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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 250 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di responsabilità medico professionale,
TRA
, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Villa d'Agri Frazione di Marsicovetere alla via Torino n. 25, presso e nello studio dell'avv. Michele Cimetti che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' alla via Controparte_1
Torraca n.2;
CONVENUTA
***
Conclusioni come da verbale di udienza del 06/12/2024.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, ai giudizi che risultino ancora pendenti in primo grado e, dunque, “a fortiori” a quei giudizi che, come quello in esame, risultino essere stati instaurati successivamente a tale entrata in vigore. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006,
n. 22409).
2) Ciò premesso, la domanda giudiziale formulata dall'attore non merita accoglimento, per quanto di ragione, alla stregua delle considerazioni che vengono di seguito sviluppate.
L'attore sig. , ha richiesto che il Tribunale adito, previo Parte_1 accertamento della responsabilità dell' , con riguardo Controparte_1 alla produzione dell'evento dannoso, pronunciasse, a carico della convenuta, sentenza di condanna al risarcimento del danno patito dal predetto istante.
3) Precisato quanto sopra, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della responsabilità medica ai fini dell'azione civilistica risarcitoria.
3.1) Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario.
Nella responsabilità medica, assumono fondamentale importanza l'incidenza della colpa e del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso.
Il concetto di responsabilità attiene, dunque, all'obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dall'illecita condotta, commissiva od omissiva, che sia stata attuata in violazione di una norma.
Quando dalla propria condotta colposa, commissiva od omissiva, derivi una lesione personale, il medico è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa, secondo cui deve ritenersi colposo (o contro l'intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto, ma che si verifica a causa di negligenza, o imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
È opportuno evidenziare, che l'accertamento di una condotta colposa o imperita non
è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario, ma è necessario che venga individuato un preciso legame, un nesso eziologico, tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo.
La causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico, senza contare che determinate patologie, pur opportunamente trattate possono, comunque, presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica.
Secondo la sua distinzione classica la responsabilità civile può essere extracontrattuale per fatto illecito (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, art. 2043 c.c.) o contrattuale, quando a norma dell'art. 1218 c.c. la mancata o inesatta prestazione dovuta origina il risarcimento del danno in assenza di una prova
a connotare l'impossibilità della prestazione per una causa al soggetto agente non imputabile.
Sussiste responsabilità contrattuale nei casi di preesistenza di un rapporto di tipo obbligatorio, costituito per il medico da un contratto di lavoro subordinato oppure da un contratto d'opera intellettuale.
La responsabilità extracontrattuale invece esclude il presupposto della contrattualità con il soggetto assistito, sorgendo in questi casi l'illecito dalla violazione del principio di carattere generale del “neminem laedere”.
In via generale la prestazione medica contrattualmente precostituita consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente.
Così, mentre nella responsabilità contrattuale l'onere della prova ricade, come accennato, sul debitore che è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell'inadempienza ad una causa a lui non imputabile, nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare l'esistenza dell'illecito, della condotta colpevole, dell'evento di danno e del nesso causale. Occorre precisare tuttavia che in caso di prestazione medico-chirurgica opera sempre di regola, accanto alla responsabilità contrattuale, anche quella extracontrattuale per il rispetto dei valori tutelati della salute e della vita a prescindere da precostituiti obblighi contrattuali.
A parte la varietà dei comportamenti medici commissivi anche un'omissione o un ritardo diagnostico-terapeutico può provocare un danno al paziente con conseguenze che una tempestiva esecuzione avrebbe evitato o reso meno gravi. In tali ultime ipotesi occorre specularmente stabilire quale incidenza il trattamento doveroso omesso o ritardato, avrebbe avuto nel preservare la salute del paziente, in considerazione di componenti imprescindibili, quali ad esempio la variabilità di decorso di una certa patologia che per le sue caratteristiche potrebbe, comunque, resistere ad una adeguata e tempestiva attività medica.
Il giudizio sul nesso causale richiede che si debba fare riferimento a consolidate leggi scientifiche e a criteri di attendibile probabilità statistica, da rapportare al caso concreto per stabilire se la condotta omessa, se correttamente compiuta, avrebbe evitato l'evento dannoso.
3.2) La causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico, senza contare che determinate patologie, pur opportunamente trattate possono, comunque, presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica.
Detto ciò, la responsabilità civile del medico, nella fattispecie non può che essere di natura extracontrattuale per fatto illecito, l'art. 2043 del codice civile recita:
"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
La responsabilità extracontrattuale, come detto, esclude il presupposto della contrattualità con il soggetto assistito, sorgendo in questi casi l'illecito dalla violazione del principio di carattere generale del “neminem laedere”.
Occorre aggiungere che la professione medica rientra nella categoria codicistica delle professioni intellettuali, regolata dall'art. 2230 e ss. c.c.
In via generale la prestazione medica consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi, piuttosto, ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente. Quindi, il fallimento di una terapia, un esito infausto della malattia, sono effetti che non è possibile ritenere automaticamente consequenziali alla sua attività in mancanza della prova di un nesso che causalmente o concausalmente ricolleghi queste circostanze, ad una condotta professionale inadempiente.
Il giudizio sul nesso causale, poi, richiede che si debba fare riferimento a consolidate leggi scientifiche e a criteri di attendibile probabilità statistica, da rapportare al caso concreto, per stabilire se la condotta omessa, se correttamente compiuta, avrebbe evitato l'evento dannoso.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione delle indicazioni di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio
2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del professionista sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez.
III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia.
4) Nella fattispecie la pretesa ha ad oggetto il risarcimento dei danni che l'attore asserisce essere ricollegabili alla condotta colposa dell' Controparte_2 in quanto i sanitari avrebbero dovuto effettuare immediatamente l'intervento chirurgico suturando il moncone del V dito della mano destra che era stato avvolto nel ghiaccio dal personale del 118.
Deduceva che a seguito dell'improvvisa chiusura dello sportello posteriore del camion subiva lo schiacciamento del V dito della mano destra;
trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di i medici constatavano l'avulsione della parte CP_2
distale della falange ungueale del V dito della mano destra. Dopo gli accertamenti clinici e radiografici i medici diagnosticavano l'amputazione del polpastrello del V dito e dopo visita ortopedica veniva dimesso con prescrizione di rientro il giorno dopo per preospedalizzazione in ortopedia.
Però, riferiva l'attore, verso le ore del 20.03 per l'acuirsi del doloro, di essersi recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove veniva ricoverato presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Villa D'Agri e sottoposto ad intervento chirurgico per la regolarizzazione del V dito e plastica di copertura.
5) Orbene, la verificazione dell'incidente dedotto dall'attore, è provata dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, ma al fine del risarcimento danni richiesto è necessario che sussista la prova sia del fatto illecito che si ritiene essere stato posto in essere dai sanitari dell'Ospedale di che del nesso causale tra fatto CP_2
e danno che si ritiene aver subito, quindi, è onere dell'attore provare il fatto illecito ed il danno che si ritiene subito, nonché il nesso eziologico tra fatto illecito e danno.
6) Ciò detto, è necessario innanzitutto affermare che secondo le linee guida medico- chirurgiche, solo le lesioni nette sono candidate ideali al reimpianto, mentre quelle da schiacciamento o avulsione comportano un danno dei tessuti molli di entità tale da pregiudicare spesso il risultato del reimpianto, non solo in termini di sopravvivenza, ma anche di ripresa funzionale, soprattutto quando è presente un'importante perdita di sostanza scheletrica o tendinea. La presenza di lesioni a livelli multipli nello stesso segmento digitale, ustioni termiche o chimiche ovvero una forte contaminazione batterica, controindicano generalmente il reimpianto. Il reimpianto di amputazioni prossimali alla inserzione del tendine flessore superficiale
(prossimali alla zona 2) presenta una prognosi funzionale peggiore rispetto a quelle più distali, che richiedono tuttavia una maggiore abilità tecnica e presentano un maggior rischio di fallimento in termini di sopravvivenza del reimpianto. In termini generali, il reimpianto di un dito singolo è controindicato, in particolare in seguito a lesioni da schiacciamento o avulsione, e se amputato a livello della falange prossimale o dell'articolazione interfalangea prossimale, per l'impossibilità di consentire un ripristino funzionale adeguato anche dopo numerosi interventi ricostruttivi secondari. Tuttavia, le indicazioni al reimpianto di un singolo dito lungo sono tuttora oggetto di discussione, in casi selezionati di pazienti con specifiche esigenze professionali (p. es., musicisti, artigiani) o di relazione (p. es., commessi, personale a contatto con il pubblico). Mentre, nel caso di amputazioni digitali multiple, il danno funzionale è considerevole e perciò risulta opportuno tentare il reimpianto del maggior numero possibile di segmenti amputati, privilegiando le posizioni digitali funzionalmente più utili, allo scopo di ricostruire, quando possibile, almeno una pinza tri digitale.
Precisato ciò, rilevanza assume anche la modalità di conservazione del segmento amputato. Le modalità di conservazione e trasporto del segmento digitale amputato sono ampiamente condivise e pacifiche nel modo scientifico. Il segmento amputato deve essere avvolto in una garza sterile, posto all'interno di un sacchetto di plastica a tenuta stagna e conservato ad una temperatura intorno ai 4° C. Soprattutto quando si prevede un tempo di conservazione prolungato, è necessaria estrema attenzione per evitare il contatto diretto del sacchetto con il ghiaccio di conservazione, che potrebbe provocare il congelamento del segmento e quindi vanificare il tentativo di reimpianto. È consigliabile mantenere il sacchetto immerso nell'acqua di fusione del ghiaccio, avendo cura di rinnovare quest'ultimo ad intervalli regolari, che saranno tanto più ravvicinati, quanto più è elevata la temperatura esterna. In tal modo è possibile preservare per lungo tempo il segmento dagli effetti dannosi dell'ischemia, che rimane il fattore chiave nel determinare il successo del reimpianto.
6.1) Giungendo alla fattispecie, e volendo anche superare la valutazione fatta dall'ortopedico qualora avesse avuto la consegna del moncone, che avrebbe sicuramente escluso il suo reimpianto poiché l'amputazione come ha riferito lo stesso attore, era conseguente a schiacciamento e non a taglio netto e la conservazione non era avvenuta secondo le linee guida, è necessario verificare se sussiste la prova che il moncone fosse stato raccolto, conservato e consegnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di perché si possa parlare di fatto illecito e di responsabilità per CP_2
imperizia e/o negligenza dei sanitari.
In corso di causa è stata espletata la prova testimoniale ammessa;
all'udienza del
04/11/2022 è stata escussa la teste la quale riferiva che “… mi sono Tes_1 recata presso l'ospedale di ove ho cercato di parlare con il Sig. CP_2 Parte_1
, il quale da lontano, ha fatto riferimento alla mano … ho atteso presso
[...]
l'ospedale per circa tre o quattro ore, dopodiché il Sig. è uscito;
io Parte_1 mi sono avvicinata … aveva una medicazione di cui non ricordo la mano e poi mi ha dato una bustina che conteneva il pezzo del dito che però io non ho visto;
dopo ho accompagnato il Sig. a casa …”, riferiva, inoltre, che “il Sig. Parte_1
mi disse di essere andato all'Ospedale di Villa D'Agri … Ricordo che Pt_1
mi disse che il pezzettino del dito, che non era più possibile Parte_1 riattaccare, era stato buttato …”.
All'udienza del 31/03/2023 veniva escusso il cugino dell'attore, il Sig.
[...]
, il quale riferiva che “… in data 16.12.2015 ho accompagnato Testimone_2 [...]
presso l'Ospedale di Villa D'Agri. Ricordo che nell'occasione Pt_1 Pt_1
aveva la mano fasciata e un dito o un pezzo di dito in una bustina con il ghiaccio che non ho aperto e non posso riferire che dentro la bustina ci fosse il dito … preciso che mio cugino è entrato all'interno del triage con in mano la Parte_1
bustina del ghiaccio, che come riferitomi da mio cugino , doveva Parte_1 contenere un pezzo di dito …”.
Alla medesima udienza, il teste riferiva: “… Ricordo che il Testimone_3
16.12.2015 verso le ore 17:30 è stato accompagnato a casa da poiché Tes_1 si era fatto male al mignolo della mano sinistra … Ho accompagnato mio figlio presso il medico di famiglia, il quale dopo aver sfasciato il dito, ha detto di accompagnarlo in ospedale. Siamo rientrati a casa con mio figlio … è stato mio nipote che lo ha accompagnato all'Ospedale …”. Testimone_2
Infine, all'udienza del 20/03/2024, veniva escusso il fratello dell'attore, Sig.
, il quale riferiva che “… il giorno 16.12.2019 mio fratello Testimone_2
rientrava a casa verso le ore 18:00 alla guida della sua macchina Parte_1
proveniente dal posto di lavoro sito in Tramutola. Ricordo che subito dopo mio padre
accompagnava mio fratello … dal nostro medico curante che Testimone_3
consigliava di recarsi al Pronto Soccorso … rientrava mio fratello con mio padre a casa e … mio cugino , con la macchina di mio padre, lo accompagnava Testimone_2 al Pronto Soccorso di Villa D'Agri”.
Innanzitutto va rilevata la discrasia tra quanto riferito dal teste e Tes_1
e, quanto, invece riferito dal teste i primi Testimone_3 Testimone_2 riferivano che l'attore fosse stato accompagnato a casa da mentre il Tes_1 secondo, fratello dell'attore, riferiva che “il giorno 16.12.2019 mio fratello Parte_1
rientrava a casa verso le ore 18:00 alla guida della sua macchina proveniente
[...] dal posto di lavoro sito in Tramutola”, tale affermazione mette in discussione tutto quanto riferito da Tes_1
Comunque, dalla prova testimoniale assunta non emerge la prova che il moncone del dito fosse stato raccolto e portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di i testi CP_2
e hanno riferito di una busta contenente del ghiaccio in Tes_1 Testimone_2
cui avrebbe dovuto esserci il moncone del dito, per quanto riferito dallo stesso dall'attore. Fatto è che nessuno ha visto il moncone del dito e la sua presenza all'interno della busta contente del ghiaccio è riferita dal solo attore che, però, non prova l'assunto.
Anche dalla documentazione versata in atti non emerge quanto riferito dall'attore, infatti, sia nella scheda del 118 che nel verbale di accesso al Pronto Soccorso di CP_2 non viene dato atto del moncone che sarebbe stato raccolto e conservato, tra l'altro, dal personale del 118.
I lamentati danni non possono considerarsi conseguenti alla malpractice dei sanitari dell'Ospedale di poiché nella fattispecie sono solo conseguenti al trauma da CP_2 schiacciamento che ha interessato il polpastrello del V dito dell'attore, che ha determinato la perdita di sostanza, ma che non ha interessato la componente ossea della falange, per come riportato nella documentazione sanitaria in atti;
pertanto, per dimensioni e forma era anche difficilmente riutilizzabile per un eventuale reinnesto la parte avulsa, qualora fosse stata effettivamente recuperata dal personale del 118.
7) Ordunque la pretesa risarcitoria azionata dall'attore non può Parte_1
ritenersi acclarata alla stregua della mancata prova relativa alla consegna del
“moncone” ai sanitari dell'Ospedale di non raggiunta né per via testimoniale, CP_2
ma nemmeno per via documentale, ove la consegna sarebbe risultata sia nella scheda del 118 che nel verbale del Pronto Soccorso, quindi, non si poteva reimpiantare una parte che non era nella disponibilità dei sanitari, i quali, diversamente, avrebbero dato atto della presenza del moncone e motivato la scelta del mancato reimpianto.
Quindi, non è ascrivibile alcuna responsabilità ai sanitari dell' che Controparte_3 accolsero l'attore nell'area triage con codice di colore verde, trattandosi di “soggetto in condizioni stabili, senza rischio evolutivo, richiedente prestazione diagnostico- terapeutica semplice e mono-specialistica”, che veniva sottoposto a visita chirurgica-ortopedica con diagnosi di trauma da schiacciamento con amputazione del V° dito mano dx, interessante l'unghia, con esposizione ossea e che non vi era sanguinamento in atto. Quindi, veniva inviato al medico curante e programmato il rientro la mattina successiva per pre-ospedalizzazione in ortopedia.
Come sopra è stato ampiamente specificato, l'accertamento di una condotta colposa o imperita non è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario, ma è necessario che venga individuato un preciso legame, un nesso eziologico, tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo.
Nella fattispecie il danno riportato dall'attore è solo conseguente all'incidente sul lavoro subito che gli determinava lo schiacciamento e l'avulsione della falange distale del V dito della mano destra.
In conclusione, nessun profilo di responsabilità può addebitarsi a carico dei sanitari del P.O. di che hanno seguito le linee guida nel trattamento della lesione e che CP_2
non possono considerarsi responsabili di un mancato reimpianto in assenza della prova dell'effettiva disponibilità del moncone.
8) Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, si può affermare che non vi è alcun nesso causale tra la condotta del ed i danni Controparte_4 lamentati dall'attore.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, specificando che nella fattispecie in luogo di IVA e CAP sono dovuti gli “oneri riflessi” nella misura di legge, poiché l'avvocato è dipendente dell' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RG 250/2018, tra Parte_1
(attore), contro , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore , Parte_1
per quanto in parte motiva;
b) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre oneri riflessi, in favore di parte convenuta . Controparte_1
Così deciso in Potenza in data 25/03/2025 Il GOP
dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 250 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di responsabilità medico professionale,
TRA
, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Villa d'Agri Frazione di Marsicovetere alla via Torino n. 25, presso e nello studio dell'avv. Michele Cimetti che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta, dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' alla via Controparte_1
Torraca n.2;
CONVENUTA
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Conclusioni come da verbale di udienza del 06/12/2024.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, ai giudizi che risultino ancora pendenti in primo grado e, dunque, “a fortiori” a quei giudizi che, come quello in esame, risultino essere stati instaurati successivamente a tale entrata in vigore. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006,
n. 22409).
2) Ciò premesso, la domanda giudiziale formulata dall'attore non merita accoglimento, per quanto di ragione, alla stregua delle considerazioni che vengono di seguito sviluppate.
L'attore sig. , ha richiesto che il Tribunale adito, previo Parte_1 accertamento della responsabilità dell' , con riguardo Controparte_1 alla produzione dell'evento dannoso, pronunciasse, a carico della convenuta, sentenza di condanna al risarcimento del danno patito dal predetto istante.
3) Precisato quanto sopra, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della responsabilità medica ai fini dell'azione civilistica risarcitoria.
3.1) Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario.
Nella responsabilità medica, assumono fondamentale importanza l'incidenza della colpa e del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso.
Il concetto di responsabilità attiene, dunque, all'obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dall'illecita condotta, commissiva od omissiva, che sia stata attuata in violazione di una norma.
Quando dalla propria condotta colposa, commissiva od omissiva, derivi una lesione personale, il medico è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa, secondo cui deve ritenersi colposo (o contro l'intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto, ma che si verifica a causa di negligenza, o imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
È opportuno evidenziare, che l'accertamento di una condotta colposa o imperita non
è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario, ma è necessario che venga individuato un preciso legame, un nesso eziologico, tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo.
La causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico, senza contare che determinate patologie, pur opportunamente trattate possono, comunque, presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica.
Secondo la sua distinzione classica la responsabilità civile può essere extracontrattuale per fatto illecito (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, art. 2043 c.c.) o contrattuale, quando a norma dell'art. 1218 c.c. la mancata o inesatta prestazione dovuta origina il risarcimento del danno in assenza di una prova
a connotare l'impossibilità della prestazione per una causa al soggetto agente non imputabile.
Sussiste responsabilità contrattuale nei casi di preesistenza di un rapporto di tipo obbligatorio, costituito per il medico da un contratto di lavoro subordinato oppure da un contratto d'opera intellettuale.
La responsabilità extracontrattuale invece esclude il presupposto della contrattualità con il soggetto assistito, sorgendo in questi casi l'illecito dalla violazione del principio di carattere generale del “neminem laedere”.
In via generale la prestazione medica contrattualmente precostituita consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente.
Così, mentre nella responsabilità contrattuale l'onere della prova ricade, come accennato, sul debitore che è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell'inadempienza ad una causa a lui non imputabile, nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare l'esistenza dell'illecito, della condotta colpevole, dell'evento di danno e del nesso causale. Occorre precisare tuttavia che in caso di prestazione medico-chirurgica opera sempre di regola, accanto alla responsabilità contrattuale, anche quella extracontrattuale per il rispetto dei valori tutelati della salute e della vita a prescindere da precostituiti obblighi contrattuali.
A parte la varietà dei comportamenti medici commissivi anche un'omissione o un ritardo diagnostico-terapeutico può provocare un danno al paziente con conseguenze che una tempestiva esecuzione avrebbe evitato o reso meno gravi. In tali ultime ipotesi occorre specularmente stabilire quale incidenza il trattamento doveroso omesso o ritardato, avrebbe avuto nel preservare la salute del paziente, in considerazione di componenti imprescindibili, quali ad esempio la variabilità di decorso di una certa patologia che per le sue caratteristiche potrebbe, comunque, resistere ad una adeguata e tempestiva attività medica.
Il giudizio sul nesso causale richiede che si debba fare riferimento a consolidate leggi scientifiche e a criteri di attendibile probabilità statistica, da rapportare al caso concreto per stabilire se la condotta omessa, se correttamente compiuta, avrebbe evitato l'evento dannoso.
3.2) La causalità tra condotta ed evento non è sempre pacificamente lineare per la complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico, senza contare che determinate patologie, pur opportunamente trattate possono, comunque, presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica.
Detto ciò, la responsabilità civile del medico, nella fattispecie non può che essere di natura extracontrattuale per fatto illecito, l'art. 2043 del codice civile recita:
"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
La responsabilità extracontrattuale, come detto, esclude il presupposto della contrattualità con il soggetto assistito, sorgendo in questi casi l'illecito dalla violazione del principio di carattere generale del “neminem laedere”.
Occorre aggiungere che la professione medica rientra nella categoria codicistica delle professioni intellettuali, regolata dall'art. 2230 e ss. c.c.
In via generale la prestazione medica consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi, piuttosto, ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente. Quindi, il fallimento di una terapia, un esito infausto della malattia, sono effetti che non è possibile ritenere automaticamente consequenziali alla sua attività in mancanza della prova di un nesso che causalmente o concausalmente ricolleghi queste circostanze, ad una condotta professionale inadempiente.
Il giudizio sul nesso causale, poi, richiede che si debba fare riferimento a consolidate leggi scientifiche e a criteri di attendibile probabilità statistica, da rapportare al caso concreto, per stabilire se la condotta omessa, se correttamente compiuta, avrebbe evitato l'evento dannoso.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione delle indicazioni di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio
2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del professionista sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez.
III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia.
4) Nella fattispecie la pretesa ha ad oggetto il risarcimento dei danni che l'attore asserisce essere ricollegabili alla condotta colposa dell' Controparte_2 in quanto i sanitari avrebbero dovuto effettuare immediatamente l'intervento chirurgico suturando il moncone del V dito della mano destra che era stato avvolto nel ghiaccio dal personale del 118.
Deduceva che a seguito dell'improvvisa chiusura dello sportello posteriore del camion subiva lo schiacciamento del V dito della mano destra;
trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di i medici constatavano l'avulsione della parte CP_2
distale della falange ungueale del V dito della mano destra. Dopo gli accertamenti clinici e radiografici i medici diagnosticavano l'amputazione del polpastrello del V dito e dopo visita ortopedica veniva dimesso con prescrizione di rientro il giorno dopo per preospedalizzazione in ortopedia.
Però, riferiva l'attore, verso le ore del 20.03 per l'acuirsi del doloro, di essersi recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove veniva ricoverato presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Villa D'Agri e sottoposto ad intervento chirurgico per la regolarizzazione del V dito e plastica di copertura.
5) Orbene, la verificazione dell'incidente dedotto dall'attore, è provata dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, ma al fine del risarcimento danni richiesto è necessario che sussista la prova sia del fatto illecito che si ritiene essere stato posto in essere dai sanitari dell'Ospedale di che del nesso causale tra fatto CP_2
e danno che si ritiene aver subito, quindi, è onere dell'attore provare il fatto illecito ed il danno che si ritiene subito, nonché il nesso eziologico tra fatto illecito e danno.
6) Ciò detto, è necessario innanzitutto affermare che secondo le linee guida medico- chirurgiche, solo le lesioni nette sono candidate ideali al reimpianto, mentre quelle da schiacciamento o avulsione comportano un danno dei tessuti molli di entità tale da pregiudicare spesso il risultato del reimpianto, non solo in termini di sopravvivenza, ma anche di ripresa funzionale, soprattutto quando è presente un'importante perdita di sostanza scheletrica o tendinea. La presenza di lesioni a livelli multipli nello stesso segmento digitale, ustioni termiche o chimiche ovvero una forte contaminazione batterica, controindicano generalmente il reimpianto. Il reimpianto di amputazioni prossimali alla inserzione del tendine flessore superficiale
(prossimali alla zona 2) presenta una prognosi funzionale peggiore rispetto a quelle più distali, che richiedono tuttavia una maggiore abilità tecnica e presentano un maggior rischio di fallimento in termini di sopravvivenza del reimpianto. In termini generali, il reimpianto di un dito singolo è controindicato, in particolare in seguito a lesioni da schiacciamento o avulsione, e se amputato a livello della falange prossimale o dell'articolazione interfalangea prossimale, per l'impossibilità di consentire un ripristino funzionale adeguato anche dopo numerosi interventi ricostruttivi secondari. Tuttavia, le indicazioni al reimpianto di un singolo dito lungo sono tuttora oggetto di discussione, in casi selezionati di pazienti con specifiche esigenze professionali (p. es., musicisti, artigiani) o di relazione (p. es., commessi, personale a contatto con il pubblico). Mentre, nel caso di amputazioni digitali multiple, il danno funzionale è considerevole e perciò risulta opportuno tentare il reimpianto del maggior numero possibile di segmenti amputati, privilegiando le posizioni digitali funzionalmente più utili, allo scopo di ricostruire, quando possibile, almeno una pinza tri digitale.
Precisato ciò, rilevanza assume anche la modalità di conservazione del segmento amputato. Le modalità di conservazione e trasporto del segmento digitale amputato sono ampiamente condivise e pacifiche nel modo scientifico. Il segmento amputato deve essere avvolto in una garza sterile, posto all'interno di un sacchetto di plastica a tenuta stagna e conservato ad una temperatura intorno ai 4° C. Soprattutto quando si prevede un tempo di conservazione prolungato, è necessaria estrema attenzione per evitare il contatto diretto del sacchetto con il ghiaccio di conservazione, che potrebbe provocare il congelamento del segmento e quindi vanificare il tentativo di reimpianto. È consigliabile mantenere il sacchetto immerso nell'acqua di fusione del ghiaccio, avendo cura di rinnovare quest'ultimo ad intervalli regolari, che saranno tanto più ravvicinati, quanto più è elevata la temperatura esterna. In tal modo è possibile preservare per lungo tempo il segmento dagli effetti dannosi dell'ischemia, che rimane il fattore chiave nel determinare il successo del reimpianto.
6.1) Giungendo alla fattispecie, e volendo anche superare la valutazione fatta dall'ortopedico qualora avesse avuto la consegna del moncone, che avrebbe sicuramente escluso il suo reimpianto poiché l'amputazione come ha riferito lo stesso attore, era conseguente a schiacciamento e non a taglio netto e la conservazione non era avvenuta secondo le linee guida, è necessario verificare se sussiste la prova che il moncone fosse stato raccolto, conservato e consegnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di perché si possa parlare di fatto illecito e di responsabilità per CP_2
imperizia e/o negligenza dei sanitari.
In corso di causa è stata espletata la prova testimoniale ammessa;
all'udienza del
04/11/2022 è stata escussa la teste la quale riferiva che “… mi sono Tes_1 recata presso l'ospedale di ove ho cercato di parlare con il Sig. CP_2 Parte_1
, il quale da lontano, ha fatto riferimento alla mano … ho atteso presso
[...]
l'ospedale per circa tre o quattro ore, dopodiché il Sig. è uscito;
io Parte_1 mi sono avvicinata … aveva una medicazione di cui non ricordo la mano e poi mi ha dato una bustina che conteneva il pezzo del dito che però io non ho visto;
dopo ho accompagnato il Sig. a casa …”, riferiva, inoltre, che “il Sig. Parte_1
mi disse di essere andato all'Ospedale di Villa D'Agri … Ricordo che Pt_1
mi disse che il pezzettino del dito, che non era più possibile Parte_1 riattaccare, era stato buttato …”.
All'udienza del 31/03/2023 veniva escusso il cugino dell'attore, il Sig.
[...]
, il quale riferiva che “… in data 16.12.2015 ho accompagnato Testimone_2 [...]
presso l'Ospedale di Villa D'Agri. Ricordo che nell'occasione Pt_1 Pt_1
aveva la mano fasciata e un dito o un pezzo di dito in una bustina con il ghiaccio che non ho aperto e non posso riferire che dentro la bustina ci fosse il dito … preciso che mio cugino è entrato all'interno del triage con in mano la Parte_1
bustina del ghiaccio, che come riferitomi da mio cugino , doveva Parte_1 contenere un pezzo di dito …”.
Alla medesima udienza, il teste riferiva: “… Ricordo che il Testimone_3
16.12.2015 verso le ore 17:30 è stato accompagnato a casa da poiché Tes_1 si era fatto male al mignolo della mano sinistra … Ho accompagnato mio figlio presso il medico di famiglia, il quale dopo aver sfasciato il dito, ha detto di accompagnarlo in ospedale. Siamo rientrati a casa con mio figlio … è stato mio nipote che lo ha accompagnato all'Ospedale …”. Testimone_2
Infine, all'udienza del 20/03/2024, veniva escusso il fratello dell'attore, Sig.
, il quale riferiva che “… il giorno 16.12.2019 mio fratello Testimone_2
rientrava a casa verso le ore 18:00 alla guida della sua macchina Parte_1
proveniente dal posto di lavoro sito in Tramutola. Ricordo che subito dopo mio padre
accompagnava mio fratello … dal nostro medico curante che Testimone_3
consigliava di recarsi al Pronto Soccorso … rientrava mio fratello con mio padre a casa e … mio cugino , con la macchina di mio padre, lo accompagnava Testimone_2 al Pronto Soccorso di Villa D'Agri”.
Innanzitutto va rilevata la discrasia tra quanto riferito dal teste e Tes_1
e, quanto, invece riferito dal teste i primi Testimone_3 Testimone_2 riferivano che l'attore fosse stato accompagnato a casa da mentre il Tes_1 secondo, fratello dell'attore, riferiva che “il giorno 16.12.2019 mio fratello Parte_1
rientrava a casa verso le ore 18:00 alla guida della sua macchina proveniente
[...] dal posto di lavoro sito in Tramutola”, tale affermazione mette in discussione tutto quanto riferito da Tes_1
Comunque, dalla prova testimoniale assunta non emerge la prova che il moncone del dito fosse stato raccolto e portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di i testi CP_2
e hanno riferito di una busta contenente del ghiaccio in Tes_1 Testimone_2
cui avrebbe dovuto esserci il moncone del dito, per quanto riferito dallo stesso dall'attore. Fatto è che nessuno ha visto il moncone del dito e la sua presenza all'interno della busta contente del ghiaccio è riferita dal solo attore che, però, non prova l'assunto.
Anche dalla documentazione versata in atti non emerge quanto riferito dall'attore, infatti, sia nella scheda del 118 che nel verbale di accesso al Pronto Soccorso di CP_2 non viene dato atto del moncone che sarebbe stato raccolto e conservato, tra l'altro, dal personale del 118.
I lamentati danni non possono considerarsi conseguenti alla malpractice dei sanitari dell'Ospedale di poiché nella fattispecie sono solo conseguenti al trauma da CP_2 schiacciamento che ha interessato il polpastrello del V dito dell'attore, che ha determinato la perdita di sostanza, ma che non ha interessato la componente ossea della falange, per come riportato nella documentazione sanitaria in atti;
pertanto, per dimensioni e forma era anche difficilmente riutilizzabile per un eventuale reinnesto la parte avulsa, qualora fosse stata effettivamente recuperata dal personale del 118.
7) Ordunque la pretesa risarcitoria azionata dall'attore non può Parte_1
ritenersi acclarata alla stregua della mancata prova relativa alla consegna del
“moncone” ai sanitari dell'Ospedale di non raggiunta né per via testimoniale, CP_2
ma nemmeno per via documentale, ove la consegna sarebbe risultata sia nella scheda del 118 che nel verbale del Pronto Soccorso, quindi, non si poteva reimpiantare una parte che non era nella disponibilità dei sanitari, i quali, diversamente, avrebbero dato atto della presenza del moncone e motivato la scelta del mancato reimpianto.
Quindi, non è ascrivibile alcuna responsabilità ai sanitari dell' che Controparte_3 accolsero l'attore nell'area triage con codice di colore verde, trattandosi di “soggetto in condizioni stabili, senza rischio evolutivo, richiedente prestazione diagnostico- terapeutica semplice e mono-specialistica”, che veniva sottoposto a visita chirurgica-ortopedica con diagnosi di trauma da schiacciamento con amputazione del V° dito mano dx, interessante l'unghia, con esposizione ossea e che non vi era sanguinamento in atto. Quindi, veniva inviato al medico curante e programmato il rientro la mattina successiva per pre-ospedalizzazione in ortopedia.
Come sopra è stato ampiamente specificato, l'accertamento di una condotta colposa o imperita non è autonomamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo al sanitario, ma è necessario che venga individuato un preciso legame, un nesso eziologico, tra errore commesso e danno subito dal paziente, perché il secondo possa qualificarsi come diretta conseguenza del primo.
Nella fattispecie il danno riportato dall'attore è solo conseguente all'incidente sul lavoro subito che gli determinava lo schiacciamento e l'avulsione della falange distale del V dito della mano destra.
In conclusione, nessun profilo di responsabilità può addebitarsi a carico dei sanitari del P.O. di che hanno seguito le linee guida nel trattamento della lesione e che CP_2
non possono considerarsi responsabili di un mancato reimpianto in assenza della prova dell'effettiva disponibilità del moncone.
8) Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, si può affermare che non vi è alcun nesso causale tra la condotta del ed i danni Controparte_4 lamentati dall'attore.
9) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, specificando che nella fattispecie in luogo di IVA e CAP sono dovuti gli “oneri riflessi” nella misura di legge, poiché l'avvocato è dipendente dell' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RG 250/2018, tra Parte_1
(attore), contro , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore , Parte_1
per quanto in parte motiva;
b) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre oneri riflessi, in favore di parte convenuta . Controparte_1
Così deciso in Potenza in data 25/03/2025 Il GOP
dott. Angelo Raffaele Violante