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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2338/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2338 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2338 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
E rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2
dall'avv. CIOCIANO FRANCESCO, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
ROSSI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 21/02/2019 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso della società CP_2
il Decreto Ingiuntivo n. 343/2019, con il quale ingiungeva agli odierni opponenti di pagare in favore dell'istante la somma di € 19.889,21 oltre interessi nella misura indicata in ricorso e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il D.I. n. 343/2019 convenendo innanzi a Codesto Tribunale la società per ivi CP_2
sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione, in via preliminare, lamentavano il difetto di legittimazione attiva in capo alla , in quanto, l'opposto ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto CP_2
dalla in persona del procuratore senza però che sia stato indicato nell'epigrafe dell'atto. CP_2
Infatti, non veniva documentata né menzionata la fonte di tale asserito potere di rappresentanza della società da parte del soggetto indicato, né l'atto deliberativo e autorizzatorio della proposta azione, secondo legge, atto costitutivo ed altra convenzione. Pertanto, chiedevano la declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per violazione degli dagli artt. 125, comma 2°, e 156, comma 2°,
c.p.c.
In seguito, gli opponenti, nel merito, chiedevano di dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda spiegata e, per l'effetto, dichiarare privo di ogni efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto;
revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 343/2019 del 21/02/2019 (RG n.205/2019) in quanto infondato, inammissibile ed improcedibile, non essendo il credito per cui si procede certo, liquido ed esigibile.
In particolare, gli opponenti eccepivano una presunta mancanza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “l'elemento probatorio offerto a supporto della domanda monitoria di controparte non è prova scritta idonea a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo” e che “a seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente alle parti connesso all'opposizione a decreto ingiuntivo, la , attore sostanziale, ha l'onere di provare CP_2
rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti. Tale onere, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo”.
In subordine, chiedevano quantificarsi nuovamente la somma oggetto del decreto ingiuntivo, poiché di gran lunga superiore a quella effettivamente dovuta dagli attuali opponenti, in quanto errata e derivante dall'applicazione di un tasso di interessi oltre misura, oltre all'erronea applicazione di interessi anatocistici;
deducevano, altresì, la violazione dell'art. 50 L.B.
Infine, chiedevano l'estromissione della sig.ra , in quanto la fideiussione concessa Parte_2
dalla stessa non è stata successivamente rinnovata. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la “ , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccepito, perché inammissibile, infondato in fatto e diritto oltre che non provato.
Il giudice istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti, non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione
All'udienza del 26 novembre 2019 veniva prodotto verbale negativo di mediazione.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 05/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
le parti depositavano note nel termine perentorio concesso dal giudice. La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
Va in primis rigettata l'eccezione preliminare di parte opponente, relativa al difetto di legittimazione attiva della in quanto, dal fascicolo del monitorio, così come prontamente allegato CP_2 dall'opposta, si desume come con atto n. 39721 a rogito Notaio di il Persona_1 CP_3 dott. – amministratore delegato e legale rappresentante della società – Persona_2 CP_2
ha conferito alla dott.ssa il potere di spendita del nome della società tra cui anche Persona_3 CP_2 il potere di “conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per
l'espletamento di procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”.
La procura alle liti conferita in sede monitoria è pertanto valida e va disattesa ogni contestazione sul punto. Parimenti è a dirsi rispetto alla procura alle liti conferita, sempre al medesimo difensore, in sede di opposizione, da parte della dott.ssa anch'ella titolare di adeguato potere sulla base di Pt_3
procura sostanziale notarile adeguatamente rilasciata.
Proseguendo nel merito, l'opposta ha prontamente dimostrato l'esistenza del contratto di cessione del credito e la regolarità della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, giusta raccomandata A/R del 17.11.2016, ricevuta in data 05.12.2016 dal e in data 06.12.2016 dalla Parte_1 (raccomandate non oggetto di disconoscimento all'esito della produzione in Parte_2 giudizio). Inoltre, in allegato alla comparsa di costituzione, risulta anche l'elenco dei crediti ceduti, in cui compare il credito azionato in monitorio. Ancora, risultano adeguatamente provati tutti i passaggi societari di fusione che hanno determinato la titolarità del credito in capo alla cedente
Deve, pertanto, concludersi, per l'infondatezza della relativa eccezione proposta, avendo Pt_4
la parte odierna opposta assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla legittimazione attiva ad agire per la riscossione del credito.
Sempre quanto alla legittimità del provvedimento monitorio, deve chiarirsi che la prova scritta del credito risulta idonea all'emissione del provvedimento monitorio, essendo fondata sul contratto regolarmente sottoscritto e non essendo necessaria, nel caso di specie, per i motivi che di qui a poco si diranno, la certificazione ex art 50 tub.
Ancora, nel merito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte opposta ha fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, dovendosi disattendere le avverse eccezioni.
La contestazione in ordine all'assenza del rapporto appare smentita, in maniera inequivoca, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta che prova, al contrario, la sussistenza di un rapporto tra le parti, così come si evince dal contratto di finanziamento n. 13082472 stipulato dal e sottoscritto dall'opponente e dalla sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussore. A ciò deve aggiungersi che emerge, dagli atti, che il abbia in effetti pagato Parte_2
parte delle rate del finanziamento in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione al contratto, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso. Inoltre, è stata fornita, in allegato, prova dell'effettiva erogazione del credito.
Ancora, deve rilevarsi la temerarietà della questione in ordine alla mancata produzione dell'estratto ex art 50 t.u.b.
Trova, infatti, nel caso in esame, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n.
17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento n. 13082472 relativo al prestito personale in favore del sig. , Parte_2
stipulato in data 12/11/2013 (non oggetto di contestazione).
Tutti questi elementi sono sufficienti a provare il rapporto creditorio tra le parti.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
In primo luogo, va rilevato che gli interessi applicati non sono determinati per relationem, ma specificamente indicati in contratto (pag 6 documento contrattuale allegato in fase monitoria) per cui infondata appare l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi uso piazza.
Quanto all'asserita usurarietà degli interessi, si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. Gli opponenti non hanno indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il
TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione gli opponenti hanno fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
La CTU richiesta si sarebbe palesata meramente esplorativa, in mancanza della anche seppur minima allegazione da parte dell'opponente, rendendo, pertanto, completamente inammissibili le doglianze ivi indicate.
Va disattesa anche l'eccezione sulla mancata rinnovazione della fideiussione della sig.ra Parte_2
in quanto questa, in base al contratto stipulato ed allegato al monitorio, non è soggetta ad
[...]
alcun termine di scadenza;
in termini Cass. civ. ordinanza n. 25171 del 26/11/2014 ha stabilito che
“la fideiussione prestata a garanzia di una o più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita (…)”. Pertanto, considerato che in mancanza di un'espressa pattuizione contraria, la fideiussione è da intendersi legata all'intero contratto da cui deriva il debito principale, la stessa è attualmente vigente e operante.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.2338 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2338 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
E rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2
dall'avv. CIOCIANO FRANCESCO, presso cui elettivamente domiciliano;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
ROSSI MARCO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 21/02/2019 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso della società CP_2
il Decreto Ingiuntivo n. 343/2019, con il quale ingiungeva agli odierni opponenti di pagare in favore dell'istante la somma di € 19.889,21 oltre interessi nella misura indicata in ricorso e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il D.I. n. 343/2019 convenendo innanzi a Codesto Tribunale la società per ivi CP_2
sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione, in via preliminare, lamentavano il difetto di legittimazione attiva in capo alla , in quanto, l'opposto ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto CP_2
dalla in persona del procuratore senza però che sia stato indicato nell'epigrafe dell'atto. CP_2
Infatti, non veniva documentata né menzionata la fonte di tale asserito potere di rappresentanza della società da parte del soggetto indicato, né l'atto deliberativo e autorizzatorio della proposta azione, secondo legge, atto costitutivo ed altra convenzione. Pertanto, chiedevano la declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per violazione degli dagli artt. 125, comma 2°, e 156, comma 2°,
c.p.c.
In seguito, gli opponenti, nel merito, chiedevano di dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda spiegata e, per l'effetto, dichiarare privo di ogni efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto;
revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 343/2019 del 21/02/2019 (RG n.205/2019) in quanto infondato, inammissibile ed improcedibile, non essendo il credito per cui si procede certo, liquido ed esigibile.
In particolare, gli opponenti eccepivano una presunta mancanza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “l'elemento probatorio offerto a supporto della domanda monitoria di controparte non è prova scritta idonea a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo” e che “a seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente alle parti connesso all'opposizione a decreto ingiuntivo, la , attore sostanziale, ha l'onere di provare CP_2
rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti. Tale onere, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo”.
In subordine, chiedevano quantificarsi nuovamente la somma oggetto del decreto ingiuntivo, poiché di gran lunga superiore a quella effettivamente dovuta dagli attuali opponenti, in quanto errata e derivante dall'applicazione di un tasso di interessi oltre misura, oltre all'erronea applicazione di interessi anatocistici;
deducevano, altresì, la violazione dell'art. 50 L.B.
Infine, chiedevano l'estromissione della sig.ra , in quanto la fideiussione concessa Parte_2
dalla stessa non è stata successivamente rinnovata. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la “ , la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_2
eccepito, perché inammissibile, infondato in fatto e diritto oltre che non provato.
Il giudice istruttore, ritenuti insussistenti i presupposti, non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione
All'udienza del 26 novembre 2019 veniva prodotto verbale negativo di mediazione.
La causa veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 05/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta;
le parti depositavano note nel termine perentorio concesso dal giudice. La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
Va in primis rigettata l'eccezione preliminare di parte opponente, relativa al difetto di legittimazione attiva della in quanto, dal fascicolo del monitorio, così come prontamente allegato CP_2 dall'opposta, si desume come con atto n. 39721 a rogito Notaio di il Persona_1 CP_3 dott. – amministratore delegato e legale rappresentante della società – Persona_2 CP_2
ha conferito alla dott.ssa il potere di spendita del nome della società tra cui anche Persona_3 CP_2 il potere di “conferire a professionisti e legali incarichi professionali e mandati alle liti per
l'espletamento di procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extragiudiziale volte al rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti”.
La procura alle liti conferita in sede monitoria è pertanto valida e va disattesa ogni contestazione sul punto. Parimenti è a dirsi rispetto alla procura alle liti conferita, sempre al medesimo difensore, in sede di opposizione, da parte della dott.ssa anch'ella titolare di adeguato potere sulla base di Pt_3
procura sostanziale notarile adeguatamente rilasciata.
Proseguendo nel merito, l'opposta ha prontamente dimostrato l'esistenza del contratto di cessione del credito e la regolarità della comunicazione dello stesso al debitore ceduto, giusta raccomandata A/R del 17.11.2016, ricevuta in data 05.12.2016 dal e in data 06.12.2016 dalla Parte_1 (raccomandate non oggetto di disconoscimento all'esito della produzione in Parte_2 giudizio). Inoltre, in allegato alla comparsa di costituzione, risulta anche l'elenco dei crediti ceduti, in cui compare il credito azionato in monitorio. Ancora, risultano adeguatamente provati tutti i passaggi societari di fusione che hanno determinato la titolarità del credito in capo alla cedente
Deve, pertanto, concludersi, per l'infondatezza della relativa eccezione proposta, avendo Pt_4
la parte odierna opposta assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla legittimazione attiva ad agire per la riscossione del credito.
Sempre quanto alla legittimità del provvedimento monitorio, deve chiarirsi che la prova scritta del credito risulta idonea all'emissione del provvedimento monitorio, essendo fondata sul contratto regolarmente sottoscritto e non essendo necessaria, nel caso di specie, per i motivi che di qui a poco si diranno, la certificazione ex art 50 tub.
Ancora, nel merito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ebbene nel caso in esame, la parte opposta ha fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta, dovendosi disattendere le avverse eccezioni.
La contestazione in ordine all'assenza del rapporto appare smentita, in maniera inequivoca, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta che prova, al contrario, la sussistenza di un rapporto tra le parti, così come si evince dal contratto di finanziamento n. 13082472 stipulato dal e sottoscritto dall'opponente e dalla sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussore. A ciò deve aggiungersi che emerge, dagli atti, che il abbia in effetti pagato Parte_2
parte delle rate del finanziamento in questione: egli ha, quindi, dato esecuzione al contratto, con conseguente inammissibilità di qualunque doglianza in ordine al mancato riconoscimento dello stesso. Inoltre, è stata fornita, in allegato, prova dell'effettiva erogazione del credito.
Ancora, deve rilevarsi la temerarietà della questione in ordine alla mancata produzione dell'estratto ex art 50 t.u.b.
Trova, infatti, nel caso in esame, applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, traendo origine il credito azionato in via monitoria non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la banca non ha l'onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione alcun estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, in base agli ordinari principi in materia (nel senso della applicabilità dei principi di cui alla richiamata sent. S.U. 2001 al caso di finanziamento, Cass. civ. ordinanza n.
17403 del 2020). Tale onere risulta, nel caso di specie, ampiamente soddisfatto mediante l'allegazione del contratto di finanziamento n. 13082472 relativo al prestito personale in favore del sig. , Parte_2
stipulato in data 12/11/2013 (non oggetto di contestazione).
Tutti questi elementi sono sufficienti a provare il rapporto creditorio tra le parti.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
In primo luogo, va rilevato che gli interessi applicati non sono determinati per relationem, ma specificamente indicati in contratto (pag 6 documento contrattuale allegato in fase monitoria) per cui infondata appare l'eccezione in ordine all'applicazione di interessi uso piazza.
Quanto all'asserita usurarietà degli interessi, si evidenzia che dalla stessa prospettazione dell'opponente nulla emerge circa il possibile superamento delle soglie di legge nel corso dello svolgimento dei rapporti. Gli opponenti non hanno indicato quale sarebbe stato il TEG negoziale e il
TEGM di riferimento. Stesso dato emerge anche con riferimento all'asserito anatocismo, in quanto nessuna deduzione gli opponenti hanno fatto circa il piano di ammortamento dedotto in contratto, e i suoi profili di eventuale e asserito illegittimità. Per altro, dalla lettura del contratto e dell'estratto conto, emerge una rata di natura costante e periodica, la quale non permette di rilevare alcun elemento di criticità, anche secondo il costante orientamento giurisprudenziale in merito.
La CTU richiesta si sarebbe palesata meramente esplorativa, in mancanza della anche seppur minima allegazione da parte dell'opponente, rendendo, pertanto, completamente inammissibili le doglianze ivi indicate.
Va disattesa anche l'eccezione sulla mancata rinnovazione della fideiussione della sig.ra Parte_2
in quanto questa, in base al contratto stipulato ed allegato al monitorio, non è soggetta ad
[...]
alcun termine di scadenza;
in termini Cass. civ. ordinanza n. 25171 del 26/11/2014 ha stabilito che
“la fideiussione prestata a garanzia di una o più obbligazioni si protrae, salva diversa volontà negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita (…)”. Pertanto, considerato che in mancanza di un'espressa pattuizione contraria, la fideiussione è da intendersi legata all'intero contratto da cui deriva il debito principale, la stessa è attualmente vigente e operante.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con i parametri minimi per la fase decisoria, risoltasi nella ripetizione degli atti già svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna gli opponenti al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco