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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 5816/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/01/1974, residente in GENOVA, VIA SACHERI 18/14, elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 16/3 presso lo studio dell'Avv. NOTARI
CA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3 il 05/07/1973, residente in GENOVA, VIA SACHERI 18/14, elettivamente domiciliato in Genova, Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv.
NI RA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 udienza dell'11/11/2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che all'udienza di comparizione personale dei coniugi dell'11/11/2025 gli stessi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni indicate a verbale di tale udienza, che gli stessi hanno sottoscritto per conferma e da intendersi richiamate;
Rilevato che, visto l'accordo raggiunto dalle parti circa le condizioni della loro separazione nei termini citati, devono conseguentemente ritenersi rinunciate le rispettive domande di addebito svolte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, così come la domanda riconvenzionale di divorzio contenuta nella comparsa di costituzione del convenuto;
Rilevato che non risultano in atti, a seguito degli accertamenti svolti, elementi ostativi rispetto ad una definizione congiunta del giudizio alle condizioni secondo cui è intervenuto accordo fra le parti di cui al citato verbale di udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova in data 27 maggio 2001, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nati due figli, , a Genova il 23 gennaio 2005 Per_1
(C.F. e , a Genova il 16 marzo 2012 (C.F. C.F._5 Per_2
); C.F._6
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 02.12.2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/01/1974
E
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 05/07/1973,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) “I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 2) La casa coniugale di Genova Via Sacheri 18/14 viene assegnata alla Signora con collocazione dei figli, nata a Parte_1 Persona_3
Genova il 23.01.2005 e nato a [...] il [...], Persona_4
presso di lei, anche della figlia maggiorenne, ma ancora Per_1 economicamente non autosufficiente sebbene ad oggi impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato;
3) A decorrere, quindi, dal mese di novembre 2025 tutte le spese relative alla casa coniugale (es. ordinaria amministrazione, utenze, assicurazione) verranno sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
4) Il Sig. provvederà al ritiro di tutti i suoi beni personali, nessuno escluso, Pt_2
presenti all'interno dell'immobile sopra menzionato entro e non oltre la data del 30 novembre 2025 previo accordo con la moglie sulla data e sull'orario, alla presenza anche di un testimone per parte ed in assenza dei figli. All'uopo il Sig. avrà diritto di accedere una prima volta al fine di individuare Pt_2
quali siano i propri beni personali di cui chiede l'asporto e, quindi, una seconda volta per prelevarli (fatta salva la necessità di un ulteriore accesso per riuscire a completare l'asporto completamente), sempre previo accordo su data e orario. Fatto salvo il ritiro di quanto sopra, il Sig. non richiederà Pt_2
l'apprensione di arredi dell'abitazione
5) Il sig. , altresì, provvederà, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre Pt_2
2025, a trasferire altrove la propria residenza.
6) Viene disposto l'affido condiviso del figlio minore a ciascun Per_2
genitore, con collocazione presso la madre. Le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio (quali a titolo di esempio quelle relative alla salute, alla formazione ed agli studi, alle attività ludico-sportive), tenuto conto delle inclinazioni ed esigenze del figlio stesso, saranno prese di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le Parti dovranno improntare i loro rapporti all'insegna del reciproco rispetto, della chiarezza e della collaboratività, nel supremo interesse del minore.
7) Il padre potrà vedere e stare con il figlio per non meno di due weekend al mese (prevedendo eventuali pernottamenti allorché il Sig. avrà la Pt_2
possibilità di reperire un alloggio per sé), oltre ad altri giorni infrasettimanali, con preavviso alla mamma di almeno 12 ore e fatti salvi diversi impegni già presi da . Le Festività verranno regolate secondo il criterio Per_2 dell'alternanza e considerato che per il corrente anno 2025, la Signora avrà come unico giorno di riposo il 25 dicembre lo stesso trascorrerà Pt_1
detto giorno con la mamma, mentre trascorrerà la vigilia di Natale e Santo
NO con il papà. I genitori concorderanno quindi come regolare le successive festività di Capodanno e dell'Epifania in modo tale che Per_2 possa trascorrere una delle due con un genitore e l'altra con l'altro genitore.
Per gli anni successivi varrà il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente. Qualora le circostanze lo richiedano, secondo sempre i bisogni, le necessità e le richieste del figlio minore ed in base anche alle Per_2
esigenze lavorative dei coniugi, si potranno concordare variazioni rispetto a quanto più sopra indicato. La Sig.ra si impegna a far sì che gli Pt_1
eventuali impegni per possano essere fissati in modo tale che non Per_2 vadano a cadere sempre nei giorni o nei weekend di competenza del papà, ma avendo cura di garantire l'effettiva frequentazione tra padre e figlio. Durante le vacanze estive il papà avrà diritto di tenere con sé il figlio per non meno di due settimane anche non consecutive, trascorse le quali, sarà, Per_2 tuttavia, libero di decidere se trascorrere una ulteriore settimana (anche non consecutiva) con il papà. A tal fine i coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 31 di maggio di ciascun anno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8) Allo scopo di definire tutti i rapporti economici tra le parti, i coniugi convengono quanto segue: che il signor , quale contributo Parte_2
per il mantenimento dei figli verserà nelle mani della madre, la somma di euro 400,00, da imputarsi € 100,00 per la figlia ed € 300,00 per il Per_1 figlio mediante assegno mensile da corrispondere entro il 15 di ogni Per_2
mese a partire dal corrente mese di novembre 2025, con bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] conto corrente intestato Controparte_2 alla Sig.ra assegno rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT. Il sig. contribuirà, inoltre, in ragione del Parte_2
50%, sulla scorta di quanto stabilito dal verbale di riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016, alle spese mediche straordinarie, non fornite dal SSNN, che si dovessero rendere necessarie per il figlio nonché al
50 % delle spese scolastiche straordinarie, sportive, ricreative, e comunque sempre previo accordo di entrambi i genitori. In particolare l'eventuale iscrizione del figlio a istituti scolastici privati o legalmente riconosciuti, o a attività ludiche e/o sportive non previamente concordate, resterà ad esclusivo carico del soggetto che pretenda di usufruire di tali prestazioni per il figlio. In ragione di quanto sopra i coniugi si impegnano fin d'ora a far sì che gli scontrini relativi alle spese per il figlio siano rilasciati con il codice fiscale del medesimo. Occorre precisare che tra le spese fino ad oggi concordate e condivise tra i coniugi ci sono quelle delle lezioni di ripetizione che il figlio minore usufruisce ormai dalla prima media per circa due ore alla Per_2
settimana o comunque a seconda delle necessità per l'importo di € 13,00 all'ora e continuerà per tutto il corrente anno scolastico. La spesa per tali ripetizioni verrà assolta in via esclusiva dalla Sig.ra fino alla fine Pt_1
dell'anno scolastico. Eventuali lezioni private di cui si ponesse la necessità dopo la fine del presente anno scolastico, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi. Occorre, precisare, altresì, che relativamente alle
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 spese sportive, ad oggi concordate e condivise tra i coniugi, ci sono quelle per la pratica della pallacanestro sempre del figlio , la cui spesa Per_2
ammonterebbe ad € 380,00 annuali (per due allenamenti alla settimana) o €
260,00 annuali (per un allenamento a settimana). La spesa per tale attività sportiva, indipendentemente dalla scelta che effettuerà circa il Per_2
numero di allenamenti settimanali, verrà assolta in via esclusiva dal Sig.
, fino al mese di giugno 2026. Successivamente al mese di giugno 2026, Pt_2
eventuali rinnovi/proroghe di iscrizione a detto corso e/o a diversi corsi sportivi dovranno essere previamente concordati tra i coniugi. Ovviamente, in seguito, ci sarà l'esborso per il certificato medico di idoneità sportiva, spesa della quale si farà carico il sig . Pt_2
9) La Signora continuerà a percepire l'assegno unico per i figli. Pt_1
10) I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato
[...]
entro il 15 dicembre 2025, dando così tempo alla Signora CP_2 Pt_1
di trasferire l'addebito delle utenze su altro conto corrente.
11) La Sig.ra terrà per sé quanto sullo stesso conto corrente giacente al Pt_1 momento della chiusura.
12) L'altro conto corrente cointestato presso la BNL verrà mantenuto al solo fine del pagamento del mutuo;
il Sig. terrà per sé quanto sullo stesso conto Pt_2
giacente al momento in cui lui aprirà un proprio conto corrente (operazione da effettuarsi non oltre il 15/12/2025 e con impegno della Sig.ra a non Pt_1
operare sul conto BNL fino a tale data).
13) Le spese necessarie per l'estinzione del conto corrente , così Controparte_2
come per quello BNL allorché ciò accadrà, saranno a carico delle parti nella misura del 50%.
14) I coniugi si impegnano a provvedere al versamento mensile sul conto BNL della provvista, in ragione del 50% ciascuno, della quota della rata mensile del mutuo. La Signora provvederà a versare la sua quota entro il 30 Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 di ogni mese, contestualmente all'indicazione dell'ammontare della rata da pagare.
15) I mezzi (scooter e vettura) rimarranno assegnati al Sig. che continuerà a Pt_2
pagare le rate per entrambi. La Sig.ra non richiederà alcun Pt_1 conguaglio per detti mezzi.
16) La Signora si assume e si impegna ad adempiere, in via esclusiva, a Pt_1
tutti i debiti conseguenti a finanziamenti/prestiti di qualunque natura, dalla stessa contratti per proprie finalità in via esclusiva (indicati dalla Sig.ra in: prestito Intesa per € 177,06 mensili scadenza 1/6/2032 n. Pt_1
000077422236; prestito per € 102,80 mensili scadente 1/3/2032 n. CP_2
000076707181; prestito Compass € 112,86 mensili scadente 30/4/2028 n.
23874717; prestito Fiditalia per € 446,51 mensili scadente 28/12/2029 n.
701078696; prestito INDAP per € 178,23 mensili scadente giugno 2027; cessione V° dello stipendio per € 333,00 mensili scadenza agosto 2031) per i quali la medesima si impegna a manlevare e garantire il Sig. da ogni e Pt_2 qualsivoglia richiesta che potesse pervenirgli in ragione dei medesimi.
17) I Sigg.ri e concordano che non sussistono i presupposti per il Pt_2 Pt_1
riconoscimento, a favore di nessuno dei due coniugi, di un assegno di mantenimento e ciò anche in previsione delle modifiche all'impiego della
Sig.ra (previsione di esaurimento dei fondi da corrispondere per il Pt_1 lavoro supplementare – POA – da parte della ASL 3);
18) I coniugi si impegnano, potendo coltivare altri rapporti sentimentali, affinché
l'introduzione di terze persone nella vita affettiva e di relazione del figlio minore avvenga sempre in modo graduale avendo particolare Per_2
riguardo a non creare disorientamento nel figlio e/o confusione di ruoli parentali.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 19) Per quanto non previsto nel presente ricorso, i coniugi prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro nel superiore interesse del minore, si impegnano a risolvere eventuali problemi cercando soluzioni condivise.
20) i Sigg.ri e si autorizzano, fin d'ora, Parte_2 Parte_1 reciprocamente, al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore, concedendosi, altresì, ogni più ampia libertà di vita.
21) Spese interamente compensate tra le parti. “
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 148, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. n. 5816/2025 pendente fra:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/01/1974, residente in GENOVA, VIA SACHERI 18/14, elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 16/3 presso lo studio dell'Avv. NOTARI
CA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3 il 05/07/1973, residente in GENOVA, VIA SACHERI 18/14, elettivamente domiciliato in Genova, Via Gropallo 10/2, presso e nello studio dell'Avv.
NI RA (C.F. , che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 udienza dell'11/11/2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 02.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che all'udienza di comparizione personale dei coniugi dell'11/11/2025 gli stessi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni indicate a verbale di tale udienza, che gli stessi hanno sottoscritto per conferma e da intendersi richiamate;
Rilevato che, visto l'accordo raggiunto dalle parti circa le condizioni della loro separazione nei termini citati, devono conseguentemente ritenersi rinunciate le rispettive domande di addebito svolte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, così come la domanda riconvenzionale di divorzio contenuta nella comparsa di costituzione del convenuto;
Rilevato che non risultano in atti, a seguito degli accertamenti svolti, elementi ostativi rispetto ad una definizione congiunta del giudizio alle condizioni secondo cui è intervenuto accordo fra le parti di cui al citato verbale di udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova in data 27 maggio 2001, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dal matrimonio sono nati due figli, , a Genova il 23 gennaio 2005 Per_1
(C.F. e , a Genova il 16 marzo 2012 (C.F. C.F._5 Per_2
); C.F._6
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 02.12.2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/01/1974
E
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 05/07/1973,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) “I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 2) La casa coniugale di Genova Via Sacheri 18/14 viene assegnata alla Signora con collocazione dei figli, nata a Parte_1 Persona_3
Genova il 23.01.2005 e nato a [...] il [...], Persona_4
presso di lei, anche della figlia maggiorenne, ma ancora Per_1 economicamente non autosufficiente sebbene ad oggi impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato;
3) A decorrere, quindi, dal mese di novembre 2025 tutte le spese relative alla casa coniugale (es. ordinaria amministrazione, utenze, assicurazione) verranno sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
4) Il Sig. provvederà al ritiro di tutti i suoi beni personali, nessuno escluso, Pt_2
presenti all'interno dell'immobile sopra menzionato entro e non oltre la data del 30 novembre 2025 previo accordo con la moglie sulla data e sull'orario, alla presenza anche di un testimone per parte ed in assenza dei figli. All'uopo il Sig. avrà diritto di accedere una prima volta al fine di individuare Pt_2
quali siano i propri beni personali di cui chiede l'asporto e, quindi, una seconda volta per prelevarli (fatta salva la necessità di un ulteriore accesso per riuscire a completare l'asporto completamente), sempre previo accordo su data e orario. Fatto salvo il ritiro di quanto sopra, il Sig. non richiederà Pt_2
l'apprensione di arredi dell'abitazione
5) Il sig. , altresì, provvederà, entro e non oltre il prossimo 31 dicembre Pt_2
2025, a trasferire altrove la propria residenza.
6) Viene disposto l'affido condiviso del figlio minore a ciascun Per_2
genitore, con collocazione presso la madre. Le decisioni di maggiore rilevanza per il figlio (quali a titolo di esempio quelle relative alla salute, alla formazione ed agli studi, alle attività ludico-sportive), tenuto conto delle inclinazioni ed esigenze del figlio stesso, saranno prese di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le Parti dovranno improntare i loro rapporti all'insegna del reciproco rispetto, della chiarezza e della collaboratività, nel supremo interesse del minore.
7) Il padre potrà vedere e stare con il figlio per non meno di due weekend al mese (prevedendo eventuali pernottamenti allorché il Sig. avrà la Pt_2
possibilità di reperire un alloggio per sé), oltre ad altri giorni infrasettimanali, con preavviso alla mamma di almeno 12 ore e fatti salvi diversi impegni già presi da . Le Festività verranno regolate secondo il criterio Per_2 dell'alternanza e considerato che per il corrente anno 2025, la Signora avrà come unico giorno di riposo il 25 dicembre lo stesso trascorrerà Pt_1
detto giorno con la mamma, mentre trascorrerà la vigilia di Natale e Santo
NO con il papà. I genitori concorderanno quindi come regolare le successive festività di Capodanno e dell'Epifania in modo tale che Per_2 possa trascorrere una delle due con un genitore e l'altra con l'altro genitore.
Per gli anni successivi varrà il criterio dell'alternanza rispetto all'anno precedente. Qualora le circostanze lo richiedano, secondo sempre i bisogni, le necessità e le richieste del figlio minore ed in base anche alle Per_2
esigenze lavorative dei coniugi, si potranno concordare variazioni rispetto a quanto più sopra indicato. La Sig.ra si impegna a far sì che gli Pt_1
eventuali impegni per possano essere fissati in modo tale che non Per_2 vadano a cadere sempre nei giorni o nei weekend di competenza del papà, ma avendo cura di garantire l'effettiva frequentazione tra padre e figlio. Durante le vacanze estive il papà avrà diritto di tenere con sé il figlio per non meno di due settimane anche non consecutive, trascorse le quali, sarà, Per_2 tuttavia, libero di decidere se trascorrere una ulteriore settimana (anche non consecutiva) con il papà. A tal fine i coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 31 di maggio di ciascun anno;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8) Allo scopo di definire tutti i rapporti economici tra le parti, i coniugi convengono quanto segue: che il signor , quale contributo Parte_2
per il mantenimento dei figli verserà nelle mani della madre, la somma di euro 400,00, da imputarsi € 100,00 per la figlia ed € 300,00 per il Per_1 figlio mediante assegno mensile da corrispondere entro il 15 di ogni Per_2
mese a partire dal corrente mese di novembre 2025, con bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] conto corrente intestato Controparte_2 alla Sig.ra assegno rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT. Il sig. contribuirà, inoltre, in ragione del Parte_2
50%, sulla scorta di quanto stabilito dal verbale di riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15/9/2016, alle spese mediche straordinarie, non fornite dal SSNN, che si dovessero rendere necessarie per il figlio nonché al
50 % delle spese scolastiche straordinarie, sportive, ricreative, e comunque sempre previo accordo di entrambi i genitori. In particolare l'eventuale iscrizione del figlio a istituti scolastici privati o legalmente riconosciuti, o a attività ludiche e/o sportive non previamente concordate, resterà ad esclusivo carico del soggetto che pretenda di usufruire di tali prestazioni per il figlio. In ragione di quanto sopra i coniugi si impegnano fin d'ora a far sì che gli scontrini relativi alle spese per il figlio siano rilasciati con il codice fiscale del medesimo. Occorre precisare che tra le spese fino ad oggi concordate e condivise tra i coniugi ci sono quelle delle lezioni di ripetizione che il figlio minore usufruisce ormai dalla prima media per circa due ore alla Per_2
settimana o comunque a seconda delle necessità per l'importo di € 13,00 all'ora e continuerà per tutto il corrente anno scolastico. La spesa per tali ripetizioni verrà assolta in via esclusiva dalla Sig.ra fino alla fine Pt_1
dell'anno scolastico. Eventuali lezioni private di cui si ponesse la necessità dopo la fine del presente anno scolastico, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi. Occorre, precisare, altresì, che relativamente alle
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 spese sportive, ad oggi concordate e condivise tra i coniugi, ci sono quelle per la pratica della pallacanestro sempre del figlio , la cui spesa Per_2
ammonterebbe ad € 380,00 annuali (per due allenamenti alla settimana) o €
260,00 annuali (per un allenamento a settimana). La spesa per tale attività sportiva, indipendentemente dalla scelta che effettuerà circa il Per_2
numero di allenamenti settimanali, verrà assolta in via esclusiva dal Sig.
, fino al mese di giugno 2026. Successivamente al mese di giugno 2026, Pt_2
eventuali rinnovi/proroghe di iscrizione a detto corso e/o a diversi corsi sportivi dovranno essere previamente concordati tra i coniugi. Ovviamente, in seguito, ci sarà l'esborso per il certificato medico di idoneità sportiva, spesa della quale si farà carico il sig . Pt_2
9) La Signora continuerà a percepire l'assegno unico per i figli. Pt_1
10) I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato
[...]
entro il 15 dicembre 2025, dando così tempo alla Signora CP_2 Pt_1
di trasferire l'addebito delle utenze su altro conto corrente.
11) La Sig.ra terrà per sé quanto sullo stesso conto corrente giacente al Pt_1 momento della chiusura.
12) L'altro conto corrente cointestato presso la BNL verrà mantenuto al solo fine del pagamento del mutuo;
il Sig. terrà per sé quanto sullo stesso conto Pt_2
giacente al momento in cui lui aprirà un proprio conto corrente (operazione da effettuarsi non oltre il 15/12/2025 e con impegno della Sig.ra a non Pt_1
operare sul conto BNL fino a tale data).
13) Le spese necessarie per l'estinzione del conto corrente , così Controparte_2
come per quello BNL allorché ciò accadrà, saranno a carico delle parti nella misura del 50%.
14) I coniugi si impegnano a provvedere al versamento mensile sul conto BNL della provvista, in ragione del 50% ciascuno, della quota della rata mensile del mutuo. La Signora provvederà a versare la sua quota entro il 30 Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 di ogni mese, contestualmente all'indicazione dell'ammontare della rata da pagare.
15) I mezzi (scooter e vettura) rimarranno assegnati al Sig. che continuerà a Pt_2
pagare le rate per entrambi. La Sig.ra non richiederà alcun Pt_1 conguaglio per detti mezzi.
16) La Signora si assume e si impegna ad adempiere, in via esclusiva, a Pt_1
tutti i debiti conseguenti a finanziamenti/prestiti di qualunque natura, dalla stessa contratti per proprie finalità in via esclusiva (indicati dalla Sig.ra in: prestito Intesa per € 177,06 mensili scadenza 1/6/2032 n. Pt_1
000077422236; prestito per € 102,80 mensili scadente 1/3/2032 n. CP_2
000076707181; prestito Compass € 112,86 mensili scadente 30/4/2028 n.
23874717; prestito Fiditalia per € 446,51 mensili scadente 28/12/2029 n.
701078696; prestito INDAP per € 178,23 mensili scadente giugno 2027; cessione V° dello stipendio per € 333,00 mensili scadenza agosto 2031) per i quali la medesima si impegna a manlevare e garantire il Sig. da ogni e Pt_2 qualsivoglia richiesta che potesse pervenirgli in ragione dei medesimi.
17) I Sigg.ri e concordano che non sussistono i presupposti per il Pt_2 Pt_1
riconoscimento, a favore di nessuno dei due coniugi, di un assegno di mantenimento e ciò anche in previsione delle modifiche all'impiego della
Sig.ra (previsione di esaurimento dei fondi da corrispondere per il Pt_1 lavoro supplementare – POA – da parte della ASL 3);
18) I coniugi si impegnano, potendo coltivare altri rapporti sentimentali, affinché
l'introduzione di terze persone nella vita affettiva e di relazione del figlio minore avvenga sempre in modo graduale avendo particolare Per_2
riguardo a non creare disorientamento nel figlio e/o confusione di ruoli parentali.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 19) Per quanto non previsto nel presente ricorso, i coniugi prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro nel superiore interesse del minore, si impegnano a risolvere eventuali problemi cercando soluzioni condivise.
20) i Sigg.ri e si autorizzano, fin d'ora, Parte_2 Parte_1 reciprocamente, al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore, concedendosi, altresì, ogni più ampia libertà di vita.
21) Spese interamente compensate tra le parti. “
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 148, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9