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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/08/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Simone Salcerini Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 539/2022 del ruolo generale promossa da:
E_
[...]
Appellanti
(Avv.ti Lorenzo Morosi e Leonardo Gorbi)
Contro
Controparte_1
Appellate
(Avv.Franco Matarangolo)
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto dell'Aprile 2008, , dante causa degli odierni appellanti, si CP_2
rivolgeva al Tribunale di Perugia al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari del de cuius , marito della convenuta e fratello CP_3 Controparte_1 dell'attrice. Si esponeva che il era deceduto senza lasciare CP_3
testamento e che i chiamati all'eredità erano la vedova ed i Controparte_1
fratelli e I beni caduti in successione erano CP_4 CP_2
rappresentati da due immobili;
un locale ad uso commerciale sito in Assisi ed un appartamento con garage in Fano. Con missiva del 18/11/2005 la CP_1 proponeva la liquidazione della quota ad essa spettante sull'asse ereditario pari ad
1/6 dei beni di , senza ottenere riscontro, decideva quindi di CP_3 domandare l'inventario dei beni caduti in successione e quindi di accettare l'eredità relitta. Dava quindi corso alla controversia in disamina chiedendo la divisione dei beni ereditari mediante la formazione di quote con considerazione del possesso esclusivo sugli immobili da parte della e delle somme di CP_1 denaro appartenenti all'asse come indebitamente incassate dalla stessa.
La domanda veniva recisamente contestata dalla che Controparte_1
evidenziava al Tribunale l'errata indicazione dei beni caduti in successione in quanto l'appartamento di Fano era di sua esclusiva proprietà nonché una diversa entità dei denari depositati nel conto corrente comune ai coniugi Controparte_5
Quanto all'immobile di Assisi rilevava che sul bene erano stati svolti rilevanti interventi di miglioramento successivamente al decesso del , per cui CP_3
i relativi esborsi avrebbero dovuto essere decurtati per ottenere il valore effettivo al momento della proposizione della domanda. In via riconvenzionale si domandava, per la quota di spettanza, la ripetizione delle spese per imposte e tasse connesse alla successione nonché di quelle riferite agli oneri funerari.
Acquisiti i documenti versati dalle parti e sentiti i testimoni ammessi, il Tribunale disponeva CTU e sulle contestazioni mosse da entrambe le parti all'elaborato peritale, si disponeva il rinnovo della stessa con altro consulente, Geom.
[...]
cui si poneva il seguente quesito: “Esaminati gli atti, ad esclusione del Per_1
2
computo metrico del 12.10.2011, ed effettuate tutte le opportune indagini, anche a mezzo accesso ai Pubblici Uffici, stimi il CTU il valore di mercato dell'immobile sito in Assisi e dell'immobile sito in Fano (PS), al momento della apertura della successione e al momento della divisione. Dica altresì quale sia il valore delle opere eseguite sull'immobile di Assisi e quale incidenza abbiano le stesse sul valore dell'immobile oggetto di stima. Dica altresì quale sia, ove esistente, il valore locativo dell'immobile in Assisi oggetto di stima”.
Nelle more del giudizio decedeva la e la causa proseguiva con i suoi CP_2
eredi odierni appellanti passando in decisione sulle rispettive conclusioni come precisate in atti. Il Tribunale, con la sentenza qui gravata, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando la al pagamento, in favore CP_1 dei della somma di € 6.475,50, a fronte alla cessione dei diritti E_
relativi ai compendi immobiliari. Spese notarili a carico della e CP_1
compensazione di tutti gli oneri di lite.
Si dolgono della pronuncia e E_ E_
rilevando in particolare come il Tribunale abbia errato:
1-Nello stabilire la quota di spettanza di . CP_2
2-Nell'esame dell'eccezione preliminare di difetto di procura ad litem.
3-Nell'attribuzione della proprietà dell'immobile di Fano.
4-Nella valutazione del bene immobile di Assisi.
5-Nella valutazione di attribuzione dell'assegno di £.40.000.000.
6-Nella valutazione dei beni mobili caduti in successione.
Assume quindi le seguenti conclusioni:
“in riforma della sentenza n. 240 /2022 emessa dal Tribunale di Perugia, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: visto e applicato l'art. 785 c.p.c. disporre la divisione dei beni ereditari come sopra descritti e conseguentemente, visto e applicato l'art. 789 c.p.c., predisporre un progetto di divisione, con l'ausilio di un esperto nominato ex art. 194 disp. att.
c.p.c. per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli, tenuto conto del possesso esclusivo da parte della sig.ra CP_1
dei beni immobili dall'apertura della successione e tenuto conto altresì
[...]
3 degli interessi legali dovuti dalla stessa a seguito della riscossione delle somme di danaro indebitamente incassate oltre rivalutazione;
attribuire a E_
e , in rappresentanza della loro madre
[...] E_ CP_2
la quota di spettanza;
[...]
emettere ogni altra decisione conseguente alla domanda attrice;
condannare a rimborsare le spese, diritti e onorari, comprese la eventuale Controparte_1
CTU e la CTP, avendo essa reso necessario il presente giudizio, nonché spese e competenze per l'erezione dell'inventario. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche di primo grado.”
Resiste al gravame che nel rilevarne l'infondatezza spiega Controparte_1
appello incidentale chiedendo: condannare e E_
al pagamento della somma di € 3.342,97 o anche quella E_
diversa che sarà ritenuta di giustizia per i motivi in atti indicati, con interessi dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione totale o parziale con quanto ritenuto dovuto agli stessi dall'appellante incidentale, al momento della formalizzazione della cessione della quota. Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Censura la prima pronuncia in punto di:
1- Errata attribuzione di una indennità per l'uso esclusivo dell'immobile sito in
Assisi.
2- Debenza pro quota delle somme sostenute dalla Sig.ra per spese ed CP_1
investimenti del patrimonio comune, ex art. 192 c. 3° c.c.
3- Mancata condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appello incidentale ha subito le contestazioni di fondatezza da parte degli appellanti principali che ne domandano l'integrale reiezione.
Preliminarmente si rileva che parti appellante e appellante incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la loro ammissibilità.
4 Col primo motivo di gravame parte appellante censura quanto stabilito dal
Tribunale e dal CTU sulla quota di spettanza della . La Corte osserva CP_2 che l'immobile in questione era di proprietà comune dei coniugi e CP_3
; la quota caduta in successione è stata quindi del 50% , per cui Controparte_1 in base all'art. 582 c.c. che regola la concorrenza all'eredità del coniuge superstite con i fratelli del de cuius a questi ultimi spetti 1/3, e quindi 1/6 ognuno ai fratelli e Riferendosi all'intero degli immobili a CP_4 CP_2
e spetta, pertanto, la quota di E_ E_
1/12 come stabilito dal Primo Giudice. La doglianza è disattesa.
Parti appellanti sottopongono all'attenzione della Corte il difetto di pronuncia sull'eccezione di valida procura del difensore della convenuta nel primo giudizio per la proposizione di domande riconvenzionali, in vero spiegate. La doglianza non ha pregio atteso che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (ex multis Cass. civ. sez. III, 03-04-2022, n. 11319).
La convenuta del primo giudizio aveva conferito procura ad litem al proprio difensore per essere rappresentata in giudizio con conferimento “di ogni facoltà di legge”. Costante giurisprudenza rileva che il mandato ad litem, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e quindi anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando investe un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte
Quanto all'attribuzione della proprietà dell'immobile di Fano parte appellante evidenzia che il Tribunale ha statuito che “che dagli atti e dalla istruttoria, come il predetto immobile sia stato acquistato prima del matrimonio tra CP_1
e . La contestazione è fondata ed ha trovato l'adesione anche
[...] CP_3
5 di parte appellata che nei propri atti dà conto che l'immobile è stato acquistato in costanza di matrimonio nel quale si era optando per la comunione legale dei beni.
Per la quota di spettanza della prima, e dei di lei eredi poi, valgono CP_2
le considerazioni di cui al primo punto di gravame cui si ritengono assorbite. Per difetto di prova a nulla valgono le considerazioni espresse sulla provenienza dei denari occorsi per l'acquisto atteso che i beni acquisiti dai coniugi cadono in comunione e, in sede di divisione, devono essere ripartiti in parti uguali, anche nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei coniugi, senza che il coniuge possa chiedere la restituzione o il rimborso ex art. 192 c.c. delle somme anticipate per acquistare il bene (Cass.
19799/2021). Quanto ai conteggi che parte appellante sottopone alla Corte come corretti sono riferiti alla prima CTU, concordemente rinnovata per una maggior chiarezza d'indagine; quest'ultima, con motivazione condivisibile rileva che il valore dell'immobile è da considerare alla data della domanda di divisione
(16/04/2008) ed è stato stimato in € 71.100,00 e quindi la somma spettante ai coeredi è pari ad € 5.925,00 (1/12). Sulle contestazioni afferenti la domanda di indennità d'occupazione dell'immobile da parte della si osserva che CP_1 agli atti non v'è alcuna prova della locazione del bene né dell'opposizione al possesso esclusivo;
di qui l'inaccoglibilità della domanda. Sul punto costante giurisprudenza afferma che l'immobile utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari, e cioé il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
Con il quarto motivo di gravame si censura la valutazione dell'immobile di Assisi;
in particolare si sottolinea che “il CTU geom. valuta l'immobile di Assisi Per_1
€ 53.000,00, mentre il valore dei lavori eseguiti complessivamente al decesso del
€ 20.000,00 e pertanto il valore finale pari € 33.000,00 (v. pag. 7 CTU). Il CP_2
Tribunale nell'indicare la valutazione in €.26.670,00 è stato tratto inganno dalla
“bozza di ctu” inviata alle parti ove si indica tale importo;
in realtà la somma cui intendeva riferirsi il primo giudice era quella della ctu che nelle conclusioni
6 afferma la valutazione di €.33.000,00 su cui deve conteggiarsi la quota di spettanza (1/12) pari ad €.2.750,00. In tali termini il gravame è accolto.
Con il quinto motivo d'appello si censura la decorrenza dell'indennità dovuta per l'immobile di Assisi. Sul punto v'è gravame incidentale sulla sussistenza della debenza che rilevata fondata assorbe la doglianza principale. Valgono sul punto le considerazioni svolte per l'immobile di Fano attesa la carenza di prova che l'uso del bene da parte del comproprietario abbia comportato allo stesso l'acquisizione di frutti civili con conseguente carenza di pregiudizio per gli altri comproprietari che non hanno subito alcun danno non avendo offerto prova dell'impedimento al loro personale godimento.
Col sesto motivo di gravame si censura la prima pronuncia in punto di valutazioni sull'assegno di €.40.000.000. I evidenziano alla Corte che la somma E_ indicata nell'assegno è fuoriuscita dal conto corrente, del quale il de cuius era cointestatario, in data successiva alla morte “tanto è vero che il cancelliere del
Tribunale, in sede di redazione di inventario, aveva correttamente indicato che al momento del decesso vi era”. Tale importo si afferma che debba far parte dell'asse ereditario.
La Corte osserva: -il titolo in esame (di £.40.500.000 e non £.40.000.000) era tratto su un conto corrente cointestato tra e la moglie CP_3 CP_1
. Il decedeva in data 31/12/1997 ed il titolo in esame porta la
[...] CP_3
data 23/12/1997 – Il Cancelliere incaricato dell'inventario dei beni del de cuius testualmente rileva “1) Saldo di conto corrente presso la Banca dell'Umbria SpA
(oggi UniCredit Banca S.p.A.) Agenzia 7112 di Assisi, Via Madonna dell'Olivo di vecchie L. 40.671.045 oggi €. 21.004,84” (v. doc. 8). Tale saldo è definito quale
“apparente “ infatti nel momento in cui viene messo all'incasso un assegno la
Banca lo contabilizza con la valuta della data di emissione e non con quella dell'incasso, quindi alla data del decesso la somma era già uscita dal patrimonio caduto in successione. La doglianza è respinta.
Il settimo motivo di gravame è fondato con la limitazione concernente l'assegno di cui al precedente punto.
I beni mobili riferibili al de cuius, come accertati in sede di inventario possono così individuarsi:
7 Saldo di conto corrente presso la Banca dell'Umbria SpA Agenzia 7112 di Assisi,
Via Madonna dell'Olivo di vecchie L. 40.671.045 oggi €. 21.004,84; cui deve detrarsi l'importo del titolo di cui al precedente punto di gravame per
£.40.500.000 quindi £.171.045 – pari ad €.90,00
-Saldo di conto corrente n. 1734 presso e del Lazio Controparte_6
Agenzia di Assisi, Via Los Angeles n. 66 di vecchi L.
1.764.309 oggi €. 911,19;
-Saldo di conto corrente n. 1735, cointestato con la sig.ra Controparte_1 presso e del Lazio Agenzia di Assisi, Via Los Controparte_6
Angeles n. 66 di complessive vecchie Lire 1.793.028 (€. 896,51), per una quota di spettanza pari a ½, € 463,01;
-Consistenza di conto di gestione patrimoniale cointestato con la coniuge
[...]
n. 14000030 presso e del Lazio Agenzia di CP_1 Controparte_6
Assisi, Via Los Angeles n. 66 di complessive vecchie Lire 105.905.854 (€.
52.952,92), per una quota di spettanza pari a ½.
Le somme presenti sui detti conti, facenti parte della massa ereditaria, erano quindi €. 28.812,10. La quota di 1/6 spettante dei fratelli ammonta, E_ pertanto, ad €.4.802,01.
In conclusione le spettanze degli odierni appellanti possono individuarsi in
€.2.750,00 sull'immobile di Assisi, € 5.925,00 su quello di Fano quali corrispettivi di valore delle quote di proprietà, come accertato dal CTU, ed i beni mobili rappresentati dalle quote di giacenze dei conti correnti in essere al momento del decesso pari ad €.4.802,01 per un totale di €.13.477,01
Sull'appello incidentale proposto dalla si osserva: -il primo Controparte_1
punto di gravame è fondato per le motivazione espresse in sede principale sulla negazione dell'indennità di occupazione. Anche il secondo punto di gravame merita la condivisione della Corte disattendendo la contestazione di domanda nuova per essere quella di primo grado rinunciata;
infatti nella precisazione delle conclusioni parte convenuta chiede di “ defalcare” dalle spettanze dell'attrice tutte le spese da essa anticipate anche per suo conto, ribadendo, quindi, la spiegata riconvenzionale sulle stesse. Dette anticipazioni non hanno ingiustamente trovato alcuna valutazione da parte del Tribunale. La ha versato agli atti la CP_1
prova documentale di aver sostenuto l'intera corresponsione (quindi anche per la
8 quota della coerede) delle imposte e tasse e manutenzione degli immobili caduti in successione nonhè le spese funerarie e di loculo del de cuius che assommano per quota parte (1/12) ad €.2.421,61 e che dovranno essere detratte dalle spettanze di parti appellanti.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
La pronuncia impugnata merita parziale riforma.
L'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale, considerata la maggior spettanza in favore degli appellati, consente una compensazione delle spese di lite in ragione dei 2/3 e l'attribuzione per sostanziale soccombenza a carico della per il residuo 1/3 per entrambi i CP_1
gradi di giudizio. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
della somma di complessivi €.11.055,40. Oltre interessi E_
dalla domanda al saldo, contestualmente alla cessione dei diritti relativi ai compendi immobiliari in comproprietà con atto notarile a spese e carico della
Controparte_1
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che si E_
liquidano in tal misura nei valori medi professionali in €.2.416,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, Iva e CA come per legge, nonché
€.550,00 per esborsi.
9 Compensa integralmente tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
di 1/3 delle spese di lite di questo grado di giudizio che si E_
liquidano in tal misura nei valori medi professionali in €.3.330,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, Iva e CA come per legge, nonché €.804,00 per esborsi.
Compensa integralmente tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Perugia il 31/7/2024
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
10
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Simone Salcerini Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 539/2022 del ruolo generale promossa da:
E_
[...]
Appellanti
(Avv.ti Lorenzo Morosi e Leonardo Gorbi)
Contro
Controparte_1
Appellate
(Avv.Franco Matarangolo)
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto dell'Aprile 2008, , dante causa degli odierni appellanti, si CP_2
rivolgeva al Tribunale di Perugia al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari del de cuius , marito della convenuta e fratello CP_3 Controparte_1 dell'attrice. Si esponeva che il era deceduto senza lasciare CP_3
testamento e che i chiamati all'eredità erano la vedova ed i Controparte_1
fratelli e I beni caduti in successione erano CP_4 CP_2
rappresentati da due immobili;
un locale ad uso commerciale sito in Assisi ed un appartamento con garage in Fano. Con missiva del 18/11/2005 la CP_1 proponeva la liquidazione della quota ad essa spettante sull'asse ereditario pari ad
1/6 dei beni di , senza ottenere riscontro, decideva quindi di CP_3 domandare l'inventario dei beni caduti in successione e quindi di accettare l'eredità relitta. Dava quindi corso alla controversia in disamina chiedendo la divisione dei beni ereditari mediante la formazione di quote con considerazione del possesso esclusivo sugli immobili da parte della e delle somme di CP_1 denaro appartenenti all'asse come indebitamente incassate dalla stessa.
La domanda veniva recisamente contestata dalla che Controparte_1
evidenziava al Tribunale l'errata indicazione dei beni caduti in successione in quanto l'appartamento di Fano era di sua esclusiva proprietà nonché una diversa entità dei denari depositati nel conto corrente comune ai coniugi Controparte_5
Quanto all'immobile di Assisi rilevava che sul bene erano stati svolti rilevanti interventi di miglioramento successivamente al decesso del , per cui CP_3
i relativi esborsi avrebbero dovuto essere decurtati per ottenere il valore effettivo al momento della proposizione della domanda. In via riconvenzionale si domandava, per la quota di spettanza, la ripetizione delle spese per imposte e tasse connesse alla successione nonché di quelle riferite agli oneri funerari.
Acquisiti i documenti versati dalle parti e sentiti i testimoni ammessi, il Tribunale disponeva CTU e sulle contestazioni mosse da entrambe le parti all'elaborato peritale, si disponeva il rinnovo della stessa con altro consulente, Geom.
[...]
cui si poneva il seguente quesito: “Esaminati gli atti, ad esclusione del Per_1
2
computo metrico del 12.10.2011, ed effettuate tutte le opportune indagini, anche a mezzo accesso ai Pubblici Uffici, stimi il CTU il valore di mercato dell'immobile sito in Assisi e dell'immobile sito in Fano (PS), al momento della apertura della successione e al momento della divisione. Dica altresì quale sia il valore delle opere eseguite sull'immobile di Assisi e quale incidenza abbiano le stesse sul valore dell'immobile oggetto di stima. Dica altresì quale sia, ove esistente, il valore locativo dell'immobile in Assisi oggetto di stima”.
Nelle more del giudizio decedeva la e la causa proseguiva con i suoi CP_2
eredi odierni appellanti passando in decisione sulle rispettive conclusioni come precisate in atti. Il Tribunale, con la sentenza qui gravata, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando la al pagamento, in favore CP_1 dei della somma di € 6.475,50, a fronte alla cessione dei diritti E_
relativi ai compendi immobiliari. Spese notarili a carico della e CP_1
compensazione di tutti gli oneri di lite.
Si dolgono della pronuncia e E_ E_
rilevando in particolare come il Tribunale abbia errato:
1-Nello stabilire la quota di spettanza di . CP_2
2-Nell'esame dell'eccezione preliminare di difetto di procura ad litem.
3-Nell'attribuzione della proprietà dell'immobile di Fano.
4-Nella valutazione del bene immobile di Assisi.
5-Nella valutazione di attribuzione dell'assegno di £.40.000.000.
6-Nella valutazione dei beni mobili caduti in successione.
Assume quindi le seguenti conclusioni:
“in riforma della sentenza n. 240 /2022 emessa dal Tribunale di Perugia, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: visto e applicato l'art. 785 c.p.c. disporre la divisione dei beni ereditari come sopra descritti e conseguentemente, visto e applicato l'art. 789 c.p.c., predisporre un progetto di divisione, con l'ausilio di un esperto nominato ex art. 194 disp. att.
c.p.c. per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli, tenuto conto del possesso esclusivo da parte della sig.ra CP_1
dei beni immobili dall'apertura della successione e tenuto conto altresì
[...]
3 degli interessi legali dovuti dalla stessa a seguito della riscossione delle somme di danaro indebitamente incassate oltre rivalutazione;
attribuire a E_
e , in rappresentanza della loro madre
[...] E_ CP_2
la quota di spettanza;
[...]
emettere ogni altra decisione conseguente alla domanda attrice;
condannare a rimborsare le spese, diritti e onorari, comprese la eventuale Controparte_1
CTU e la CTP, avendo essa reso necessario il presente giudizio, nonché spese e competenze per l'erezione dell'inventario. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche di primo grado.”
Resiste al gravame che nel rilevarne l'infondatezza spiega Controparte_1
appello incidentale chiedendo: condannare e E_
al pagamento della somma di € 3.342,97 o anche quella E_
diversa che sarà ritenuta di giustizia per i motivi in atti indicati, con interessi dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione totale o parziale con quanto ritenuto dovuto agli stessi dall'appellante incidentale, al momento della formalizzazione della cessione della quota. Vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Censura la prima pronuncia in punto di:
1- Errata attribuzione di una indennità per l'uso esclusivo dell'immobile sito in
Assisi.
2- Debenza pro quota delle somme sostenute dalla Sig.ra per spese ed CP_1
investimenti del patrimonio comune, ex art. 192 c. 3° c.c.
3- Mancata condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appello incidentale ha subito le contestazioni di fondatezza da parte degli appellanti principali che ne domandano l'integrale reiezione.
Preliminarmente si rileva che parti appellante e appellante incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la loro ammissibilità.
4 Col primo motivo di gravame parte appellante censura quanto stabilito dal
Tribunale e dal CTU sulla quota di spettanza della . La Corte osserva CP_2 che l'immobile in questione era di proprietà comune dei coniugi e CP_3
; la quota caduta in successione è stata quindi del 50% , per cui Controparte_1 in base all'art. 582 c.c. che regola la concorrenza all'eredità del coniuge superstite con i fratelli del de cuius a questi ultimi spetti 1/3, e quindi 1/6 ognuno ai fratelli e Riferendosi all'intero degli immobili a CP_4 CP_2
e spetta, pertanto, la quota di E_ E_
1/12 come stabilito dal Primo Giudice. La doglianza è disattesa.
Parti appellanti sottopongono all'attenzione della Corte il difetto di pronuncia sull'eccezione di valida procura del difensore della convenuta nel primo giudizio per la proposizione di domande riconvenzionali, in vero spiegate. La doglianza non ha pregio atteso che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (ex multis Cass. civ. sez. III, 03-04-2022, n. 11319).
La convenuta del primo giudizio aveva conferito procura ad litem al proprio difensore per essere rappresentata in giudizio con conferimento “di ogni facoltà di legge”. Costante giurisprudenza rileva che il mandato ad litem, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, e quindi anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando investe un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte
Quanto all'attribuzione della proprietà dell'immobile di Fano parte appellante evidenzia che il Tribunale ha statuito che “che dagli atti e dalla istruttoria, come il predetto immobile sia stato acquistato prima del matrimonio tra CP_1
e . La contestazione è fondata ed ha trovato l'adesione anche
[...] CP_3
5 di parte appellata che nei propri atti dà conto che l'immobile è stato acquistato in costanza di matrimonio nel quale si era optando per la comunione legale dei beni.
Per la quota di spettanza della prima, e dei di lei eredi poi, valgono CP_2
le considerazioni di cui al primo punto di gravame cui si ritengono assorbite. Per difetto di prova a nulla valgono le considerazioni espresse sulla provenienza dei denari occorsi per l'acquisto atteso che i beni acquisiti dai coniugi cadono in comunione e, in sede di divisione, devono essere ripartiti in parti uguali, anche nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dal patrimonio personale di uno dei coniugi, senza che il coniuge possa chiedere la restituzione o il rimborso ex art. 192 c.c. delle somme anticipate per acquistare il bene (Cass.
19799/2021). Quanto ai conteggi che parte appellante sottopone alla Corte come corretti sono riferiti alla prima CTU, concordemente rinnovata per una maggior chiarezza d'indagine; quest'ultima, con motivazione condivisibile rileva che il valore dell'immobile è da considerare alla data della domanda di divisione
(16/04/2008) ed è stato stimato in € 71.100,00 e quindi la somma spettante ai coeredi è pari ad € 5.925,00 (1/12). Sulle contestazioni afferenti la domanda di indennità d'occupazione dell'immobile da parte della si osserva che CP_1 agli atti non v'è alcuna prova della locazione del bene né dell'opposizione al possesso esclusivo;
di qui l'inaccoglibilità della domanda. Sul punto costante giurisprudenza afferma che l'immobile utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari, e cioé il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.
Con il quarto motivo di gravame si censura la valutazione dell'immobile di Assisi;
in particolare si sottolinea che “il CTU geom. valuta l'immobile di Assisi Per_1
€ 53.000,00, mentre il valore dei lavori eseguiti complessivamente al decesso del
€ 20.000,00 e pertanto il valore finale pari € 33.000,00 (v. pag. 7 CTU). Il CP_2
Tribunale nell'indicare la valutazione in €.26.670,00 è stato tratto inganno dalla
“bozza di ctu” inviata alle parti ove si indica tale importo;
in realtà la somma cui intendeva riferirsi il primo giudice era quella della ctu che nelle conclusioni
6 afferma la valutazione di €.33.000,00 su cui deve conteggiarsi la quota di spettanza (1/12) pari ad €.2.750,00. In tali termini il gravame è accolto.
Con il quinto motivo d'appello si censura la decorrenza dell'indennità dovuta per l'immobile di Assisi. Sul punto v'è gravame incidentale sulla sussistenza della debenza che rilevata fondata assorbe la doglianza principale. Valgono sul punto le considerazioni svolte per l'immobile di Fano attesa la carenza di prova che l'uso del bene da parte del comproprietario abbia comportato allo stesso l'acquisizione di frutti civili con conseguente carenza di pregiudizio per gli altri comproprietari che non hanno subito alcun danno non avendo offerto prova dell'impedimento al loro personale godimento.
Col sesto motivo di gravame si censura la prima pronuncia in punto di valutazioni sull'assegno di €.40.000.000. I evidenziano alla Corte che la somma E_ indicata nell'assegno è fuoriuscita dal conto corrente, del quale il de cuius era cointestatario, in data successiva alla morte “tanto è vero che il cancelliere del
Tribunale, in sede di redazione di inventario, aveva correttamente indicato che al momento del decesso vi era”. Tale importo si afferma che debba far parte dell'asse ereditario.
La Corte osserva: -il titolo in esame (di £.40.500.000 e non £.40.000.000) era tratto su un conto corrente cointestato tra e la moglie CP_3 CP_1
. Il decedeva in data 31/12/1997 ed il titolo in esame porta la
[...] CP_3
data 23/12/1997 – Il Cancelliere incaricato dell'inventario dei beni del de cuius testualmente rileva “1) Saldo di conto corrente presso la Banca dell'Umbria SpA
(oggi UniCredit Banca S.p.A.) Agenzia 7112 di Assisi, Via Madonna dell'Olivo di vecchie L. 40.671.045 oggi €. 21.004,84” (v. doc. 8). Tale saldo è definito quale
“apparente “ infatti nel momento in cui viene messo all'incasso un assegno la
Banca lo contabilizza con la valuta della data di emissione e non con quella dell'incasso, quindi alla data del decesso la somma era già uscita dal patrimonio caduto in successione. La doglianza è respinta.
Il settimo motivo di gravame è fondato con la limitazione concernente l'assegno di cui al precedente punto.
I beni mobili riferibili al de cuius, come accertati in sede di inventario possono così individuarsi:
7 Saldo di conto corrente presso la Banca dell'Umbria SpA Agenzia 7112 di Assisi,
Via Madonna dell'Olivo di vecchie L. 40.671.045 oggi €. 21.004,84; cui deve detrarsi l'importo del titolo di cui al precedente punto di gravame per
£.40.500.000 quindi £.171.045 – pari ad €.90,00
-Saldo di conto corrente n. 1734 presso e del Lazio Controparte_6
Agenzia di Assisi, Via Los Angeles n. 66 di vecchi L.
1.764.309 oggi €. 911,19;
-Saldo di conto corrente n. 1735, cointestato con la sig.ra Controparte_1 presso e del Lazio Agenzia di Assisi, Via Los Controparte_6
Angeles n. 66 di complessive vecchie Lire 1.793.028 (€. 896,51), per una quota di spettanza pari a ½, € 463,01;
-Consistenza di conto di gestione patrimoniale cointestato con la coniuge
[...]
n. 14000030 presso e del Lazio Agenzia di CP_1 Controparte_6
Assisi, Via Los Angeles n. 66 di complessive vecchie Lire 105.905.854 (€.
52.952,92), per una quota di spettanza pari a ½.
Le somme presenti sui detti conti, facenti parte della massa ereditaria, erano quindi €. 28.812,10. La quota di 1/6 spettante dei fratelli ammonta, E_ pertanto, ad €.4.802,01.
In conclusione le spettanze degli odierni appellanti possono individuarsi in
€.2.750,00 sull'immobile di Assisi, € 5.925,00 su quello di Fano quali corrispettivi di valore delle quote di proprietà, come accertato dal CTU, ed i beni mobili rappresentati dalle quote di giacenze dei conti correnti in essere al momento del decesso pari ad €.4.802,01 per un totale di €.13.477,01
Sull'appello incidentale proposto dalla si osserva: -il primo Controparte_1
punto di gravame è fondato per le motivazione espresse in sede principale sulla negazione dell'indennità di occupazione. Anche il secondo punto di gravame merita la condivisione della Corte disattendendo la contestazione di domanda nuova per essere quella di primo grado rinunciata;
infatti nella precisazione delle conclusioni parte convenuta chiede di “ defalcare” dalle spettanze dell'attrice tutte le spese da essa anticipate anche per suo conto, ribadendo, quindi, la spiegata riconvenzionale sulle stesse. Dette anticipazioni non hanno ingiustamente trovato alcuna valutazione da parte del Tribunale. La ha versato agli atti la CP_1
prova documentale di aver sostenuto l'intera corresponsione (quindi anche per la
8 quota della coerede) delle imposte e tasse e manutenzione degli immobili caduti in successione nonhè le spese funerarie e di loculo del de cuius che assommano per quota parte (1/12) ad €.2.421,61 e che dovranno essere detratte dalle spettanze di parti appellanti.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
La pronuncia impugnata merita parziale riforma.
L'accoglimento parziale dell'appello principale e di quello incidentale, considerata la maggior spettanza in favore degli appellati, consente una compensazione delle spese di lite in ragione dei 2/3 e l'attribuzione per sostanziale soccombenza a carico della per il residuo 1/3 per entrambi i CP_1
gradi di giudizio. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
della somma di complessivi €.11.055,40. Oltre interessi E_
dalla domanda al saldo, contestualmente alla cessione dei diritti relativi ai compendi immobiliari in comproprietà con atto notarile a spese e carico della
Controparte_1
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
di 1/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio che si E_
liquidano in tal misura nei valori medi professionali in €.2.416,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, Iva e CA come per legge, nonché
€.550,00 per esborsi.
9 Compensa integralmente tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite.
Condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 E_
di 1/3 delle spese di lite di questo grado di giudizio che si E_
liquidano in tal misura nei valori medi professionali in €.3.330,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario, Iva e CA come per legge, nonché €.804,00 per esborsi.
Compensa integralmente tra le parti i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Perugia il 31/7/2024
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
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