TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1089/2023
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacchetti Francesca, con domicilio eletto in Modena, Viale Trento e Trieste, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.9.2023, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «nel merito
1 accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di CP_1
riliquidazione del 30.01.1023 e pertanto annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di qualsiasi tipo
di efficacia
accertare e dichiarare che la sig.ra in relazione al provvedimento oggi Parte_1 CP_1
impugnato, nulla deve all' a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, e ciò anche CP_1
perché in capo alla stessa non si profila alcun dolo rilevante ex lege
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese
generali, cpa ed iva nelle misure di legge».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di essere coniugata col sig. ; CP_2
2) di essere madre del minore nato a [...] in data [...] e Persona_1
convivente con i genitori presso la casa familiare di Modena, Strada Formigina n. 78/02; 3)
come il minore sia titolare della pensione INVCIV n. 07083491, con Persona_1
decorrenza 1.5.2016; 4) come a costui sia stato poi riconosciuto il diritto a percepire l'indennità
di frequenza, in ragione degli accertamenti compiuti nel corso della visita svoltasi nel 2021; 5)
di avere comunicato in data 10.8.2022 a come il figlio avrebbe frequentato l'anno CP_1
scolastico 2022 – 2023 all'estero, e precisamente in Spagna, a Siviglia, presso l'Istituto
salesiano della città, mantenendo però la residenza in Italia, sempre a Modena, sempre in Strada
Formigina n. 78/02; 6) di avere ricevuto in data 12.8.2022 comunicazione di sospensione CP_1
del beneficio dell'indennità di frequenza per l'A.S. 2022/2023; 7) come abbia trattenuto, CP_1
per l'appunto, la complessiva somma di € 1.557,12 con rifermento alle indennità di frequenza spettanti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio, febbraio 2023.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato di e nell'agire per l'accertamento negativo CP_1
dell'esistenza di tale debito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
2 Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza di discussione del 8.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di accertamento negativo del debito indicato da con propria comunicazione del CP_1
30.1.2023, tramite cui ha inteso addebitare a parte ricorrente la somma capitale di € 1.557,12 a titolo di indebita erogazione dell'indennità di frequenza per il periodo: ottobre, novembre,
dicembre 2022 e gennaio, febbraio 2023.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
Attesa la natura assistenziale della prestazione su cui si prospetta essersi formata la fattispecie di indebito pagamento (v. da ultimo, Cass. n. 10628/2021 e Cass. n. 5057/2018), è da ritenersi applicabile al caso di specie il principio di diritto per cui: «In tema di indebito assistenziale, in
luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,
quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di
accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.» (Cass., 30.6.2020,
n. 13223; v. anche ex multis Cass. n. 24617/2022 e Cass. n. 24133/2021).
Ancora: « Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola
che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui
questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile
3 sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni
previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost.
n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia
previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema
assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando,
anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia
assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale,
che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente
corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a
generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921
del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)» (Cass., 10.8.2022, n. 24617)
A mente di tali condivisibili argomentazioni in punto di indebito assistenziale;
considerato che
parte ricorrente, per l'annualità scolastica di riferimento, ha preventivamente comunicato a la sede scolastica che avrebbe frequentato il minorenne percettore dell'indennità di CP_1
frequenza (v. doc. 4 ricorso); considerato che in tale sede, in buona fede, parte ricorrente ha comunicato il mantenimento da parte del minorenne della propria residenza in Italia (v. doc. 4
ricorso); ritenuto quindi sussistente un atteggiamento di buona fede e leale collaborazione in capo al ricorrente;
considerato che
non sono emersi riscontri probatori idonei ad avvalorare lo spostamento della residenza del beneficiario della provvidenza assistenziale al di fuori dell'Italia;
considerato che
parte ricorrente ha anzi allegato documentazione che attesta la permanenza in Italia del minore (v. doc. 2 ricorso); considerato che la Persona_1
nota interna dell' (messaggio Hermes 728 del 30.1.2015)) è priva di cogenza nei rapporti Pt_2
intersoggettivi (v. anche in motivazione Cons. Stato, 26.9.2018, n. 5532 che ha precisato come:
4 “In linea generale, come noto, la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di
legge, costituisce un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi
amministrativi, privo di effetti esterni”), devono ritenersi irripetibili le somme indicate nel provvedimento del 30.1.2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, accerta l'inesistenza del debito indicato nella comunicazione del 30.1.2023 e che nulla deve parte ricorrente a favore di CP_1
parte resistente a tale titolo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1089/2023
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giacchetti Francesca, con domicilio eletto in Modena, Viale Trento e Trieste, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.9.2023, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «nel merito
1 accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di CP_1
riliquidazione del 30.01.1023 e pertanto annullarlo e/o revocarlo e/o privarlo di qualsiasi tipo
di efficacia
accertare e dichiarare che la sig.ra in relazione al provvedimento oggi Parte_1 CP_1
impugnato, nulla deve all' a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, e ciò anche CP_1
perché in capo alla stessa non si profila alcun dolo rilevante ex lege
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese
generali, cpa ed iva nelle misure di legge».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di essere coniugata col sig. ; CP_2
2) di essere madre del minore nato a [...] in data [...] e Persona_1
convivente con i genitori presso la casa familiare di Modena, Strada Formigina n. 78/02; 3)
come il minore sia titolare della pensione INVCIV n. 07083491, con Persona_1
decorrenza 1.5.2016; 4) come a costui sia stato poi riconosciuto il diritto a percepire l'indennità
di frequenza, in ragione degli accertamenti compiuti nel corso della visita svoltasi nel 2021; 5)
di avere comunicato in data 10.8.2022 a come il figlio avrebbe frequentato l'anno CP_1
scolastico 2022 – 2023 all'estero, e precisamente in Spagna, a Siviglia, presso l'Istituto
salesiano della città, mantenendo però la residenza in Italia, sempre a Modena, sempre in Strada
Formigina n. 78/02; 6) di avere ricevuto in data 12.8.2022 comunicazione di sospensione CP_1
del beneficio dell'indennità di frequenza per l'A.S. 2022/2023; 7) come abbia trattenuto, CP_1
per l'appunto, la complessiva somma di € 1.557,12 con rifermento alle indennità di frequenza spettanti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio, febbraio 2023.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato di e nell'agire per l'accertamento negativo CP_1
dell'esistenza di tale debito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
2 Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza di discussione del 8.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di accertamento negativo del debito indicato da con propria comunicazione del CP_1
30.1.2023, tramite cui ha inteso addebitare a parte ricorrente la somma capitale di € 1.557,12 a titolo di indebita erogazione dell'indennità di frequenza per il periodo: ottobre, novembre,
dicembre 2022 e gennaio, febbraio 2023.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
Attesa la natura assistenziale della prestazione su cui si prospetta essersi formata la fattispecie di indebito pagamento (v. da ultimo, Cass. n. 10628/2021 e Cass. n. 5057/2018), è da ritenersi applicabile al caso di specie il principio di diritto per cui: «In tema di indebito assistenziale, in
luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione,
quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di
accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati
reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.» (Cass., 30.6.2020,
n. 13223; v. anche ex multis Cass. n. 24617/2022 e Cass. n. 24133/2021).
Ancora: « Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola
che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui
questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile
3 sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni
previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost.
n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia
previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema
assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando,
anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia
assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale,
che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente
corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a
generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921
del 2015; Cass. n. 1446 del 2008)» (Cass., 10.8.2022, n. 24617)
A mente di tali condivisibili argomentazioni in punto di indebito assistenziale;
considerato che
parte ricorrente, per l'annualità scolastica di riferimento, ha preventivamente comunicato a la sede scolastica che avrebbe frequentato il minorenne percettore dell'indennità di CP_1
frequenza (v. doc. 4 ricorso); considerato che in tale sede, in buona fede, parte ricorrente ha comunicato il mantenimento da parte del minorenne della propria residenza in Italia (v. doc. 4
ricorso); ritenuto quindi sussistente un atteggiamento di buona fede e leale collaborazione in capo al ricorrente;
considerato che
non sono emersi riscontri probatori idonei ad avvalorare lo spostamento della residenza del beneficiario della provvidenza assistenziale al di fuori dell'Italia;
considerato che
parte ricorrente ha anzi allegato documentazione che attesta la permanenza in Italia del minore (v. doc. 2 ricorso); considerato che la Persona_1
nota interna dell' (messaggio Hermes 728 del 30.1.2015)) è priva di cogenza nei rapporti Pt_2
intersoggettivi (v. anche in motivazione Cons. Stato, 26.9.2018, n. 5532 che ha precisato come:
4 “In linea generale, come noto, la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di
legge, costituisce un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi
amministrativi, privo di effetti esterni”), devono ritenersi irripetibili le somme indicate nel provvedimento del 30.1.2023. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, accerta l'inesistenza del debito indicato nella comunicazione del 30.1.2023 e che nulla deve parte ricorrente a favore di CP_1
parte resistente a tale titolo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5