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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 174/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 174/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Aliberti e Francesco de Parte_1
OV ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via G. Cuomo nr. 17, presso lo studio del secondo difensore,
- appellante -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Porta ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele nr. 126, presso studio difensore.
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2880/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 11/02/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo innanzi all'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 18/02/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 2880/2016; 2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00 a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato Antonio Porta, dichiaratosi anticipatario”.
Nel corso del giudizio di appello introdotto per ottenere la riforma della predetta sentenza, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 18/06/2024, si costituiva in giudizio la Società “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, la causa perveniva alla data del 27/11/2025 alla quale udienza, disposta la trattazione del giudizio mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 e 127-ter cod. proc. civ., le parti non depositavano deduzioni scritte, pertanto si consideravano non comparse e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 11/12/2025, fissata ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. e regolarmente comunicata alle parti costituite.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale per effetto del rinvio operato ex art. 359 c.p.c. (Cass. n. 858/2000): tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.
181». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133) – in combinato disposto con gli artt.
127-ter, comma 4 [introdotto con D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e corretto con pag. 2/4 D.Lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia)] e 309 c.p.c. - dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa le parti non sono comparse né all'udienza del 27/11/2025, né alla nuova udienza del 11/12/2025, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite, per via telematica, dalla cancelleria.
Deve essere, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c. e la estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni, ricorrendo le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale:
«A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. n. 12537/2003; Cass. n. 11434/2007).
pag. 3/4 L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2604/2022 del
[...]
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio restando a carico delle parti che le hanno anticipate;
3. Dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 174/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 174/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Aliberti e Francesco de Parte_1
OV ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via G. Cuomo nr. 17, presso lo studio del secondo difensore,
- appellante -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Porta ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), al Corso Vittorio Emanuele nr. 126, presso studio difensore.
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2880/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 11/02/2023 per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo innanzi all'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 18/02/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 2604/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 2880/2016; 2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00 a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato Antonio Porta, dichiaratosi anticipatario”.
Nel corso del giudizio di appello introdotto per ottenere la riforma della predetta sentenza, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 18/06/2024, si costituiva in giudizio la Società “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, la causa perveniva alla data del 27/11/2025 alla quale udienza, disposta la trattazione del giudizio mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex artt. 127 e 127-ter cod. proc. civ., le parti non depositavano deduzioni scritte, pertanto si consideravano non comparse e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 11/12/2025, fissata ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. e regolarmente comunicata alle parti costituite.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale per effetto del rinvio operato ex art. 359 c.p.c. (Cass. n. 858/2000): tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.
181». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133) – in combinato disposto con gli artt.
127-ter, comma 4 [introdotto con D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) e corretto con pag. 2/4 D.Lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia)] e 309 c.p.c. - dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa le parti non sono comparse né all'udienza del 27/11/2025, né alla nuova udienza del 11/12/2025, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite, per via telematica, dalla cancelleria.
Deve essere, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c. e la estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni, ricorrendo le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale:
«A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. n. 12537/2003; Cass. n. 11434/2007).
pag. 3/4 L'estinzione del processo, inoltre, dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite, che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310, comma 4, e 359 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del processo, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, relativo all'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, operando la predetta disposizione normativa solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Ord.
12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 2604/2022 del
[...]
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 15/07/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado di giudizio restando a carico delle parti che le hanno anticipate;
3. Dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 4/4