Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________ Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Per ___________________
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°4716 /2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difesodall'avv.to MANGIAPANE Parte_1 Il Cancelliere
ROSANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via
Marchese di Roccaforte n. 5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del tempore, rappresentato e difeso dal dott. Renzo CP_2
CAVADI funzionario del ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in Via Della Ferrovia 54
Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14/04/2023, la sig.ra avendo Parte_1
premesso di:
essere stata assunta con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, stipulato in data 15 settembre 2014 quale docente di Scuola secondaria di secondo grado, per un posto normale e per la classe di concorso A050 (Materie Letterarie negli
Istituti di Istruzione Secondaria), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il Comparto scuola, presso l'Istituto Superiore “Ernesto
1
Majorana” di Palermo, ove attualmente presta servizio;
di aver già svolto attività lavorativa a tempo determinato, pure alle dipendenze del
, in epoca comunque precedente alla data dell'1 settembre Controparte_1
2010. convenne in giudizio la e Controparte_1
contestando il decreto del 10 giugno 2019 nella parte in cui non aveva tenuto conto, nella effettuata ricostruzione anche ai fini economici, della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 in cui era fatto salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3–8 anni” (comma 2) e “0–2 anni”
(comma 3) con riguardo al personale già in servizio alla data del 1 settembre 2010, chiese pertanto di: “1) ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con
l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010;
2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di modificare e correggere in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente emesso in data 10 giugno 2019 prot. n. 1488;
3) condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale ovvero alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo;
4) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso alcun compenso.”
2 L'Amministrazione convenuta si costituì in giudizio, eccependo la prescrizione delle richieste attoree, e contestando integralmente quanto rilevato, dedotto, eccepito e richiesto dalla ricorrente, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni che seguono.
La causa senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi del 127-ter, è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va accolto.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale.
In ordine alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro che erano già assunti a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, la ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato CP_4
iniziati prima del 1° settembre 2010 e in particolare dall'a.s. 2005/2006.
La domanda va accolta per la ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza
2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che: Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
3 Ora, la Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, spiegando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Per come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del in forza di una successione di contratti a tempo determinato iniziati prima dell'1 settembre 2010 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 avessero lavorato almeno un anno.
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge come la stessa abbia cominciato a lavorare alle dipendenze del già dal 2005, avendo già lavorato, alla CP_4
data dell'1settembre 2010, da ben oltre un anno.
Considerato che
alla data del 1.9.2010 non poteva ancora vantare un'anzianità di 3 anni di servizio, può riconoscersi che la stessa avesse il diritto “a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
La parte ricorrente, applicando la detta clausola, avrebbe avuto titolo ad essere collocata, al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta l'1.9.2014, nella seconda delle fasce stipendiali previgenti (3 - 8) e ciò considerando sia l'anzianità indicata nel decreto di ricostruzione della carriera, sia quella effettiva di servizio. Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della
4 fascia stipendiale “3 – 8 anni” con conseguente condanna della parte convenuta a corrispondere le relative differenze retributive.
La Corte, nella sentenza citata, ha infatti affermato il principio secondo cui "L'art.
2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre
2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3 - 8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0 - 2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1 settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito".
Deve tuttavia tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ed invero, il credito per le differenze retributive rivendicate soggiace al termine di prescrizione di 5 anni, secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, le quali, con la pronuncia n. 36197 del 28 dicembre 2023, hanno affermato che "La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine -decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la
5 sua irrilevanza giuridica" e di quell'orientamento secondo il quale “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cfr. Cass. n. 2232 del 30/01/2020).
La detta prescrizione va fatta decorrere dal maggio 2023, data di notifica del ricorso, posto che non vi è altra documentazione in atti idonea a dimostrare l'interruzione di tali termini e tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte
“l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cfr. Cass. n. 2232 del 30/01/2020).
Devono ritenersi prescritte dunque le pretese creditorie maturate in data antecedente al maggio 2018.
In termini conclusivi, avendo la ricorrente prestato servizio alle dipendenze del resistente, con contratti a termine, prima del 1.09.2011, segnatamente a CP_1
partire dal a.s. 2005/2006, ha diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 19.7.2011, con diritto a percepire l'aumento retributivo relativo al passaggio dalla fascia 0-2- al gradone 3-8.
6 Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2005/2006 fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al CP_4
predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Infine, il convenuto deve altresì essere condannato al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in forza del passaggio dalla fascia 0-2- al gradone 3-8, nei limiti della succitata prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del
C.C.N.L relativo al personale del comparto scuola del 4 agosto 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 ed il conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'inclusione della sua retribuzione nella fascia stipendiale “3 – 8 anni”, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata per il periodo antecedente al maggio
2018, oltre accessori di legge.
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, e distrae in favore dell'avv.to Rosanna Mangiapane.
Così deciso in Palermo il 16/06/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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