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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2125/2024
TRA
, difeso dall'avv. GAUDINO GIORGIA;
Parte_1
RICORRENTE
E
e , difesi dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN: CP_1 CP_2
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe impugna l'avviso di addebito n. 371 20230015392929000 ricevuto in data 30.12.2023, per il recupero dei contributi a percentuale sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015, dovuti alla
Gestione Artigiani, per complessivi € 22624,22.
Eccepisce la nullità e illegittimità dell'avviso per violazione dell'articolo 24 DLGS 46/99 e per infondatezza della pretesa per intervenuta sentenza della Commissione Tributaria con cui veniva annullato l'accertamento tributario, e chiede l'annullamento del titolo esecutivo, con vittoria di spese di causa.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite.
Costituitisi in giudizio, l' e la eccepiscono il difetto di CP_1 CP_2 legittimazione passiva di quest'ultima, la decadenza dalle eccezioni formali e nel merito la fondatezza della pretesa atteso che l'accertamento tributario era stato annullato per intervenuta decadenza ma non inficiato nel merito.
Nelle more del giudizio la confermava la Controparte_3 decisione di primo grado.
***
Quanto ai soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire
1 sinteticamente la normativa di riferimento.
L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma:
«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore».
Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario].
Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito: «Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse».
A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42- CP_1 quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva:
«
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' , già maturati e quelli che matureranno sino al CP_1
31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l' non può in ogni caso CP_1 essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito
e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
2 legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l' ed il cessionario». CP_1
Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l' e, per i CP_1 contributi dovuti sino al 2008, il cessionario, CP_2
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della CP_2
***
Quanto alle eccezioni di natura formale, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del
1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art. 24 del medesimo decreto che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata. Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro il termine perentorio di venti giorni
(termine elevato rispetto all'originario termine di cinque giorni dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica della cartella, e, secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, deve ritenersi irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008). E la cassazione ha altresì precisato che ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il titolo esecutivo (la cui notifica determina il dies a quo del termine per l'opposizione) si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008).
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione
3 che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs.
46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito. Viceversa, le ragioni di merito incidono direttamente, a monte, sull'obbligazione stessa, nel senso della sua inesistenza (per non essere a monte il soggetto tenuto al versamento dei contributi richiesti) di una sua modifica (es. pagamento parziale) od estinzione (prescrizione, pagamento integrale).
Stante l'assoluto consolidarsi dei principi sopra richiamati, la piana applicazione degli stessi viene oggi affidata alla Sezione Sesta della
Cassazione, che ha così avuto modo di rilevare come in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sia possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Sicché tenuto conto che il ricorso è sato proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso, le eccezioni vanno dichiarate inammissibili.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
I contributi richiesti dall' si riferiscono al maggior reddito CP_1 accertato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di ispezione contabile, a titolo di IRPEF, IRAP, IVA concernenti l'anno 2015. L'accertamento fu poi trasfuso in un avviso per un importo complessivo di € 482732,35 comprensivo di contributi.
Impugnato innanzi alla Commissione tributaria di Napoli, quest'ultima, con sentenza n. 7148/2023, così provvedeva: «A) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine al ricorso nella parte concernente i contributi previdenziali e i relativi
4 accessori oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
B) accoglie per il resto il ricorso del e, per l'effetto, annulla l'avviso di Pt_1 accertamento impugnato nella parte concernente l'IRPEF, le relative addizionali, l'IRAP e l'IVA e i relativi accessori».
La sentenza è stata confermata con sentenza della Controparte_3
con sentenza resa all'udienza del 28/06/24.
[...]
La sentenza, tuttavia, non ha alcuna efficacia nei confronti dell' che CP_1 non fu parte di quel giudizio, e tenuto conto che, correttamente, il giudice tributario si è espresso per il difetto di giurisdizione in ordine alla questione contributiva, peraltro in ogni caso senza entrare nel merito dell'accertamento essendosi pronunciato sul solo requisito formale della decadenza.
Dunque, nulla impedisce che in questa sede, ferma restando l'insussistenza del credito tributario nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (peraltro, si ribadisce, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria e non già sul merito della pretesa), si possa accertare la sussistenza del maggior reddito ai soli fini contributivi.
In proposito, è importante preliminarmente rilevare che per l'anno 2015, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è stato pari a € 76872,00.
Ciò significa che, a fronte di un accertamento che ha condotto l'amministrazione finanziaria a contestare un reddito di importo ben maggiore, segnatamente pari a € 324730,00, in questa sede l'oggetto dell'accertamento deve essere limitato all'esistenza di un reddito imponibile ai fini contributivi entro i limiti del predetto massimale, segnatamente entro i limiti dell'importo di € 76872,00, e conseguentemente l'esistenza del debito contributivo limitatamente all'importo, richiesto dall' , pari a € 12948,00. CP_1
Nel merito, l'amministrazione finanziaria fonda l'accertamento sul processo verbale di constatazione redatto dai verbalizzanti della Guardia di Finanza
– Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e consegnato al ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima ditta (partita Iva
), in data 07/12/21, a seguito della verifica fiscale iniziata P.IVA_1 in data 12/10/21 ed effettuata relativamente al periodo dal 01/01/15 al
07/12/21, in relazione all'attività “Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale (cod. att. 331210)” svolta in Anacapri.
I militari, secondo quanto si dà atto nel verbale, eseguivano in data
08/09/21 un'attività di perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro documentazione extracontabile riconducibile all'attività economica esercitata negli anni 2015-2020 oltre
5 a denaro contante per un valore complessivo di € 71283,46, ottenendo dall'Autorità giudiziaria il nulla osta per l'utilizzo ai fini fiscali di tutti i dati acquisiti nel corso delle indagini.
All'esito dell'indagine rilevavano diversi riscontri di tipo indiretto- presuntivo.
In particolare, sulla base dell'esame della documentazione extracontabile e della documentazione bancaria, determinavano componenti positivi di reddito ai fini IRPEF ed imponibili ai fini Iva per € 347051,20 (valore comprensivo di IVA € 423402,46); ricavavano accreditamenti non giustificati per complessivi € 98636,21, e addebitamenti non giustificati per complessivi €
118991,47, nonché operazioni finanziarie non giustificate per € 178383,34.
Si legge nel verbale che il ricorrente era stato in grado di fornire solo parziale giustificazione in merito alle movimentazioni finanziarie in accredito e in addebito intercorse sui propri conti correnti e che «sono stati utilizzati per giustificare dette movimentazioni, laddove possibile, le fatture emesse, i documenti extracontabili rinvenuti e i dati risultanti dallo Spesometro integrato, evidenziando che:
- ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, la somma degli importi dei versamenti e dei prelevamenti, di cui la Parte non ha dimostrato di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito
d'impresa soggetto ad imposta, sono da considerarsi presuntivamente quali ricavi non contabilizzati e/o non dichiarati ai fini Irpef dalla società verificata;
- ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/72, ai fini IVA i versamenti non giustificati vengono considerati come operazioni attive imponibili ed i prelevamenti non giustificati come operazioni imponibili passive non autofatturate.
Le risultanze degli accertamenti bancari hanno determinato per l'anno 2015
Accreditamenti non giustificati per complessivi € 98.636,21 (Vedasi All.
20)
Addebitamenti non giustificati per complessivi € 118.991,47 (Vedasi All.
21)...
OPERAZIONI FINANZIARIE NON GIUSTIFICATE ANNO 2015
USCITE
€ 97.533,99
ENTRATE
€ 80.849,35
Totale (prelevamenti + versamenti) = (€ 97.533,99 + € 80.849,35 ) = €
178.383,34».
Veniva pertanto contestata al ricorrente la omessa dichiarazione di ricavi ai fini IRPEF e IRAP per un ammontare complessivo di € 178383,34.
6 Tenuto quindi conto degli elementi positivi ricostruiti, detratti quelli dichiarati, l'amministrazione accertava per l'anno d'imposta 2015:
« Ai fini IRPEF, delle relative Addizionali, nonché, ai fini del
Contributo di solidarietà, ex art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 un maggior reddito imponibile per complessivi € 324.730,00.
Ai fini IRAP: un maggior valore della produzione per € 336.257,00.
Ai fini IVA: una maggiore IVA a debito per € 55.832,00».
In merito a tale accertamento la parte si limita ad osservare quanto segue:
«Il ricorrente ribadisce, anche in questa sede che la documentazione extracontabile rinvenuta non era a sua conoscenza e ne disconosce, pertanto, la valenza
Come già esposto, innanzi al Giudice Tributario di primo grado l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato al ricorrente via pec il
11/03/2022, è tardivo in quanto emesso successivamente al 31 dicembre 2020
e comunque notificato successivamente al 28 febbraio 2022. Tanto, come rilevato nella Sentenza sopra richiamata ha determinato la decadenza dell'azione accertativa dell'Ufficio e quindi l'annullamento dell'accertamento impugnato.
Si noti anche che il contribuente nei termini previsti – 4 febbraio 2022 - ha presentato tramite pec all'Agenzia delle Entrate le opportune osservazioni inviando al contempo molteplici documenti giustificativi. Di tanto, l'Ufficio emettendo l'avviso di accertamento, comunque tardivo come sopra dimostrato, non ha tenuto conto. Si veda pag. 7 dell'avviso di accertamento nel quale si legge “Rilevato, altresì, che non risultano pervenute a questo Ufficio osservazioni da parte del suddetto contribuente nel merito dei rilievi contestati dai verbalizzanti come previsto dall'art.
12 Legge n. 212/2000”.
Il nucleo della Guardia di Finanza, inoltre, ha concluso le operazioni di verifica ancor prima che l'istituto bancario mettesse a disposizione le copie degli assegni risultanti dagli estratti conto, nonostante la dimostrata richiesta inoltrata per ottenere la documentazione. Gli importi complessivi dei recuperi, risultato della somma delle movimentazioni bancarie in entrata e uscita e la prima nota cassa extracontabile rinvenuta sono evidentemente sovradimensionati e palesemente duplicati».
Ora, a fronte delle scarne osservazioni formulate in questa sede dal ricorrente, ad avviso del giudice adito l'analisi approfondita eseguita dalla GdF e dall'amministrazione finanziaria consente, sotto il profilo delle presunzioni gravi precise e concordanti, di accertare quanto meno
l'esistenza del maggior reddito nella misura corrispondente al massimale contributivo e dunque quanto meno limitatamente all'importo di € 76872,00,
7 entro il quale sono stati calcolati i maggiori contributi dovuti.
Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del
19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione della rigettando per CP_2 il resto il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 09/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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