Articolo 2 della Legge 23 maggio 1956, n. 490
Articolo 1Articolo 3
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24 giugno 1956
Art. 2.
Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle A, B, C e, D annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede giusta l' art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 , per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.
Entrata in vigore il 24 giugno 1956