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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2024, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 477 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
NT UA (C.f.: ) nato il [...] a [...] residente in C.F._1
via Bompadre n.4 a cap 64021 Giulianova (TE), elettivamente domiciliata a Teramo (TE) in via G. Cameli n. 13, presso e nello studio dell' Avv. Antonio MAVIGLIA (c.f.
– Domicilio digitale PEC: , C.F._2 Email_1
del Foro di Teramo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana P.IVA_2
Mariotti, C.F. , procuratore per procura generale alle liti a rogito C.F._3
Notaio di Fiumicino, Rep. N. 37590 del 23.01.2023, elettivamente Persona_1
domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. CP_1
Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' . Indirizzo di CP_1
posta elettronica: indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
t Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “A. Annullare l' ordinanza-ingiunzione n. OI-001798515 recapitata il 31.01.2024,
1 poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
B. In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. C. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. D. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del difensore in quanto anticipatario e intestatario.”
Parte resistente: “respingere la avversa istanza di sospensione, stante la carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare;
Nel merito, respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 1.3.2024 NT UA ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001798515 recapitata a mezzo plico AR il 31.01.2024 con cui viene ingiunto al ricorrente, nella sua qualità amministratore della Controparte_2
( P.iva n. , il pagamento della somma di € 3.588,00 per la violazione
[...] P.IVA_3
dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018).
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, nonché la omessa notifica dell'atto presupposto e quindi la prescrizione quinquennale del credito, oltre al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1
il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, assumendo che rispetto all'omesso versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori erano stati notificati a mezzo pec i seguenti avvisi di addebito:
2 Aggiungeva che, verificato l'omesso pagamento dei contributi contestati, veniva notificato atto di accertamento a mezzo raccomandata in data 21.8.2019 sia al Sig. MO
AL che alla Società datrice di lavoro, notifiche che si perfezionavano, rispettivamente, in data 16.09.2019 ed in data 17.09.2019. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 28.5.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001798515 relativa ad atto di accertamento del 21.8.2019 riferito all'anno 2018, con il quale è stato ingiunto al ricorrente, nella veste di legale rappresentante della società
[...]
di pagare l'importo di Euro 3588,00 a titolo di sanzione Controparte_2
amministrativa, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016.
3 Come accennato, l'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento prot.
.7900.21/08/2019.0142472 con cui l' contestava al ricorrente il mancato Pt_1 Pt_1 versamento della somma di € 897,00 a titolo di somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico, nei flussi trasmessi in relazione ai periodi dal 12/2017 Org_1 all'11/2018.
Dopo il prospetto delle inadempienze l' indicava anche gli avvisi di addebito afferenti Pt_1
le mensilità contestate, come sopra specicato.
Si tratta, quindi, di inadempienze successive al 6.2.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Il ricorrente ha instaurato il seguente giudizio sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
- omessa notifica degli atti presupposti;
- decadenza ex articolo 14 della Legge n. 689/1981;
- difetto di motivazione.
Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la domanda merita accoglimento in relazione al secondo profilo di contestazione sollevato.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione.
La questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare l'opzione ermeneutica che avalla l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie, ritenendo che la stessa sia suffragata dall'intervento ultimo del legislatore di cui all'articolo 23 del d.l.4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della
4 Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, oltre che essere espressamente previsto dalla stessa circolare in atti tra le ipotesi di archiviazione. Pt_1
Al riguardo, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 14 suddetto prevede quanto segue:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (2) .
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “
L'art.6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tali casi, l'articolo 9 dispone quanto segue:
“
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
5 illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”
E' poi nuovamente intervenuto il legislatore che, con l'articolo l'art.23 del d.l.4 maggio
2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma
1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per completezza di disamina si ritiene utile ricordare che con ordinanza n. 199 del
3/11/2023 la Corte Costituzione, riuniti i procedimenti promossi (ordinanze del 16 febbraio
2023, reg. ord. numeri 35 e 36 del 2023, del Tribunale ordinario di Brescia ed ordinanza del
13 ottobre 2022, reg. ord. n. 29 del 2023, del Tribunale ordinario di Verbania), rilevato che “ da ultimo il d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha ulteriormente modificato il comma censurato nella parte indubbiata, disponendo all'art. 23 che le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»; che la sanzione pecuniaria amministrativa per le
6 violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1- bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di
Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del
2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
che tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali;
che, quando le modifiche normative «incidono così “profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate” (ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021),” ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, spettando a quest'ultimo sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate (ordinanza n. 243 del 2021), sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ordinanze n. 97 del 2022, n. 60 del 2021 e n. 185 del 2020) (ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023, n. 227 del 2022).
A fronte di tale quadro normativo si ritiene, dunque, di dover protendere per l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie.
In tal senso milita, in primo luogo, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo 14.
Non si rinviene, inoltre, alcun elemento di incompatibilità tra la disciplina di cui all'articolo 14 e quella contenuta nel D.lgs n. 8 del 2016.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, per le trasgressioni precedenti alla sua entrata in vigore, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con
7 riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tale opzione interpretativa si ritiene, da ultimo, confermata dallo stesso legislatore del
2023 che, disponendo espressamente una deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ne ha confermato indirettamente l'applicabilità, oltre che essere prevista dalla stessa circolare in atti tra le ipotesi di archiviazione. Pt_1
Traponendo tali principi al caso di specie, si tratta di inadempimenti contributivi avvenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs n. 8/2016, sicchè l' non doveva Pt_1
attendere alcun invio degli atti penali.
Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'articolo 14 non può che coincidere, in mancanza di diversa prova in senso contrario, con la trasmissione degli Uniemens da cui l'ente previdenziale ha potuto avere contezza degli importi contributivi dovuti dalla società.
Al riguardo l' resistente ha precisato che l'omesso versamento delle quote Pt_1
contributive a carico dei lavoratori, riguardano i seguenti flussi Uniemens:
DICEMBRE 2017, presentato all' in data 24.01.2018; Pt_1
2018, presentato all' in data 23.02.2018; Per_2 Pt_1
2018, presentato all' in data 30.03. 2018; Per_3 Pt_1
presentato all' in data 04.05.2018; CP_3 Pt_1
presentato all' in data 28.05.2018; CP_4 Pt_1
presentato all' in data 27.06.2018 Parte_2 Pt_1
presentato all' in data 24.07.2018; Parte_3 Pt_1
presentato all' in data 27.08.2018; CP_5 Pt_1
presentato all' in data 24.09.2018; CP_6 Pt_1
presentato all' in data 25.10.2018; CP_7 Pt_1
presentato all' in data 27.11.2018; CP_8 Pt_1
presentato all' in data 28.12.2018. CP_9 Pt_1
Successivamente alla presentazione di detti MODELLI UNIEMENS insoluti la Società datrice di lavoro riceveva la notifica a mezzo PEC dei seguenti AVVISI DI ADDEBITO:
8 Le notifiche via pec sono avvenute nelle seguenti date:
11/2017, 12/2017 AVA notificato in data 31.3.2018;
1/2018 AVA notificato in data 12.5.2018;
2/2018 AVA notificato in data 29.5.2018;
3/2018 AVA notificato in data 8.7.2018.
04/2018 AVA notificato in data 13.7.2018,
05/2018 AVA notificato in data 13.8.2018;
06/2018 AVA notificato in data 14.9.2018;
07/2018 AVA notificato in data 11.10.2018;
08/2018 AVA notificato in data 30.10.2018;
09/2018 AVA notificato in data 20.12.2018;
10/2018 AVA notificato in data 11.1.2019;
11/2018 AVA notificato in data 30.1.2019.
Seguiva atto di accertamento notificato a mezzo di del Org_2
21.08.2019 sia al Sig. MO AL che alla Società datrice di lavoro, notifiche che si perfezionavano, rispettivamente, in data 16.09.2019 ed in data 17.09.2019. Sotto tale profilo non ha fondamento l'eccezione di parte opponente che sostiene la omessa notifica degli atti presupposti, risultando gli stessi regolarmente notificati.
Con tale atto di accertamento veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ), come
9 sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Orbene, facendo riferimento come dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di novanta giorni, ai dati Uniemens indicati nell'atto di accertamento o meglio alla scadenza del termine per il pagamento dei suddetti contributi, o anche alle date di notifica degli avvisi di addebito afferenti i contributi delle mensilità di riferimento, appare evidente che l'atto di accertamento dell'infrazione del 21.8.2019 sia stato adottato oltre il termine suddetto, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per violazione dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va accolta come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 per le controversie di lavoro (essendo quelle previdenziali applicabili alle prestazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 477/2024 così provvede:
• Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta per le ragioni indicate in motivazione;
• Condanna l' alla rifusione delle spese di lite della presente fase che liquida Pt_1 in € 43,00 per esborsi ed € 1.029,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 28.5.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/05/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
NT UA (C.f.: ) nato il [...] a [...] residente in C.F._1
via Bompadre n.4 a cap 64021 Giulianova (TE), elettivamente domiciliata a Teramo (TE) in via G. Cameli n. 13, presso e nello studio dell' Avv. Antonio MAVIGLIA (c.f.
– Domicilio digitale PEC: , C.F._2 Email_1
del Foro di Teramo, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana P.IVA_2
Mariotti, C.F. , procuratore per procura generale alle liti a rogito C.F._3
Notaio di Fiumicino, Rep. N. 37590 del 23.01.2023, elettivamente Persona_1
domiciliato, con il sottoscritto procuratore, presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. CP_1
Giorgio nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' . Indirizzo di CP_1
posta elettronica: indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
t Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “A. Annullare l' ordinanza-ingiunzione n. OI-001798515 recapitata il 31.01.2024,
1 poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
B. In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. C. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. D. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del difensore in quanto anticipatario e intestatario.”
Parte resistente: “respingere la avversa istanza di sospensione, stante la carenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare;
Nel merito, respingere il ricorso avverso, siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 1.3.2024 NT UA ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001798515 recapitata a mezzo plico AR il 31.01.2024 con cui viene ingiunto al ricorrente, nella sua qualità amministratore della Controparte_2
( P.iva n. , il pagamento della somma di € 3.588,00 per la violazione
[...] P.IVA_3
dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018).
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, nonché la omessa notifica dell'atto presupposto e quindi la prescrizione quinquennale del credito, oltre al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1
il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, assumendo che rispetto all'omesso versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori erano stati notificati a mezzo pec i seguenti avvisi di addebito:
2 Aggiungeva che, verificato l'omesso pagamento dei contributi contestati, veniva notificato atto di accertamento a mezzo raccomandata in data 21.8.2019 sia al Sig. MO
AL che alla Società datrice di lavoro, notifiche che si perfezionavano, rispettivamente, in data 16.09.2019 ed in data 17.09.2019. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 28.5.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001798515 relativa ad atto di accertamento del 21.8.2019 riferito all'anno 2018, con il quale è stato ingiunto al ricorrente, nella veste di legale rappresentante della società
[...]
di pagare l'importo di Euro 3588,00 a titolo di sanzione Controparte_2
amministrativa, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs. 8/2016.
3 Come accennato, l'ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento prot.
.7900.21/08/2019.0142472 con cui l' contestava al ricorrente il mancato Pt_1 Pt_1 versamento della somma di € 897,00 a titolo di somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico, nei flussi trasmessi in relazione ai periodi dal 12/2017 Org_1 all'11/2018.
Dopo il prospetto delle inadempienze l' indicava anche gli avvisi di addebito afferenti Pt_1
le mensilità contestate, come sopra specicato.
Si tratta, quindi, di inadempienze successive al 6.2.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Il ricorrente ha instaurato il seguente giudizio sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
- omessa notifica degli atti presupposti;
- decadenza ex articolo 14 della Legge n. 689/1981;
- difetto di motivazione.
Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la domanda merita accoglimento in relazione al secondo profilo di contestazione sollevato.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione.
La questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare l'opzione ermeneutica che avalla l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie, ritenendo che la stessa sia suffragata dall'intervento ultimo del legislatore di cui all'articolo 23 del d.l.4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della
4 Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, oltre che essere espressamente previsto dalla stessa circolare in atti tra le ipotesi di archiviazione. Pt_1
Al riguardo, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 14 suddetto prevede quanto segue:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (2) .
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “
L'art.6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tali casi, l'articolo 9 dispone quanto segue:
“
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
5 illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.”
E' poi nuovamente intervenuto il legislatore che, con l'articolo l'art.23 del d.l.4 maggio
2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma
1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per completezza di disamina si ritiene utile ricordare che con ordinanza n. 199 del
3/11/2023 la Corte Costituzione, riuniti i procedimenti promossi (ordinanze del 16 febbraio
2023, reg. ord. numeri 35 e 36 del 2023, del Tribunale ordinario di Brescia ed ordinanza del
13 ottobre 2022, reg. ord. n. 29 del 2023, del Tribunale ordinario di Verbania), rilevato che “ da ultimo il d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha ulteriormente modificato il comma censurato nella parte indubbiata, disponendo all'art. 23 che le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»; che la sanzione pecuniaria amministrativa per le
6 violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1- bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di
Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del
2021 e, in senso contrario, sentenza n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
che tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali;
che, quando le modifiche normative «incidono così “profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate” (ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021),” ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, spettando a quest'ultimo sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate (ordinanza n. 243 del 2021), sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ordinanze n. 97 del 2022, n. 60 del 2021 e n. 185 del 2020) (ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023, n. 227 del 2022).
A fronte di tale quadro normativo si ritiene, dunque, di dover protendere per l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie.
In tal senso milita, in primo luogo, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo 14.
Non si rinviene, inoltre, alcun elemento di incompatibilità tra la disciplina di cui all'articolo 14 e quella contenuta nel D.lgs n. 8 del 2016.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, per le trasgressioni precedenti alla sua entrata in vigore, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con
7 riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tale opzione interpretativa si ritiene, da ultimo, confermata dallo stesso legislatore del
2023 che, disponendo espressamente una deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ne ha confermato indirettamente l'applicabilità, oltre che essere prevista dalla stessa circolare in atti tra le ipotesi di archiviazione. Pt_1
Traponendo tali principi al caso di specie, si tratta di inadempimenti contributivi avvenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs n. 8/2016, sicchè l' non doveva Pt_1
attendere alcun invio degli atti penali.
Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'articolo 14 non può che coincidere, in mancanza di diversa prova in senso contrario, con la trasmissione degli Uniemens da cui l'ente previdenziale ha potuto avere contezza degli importi contributivi dovuti dalla società.
Al riguardo l' resistente ha precisato che l'omesso versamento delle quote Pt_1
contributive a carico dei lavoratori, riguardano i seguenti flussi Uniemens:
DICEMBRE 2017, presentato all' in data 24.01.2018; Pt_1
2018, presentato all' in data 23.02.2018; Per_2 Pt_1
2018, presentato all' in data 30.03. 2018; Per_3 Pt_1
presentato all' in data 04.05.2018; CP_3 Pt_1
presentato all' in data 28.05.2018; CP_4 Pt_1
presentato all' in data 27.06.2018 Parte_2 Pt_1
presentato all' in data 24.07.2018; Parte_3 Pt_1
presentato all' in data 27.08.2018; CP_5 Pt_1
presentato all' in data 24.09.2018; CP_6 Pt_1
presentato all' in data 25.10.2018; CP_7 Pt_1
presentato all' in data 27.11.2018; CP_8 Pt_1
presentato all' in data 28.12.2018. CP_9 Pt_1
Successivamente alla presentazione di detti MODELLI UNIEMENS insoluti la Società datrice di lavoro riceveva la notifica a mezzo PEC dei seguenti AVVISI DI ADDEBITO:
8 Le notifiche via pec sono avvenute nelle seguenti date:
11/2017, 12/2017 AVA notificato in data 31.3.2018;
1/2018 AVA notificato in data 12.5.2018;
2/2018 AVA notificato in data 29.5.2018;
3/2018 AVA notificato in data 8.7.2018.
04/2018 AVA notificato in data 13.7.2018,
05/2018 AVA notificato in data 13.8.2018;
06/2018 AVA notificato in data 14.9.2018;
07/2018 AVA notificato in data 11.10.2018;
08/2018 AVA notificato in data 30.10.2018;
09/2018 AVA notificato in data 20.12.2018;
10/2018 AVA notificato in data 11.1.2019;
11/2018 AVA notificato in data 30.1.2019.
Seguiva atto di accertamento notificato a mezzo di del Org_2
21.08.2019 sia al Sig. MO AL che alla Società datrice di lavoro, notifiche che si perfezionavano, rispettivamente, in data 16.09.2019 ed in data 17.09.2019. Sotto tale profilo non ha fondamento l'eccezione di parte opponente che sostiene la omessa notifica degli atti presupposti, risultando gli stessi regolarmente notificati.
Con tale atto di accertamento veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ), come
9 sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Orbene, facendo riferimento come dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di novanta giorni, ai dati Uniemens indicati nell'atto di accertamento o meglio alla scadenza del termine per il pagamento dei suddetti contributi, o anche alle date di notifica degli avvisi di addebito afferenti i contributi delle mensilità di riferimento, appare evidente che l'atto di accertamento dell'infrazione del 21.8.2019 sia stato adottato oltre il termine suddetto, con la conseguenza che va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, per violazione dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va accolta come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 per le controversie di lavoro (essendo quelle previdenziali applicabili alle prestazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 477/2024 così provvede:
• Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta per le ragioni indicate in motivazione;
• Condanna l' alla rifusione delle spese di lite della presente fase che liquida Pt_1 in € 43,00 per esborsi ed € 1.029,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 28.5.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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