poi, alle sorelle della vittima (valore punto: € 1.698,00) tenuto conto dell'età di ciascuna (22 anni e 9 anni e della situazione di attuale convivenza CP_1 Per_1 in cui si trovava solo il danno risarcibile viene determinato nella somma di € Per_1
84.900,00 in favore di e nella somma di € 81.504,00 in favore di ma, Per_1 CP_1
per le medesime ragioni di cui innanzi si ritiene di apportare un aumento personalizzato ad € 90.000.00 per ciascuna.
A ciascuna somma si aggiungono interessi legali dal decesso della congiunta alla decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Le spese processuali, sia quelle relative al giudizio di merito, sia quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa r.g.n. 1701-1/2021, in virtù del principio della soccombenza gravano sui convenuti e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato
7 avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147); tuttavia, essendo tutti gli attori stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in virtù di distinte delibere del Consiglio dell'Ordine Forense di Lecce emesse il 14/10/2020 ( e ) e il 28/1/2021 ( Parte_1 Parte_2 [...]
, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.p.r. Parte_4
n. 115/2002), senza alcun dimezzamento (v. Corte Costituzionale n. 64/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
minore , e nei Persona_1 Controparte_1 Parte_2
confronti di e , ogni contraria istanza ed Controparte_2 CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità di e , condanna i medesimi in solido al Controparte_2 CP_3
pagamento delle seguenti somme: a) in favore di
[...]
, in proprio e di , della somma Parte_1 Parte_2 pari ad € 300.000,00, per ciascuno, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal decesso della congiunta alla decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
b) in favore di , in Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
e in favore di , della somma pari ad €
[...] Controparte_1
90.000,00, per ciascuna, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal decesso della congiunta alla
8 decisione calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo;
2. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento cautelare in corso di causa r.g.n. 1701-1/2021 pari ad €
5.884,00 per compenso professionale, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2022 n. 115;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di merito pari ad € 11.229,00 per compenso professionale, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. 30 maggio 2022 n.
115.
Lecce, 31 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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