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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/01/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1942 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 17.1.2024 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PONTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA 18/9
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MORIELLI RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VICO
DELL'OLIVO 4/1 17017 MILLESIMO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come infra.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 92, Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004. PE Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (18.9.2004), oggi maggiorenne, e (9.8.2009), PE1
tuttora minore d'età. I coniugi, comparsi nanti al Presidente in data 13.7.2022, si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1187/22 del 14.7.2022.
Conviene, innanzitutto, rappresentare in estrema sintesi le rispettive prospettazioni e domande delle parti che hanno ampiamente sviluppato le proprie rispettive difese, parcellizzandole però in un'esposizione minuziosa di circostanze, fatti, rivendicazioni e reciproche accuse, in concreto ininfluenti al fine del decidere.
Di seguito si riportano, pertanto, i profili più rilevanti delle difese e domande proposte da ciascuna delle parti, al fine di rendere la motivazione più chiara e centrata, mettendo a fuoco soltanto le questioni su cui effettivamente la decisione trova fondamento.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, depositato in data25.8.2023, ha lamentato di essere stata vittima di gravi violenze da parte del coniuge, richiamando i fatti occorsi in data 16.12.2020 e le conseguenze civili e penali che ne sono conseguite per il IG. . CP_1
Ha poi rappresentato di essere residente, unitamente ai figli, in Millesimo ed ivi occupata come OSS alle
Org dipendenze di una presso una . Org_1
Ha dedotto di occuparsi, in via esclusiva dei figli, essendosi il coniuge trasferito a Palermo ove è occupato per la e non avendo alcuna rete familiare di supporto. Parte_2
Ha precisato che, in sede di separazione, i coniugi avevano previsto che il padre avesse facoltà di vedere i figli almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i figli risiedono, oltre che 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e, in alternanza annuale, 2 giorni per le vacanze pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Era altresì stato previsto che i figli avessero facoltà di far visita al padre a Palermo, a sue spese, in modo da poter vivere e condividere la vita del padre a Palermo.
Ebbene, la ricorrente ha dedotto che gli incontri padre-figli non si sono svolti secondo queste modalità e sono stati assolutamente sporadici.
Ha inoltre spiegato che la ex casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, è locata a terzi ma il canone riscosso non è sufficiente a coprire la rata del mutuo acceso per l'acquisto.
Ha riferito che entrambi i figli studiano ed il figlio maggiore ha prestato attività lavorativa nel periodo estivo. PE Ha fatto presente che la figlia non vuole viaggiare da sola per raggiungere il padre in Sicilia.
Tanto premesso, la IG.ra ha così rassegnato le proprie conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale Parte_1
adito, Voglia, previa audizione della figlia minore , a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3) n. 2 Persona_3
lettera b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la NOa ed il NO e celebrato in Napoli in data Parte_1 Controparte_1
04.06.2004, l'atto corrispondente è stato trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n 92 sez. W, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
PE Cancelleria;
b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; c) il figlio è maggiorenne, PE1
non economicamente autosufficiente , frequenta ancora la scuola superiore e vivrà con la madre in Millesimo
(SV) Via Piave n. 12/7. d) Disporre che, il padre che ha trasferito la propria residenza Controparte_1
in Palermo, abbia facoltà di vedere i figli almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i ragazzi risiedono, tenendoli con sé dall'arrivo alla partenza. I ragazzi trascorreranno la giornata con il padre
e potranno fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare CP_1
alla NOa almeno con 20 giorni di anticipo, le date in cui raggiungerà i figli a Millesimo. E' fatta Pt_1
salva la facoltà per il padre di vederli anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo avviso alla madre almeno 15 giorni prima. I figli, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potranno raggiungere il padre in Sicilia. e) Qualora per motivi di studio, lavoro, salute PE1
o personali non potesse raggiungere il padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, disporre
PE che il NO sostenga le spese necessarie, ad accompagnare personalmente la figlia durante CP_1
i voli aerei da e per Genova, Torino, Milano, Cuneo Levaldigi, Napoli e/o Palermo, (ove il servizio di PE accompagnamento minori non sia previsto sul volo di linea scelto dal padre), finchè non si sentirà di volare da sola. f) Disporre che il NO comunichi alla NOa almeno entro il giorno 10 CP_1 Pt_1
del mese precedente le date di partenza dei figli in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. g) Disporre che i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni dei ragazzi, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
h) Disporre che il NO corrisponda alla NOa quale contributo CP_1 Pt_1
PE al mantenimento per i figli e , la somma totale di € 600,00 mensili. L'importo di € Persona_4
PE 300,00 relativo alla quota di contributo al mantenimento della figlia sarà da versarsi sul conto corrente della NOa IBAN: IT 54 J 01005 0600000000006153, mentre il contributo al mantenimento dovuto Pt_1
per il figlio pari a 300,00 € verrà versato direttamente su carta prepagata o conto corrente PE1
intestato a . Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 27 di ogni Persona_4
mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Gli importi dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dovranno essere versati integralmente alla PE1 Persona_3 PE data stabilita. i) Nel momento in cui e/o sottoscriveranno un contratto di lavoro (esclusi i PE1
contratti a intermittenza o a tempo determinato), e saranno economicamente autosufficienti, il contributo al mantenimento verrà automaticamente meno. j) Disporre che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, posto che il signor beneficia di copertura assicurativa estesa che prevede la Controparte_1
possibilità di evitare e/o avere riduzioni dei costi delle spese medico-sanitarie per i figli vengano da lui sostenute, qualora i figli possano usufruire della polizza assicurativa di quest'ultimo. In difetto dichiarare che le spese straordinarie per visite medico-sanitarie non coperte dal SSN siano a carico di entrambi i genitori ed il NO provvederà al rimborso immediato del 50% della somma sostenuta dalla CP_1
NOa k) Disporre che il signor versi il 50% delle spese straordinarie così Pt_1 Controparte_1
specificate: spese per corsi sportivi, spese scolastiche per l'acquisto di libri e materiale didattico ed eventuale iscrizione a servizio dopo-scuola, spese di abbonamento per bus per raggiungere l'istituto scolastico frequentato dai ragazzi. l) Disporre che la NOa incassi l'intero importo percepito a titolo Parte_1
di locazione dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena n. 10, che andrà a coprire parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
m) Disporre che il NO , provveda pro quota al pagamento delle restanti somme dovute a titolo CP_1
di mutuo acceso per l'acquisto dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena 10 solo ed esclusivamente quando detto immobile risulti locato. La rata residua del mutuo in oggi pari ad € 119,16 verrà corrisposta al 50% dai coniugi. n) Disporre che l'intera rata del mutuo in caso di caducazione del contratto di locazione
e/o insolvenza del conduttore, venga corrisposta al 50% dai NOi ed . o) Disporre a carico Pt_1 CP_1
dei NOi e al 50% le somme dovute a titolo di ordinaria e straordinaria manutenzione Pt_1 CP_1
relative all'immobile (riparazioni, manutenzione, ecc) oltre alle spese condominiali relative all'ex casa coniugale. p) Disporre a carico del NO il versamento della somma relativa all'assicurazione CP_1
accesa sull'ex casa coniugale a lui intestata. q) Disporre che la NOa percepisca il 100% degli Pt_1
importi versati con l'Assegno Unico, in quanto genitore che si occupa in modo esclusivo di entrambi i figli dopo il trasferimento in Sicilia del padre. r) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. s) Disporre che i coniugi possano richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli e ”. PE1 Persona_3
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda in punto status, mentre ha contestato ogni ulteriore prospettazione e domanda, puntualizzando: di non aver mai usato violenza alla moglie, ma di aver avuto con lei soltanto un accesso confronto;
di aver fatto ricorso, in sede penale, ad un rito alternativo soltanto per evitare il coinvolgimento dei figli;
che a lungo la moglie gli avrebbe proposto di riprendere la
PE loro relazione;
di aver visto e tenuto con sé i figli a Millesimo e che “ e si sono recati dal padre PE1 e Palermo in diverse occasioni e in altre, sempre con il papà, hanno visitato città come Roma e Napoli”; che
“dal settembre 2022 al maggio 2023, il IG. oltre all'orario di lavoro che gli occupa praticamente CP_1
tutta la giornata, ha dovuto svolgere il programma di messa alla prova per un totale di 240 ore in meno di
9 mesi”, ragione per cui ha avuto meno spazi per raggiungere i figli a Millesimo;
che, in ogni caso, le visite ai figli impongono al padre esborsi per i viaggi e per l'organizzazione della routine quotidiana;
che il figlio ma ha anche svolto un lavoro stagionale;
che “la figlia ha mai espresso il timore Persona_5 PE6
di viaggiare in aereo da sola”; di percepire uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro, esclusi gli straordinari;
di essere gravato da oneri alloggiativi per 450,00 euro;
di essere sempre stato puntuale nel versamento del contributo di 350,00 euro, previsto in sede di separazione per il mantenimento di entrambi i figli, nonché nel pagamento del 50% delle spese straordinarie ed anzi di aver spesso sopportato ulteriori spese, in via esclusiva, per i figli.
Muovendo da tali prospettazioni, il resistente ha chiesto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i NOi e Controparte_1
in Napoli in data 04.06.2004 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1
di Napoli dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n. 92, sez. W, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto
Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza di entrambi i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 898/1970, alle seguenti condizioni:
1. la figlia PE minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso
l'abitazione della madre sita in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; 2; il figlio maggiorenne, frequenta PE1
ancora la scuola superiore e vivrà con la madre in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; 3. il padre CP_1
ha trasferito la propria residenza in Palermo, pertanto avrà facoltà di vedere i figli almeno un fine
[...]
settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i ragazzi risiedono, tenendoli con sé dall'arrivo alla partenza. I ragazzi trascorreranno la giornata con il padre e potranno fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 20 giorni di CP_1 Pt_1
anticipo, le date in cui raggiungerà i figli a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vederli anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo avviso alla madre almeno 15 giorni prima. I figli, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potranno raggiungere il padre in Sicilia.
4. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non potesse raggiungere il PE1
PE padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere
e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria (ove il servizio di accompagnamento minori non sia previsto sul volo di linea scelto dal padre).
5. Il NO si CP_1
impegna quando possibile a comunicare alla NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente Pt_1
le date di partenza dei figli in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi.
Qualora la signora esclusivamente per motivi personali e non di salute, avesse la necessità di Pt_1
modificare la calendarizzazione delle visite padre-figli concordata di volta in volta, dovrà darne preavviso al signor con almeno 15 giorni di anticipo e sarà lei a provvedere alle spese per il viaggio dei figli.
6. CP_1
I ragazzi trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni dei ragazzi e in base alle ferie che allo stesso vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze
Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale).
7. Il padre
PE corrisponderà alla NOa quale contributo al mantenimento per i figli e , la Pt_1 Persona_4
somma totale di € 284,28 mensili. L'importo di euro 184,28 relativo alla quota di contributo al
PE mantenimento della figlia sarà da versarsi sul conto corrente della NOa IBAN: IT 54 J 01005 Pt_1
0600000000006153, mentre il contributo al mantenimento dovuto per il figlio pari a 100,00 € PE1
verrà versato direttamente su carta prepagata o conto corrente intestato a . Entrambi i Persona_4
versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 27 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Gli importi dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e PE1 [...]
PE
dovranno essere versati integralmente alla data stabilita.
8. Nel momento in cui e/o PE3 PE1
sottoscriveranno un contratto di lavoro (esclusi i contratti a intermittenza), il contributo al mantenimento verrà automaticamente meno.
9. In punto spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, posto che il signor beneficia di copertura assicurativa estesa che prevede la possibilità di evitare e/o Controparte_1
avere riduzioni dei costi delle spese medico-sanitarie per i figli, la signora prima di effettuare Pt_1
qualsiasi spesa, dovrà previamente avvisare il signor per far sì che i figli possano usufruire della CP_1
polizza assicurativa di quest'ultimo. Per ciò che concerne le spese straordinarie così come specificate in narrativa, il signor verserà il 50%. 10. La signora incasserà l'intero Controparte_1 Parte_1
importo percepito a titolo di locazione dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena n. 10, che andrà
a coprire parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso. 11. Il NO e la NOa CP_1 [...]
, provvederanno pro quota al pagamento delle restanti somme dovute a titolo di mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena 10 solo ed esclusivamente quando detto immobile risulti locato;
l'intera rata del mutuo verrà, corrisposta al 50% dai NOi ed , in Pt_1 CP_1
caso di caducazione del contratto di locazione e/o insolvenza del conduttore. Qualora fosse necessario esperire azioni legali afferenti la morosità del conduttore (procedure esecutive, sfratti ecc…) le somme sostenute per tali azioni saranno ripartite al 50% tra i signori e , così come, sempre suddivisi Pt_1 CP_1
al 50%, saranno gli importi recuperati con il buon esito delle predette azioni. 12. Le somme dovute a titolo di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all'immobile (riparazioni, manutenzione, ecc) oltre alle spese condominiali relative all'ex casa coniugale saranno a carico dei NOi e al 50%. 13. Pt_1 CP_1
Gli esborsi a titolo di IMU e/o altra tassazione relativa alla proprietà immobiliare, saranno ripartite al 50% tra la signora e il signor . 14. Ogni eventuale beneficio fiscale relativo agli interessi maturati Pt_1 CP_1
in costanza di rapporto di mutuo dell'immobile di comproprietà Paura-Iaccarino, verrà usufruito al 50% tra gli ex coniugi. 15. Il NO si impegna a versare la somma relativa all'assicurazione accesa CP_1
sull'ex casa coniugale ed a lui intestata. 16. La NOa percepirà il 100% degli importi versati con Pt_1
l'Assegno Unico. 17. La signora si impegna ad effettuare ogni richiesta di sussidi e/o bonus statali Pt_1
(libri, trasporti ecc...) a favore dei figli corrispondendo la metà degli importi erogati (50%) al signor
. 18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. 19. I coniugi si rilasciano CP_1
autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per la figlia
[...]
. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, CPA di legge”. PE3
Entrambe le parti si sono avvalse nella facoltà di depositare ulteriori memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e sono infine comparse all'udienza dell'11.10.2023 nella quale sono state sentite.
In occasione della predetta udienza, la ricorrente ha chiarito di essere gravata da un canone di locazione pari a 250,00 euro nonché da una rata del mutuo, peraltro cointestato, per l'acquisto della ex casa familiare pari a 468,00 euro.
Ha riferito di percepire uno stipendio di circa 1.000,00 euro mensili netti, oltre al 50% dell'assegno unico PE per (100,00 euro) ed oltre al canone della locazione della ex casa familiare, in comproprietà col coniuge, per 350,00 euro. Org Riguardo ai figli, la ricorrente ha dichiarato: “ fa l' di Savona. Ha fatto un corso da barman e PE1
ha conseguito l'attestato. E' stato assunto solo il venerdì e sabato sera in un locale di Savona dove fa il barman, con uno stipendio di 500,00 euro al mese. per pubblicizzarsi ha portato a termine un sito PE1
internet per il locale in cui lavora;
ha avuto altre richieste, ma al momento non sta chiedendo soldi. I proprietari del locale hanno però detto che gli faranno un pensierino. Nel periodo estivo ha lavorato di più e
PE Org i soldi li ha messi da parte che deve acquistarsi una macchina più decente. frequenta l' di Savona, al primo anno. Entrambi i figli hanno buoni rapporti col padre. Qualche volta hanno screzi ma come in tutte le famiglie. Lo vedono di rado, ma lo sentono telefonicamente. Nel periodo estivo dovrebbero stare col papà PE per 15 giorni. Quest'anno c'è andata solo per 13 giorni, l'anno scorso c'è stata 17 giorni. Quest'anno non voleva andare ma non per il papà ma perché ha una sua cerchia di amici e poi percepisce la mia mancanza. Anche a Natale i ragazzi dovrebbero stare una settimana dal padre, ma questo non avviene sempre. I viaggi per portare i ragazzi all'aeroporto sono a mio carico, mentre i voli aerei li paga il padre”.
Il resistente, per parte sua, ha rappresentato di essere gravato da un canone di locazione pari a 450,00 euro, ma di versare in nero al locatore ulteriori 50,00 euro mensili.
Ha chiarito di essere occupato per la con contratto a tempo indeterminato e pieno e di Parte_2
percepire, per l'attività prestata, lo stipendio di 1.700,00 euro oltre straordinario.
Ha ammesso di non provvedere in alcuna misura al pagamento della rata di mutuo.
Relativamente ai figli, il resistente ha dichiarato: “ lavora in un bar qui a Savona e fa il barman. PE1
Quando c'è la scuola va solo il venerdì ed il sabato, durante le vacanze estive è andato tutti i giorni con uno di riposo. Percepisce circa 500,00 euro nel periodo invernale, 1.200,00 euro nel periodo estivo. Prosegue comunque gli studi e sta facendo pure siti internet per il locale dove lavora. Ho uno splendido rapporto con
i miei figli, ogni occasione è buona per stare insieme. Li sento telefonicamente più volte al giorno. Anche con
PE
con la quale parliamo di tutto. Stiamo ore e ore in videochiamata la sera. Quest'anno è stato un anno particolare perché ho dovuto scontare una pena di messa alla prova, ma mediamente ogni mese/mese e mezzo o io vengo dai miei figli o i miei figli vengono da me. Sono sempre alla ricerca di offerte per voli aerei.
Se capitano festività ci vediamo anche a Roma che c'è mio fratello o a Napoli dove abitano i miei genitori.
Quando vengo a Millesimo o ho un amico che mi ospita o vado in un piccolo alberghetto a Cengio che si prende 30 euro a notte. Preferisco che i ragazzi vengano da me a Palermo perché mia moglie mi ha più volte minacciato. Con riguardo alle decisioni che riguardano i figli, riusciamo a dialogare”.
PE La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'ascolto della minore , finché all'udienza del
17.1.2024 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, si siano confrontati in sede penale e nel presente giudizio con toni aspri, avanzino reciprocamente accuse e rivendicazioni incompatibili con qualsiasi ipotesi di riconciliazione inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle odierne parti in Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 92, Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004.
A questo punto, il Collegio rileva preliminarmente che le domande che entrambe le parti hanno formulato con riguardo al mutuo, alla locazione della ex casa coniugale, alla sua manutenzione ed alle relative spese condominiali, tasse e assicurazione risultano inammissibili in quanto esorbitanti rispetto ai limiti di cognizione propri del presente giudizio.
Tanto chiarito, è bene procedere alla regolamentazione dell'affido, della collocazione e delle visite
PE relativamente alla figlia minore , oggi quattordicenne (nulla può, invece, prevedersi rispetto al figlio ormai diciannovenne). PE1
Il Collegio ritiene che dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie non siano emerse ragioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, ragione per cui le domande congiunte delle parti di disporre tale affido meritano senz'altro accoglimento.
Le parti hanno rassegnato, anche in punto collocazione, conclusioni concordi che il Collegio ritiene di recepire, dovendo senz'altro confermarsi la collocazione prevalente della minore presso la madre con la quale vive, insieme al fratello, fin dalla disgregazione dell'unità familiare.
Da ultimo, pure con riguardo al regime delle visite, le parti hanno precisato conclusioni sostanzialmente concordi (fatto salvo qualche profilo di dettaglio) che, dunque, in questa sede il Collegio, anche tenuto conto dei provvedimenti temporanei e provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e degli esiti dell'ascolto della
PE minore , di fatto recepisce.
PE Più precisamente, il Collegio stabilisce che il padre avrà facoltà di vedere la figlia almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove la ragazza risiede, tenendola con sé dall'arrivo alla partenza. La ragazza trascorrerà la giornata con il padre e potrà fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 5 giorni di anticipo, CP_1 Pt_1
le date in cui raggiungerà la figlia a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vedere la figlia anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni della stessa e previo avviso alla madre almeno
5 giorni prima. La figlia, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potrà raggiungere il padre in Sicilia. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non intendesse raggiungere il PE1
PE padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria. Il NO si impegna CP_1
quando possibile a comunicare alla NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente le date di Pt_1
partenza della figlia in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. La ragazza trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni della stessa e in base alle ferie che al genitore vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale). Resta da affrontare la questione economica, tenendo presente che non vi è alcuna domanda di assegno divorzile, ma che le parti controvertono solo in ordine all'entità del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli.
PE E', infatti, pacifico che il mantenimento sia dovuto non solo per , oggi ancora minore, ma anche per maggiorenne ma pacificamente ad oggi non ancora economicamente autonomo, fermo restando PE1
che nella determinazione dell'ammontare del contributo dovuto per dovrà certamente tenersi PE1
conto del fatto che lo stesso svolge attività lavorativa retribuita che, pur non garantendogli l'autosufficienza economica, gli procura comunque risorse da destinare ai propri bisogni.
Ora, poiché l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori, in proporzione alla rispettiva capacità economica, occorre esaminare la documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti.
La IG.ra ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 da cui risulta un Parte_1
reddito annuo lordo pari a 18.413,00 euro (al netto delle imposte 15.790,00 euro corrispondenti a circa
1.300,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 18.757,00 euro (al netto delle imposte 16.300,00 euro corrispondenti a circa 1360,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 19.119,00 euro (al netto delle imposte 16.869,00 euro (al netto delle imposte 16.869,00 euro corrispondenti a circa 1.400,00 euro mensili su 12 mensilità).
L'attrice ha prodotto i di lei prospetti paga marzo a luglio 2023 da cui risulta la sua assunzione alle dipendenze della dal 3.7.2021 a tempo pieno e indeterminato. Controparte_2
Org La ricorrente ha un conto corrente ad essa intestato in via esclusiva sul quale viene accreditato il di lei stipendio. L'attrice non ha prodotto gli estratti di questo conto degli ultimi tre anni, ma solo quelli del periodo dall'1.10.2021 al 31/12/2021. Ha altresì un libretto postale di cui non ha depositato le movimentazioni, ma soltanto il saldo al 31.12.2022 (13,53 euro). E' pure titolare di una postepay di cui non sono stati depositati gli estratti con saldo al 31.12.2022 pari a 3.93 euro.
Orga La IG.ra ha poi prodotto gli estratti del conto cointestato col coniuge dal 19.10.2021 al 23.12.2021 Pt_1
dall'1.10.2022 al 31.12.2022; su questo conto ci sono gli addebiti di diversi finanziamenti e dell'assicurazione sul mutuo.
Il Collegio rileva che la IG.ra ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 e Pt_1
degli estratti dei propri conti correnti, malgrado la chiara previsione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e malgrado l'ordine di integrazione impartito dal Giudicante con l'ordinanza dell'11.10.2023. Dovrà, dunque, trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c. per cui “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art.
96”.
Quanto al IG. , ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 da cui risulta un CP_1
reddito annuo lordo pari a 33.552,00 euro (al netto delle imposte 25.508,00 euro (al netto delle imposte euro corrispondenti a circa 2125,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 22.311,00 euro (al netto delle imposte 18.161,00 corrispondenti a circa 1.500,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 22.676,00 euro (al netto delle imposte 18.866,00 euro corrispondenti a circa
1570,00 euro mensili su 12 mensilità).
Come si può constatare, l'andamento dei redditi del convenuto è crescente e certamente di buon livello.
Il resistente ha depositato anche una busta paga da cui risulta alle dipendenze della dal Parte_2
4.10.2021 con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Egli risulta titolare in via esclusiva di un conto corrente sul quale vengono versate le di lui Org_5
retribuzioni. Di tale conto sono stati depositati gli estratti relativi esclusivamente al periodo dal primo trimestre 2020 al secondo trimestre 2023. Fra le movimentazioni si segnala, per quanto qui d'interesse,
l'accredito in data 4.2.2021 di euro 200,00 con la causale “regalo telefono” da parte di “
[...]
, l'accredito del 9.8.2022 di euro 100,00 con la causale “regalo telefono” da parte di Parte_3
, l'accredito in data 10.9.2022 di euro 500,00 con causale Parte_3
“regalo” da parte di “ e ” nonché l'accredito in data 27.12.2022 di Persona_7 Org_6
Or euro 20.000,00 con la causale “regalo di natale” da parte di “ e , Persona_7 Org_6
operazioni tutte indicative del fatto che il resistente ha alle spalle una famiglia d'origine che lo sostiene economicamente.
Il convenuto non ha, invece, depositato gli estratti delle movimentazioni della carta postepay di cui ha affermato di essere titolare né la documentazione relativa all'assicurazione sulla vita di cui è parimenti titolare.
Anche in tal caso il Collegio darà applicazione all'art. 473bis.18 c.p.c.
A fronte delle rispettive posizioni economiche delle parti, come emerse all'esito dell'istruttoria espletata, constatato che il resistente riceve aiuti economici dalla famiglia d'origine, considerato che entrambe le parti hanno versato in atti documentazione economica incompleta, tenuto conto dell'età dei figli nonché della circostanza che il figlio ha, da ultimo, reperito una nuova occupazione e, pur proseguendo negli PE1
studi, ha risorse da destinare ai propri bisogni, considerato il limitatissimo regime degli incontri e gli oneri economici che ne conseguono per il padre, tenuto conto che il mutuo della ex casa familiare in comproprietà grava di fatto integralmente sulla ricorrente che, però, percepisce per intero i canoni della relativa locazione, dato atto che entrambe le parti sono gravate da oneri alloggiativi, il Collegio ritiene congruo porre a carico di per il mantenimento dei figli la somma complessiva di 300,00 euro mensili (100,00 Controparte_1
PE euro per il figlio e 200,00 euro per la figlia ), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, PE1
da corrispondere in favore di entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al 60% delle spese Parte_1
straordinarie intese come di seguito si va ad illustrare.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il Collegio rappresenta che la quantificazione del contributo ordinario operata in questa sede tiene conto del diverso regime delle spese straordinarie adottato rispetto al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto all'assegno unico, lo stesso deve essere riconosciuto a norma di legge.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in
Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 92,
Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
PE
- dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
- stabilisce la collocazione prevalente della predetta minore presso la madre ricorrente;
PE
- stabilisce che il padre avrà facoltà di vedere la figlia almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove la ragazza risiede, tenendola con sé dall'arrivo alla partenza. La ragazza trascorrerà la giornata con il padre e potrà fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il
NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 5 giorni di anticipo, le CP_1 Pt_1
date in cui raggiungerà la figlia a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vedere la figlia anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni della stessa e previo avviso alla madre almeno 5 giorni prima. La figlia, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potrà raggiungere il padre in Sicilia. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non PE1
intendesse raggiungere il padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a PE discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria. Il NO si impegna quando possibile a comunicare alla CP_1
NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente le date di partenza della figlia in modo Pt_1
tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. La ragazza trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni della stessa e in base alle ferie che al genitore vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il giorno Controparte_1 Parte_1
PE 27 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , la somma complessiva PE1
PE di euro 300,00 mensili (pari ad euro 100,00 per il figlio ed euro 200,00 per la figlia , PE1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
- dichiara, per il resto, l'inammissibilità delle domande proposte;
- spese compensate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 30.1.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1942 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 17.1.2024 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. PONTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA PALEOCAPA 18/9
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MORIELLI RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VICO
DELL'OLIVO 4/1 17017 MILLESIMO, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come infra.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di quel Comune al n. 92, Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004. PE Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (18.9.2004), oggi maggiorenne, e (9.8.2009), PE1
tuttora minore d'età. I coniugi, comparsi nanti al Presidente in data 13.7.2022, si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 1187/22 del 14.7.2022.
Conviene, innanzitutto, rappresentare in estrema sintesi le rispettive prospettazioni e domande delle parti che hanno ampiamente sviluppato le proprie rispettive difese, parcellizzandole però in un'esposizione minuziosa di circostanze, fatti, rivendicazioni e reciproche accuse, in concreto ininfluenti al fine del decidere.
Di seguito si riportano, pertanto, i profili più rilevanti delle difese e domande proposte da ciascuna delle parti, al fine di rendere la motivazione più chiara e centrata, mettendo a fuoco soltanto le questioni su cui effettivamente la decisione trova fondamento.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, depositato in data25.8.2023, ha lamentato di essere stata vittima di gravi violenze da parte del coniuge, richiamando i fatti occorsi in data 16.12.2020 e le conseguenze civili e penali che ne sono conseguite per il IG. . CP_1
Ha poi rappresentato di essere residente, unitamente ai figli, in Millesimo ed ivi occupata come OSS alle
Org dipendenze di una presso una . Org_1
Ha dedotto di occuparsi, in via esclusiva dei figli, essendosi il coniuge trasferito a Palermo ove è occupato per la e non avendo alcuna rete familiare di supporto. Parte_2
Ha precisato che, in sede di separazione, i coniugi avevano previsto che il padre avesse facoltà di vedere i figli almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i figli risiedono, oltre che 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e, in alternanza annuale, 2 giorni per le vacanze pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. Era altresì stato previsto che i figli avessero facoltà di far visita al padre a Palermo, a sue spese, in modo da poter vivere e condividere la vita del padre a Palermo.
Ebbene, la ricorrente ha dedotto che gli incontri padre-figli non si sono svolti secondo queste modalità e sono stati assolutamente sporadici.
Ha inoltre spiegato che la ex casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, è locata a terzi ma il canone riscosso non è sufficiente a coprire la rata del mutuo acceso per l'acquisto.
Ha riferito che entrambi i figli studiano ed il figlio maggiore ha prestato attività lavorativa nel periodo estivo. PE Ha fatto presente che la figlia non vuole viaggiare da sola per raggiungere il padre in Sicilia.
Tanto premesso, la IG.ra ha così rassegnato le proprie conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale Parte_1
adito, Voglia, previa audizione della figlia minore , a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3) n. 2 Persona_3
lettera b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la NOa ed il NO e celebrato in Napoli in data Parte_1 Controparte_1
04.06.2004, l'atto corrispondente è stato trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n 92 sez. W, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
PE Cancelleria;
b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso l'abitazione della madre sita in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; c) il figlio è maggiorenne, PE1
non economicamente autosufficiente , frequenta ancora la scuola superiore e vivrà con la madre in Millesimo
(SV) Via Piave n. 12/7. d) Disporre che, il padre che ha trasferito la propria residenza Controparte_1
in Palermo, abbia facoltà di vedere i figli almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i ragazzi risiedono, tenendoli con sé dall'arrivo alla partenza. I ragazzi trascorreranno la giornata con il padre
e potranno fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare CP_1
alla NOa almeno con 20 giorni di anticipo, le date in cui raggiungerà i figli a Millesimo. E' fatta Pt_1
salva la facoltà per il padre di vederli anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo avviso alla madre almeno 15 giorni prima. I figli, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potranno raggiungere il padre in Sicilia. e) Qualora per motivi di studio, lavoro, salute PE1
o personali non potesse raggiungere il padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, disporre
PE che il NO sostenga le spese necessarie, ad accompagnare personalmente la figlia durante CP_1
i voli aerei da e per Genova, Torino, Milano, Cuneo Levaldigi, Napoli e/o Palermo, (ove il servizio di PE accompagnamento minori non sia previsto sul volo di linea scelto dal padre), finchè non si sentirà di volare da sola. f) Disporre che il NO comunichi alla NOa almeno entro il giorno 10 CP_1 Pt_1
del mese precedente le date di partenza dei figli in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. g) Disporre che i figli trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni dei ragazzi, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
h) Disporre che il NO corrisponda alla NOa quale contributo CP_1 Pt_1
PE al mantenimento per i figli e , la somma totale di € 600,00 mensili. L'importo di € Persona_4
PE 300,00 relativo alla quota di contributo al mantenimento della figlia sarà da versarsi sul conto corrente della NOa IBAN: IT 54 J 01005 0600000000006153, mentre il contributo al mantenimento dovuto Pt_1
per il figlio pari a 300,00 € verrà versato direttamente su carta prepagata o conto corrente PE1
intestato a . Entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 27 di ogni Persona_4
mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Gli importi dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dovranno essere versati integralmente alla PE1 Persona_3 PE data stabilita. i) Nel momento in cui e/o sottoscriveranno un contratto di lavoro (esclusi i PE1
contratti a intermittenza o a tempo determinato), e saranno economicamente autosufficienti, il contributo al mantenimento verrà automaticamente meno. j) Disporre che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, posto che il signor beneficia di copertura assicurativa estesa che prevede la Controparte_1
possibilità di evitare e/o avere riduzioni dei costi delle spese medico-sanitarie per i figli vengano da lui sostenute, qualora i figli possano usufruire della polizza assicurativa di quest'ultimo. In difetto dichiarare che le spese straordinarie per visite medico-sanitarie non coperte dal SSN siano a carico di entrambi i genitori ed il NO provvederà al rimborso immediato del 50% della somma sostenuta dalla CP_1
NOa k) Disporre che il signor versi il 50% delle spese straordinarie così Pt_1 Controparte_1
specificate: spese per corsi sportivi, spese scolastiche per l'acquisto di libri e materiale didattico ed eventuale iscrizione a servizio dopo-scuola, spese di abbonamento per bus per raggiungere l'istituto scolastico frequentato dai ragazzi. l) Disporre che la NOa incassi l'intero importo percepito a titolo Parte_1
di locazione dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena n. 10, che andrà a coprire parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
m) Disporre che il NO , provveda pro quota al pagamento delle restanti somme dovute a titolo CP_1
di mutuo acceso per l'acquisto dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena 10 solo ed esclusivamente quando detto immobile risulti locato. La rata residua del mutuo in oggi pari ad € 119,16 verrà corrisposta al 50% dai coniugi. n) Disporre che l'intera rata del mutuo in caso di caducazione del contratto di locazione
e/o insolvenza del conduttore, venga corrisposta al 50% dai NOi ed . o) Disporre a carico Pt_1 CP_1
dei NOi e al 50% le somme dovute a titolo di ordinaria e straordinaria manutenzione Pt_1 CP_1
relative all'immobile (riparazioni, manutenzione, ecc) oltre alle spese condominiali relative all'ex casa coniugale. p) Disporre a carico del NO il versamento della somma relativa all'assicurazione CP_1
accesa sull'ex casa coniugale a lui intestata. q) Disporre che la NOa percepisca il 100% degli Pt_1
importi versati con l'Assegno Unico, in quanto genitore che si occupa in modo esclusivo di entrambi i figli dopo il trasferimento in Sicilia del padre. r) Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. s) Disporre che i coniugi possano richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli e ”. PE1 Persona_3
Il resistente, costituitosi in giudizio, si è associato alla domanda in punto status, mentre ha contestato ogni ulteriore prospettazione e domanda, puntualizzando: di non aver mai usato violenza alla moglie, ma di aver avuto con lei soltanto un accesso confronto;
di aver fatto ricorso, in sede penale, ad un rito alternativo soltanto per evitare il coinvolgimento dei figli;
che a lungo la moglie gli avrebbe proposto di riprendere la
PE loro relazione;
di aver visto e tenuto con sé i figli a Millesimo e che “ e si sono recati dal padre PE1 e Palermo in diverse occasioni e in altre, sempre con il papà, hanno visitato città come Roma e Napoli”; che
“dal settembre 2022 al maggio 2023, il IG. oltre all'orario di lavoro che gli occupa praticamente CP_1
tutta la giornata, ha dovuto svolgere il programma di messa alla prova per un totale di 240 ore in meno di
9 mesi”, ragione per cui ha avuto meno spazi per raggiungere i figli a Millesimo;
che, in ogni caso, le visite ai figli impongono al padre esborsi per i viaggi e per l'organizzazione della routine quotidiana;
che il figlio ma ha anche svolto un lavoro stagionale;
che “la figlia ha mai espresso il timore Persona_5 PE6
di viaggiare in aereo da sola”; di percepire uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro, esclusi gli straordinari;
di essere gravato da oneri alloggiativi per 450,00 euro;
di essere sempre stato puntuale nel versamento del contributo di 350,00 euro, previsto in sede di separazione per il mantenimento di entrambi i figli, nonché nel pagamento del 50% delle spese straordinarie ed anzi di aver spesso sopportato ulteriori spese, in via esclusiva, per i figli.
Muovendo da tali prospettazioni, il resistente ha chiesto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i NOi e Controparte_1
in Napoli in data 04.06.2004 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1
di Napoli dell'anno 2004, Parte II, Serie A, n. 92, sez. W, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto
Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza di entrambi i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 898/1970, alle seguenti condizioni:
1. la figlia PE minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso
l'abitazione della madre sita in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; 2; il figlio maggiorenne, frequenta PE1
ancora la scuola superiore e vivrà con la madre in Millesimo (SV) Via Piave n. 12/7; 3. il padre CP_1
ha trasferito la propria residenza in Palermo, pertanto avrà facoltà di vedere i figli almeno un fine
[...]
settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove i ragazzi risiedono, tenendoli con sé dall'arrivo alla partenza. I ragazzi trascorreranno la giornata con il padre e potranno fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 20 giorni di CP_1 Pt_1
anticipo, le date in cui raggiungerà i figli a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vederli anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni degli stessi e previo avviso alla madre almeno 15 giorni prima. I figli, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potranno raggiungere il padre in Sicilia.
4. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non potesse raggiungere il PE1
PE padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere
e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria (ove il servizio di accompagnamento minori non sia previsto sul volo di linea scelto dal padre).
5. Il NO si CP_1
impegna quando possibile a comunicare alla NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente Pt_1
le date di partenza dei figli in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi.
Qualora la signora esclusivamente per motivi personali e non di salute, avesse la necessità di Pt_1
modificare la calendarizzazione delle visite padre-figli concordata di volta in volta, dovrà darne preavviso al signor con almeno 15 giorni di anticipo e sarà lei a provvedere alle spese per il viaggio dei figli.
6. CP_1
I ragazzi trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni dei ragazzi e in base alle ferie che allo stesso vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze
Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale).
7. Il padre
PE corrisponderà alla NOa quale contributo al mantenimento per i figli e , la Pt_1 Persona_4
somma totale di € 284,28 mensili. L'importo di euro 184,28 relativo alla quota di contributo al
PE mantenimento della figlia sarà da versarsi sul conto corrente della NOa IBAN: IT 54 J 01005 Pt_1
0600000000006153, mentre il contributo al mantenimento dovuto per il figlio pari a 100,00 € PE1
verrà versato direttamente su carta prepagata o conto corrente intestato a . Entrambi i Persona_4
versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 27 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Gli importi dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e PE1 [...]
PE
dovranno essere versati integralmente alla data stabilita.
8. Nel momento in cui e/o PE3 PE1
sottoscriveranno un contratto di lavoro (esclusi i contratti a intermittenza), il contributo al mantenimento verrà automaticamente meno.
9. In punto spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, posto che il signor beneficia di copertura assicurativa estesa che prevede la possibilità di evitare e/o Controparte_1
avere riduzioni dei costi delle spese medico-sanitarie per i figli, la signora prima di effettuare Pt_1
qualsiasi spesa, dovrà previamente avvisare il signor per far sì che i figli possano usufruire della CP_1
polizza assicurativa di quest'ultimo. Per ciò che concerne le spese straordinarie così come specificate in narrativa, il signor verserà il 50%. 10. La signora incasserà l'intero Controparte_1 Parte_1
importo percepito a titolo di locazione dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena n. 10, che andrà
a coprire parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso. 11. Il NO e la NOa CP_1 [...]
, provvederanno pro quota al pagamento delle restanti somme dovute a titolo di mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto dell'ex casa coniugale sita in Cengio (SV), Via Arena 10 solo ed esclusivamente quando detto immobile risulti locato;
l'intera rata del mutuo verrà, corrisposta al 50% dai NOi ed , in Pt_1 CP_1
caso di caducazione del contratto di locazione e/o insolvenza del conduttore. Qualora fosse necessario esperire azioni legali afferenti la morosità del conduttore (procedure esecutive, sfratti ecc…) le somme sostenute per tali azioni saranno ripartite al 50% tra i signori e , così come, sempre suddivisi Pt_1 CP_1
al 50%, saranno gli importi recuperati con il buon esito delle predette azioni. 12. Le somme dovute a titolo di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all'immobile (riparazioni, manutenzione, ecc) oltre alle spese condominiali relative all'ex casa coniugale saranno a carico dei NOi e al 50%. 13. Pt_1 CP_1
Gli esborsi a titolo di IMU e/o altra tassazione relativa alla proprietà immobiliare, saranno ripartite al 50% tra la signora e il signor . 14. Ogni eventuale beneficio fiscale relativo agli interessi maturati Pt_1 CP_1
in costanza di rapporto di mutuo dell'immobile di comproprietà Paura-Iaccarino, verrà usufruito al 50% tra gli ex coniugi. 15. Il NO si impegna a versare la somma relativa all'assicurazione accesa CP_1
sull'ex casa coniugale ed a lui intestata. 16. La NOa percepirà il 100% degli importi versati con Pt_1
l'Assegno Unico. 17. La signora si impegna ad effettuare ogni richiesta di sussidi e/o bonus statali Pt_1
(libri, trasporti ecc...) a favore dei figli corrispondendo la metà degli importi erogati (50%) al signor
. 18. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. 19. I coniugi si rilasciano CP_1
autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per la figlia
[...]
. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, CPA di legge”. PE3
Entrambe le parti si sono avvalse nella facoltà di depositare ulteriori memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e sono infine comparse all'udienza dell'11.10.2023 nella quale sono state sentite.
In occasione della predetta udienza, la ricorrente ha chiarito di essere gravata da un canone di locazione pari a 250,00 euro nonché da una rata del mutuo, peraltro cointestato, per l'acquisto della ex casa familiare pari a 468,00 euro.
Ha riferito di percepire uno stipendio di circa 1.000,00 euro mensili netti, oltre al 50% dell'assegno unico PE per (100,00 euro) ed oltre al canone della locazione della ex casa familiare, in comproprietà col coniuge, per 350,00 euro. Org Riguardo ai figli, la ricorrente ha dichiarato: “ fa l' di Savona. Ha fatto un corso da barman e PE1
ha conseguito l'attestato. E' stato assunto solo il venerdì e sabato sera in un locale di Savona dove fa il barman, con uno stipendio di 500,00 euro al mese. per pubblicizzarsi ha portato a termine un sito PE1
internet per il locale in cui lavora;
ha avuto altre richieste, ma al momento non sta chiedendo soldi. I proprietari del locale hanno però detto che gli faranno un pensierino. Nel periodo estivo ha lavorato di più e
PE Org i soldi li ha messi da parte che deve acquistarsi una macchina più decente. frequenta l' di Savona, al primo anno. Entrambi i figli hanno buoni rapporti col padre. Qualche volta hanno screzi ma come in tutte le famiglie. Lo vedono di rado, ma lo sentono telefonicamente. Nel periodo estivo dovrebbero stare col papà PE per 15 giorni. Quest'anno c'è andata solo per 13 giorni, l'anno scorso c'è stata 17 giorni. Quest'anno non voleva andare ma non per il papà ma perché ha una sua cerchia di amici e poi percepisce la mia mancanza. Anche a Natale i ragazzi dovrebbero stare una settimana dal padre, ma questo non avviene sempre. I viaggi per portare i ragazzi all'aeroporto sono a mio carico, mentre i voli aerei li paga il padre”.
Il resistente, per parte sua, ha rappresentato di essere gravato da un canone di locazione pari a 450,00 euro, ma di versare in nero al locatore ulteriori 50,00 euro mensili.
Ha chiarito di essere occupato per la con contratto a tempo indeterminato e pieno e di Parte_2
percepire, per l'attività prestata, lo stipendio di 1.700,00 euro oltre straordinario.
Ha ammesso di non provvedere in alcuna misura al pagamento della rata di mutuo.
Relativamente ai figli, il resistente ha dichiarato: “ lavora in un bar qui a Savona e fa il barman. PE1
Quando c'è la scuola va solo il venerdì ed il sabato, durante le vacanze estive è andato tutti i giorni con uno di riposo. Percepisce circa 500,00 euro nel periodo invernale, 1.200,00 euro nel periodo estivo. Prosegue comunque gli studi e sta facendo pure siti internet per il locale dove lavora. Ho uno splendido rapporto con
i miei figli, ogni occasione è buona per stare insieme. Li sento telefonicamente più volte al giorno. Anche con
PE
con la quale parliamo di tutto. Stiamo ore e ore in videochiamata la sera. Quest'anno è stato un anno particolare perché ho dovuto scontare una pena di messa alla prova, ma mediamente ogni mese/mese e mezzo o io vengo dai miei figli o i miei figli vengono da me. Sono sempre alla ricerca di offerte per voli aerei.
Se capitano festività ci vediamo anche a Roma che c'è mio fratello o a Napoli dove abitano i miei genitori.
Quando vengo a Millesimo o ho un amico che mi ospita o vado in un piccolo alberghetto a Cengio che si prende 30 euro a notte. Preferisco che i ragazzi vengano da me a Palermo perché mia moglie mi ha più volte minacciato. Con riguardo alle decisioni che riguardano i figli, riusciamo a dialogare”.
PE La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'ascolto della minore , finché all'udienza del
17.1.2024 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, si siano confrontati in sede penale e nel presente giudizio con toni aspri, avanzino reciprocamente accuse e rivendicazioni incompatibili con qualsiasi ipotesi di riconciliazione inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle odierne parti in Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 92, Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004.
A questo punto, il Collegio rileva preliminarmente che le domande che entrambe le parti hanno formulato con riguardo al mutuo, alla locazione della ex casa coniugale, alla sua manutenzione ed alle relative spese condominiali, tasse e assicurazione risultano inammissibili in quanto esorbitanti rispetto ai limiti di cognizione propri del presente giudizio.
Tanto chiarito, è bene procedere alla regolamentazione dell'affido, della collocazione e delle visite
PE relativamente alla figlia minore , oggi quattordicenne (nulla può, invece, prevedersi rispetto al figlio ormai diciannovenne). PE1
Il Collegio ritiene che dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie non siano emerse ragioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, ragione per cui le domande congiunte delle parti di disporre tale affido meritano senz'altro accoglimento.
Le parti hanno rassegnato, anche in punto collocazione, conclusioni concordi che il Collegio ritiene di recepire, dovendo senz'altro confermarsi la collocazione prevalente della minore presso la madre con la quale vive, insieme al fratello, fin dalla disgregazione dell'unità familiare.
Da ultimo, pure con riguardo al regime delle visite, le parti hanno precisato conclusioni sostanzialmente concordi (fatto salvo qualche profilo di dettaglio) che, dunque, in questa sede il Collegio, anche tenuto conto dei provvedimenti temporanei e provvisori di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. e degli esiti dell'ascolto della
PE minore , di fatto recepisce.
PE Più precisamente, il Collegio stabilisce che il padre avrà facoltà di vedere la figlia almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove la ragazza risiede, tenendola con sé dall'arrivo alla partenza. La ragazza trascorrerà la giornata con il padre e potrà fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 5 giorni di anticipo, CP_1 Pt_1
le date in cui raggiungerà la figlia a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vedere la figlia anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni della stessa e previo avviso alla madre almeno
5 giorni prima. La figlia, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potrà raggiungere il padre in Sicilia. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non intendesse raggiungere il PE1
PE padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria. Il NO si impegna CP_1
quando possibile a comunicare alla NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente le date di Pt_1
partenza della figlia in modo tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. La ragazza trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni della stessa e in base alle ferie che al genitore vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale). Resta da affrontare la questione economica, tenendo presente che non vi è alcuna domanda di assegno divorzile, ma che le parti controvertono solo in ordine all'entità del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli.
PE E', infatti, pacifico che il mantenimento sia dovuto non solo per , oggi ancora minore, ma anche per maggiorenne ma pacificamente ad oggi non ancora economicamente autonomo, fermo restando PE1
che nella determinazione dell'ammontare del contributo dovuto per dovrà certamente tenersi PE1
conto del fatto che lo stesso svolge attività lavorativa retribuita che, pur non garantendogli l'autosufficienza economica, gli procura comunque risorse da destinare ai propri bisogni.
Ora, poiché l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori, in proporzione alla rispettiva capacità economica, occorre esaminare la documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti.
La IG.ra ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 da cui risulta un Parte_1
reddito annuo lordo pari a 18.413,00 euro (al netto delle imposte 15.790,00 euro corrispondenti a circa
1.300,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 18.757,00 euro (al netto delle imposte 16.300,00 euro corrispondenti a circa 1360,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 19.119,00 euro (al netto delle imposte 16.869,00 euro (al netto delle imposte 16.869,00 euro corrispondenti a circa 1.400,00 euro mensili su 12 mensilità).
L'attrice ha prodotto i di lei prospetti paga marzo a luglio 2023 da cui risulta la sua assunzione alle dipendenze della dal 3.7.2021 a tempo pieno e indeterminato. Controparte_2
Org La ricorrente ha un conto corrente ad essa intestato in via esclusiva sul quale viene accreditato il di lei stipendio. L'attrice non ha prodotto gli estratti di questo conto degli ultimi tre anni, ma solo quelli del periodo dall'1.10.2021 al 31/12/2021. Ha altresì un libretto postale di cui non ha depositato le movimentazioni, ma soltanto il saldo al 31.12.2022 (13,53 euro). E' pure titolare di una postepay di cui non sono stati depositati gli estratti con saldo al 31.12.2022 pari a 3.93 euro.
Orga La IG.ra ha poi prodotto gli estratti del conto cointestato col coniuge dal 19.10.2021 al 23.12.2021 Pt_1
dall'1.10.2022 al 31.12.2022; su questo conto ci sono gli addebiti di diversi finanziamenti e dell'assicurazione sul mutuo.
Il Collegio rileva che la IG.ra ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 e Pt_1
degli estratti dei propri conti correnti, malgrado la chiara previsione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e malgrado l'ordine di integrazione impartito dal Giudicante con l'ordinanza dell'11.10.2023. Dovrà, dunque, trovare applicazione l'art. 473bis.18 c.p.c. per cui “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art.
96”.
Quanto al IG. , ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 da cui risulta un CP_1
reddito annuo lordo pari a 33.552,00 euro (al netto delle imposte 25.508,00 euro (al netto delle imposte euro corrispondenti a circa 2125,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 22.311,00 euro (al netto delle imposte 18.161,00 corrispondenti a circa 1.500,00 euro mensili su 12 mensilità), la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 da cui risulta un reddito annuo lordo pari a 22.676,00 euro (al netto delle imposte 18.866,00 euro corrispondenti a circa
1570,00 euro mensili su 12 mensilità).
Come si può constatare, l'andamento dei redditi del convenuto è crescente e certamente di buon livello.
Il resistente ha depositato anche una busta paga da cui risulta alle dipendenze della dal Parte_2
4.10.2021 con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Egli risulta titolare in via esclusiva di un conto corrente sul quale vengono versate le di lui Org_5
retribuzioni. Di tale conto sono stati depositati gli estratti relativi esclusivamente al periodo dal primo trimestre 2020 al secondo trimestre 2023. Fra le movimentazioni si segnala, per quanto qui d'interesse,
l'accredito in data 4.2.2021 di euro 200,00 con la causale “regalo telefono” da parte di “
[...]
, l'accredito del 9.8.2022 di euro 100,00 con la causale “regalo telefono” da parte di Parte_3
, l'accredito in data 10.9.2022 di euro 500,00 con causale Parte_3
“regalo” da parte di “ e ” nonché l'accredito in data 27.12.2022 di Persona_7 Org_6
Or euro 20.000,00 con la causale “regalo di natale” da parte di “ e , Persona_7 Org_6
operazioni tutte indicative del fatto che il resistente ha alle spalle una famiglia d'origine che lo sostiene economicamente.
Il convenuto non ha, invece, depositato gli estratti delle movimentazioni della carta postepay di cui ha affermato di essere titolare né la documentazione relativa all'assicurazione sulla vita di cui è parimenti titolare.
Anche in tal caso il Collegio darà applicazione all'art. 473bis.18 c.p.c.
A fronte delle rispettive posizioni economiche delle parti, come emerse all'esito dell'istruttoria espletata, constatato che il resistente riceve aiuti economici dalla famiglia d'origine, considerato che entrambe le parti hanno versato in atti documentazione economica incompleta, tenuto conto dell'età dei figli nonché della circostanza che il figlio ha, da ultimo, reperito una nuova occupazione e, pur proseguendo negli PE1
studi, ha risorse da destinare ai propri bisogni, considerato il limitatissimo regime degli incontri e gli oneri economici che ne conseguono per il padre, tenuto conto che il mutuo della ex casa familiare in comproprietà grava di fatto integralmente sulla ricorrente che, però, percepisce per intero i canoni della relativa locazione, dato atto che entrambe le parti sono gravate da oneri alloggiativi, il Collegio ritiene congruo porre a carico di per il mantenimento dei figli la somma complessiva di 300,00 euro mensili (100,00 Controparte_1
PE euro per il figlio e 200,00 euro per la figlia ), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, PE1
da corrispondere in favore di entro il giorno 27 di ogni mese, oltre al 60% delle spese Parte_1
straordinarie intese come di seguito si va ad illustrare.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Il Collegio rappresenta che la quantificazione del contributo ordinario operata in questa sede tiene conto del diverso regime delle spese straordinarie adottato rispetto al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto all'assegno unico, lo stesso deve essere riconosciuto a norma di legge.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in
Napoli in data 4.6.2004 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 92,
Parte II, Serie A, Sezione W, Anno 2004;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
PE
- dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
- stabilisce la collocazione prevalente della predetta minore presso la madre ricorrente;
PE
- stabilisce che il padre avrà facoltà di vedere la figlia almeno un fine settimana ogni mese, recandosi a Millesimo dove la ragazza risiede, tenendola con sé dall'arrivo alla partenza. La ragazza trascorrerà la giornata con il padre e potrà fare ritorno presso la casa della madre per dormire. Il
NO si impegna a comunicare alla NOa almeno con 5 giorni di anticipo, le CP_1 Pt_1
date in cui raggiungerà la figlia a Millesimo. E' fatta salva la facoltà per il padre di vedere la figlia anche oltre il weekend mensile, compatibilmente con gli impegni della stessa e previo avviso alla madre almeno 5 giorni prima. La figlia, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici, potrà raggiungere il padre in Sicilia. Qualora per motivi di studio, lavoro, salute o personali non PE1
intendesse raggiungere il padre in Sicilia per le vacanze o nel week end concordato, sarà a PE discrezione di scegliere se raggiungere il padre in Sicilia, avendo la possibilità di viaggiare da sola, oppure chiedere al padre di andarla a prendere e accompagnarla personalmente durante i voli aerei dalla Sicilia alla Liguria. Il NO si impegna quando possibile a comunicare alla CP_1
NOa almeno entro il giorno 10 del mese precedente le date di partenza della figlia in modo Pt_1
tale da permettere alla madre di organizzarsi con i turni lavorativi. La ragazza trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, tenendo in considerazione le esigenze e gli impegni della stessa e in base alle ferie che al genitore vengono imposte, nonché con alternanza annuale 2 giorni per le vacanze Pasquali e almeno 8 giorni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio (con alternanza annuale);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad entro il giorno Controparte_1 Parte_1
PE 27 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , la somma complessiva PE1
PE di euro 300,00 mensili (pari ad euro 100,00 per il figlio ed euro 200,00 per la figlia , PE1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come specificate in parte motiva;
- dichiara, per il resto, l'inammissibilità delle domande proposte;
- spese compensate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 30.1.2024
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo