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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2557/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Luara Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Ambato (Ecuador) il 16/08/1955 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Annoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a San Ferdinando di Puglia il 21/03/1954 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Annoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano in data 01/09/2011
(anno 2011 - atto n. 875 - reg. 01 - parte I)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
° i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
° la casa coniugale, ivi compresi arredi ed elettodomestici, sita in Milano Via Gressoney n. 10, rimarrà alla signora , che ne è l'unica proprietaria;
Parte_1
° il finanziamento in essere con Agos Ducato n. 69899184.1 intestato alla signora Parte_1
, contratto per la copertura dei debiti legati all'attività commerciale, con debito pari ad
[...]
€ 19.264,90, verrà onorato dalle parti al 50% ciascuno sino all'estinzione del finanziamento;
° il signor proseguirà nel pagamento del debito con AG per l'attività commerciale Parte_2 mediante prelievo del quinto della pensione;
° il debito con Agenzia delle Entrate (rif. AT 06890202301892646180 del 28/07/2023) relativo all'attività commerciale C.S. Alimentari SNC di Camporeale P. e C., verrà pagato dalle parti al 50% ciascuno sino all'estinzione del debito;
° qualsivoglia ulteriore debito relativo all'attività commerciale dovesse successivamente intervenire verrà pagato dalle parti al 50% ciascuno;
° il signor continuerà a fornire delega alla signora per il prelievo Parte_2 Parte_1 dell'importo mensile di € 750,00 dal proprio conto corrente (acceso presso Poste Italiane), importo che la signora utilizzerà per proseguire nel pagamento dei debiti cointestati legati all'attività commerciale, fino all'esaurimento degli stessi, fornendo a cadenza semestrale il rendiconto dei pagamenti effettuati. Il signor dà fin da ora rato e valido l'operato della signora Parte_2
, Parte_1
° la signora continuerà a pagare il proprio debito personale con Agenzia Parte_1 delle Entrate (rif. AT 06890202301861241180 del 28/07/2023), secondo il piano di rientro ottenuto in seguito alla rottamazione quater;
° il signor continuerà a pagare il proprio debito personale con Agenzia Entrate (rif. Parte_2
AT 06890202301709472180 del 28/07/23), secondo il piano di rientro ottenuto in seguito alla rottamazione quater;
° i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale tra di essi e si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione richiesta dalla normativa in vigore dando atto di averne preso reciprocamente visione, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 01/09/2011
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Luara Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Ambato (Ecuador) il 16/08/1955 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Annoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a San Ferdinando di Puglia il 21/03/1954 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Annoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano in data 01/09/2011
(anno 2011 - atto n. 875 - reg. 01 - parte I)
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
° i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
° la casa coniugale, ivi compresi arredi ed elettodomestici, sita in Milano Via Gressoney n. 10, rimarrà alla signora , che ne è l'unica proprietaria;
Parte_1
° il finanziamento in essere con Agos Ducato n. 69899184.1 intestato alla signora Parte_1
, contratto per la copertura dei debiti legati all'attività commerciale, con debito pari ad
[...]
€ 19.264,90, verrà onorato dalle parti al 50% ciascuno sino all'estinzione del finanziamento;
° il signor proseguirà nel pagamento del debito con AG per l'attività commerciale Parte_2 mediante prelievo del quinto della pensione;
° il debito con Agenzia delle Entrate (rif. AT 06890202301892646180 del 28/07/2023) relativo all'attività commerciale C.S. Alimentari SNC di Camporeale P. e C., verrà pagato dalle parti al 50% ciascuno sino all'estinzione del debito;
° qualsivoglia ulteriore debito relativo all'attività commerciale dovesse successivamente intervenire verrà pagato dalle parti al 50% ciascuno;
° il signor continuerà a fornire delega alla signora per il prelievo Parte_2 Parte_1 dell'importo mensile di € 750,00 dal proprio conto corrente (acceso presso Poste Italiane), importo che la signora utilizzerà per proseguire nel pagamento dei debiti cointestati legati all'attività commerciale, fino all'esaurimento degli stessi, fornendo a cadenza semestrale il rendiconto dei pagamenti effettuati. Il signor dà fin da ora rato e valido l'operato della signora Parte_2
, Parte_1
° la signora continuerà a pagare il proprio debito personale con Agenzia Parte_1 delle Entrate (rif. AT 06890202301861241180 del 28/07/2023), secondo il piano di rientro ottenuto in seguito alla rottamazione quater;
° il signor continuerà a pagare il proprio debito personale con Agenzia Entrate (rif. Parte_2
AT 06890202301709472180 del 28/07/23), secondo il piano di rientro ottenuto in seguito alla rottamazione quater;
° i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale tra di essi e si esonerano reciprocamente dal deposito della documentazione richiesta dalla normativa in vigore dando atto di averne preso reciprocamente visione, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 01/09/2011
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG